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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/10/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa OS De Bonis, all'udienza del 21 ottobre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1186/2025 R.G. e vertente
fra
(P. IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Alessandra Collesi ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Melfi, al Vico Pesce n. 5, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Vania Lapolla ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Rapolla, alla via B.
Guarnaccio n. 43, giusta mandato in atti;
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, depositato il 29.04.2025, la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto recante n. 83/2025 emesso dal
Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 9.622,99 a titolo di TFR maturato e non corrisposto nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, deducendo, la incompetenza per valore del giudice adito;
l'omessa prova della data di assunzione della lavoratrice.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di dichiarare la propria incompetenza per valore e revocare in toto il decreto ingiuntivo n. 83/2025; di dichiarare infondato e quindi nullo il decreto ingiuntivo opposto in quanto privo di supporto probatorio;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio l'opposta e domandava, in via preliminare, di rigettare l'opposizione per essere la medesima tardiva oltre che infondata in fatto ed in diritto;
di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. Nel merito, di accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
di accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge;
di condannare, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma c.p.c., l'opponente al pagamento della somma equitativamente determinata dall'Ill.mo Giudice adito, considerata la pretestuosità dell'opposizione ed il fine palesemente dilatorio della stessa, evincibile non solo dalla genericità delle eccezioni sollevate in citazione, ma anche dalla fissazione della prima udienza.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, data 21 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta,
2 questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
La parte convenuta/opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine previsto dalla legge.
L'eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
Com'è noto, l'atto di opposizione dev'essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo e che, di regola, è pari a 40 giorni.
L'art. 641, comma 1, infatti, dispone testualmente: “Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti
e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata”, inoltre,
l'art. 647 c.p.c., sotto la rubrica “esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente”, prevede: “Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto. Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata”.
Dunque, nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore opponente), il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità
3 di cosa giudicata (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civile, sez. I, 27 gennaio
2014, n. 1650; Cass. civile, sez. I, 11 ottobre 2013, n. 23202; Cass. civile, sez.
III, 06 marzo 2012, n. 3453; Cass. civile, sez. III, 11 maggio 2010, n. 11360;
Cass. civile, sez. lav., 06 settembre 2007, n. 18698; Cass. civile, sez. I, 06 settembre 2007, n. 18725; Cass. civile, sez. III, 03 settembre 2007, n. 18529;
Cass. civile, sez. III, 16 novembre 2006, n. 24373; Cass. civile, sez. lav., 19 luglio 2006, n. 16540; Cass. civile, sez. III, 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. civile,
Sezioni Unite, 01 marzo 2006, n. 4510; Cass. civile, sez. I, 26 marzo 2004, n.
6085) e, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente (si veda, ex multis Cass. civile, sez. II, 13 maggio 2008, n. 11867).
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, la società Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 83/2025 con atto di citazione, anziché con ricorso, forma, viceversa, imposta dalla natura della materia oggetto del contendere.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, sviluppati in materia di locazione, ma applicabile anche al caso in esame, “L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., deve essere proposta con ricorso, sicché, ove promossa erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine previsto dall'art.
641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata notificata alla controparte” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. 6-3, ordinanza n. 27343 del
29.12.2016).
Dalla documentazione in atti risulta che nel decreto opposto l'intestato Tribunale ha ingiunto all'altra parte di pagare la somma nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine poteva fare opposizione e che, in mancanza di opposizione, il provvedimento sarebbe divenuto definitivo.
4 Il decreto ingiuntivo, emesso il 14 marzo 2025, è stato quindi ritualmente notificato alla parte opponente in data 18.03.2025, come si evince dalla documentazione in atti. L'atto di citazione (non notificato) è stato depositato in data 29 aprile 2025 e, quindi, oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c. e notificato unitamente al decreto di fissazione della prima udienza solo in data 27 maggio
2025.
Per le ragioni esposte, l'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo dev'essere dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, sulla base delle tariffe professionali approvate con D.M. n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, e tenuto conto delle fasi espletate, sono liquidate complessivamente
(comprensive della fase monitoria) in € 2.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Va, inoltre, accolta la domanda di risarcimento danni per lite temeraria formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.
L'opposizione, oltre che tardiva, appare fondata su motivi privi di qualunque consistenza fattuale e giuridica, attesa la infondatezza della sollevata eccezione di incompetenza per valore, avendo il giudice adito competenza esclusiva in materia, e attesa la infondatezza della dedotta carenza probatoria in relazione alla data di assunzione rispetto ad un rapporto di lavoro mai ritualmente contestato e provato in via documentale dalla lavoratrice.
Può ritenersi, quindi, che l'opposizione sia stata proposta in mala fede, all'evidente scopo di dilazionare la pretesa creditoria (TFR) fondata su una documentazione proveniente dalla stessa parte opponente (busta paga), costituendo, così, un caso emblematico di abuso del processo commesso ad opera di un parte che, volendo ad ogni costo dilazionare l'adempimento delle proprie obbligazioni, non ha esitato a proporre una opposizione inammissibile, oltre che sprovvista di ogni presupposto giuridico e fattuale, impegnando
5 inutilmente l'amministrazione della giustizia.
Sotto il profilo della quantificazione del danno, in conformità al costante orientamento della Suprema Corte (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav.
Sentenza n. 24645del 27.11.2007 e Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 17485 del
23.08.2011), ritiene il Tribunale che l'abusivo ricorso di una parte alla tutela giurisdizionale cagioni alla parte avversa, costretta ad approntare un'attività difensiva impegnativa, un pregiudizio di per sé risarcibile.
Si stima, pertanto, equo riconoscere all'opposta, in considerazione della durata del procedimento, del valore del credito azionato, e del danno di natura psicologica che connota il coinvolgimento processuale della persona fisica, un risarcimento del danno pari a quello sostenuto per la difesa in giudizio e corrispondente alle spese di lite liquidate, quindi pari ad euro 2.500,00, oltre interessi legali dalla data odierna al soddisfo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa OS De Bonis, pronunciando definitivamente sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 83/2025 proposta dalla società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con atto di citazione depositato in data 29.04.2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione proposta e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 83/2025;
2. condanna la società Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte opposta, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, comma
1, c.p.c., dell'importo di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;
3. condanna la società Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente (comprensive della fase monitoria) in € 2.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore
6 antistatario.
Potenza, 21 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa OS De Bonis
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