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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/03/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50000312/2012 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , anche quali eredi di (C.F. C.F._2 Persona_1
), con il patrocinio degli Avv.ti TROISI RENATO, TROISI C.F._3
FRANCESCA e TROISI ALFONSO.
ATTORI contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F. ) ed (C.F.
[...] C.F._5 CP_3
con il patrocinio degli avv.ti TORRE ANDREA e C.F._6
FRALLICCIARDI OLGA;
E
(C.F. contumace in Controparte_4 C.F._7 riassunzione
CONVENUTI
Oggetto: servitù di passaggio pedonale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagi na 1 di 27 Con atto di citazione del 10/04/2012, , e Persona_1 Pt_2 Pt_1
hanno citato in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Salerno – ex
[...] sez. dist. di Mercato San Severino, , , , e Controparte_1 CP_3 CP_5 [...]
per ivi far dichiarare ed accertare la sussistenza del diritto di servitù di CP_4 passaggio pedonale gravante sui fondi di cui sono comproprietari questi ultimi in favore del proprio fondo, con ripristino dello stato dei luoghi, consistente nella consegna della chiave che apre il cancello posto all'ingresso del fondo dei convenuti e condanna al risarcimento dei danni determinati dalla lesione del diritto di servitù di passaggio, da liquidarsi in via equitativa.
A sostegno della propria domanda gli attori hanno dedotto:
- di essere comproprietari del fondo agricolo adibito a castagneto individuato catastalmente al foglio 8, particella 112 del Comune di Mercato San Severino, frazione Pandola, a loro pervenuto per successi one ereditaria di Per_2
nel 2005;
[...]
- di essere titolari del diritto di servitù di passaggio pedonale gravante sui terreni individuati catastalmente al foglio 8, particelle 113 e 175 del Comune di
Mercato San Severino, di proprietà dei convenuti. ;
- che tale servitù trova titolo nell'atto di donazione - vendita del 03/02/1897 che il sig. dispose in favore della figlia , ava degli CP_6 Persona_3 odierni attori, in cui si legge che la proprietà della particella 112 ven ne trasferita unitamente al “diritto di passaggio a piedi pel cancello, indi pel viottolo che attraversa il vigneto di proprietà degli eredi di Per_4
fu per andare alla selva sopra descritta”;
[...] Per_5
- che, per poter accedere al proprio fondo devono necessariamente passare per quello dei convenuti, al cui ingresso è posto un cancello;
- che, hanno sempre esercitato, così come i loro avi, il diritto di passaggio pedonale attraversando il detto cancello sempre lasciato aperto e che solo negli ultimi anni esso è stato chiuso con una chiave di cui gli stessi avevano una copia;
pagi na 2 di 27 che tuttavia, negli ultimi mesi la chiave in loro possesso non apriva più il cancello e alla richiesta rivolta ai convenuti di consegna di una copia della nuova chiave, avevano ricevuto un diniego;
- che, sono seguiti diversi tentativi di conciliazione sia verbali sia scritti,
(tramite lettera raccomandata A/R del 03/05/2011 ) a cui i convenuti hanno risposto negando l'esistenza della servitù gravante sui loro fondi e ciononostante manifestando la disponibilità ad un incontro chiarificatore;
- che, è stato esperito il tentativo di conciliazione obbligatoria non andato a buon fine per mancata adesione delle parti invitate .
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione CP_4 depositata in data 19/07/2012 con cui ha dedotto:
- l'infondatezza della domanda attorea in quanto non supportata da alcun titolo costitutivo della servitù, stante il fatto che nell'atto di donazione- vendita prodotto dagli attori non si fa rebbe alcun cenno al titolo costitutivo ma verrebbero impiegate mere formule di stile.
Pertanto, in via principale ha chiesto il rigetto della domanda attorea per inesistenza del diritto di servitù di passaggio e in via gradata la dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del diritto di servitù per mancato esercizio ventennale.
Si sono costituiti tardivamente in giudizio i convenuti e Controparte_1 con comparsa di costituzione depositata all'udienza del CP_2
25/09/2012, nella quale hanno dedotto:
- in via preliminare, la nullità della notifica dell'atto di citazione, per violazione del contraddittorio, essendo stati pretermessi del CP_3
1969 e del 1947, in quanto comproprietari dei fondi oggetto di asserita s ervitù di passaggio, poiché l'atto di citazione era stato notificato solo alla tutrice legale del sig. del 1969; CP_3
- l'infondatezza della domanda attorea perché non provata la sussistenza della servitù di passaggio pedonale sul loro fondo, in quanto nell'atto di donazione - vendita del 1897 se ne fa solo un cenno senza null'altro aggiungere circa il titolo costitutivo della predetta servitù e perché, oltretutto, nel 1994 pagi na 3 di 27 gli eredi instaurarono un giudizio divisionale dinanzi al Tribunale di CP_4
Salerno nel corso del quale fu nominato un consulente tecnico al fine di verificare il valore dei beni oggetto della divisione nonché per predisporre un progetto di divisione per la formazione delle quote e tale tecnico, in quella sede non fece alcun riferimento alla servitù , che pure avrebbe dovuto essere rilevata se fosse stata esistente, in quanto incidente sul valore del fondo servente, determinandone un deprezzamento;
- che, inoltre, il dante causa degli Aversa, Controparte_7 acquistò il fondo nel 1943 (atto pubblico in atti) e tale documento non menziona la pretesa servitù.
Sulla base di ciò, hanno chiesto in via preliminare, che venisse dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione con integrazione del contraddittorio nei confronti dei sig.ri in via principale, il rigetto della CP_3 domanda attorea per inesistenza della servitù e in via gradata l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per la sua costituzione, soprattutto in riferimento all'utilitas. I convenuti hanno, altresì, sostenuto in diritto, riguardo alla servitù di passaggio, che l'utilitas può ritenersi sussistente laddove si tratti di fondo intercluso , per cui, a causa della cui conformazione,
l'unico modo per raggiungerlo sia mediante il passaggio nel fondo altrui, mentre, nel caso di specie non si tratterebbe di fondo intercluso poiché esso sarebbe raggiungibile da strada pubblica carrabile , così come riscontrabile dalla mappa catastale. In via ulteriormente gradata, hanno eccepito la prescrizione del diritto di servitù per mancato esercizio protratto per vent'anni, desunto dall'assenza di opere che avrebbero reso evidente e non apparente la servitù.
All'udienza del 25/09/2012, gli attori hanno eccepito la tardività della costituzione dei convenuti e con Controparte_1 CP_2 consequenziali decadenze e preclusioni maturate. Inoltre, a fronte dell'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di servitù di passaggio sollevata dalla difesa di , gli stessi hanno, in via sussidiaria, CP_4
pagi na 4 di 27 chiesto che il giudice accertasse l'intervenuta maturazione dell'usucapione del detto diritto reale di godimento.
Infine, i preso atto dell'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di citazione, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio con rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo e del verbale d'udienza nei confronti di e disposto il rinvio all'udienza del 23/04/2013. CP_3
Si è costituito in giudizio con comparsa depositata all'udienza CP_3 del 23/04/2013 con cui ha dedotto:
- le medesime questioni di fatto e di diritto articolate dagli altri due convenuti e , nonché l'inammissibilità della Controparte_1 CP_2 domanda proposta dagli attori di recoventio reconventionis relativa all'accertamento dell'acquisto del diritto di servitù per usucapione, in virtù del fatto che i convenuti non avevano a loro volta formulato alcuna domanda riconvenzionale bensì eccepito, in via gradata, l'eventuale intervenuta prescrizione del diritto di servitù di passaggio per mancato esercizio ventennale;
- l'inammissibilità della domanda di usucapione, integrate una mutatio libelli e non mera modifica di quella originaria.
All'udienza del 23/04/2013, la difesa di , e Controparte_1 CP_2 ha nuovamente rilevato la mancata integrazione del CP_3 contradditorio chiedendo la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio al sig. del 1947, in quanto essa era CP_3 stata disposta solo nei confronti del sig. del 1969. A ciò, gli CP_3 attori hanno controbattuto sostenendo che quest'ultimo non fosse più titolare di alcun diritto sui fondi dei convenuti in virtù d el decreto di attribuzione di quote di divisione trascritto nel 2003. Infine, su richiesta delle parti, il
Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., disponendo il rinvio all'udienza del 22/01/2014.
Con Ordinanza del 01/07/2015 il Giudice ha ammesso la prova orale per come articolata dalle parti negli scritti difensivi.
pagi na 5 di 27 All'udienza dell'11/04/2016 è stato dichiarato il decesso della sig.ra Per_1
il che ha comportato l'interruzione del processo.
[...]
Gli attori hanno, con ricorso depositato in data 13/04/2016 , hanno tempestivamente riassunto il giudizio. I convenuti si sono costituiti in riassunzione con comparsa.
Alla predetta udienza, i convenuti hanno contestato la legittimazione degli attori ad agire in riassunzione, non essendo stata fornita la prova della loro qualità di eredi. È stato, pertanto, disposto il rinvio all'udienza del 16/05/2017 per produrre giusta documentazione a tal uopo.
All'udienza del 16/05/2017 è stato dichiarato il decesso della sig.ra
[...] che ha determinato l'interruzione del processo. CP_4
Gli attori hanno, quindi, depositato in data 11/09/2017 nuovo ricorso per riassunzione.
All'udienza del 18/05/2018 sono stati escussi i testi , zio di Testimone_1
e , nonché il sig. e all'udienza del CP_3 Parte_1 Testimone_2
08/02/2019 sono stati escussi i testi e , Testimone_3 Parte_2 quest'ultimo cugino del padre di e , parte attrice ed è Parte_2 Pt_1 stata dichiarata chiusa la fase relativa all'assunzione delle prove orali.
A seguito di vari rinvii dovuti al carico di ruolo e per la necessità di trattare prioritariamente cause con precedente iscrizione , nonché disposta la trattazione mediante il deposito di note scritte e da ultimo anche per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11/09/2024 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla mancata integrazione del contraddittorio. In via preliminare, deve affermarsi che il presente procedimento, in quanto avente ad oggetto il rapporto tra fondi ciascuno con più proprietari, rappresenta un'ipotesi di litisconsorzio necessario che originariamente non era stato compiutamente attuato per mancata citazione diretta del sig. (la CP_3 cui notifica dell'atto di citazione era stata effettuata nei confronti della tutrice pro-tempore). Esso è stato poi integrato con successivo atto di citazione in pagi na 6 di 27 rinnovazione notificato in data 18/01/2013 alla persona di (nato CP_3 nel 1969).
1.1. Non può accogliersi, dunque, l'eccezione sollevata dai convenuti in ordine alla non compiuta integrazione del contraddittorio per mancata citazione dell'atto introduttivo al sig. nato nel 1947, non CP_8 essendo questi litisconsorte necessario, come dimostrato dalla parte attorea.
Quest'ultima, infatti, ha prodotto l'ispezione ipotecaria dalla quale si evince che il sig. , nato nel 1947, al momento dell'instaurazione del CP_3 giudizio, non era più proprietario dei beni di cui alle particelle 113 e 175, in virtù del decreto giudiziale di attribuzione quote per divisione del
06/06/2003, con cui venne diviso a metà tra i sig.ri e CP_4 CP_7
e la parte di quest'ultimo, a seguito della sua morte, avvenuta in data
[...]
23/03/2009, venne trasmessa per successione alla moglie Controparte_1 ai figli e (del 1969). Ne consegue, il rigetto della CP_2 CP_3 richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio.
2. Sulla qualificazione dell'azione. Preliminarmente, l'azione esperita dagli attori deve essere qualificata come azione confessoria servitutis di cui all'art. 1079 c.c. Invero, la parte attorea ha agito in giudizio chiedendo che venga accertata la sussistenza del diritto della servitù di pas saggio pedonale ritenuta gravante sul fondo dei convenuti oltre che la condanna al ripristino dello stato dei luoghi, modificato dai convenuti con il cambio del lucchetto che chiude il cancello apposto all'ingresso del loro fondo e attraverso il quale sarebbe stato esercitato il diritto di servitù.
2.1. L'azione confessoria servitutis è rimedio processuale di natura reale posta a presidio del diritto reale di godimento delle servitù e può essere alternativamente volta all'ottenimento di una sentenza di mero accertamento o di condanna, come nel caso di specie.
2.2. Per esperire vittoriosamente la confessoria servitutis è onere dell'attore dimostrare l'esistenza del diritto reale di godimento vantato e al contempo la contestazione promanante da controparte dell'esistenza o della consistenza pagi na 7 di 27 dello stesso. Inoltre, grava sull'attore fornire la prova, a titolo di presupposto processuale dell'azione, della titolarità del diritto di proprietà del fondo che si afferma essere dominante.
2.3. Riguardo al citato presupposto, la giurisprudenza ha specificato che non
è richiesta la prova rigorosa prevista, invece, nel giudizio di rivend ica, essendo la titolarità della proprietà del fondo dominante in capo all'attore desumibile anche da presunzioni. A tal proposito la Cassazione ha statu ito che: «Colui che agisce in "confessoria servitutis" ha l'onere di provare qualora questa venga contestata, la propria legittimazione ad agire, in quanto titolare di un diritto di proprietà sul fondo dominante, sebbene la prova della proprietà non sia altrettanto rigorosa di quella richiesta per la rivendicazione, posto che, mentre con quest'ultima azione si mira alla dichiarazione del diritto di proprietà sul fondo, nel caso dell'azione confessoria si domanda soltanto
l'affermazione del vincolo di servitù con le eventuali altre conseguenti dichiarazioni di diritto, onde la proprietà del fondo dominante co stituisce unicamente il presupposto dell'azione ed è sufficiente che emerga anche attraverso delle presunzioni.» (Cass. Sez. II, sent. 01.10.2013, n. 25809) .
2.4. Nel caso di specie, sussiste il detto presupposto perché non contestato dalla controparte e perché la proprietà del preteso fondo dominante in capo agli attori è ricavabile dall'ispezione ipotecaria in atti.
3. Riguardo all'onere della prova gravante sulla parte attorea.
Come sopra ricordato, nell'azione confessoria servitutis, è onere dell'attore dimostrare l'esistenza del diritto di servitù vantato e la contestazione promanante dalla parte nei cui confronti s i vorrebbe far valere.
3.1. Riguardo alla contestazione della servitù, essa è data dalle stesse difese svolte dai convenuti e, nella fase preprocessuale, dalla comunicazione trasmessa via fax in data 20/06/2011 agli avvocati di parte attrice dall'avv.
Rosa Maria Landi per conto dei comproprietari , a mezzo Controparte_9 della quale, gli odierni convenuti hanno contestato il contenuto della missiva loro indirizzata dai difensori degli attori circa l'asserita esistenza della servitù di passaggio con diffida alla consegna di copia della nuova chiave che apre il pagi na 8 di 27 cancello attraverso il quale è possibile effettuare il transito pedonale , ed hanno altresì risposto che da accertamenti espletati, non era risultata sussistente alcuna servitù di passaggio gravante sul loro fondo.
3.2. Per quanto concerne, invece, la prova dell'esistenza del diritto di servitù, l'attore deve dimostrare l'avvenuta integrazione di uno dei modi tipici di costituzione delle servitù, fermo restando che , fino a prova contraria, il fondo asseritamente servente deve ritenersi libero da pesi. In tal modo si è espressa la Suprema Corte statuendo che: «L'attore che agisce in "confessoria servitutis" ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi il fondo preteso come servente libero da pesi e limitazioni - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt.1058 ss. cod. civ.), non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non ra ppresenta, "ipso facto", un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. » (Cass. Sez. II, sent.
01.07.2004, n. 12008). Principio confermato anche più di recente nel modo seguente: «L'attore che agisce in "confessoria servitutis", ai sensi dell'art.
1079 cod. civ., ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni.» (Cass. Sez. II, sent. 05.06.2014, n. 18890).
3.3. In materia di servitù vige il principio di tipicità dei modi di costituzione come desumibile dagli artt. 1058, 1061 e 1062 c.c. per le servitù volontarie e dall'art. 1032 c.c. per le servitù coattive.
3.4. Le servitù volontarie si costituiscono per testamento o per contratto e, laddove si tratti di servitù apparenti, anche tramite usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Riguardo al contratto, esso deve essere realizzato nella forma scritta ad substantiam a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1350, co. 1, n. 4, c.c. Tuttavia, non si richiedono formule sacramentali, purché emerga dal negozio la volontà inequivoca delle parti di costituirlo sui fondi di loro proprietà. Sul punto la Cassazione ha statuito che: «[…] deve premettersi che la costituzione di una servitù negoziale richiede un patto pagi na 9 di 27 avente la forma scritta ad substantiam. In proposito è utile richiamare il seguente principio di diritto: Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante
l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche s e il contratto sia diretto ad altro fine (Sez. 2, Ordinanza n. 10169 del 27/04/2018, Rv.
648318 - 01)» (Cass. Sez. II, sent. 16.05.2024, n. 21254).
3.5. Nel caso di specie, gli attori, a sostegno della loro domanda, hanno prodotto l'atto di donazione - vendita del 3 febbraio 1897, con cui il donante trasferì la proprietà del terreno agricolo adibito a castagneto CP_6 sito in Mercato San Severino frazione Pandola foglio 8 particella 112 “e con tutti i diritti, adiacenze, dipendenze, servitù attive e pa ssive, ed in ispecie col diritto di passaggio a piedi pel cancello, indi pel viottolo che attraversa il vigneto di proprietà degli eredi di fu per andare Persona_4 Per_5 alla selva sopra descritta” alla figlia . Persona_3
3.6. In via preliminare, sia la dottrina che giurisprudenza sono univoche nel considerare inidonee alla costituzione di un diritto di servitù quelle affermazioni da ritenersi mere espressioni di stile laddove facciano generico riferimento allo stato di fatto preesis tente. Così ha precisato la giurisprudenza: «Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale se è vero che non è richiesto l'uso di formule sacramentali, è pur vero che occorre che dalla clausola contrattuale siano determinabili con certezza, oltre che il fondo servente ed il fondo dominante, l'oggetto in cui consiste l'assoggettamento di quello all'utilità dell'altro; sono a tal fine inefficaci quelle clausole che facciano generico riferimento a stati di fatto preesistenti.» (Cass. Sez. II, sent. 05.09.2000, n. 11674). E ancora ha precisato: «Per la costituzione convenzionale di una servitù prediale non è pagi na 10 di 27 sufficiente una clausola di stile secondo cui la "vendita comprende i connessi diritti, accessori e pertinenze", essendo indispensabile l 'estrinsecazione della precisa volontà del proprietario del fondo servente diretta a costituire la servitù e la specifica determinazione nel titolo di tutti gli elementi atti ad individuarla (fondo dominante, fondo servente, natura del peso imposto su quest'ultimo, estensione).» (Cass. Sez. II, sent. 18.04.2001, n. 5699). Ne consegue che, devono ritenersi espressioni di mero stile quelle contenute nell'atto di donazione - vendita che fanno riferimento al trasferimento della proprietà del fondo in questione unitamente alle servitù attive e passive.
3.7. Per quanto concerne, invece, il richiamo che il succitato atto di donazione - vendita fa alla specifica servitù di passaggio oggetto del presente giudizio, è opportuno fare delle brevi precisazioni.
3.8. Innanzitutto, gli attori si limitano a menzione l'atto di donazione – vendita a fondamento della propria domanda senza specificare quale sarebbe la funzione da attribuire allo stesso, ovvero, se esso debba inten dersi come titolo costitutivo della servitù o come prova di una servitù aliunde costituita, valorizzando però, che trattasi di atto notarile e, quindi, fidefacent e.
3.9. Riguardo alla prima accezione, l'atto del 1897 allegato e prodotto dagli attori, non può assurgere a titolo costitutivo della servitù, in quanto intervenuto tra il titolare del fondo dominante e la donataria, senza l'intervento del titolare del fondo servente, a cui il contratto non è opponibile in forza del principio di relatività del contratto (art. 1372 cod. civ.). Invero, ragionando a contrario, si tratterebbe di un contratto produttivo d i effetti sfavorevoli nei confronti del terzo, ossia, il titolare del fondo servente che, si vedrebbe limitato il diritto di godimento del proprio fondo sulla base di una servitù di passaggio alla cui costituzione egli non ha prestato il consenso, in violazione del principio di autodeterminazione negoziale. Inoltre, non è possibile costituire una servitù sulla base di un atto unilaterale inter vivos, non essendo tale modalità annoverata tra i modi di costituzione delle stesse e, sebbene l'atto del 1897 sia un contratto, esso recepisce la sola volontà del titolare del fondo dominante e non anche di quello servente e, pertanto, pagi na 11 di 27 laddove lo si considerasse quale valido titolo costitutivo della servitù, esso si porrebbe in chiaro contrasto con il principio della bilateralità delle dichiarazioni negoziali ai fini della costituzione della servitù.
3.10. Guardando, invece, al detto atto di donazione - vendita come prova dell'esistenza di una precedente convenzione costitutiva del diritto di servitù ,
è bene ricordare che, in virtù del principio di ambulatorietà che caratterizza, tra gli altri, il diritto reale di godimento della servitù, non è necessario che l'atto di trasferimento del fondo dominante vi faccia esplicito riferimento, poiché la servitù si trasferisce in capo al nuovo proprietario tout court. Del resto, non è ammissibile l'alienazione autonoma della servitù senza che vi si accompagni anche il trasferimento della proprietà cui accede. Diversa questione è quella attinente all'opponibilità della servitù all'acquirente del fondo servente che esige, alternativamente , “[…] o la trascrizione dell'atto costitutivo della servitù o, in mancanza, la menzione della servitù passiva nell'atto di trasferimento del fondo servente.” (Cass. Sez. II, sent. 18.10.2018,
n. 13817). Così ha statuito la giurisprudenza: «In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servit ù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù - riceve l'immobile con il peso d i cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo (ex multis, Sez. 2, n. 17301, 31/7/2006, Rv. 592077; conf., Sez. 2, n. 20817/2011).» (Cass. sez. II, sent. 29.11.2018, n. 12798). Ne consegue che, laddove si rinvenga aliunde la prova dell'atto costitutivo della servitù, il richiamo contenuto nell'atto di donazione - vendita è irrilevante ai fini della sussistenza, stante il succitato principio di ambulatorietà.
3.11. Tuttavia, nel caso di cui al pres ente procedimento, non vi è prova alcuna dell'esistenza di una precedente convenzione negoziale intervenuta tra le parti in causa o i loro avi. A fortiori, si rilevi anche che, quantunque sussistente, il titolo costitutivo della servitù non sarebbe comunque opponibile pagi na 12 di 27 agli odierni convenuti poiché, come sopra ricordato dalla Cassazione, non essendo stato trascritto il detto titolo, la servitù avrebbe dovuto essere menzionata nell'atto di acquisto del fondo servente, evenienza, questa, che non si è verificata. Infatti, come dimostrato dai convenuti, il dante causa degli
Aversa, , acquistò il fondo nel 1943 (atto pubblico Controparte_7 in atti) e tale documento non fa minima menzione del fatto che il fondo era gravato da servitù di passaggio.
3.11.1. Vieppiù, la parte attorea ha invocato anche l'efficacia probatoria dell'atto notarile del 1897, in quanto atto redatto da notaio e pertanto coperto da pubblica fede. Orbene, l'efficacia che la legge attribuisce all'atto pubblico è di carattere assoluto ed incondizionato, non potendo essere rimesso al libero apprezzamento del giudice, né potendo essere contestat o dalla controparte, salvo il procedimento di querela di falso. Tuttavia, tale fede privilegiata copre solo il c.d. contenuto estrinseco dell'atto pubblico, ossia l'attestazione del p.u. circa la provenienza e le modalità di realizzazione dell'atto, della ricezione delle dichiarazioni rese dalle parti, di quanto sia avvenuto in sua pre senza e di quanto egli stesso abbia compiuto, oltre che la data e il luogo d i compimento del medesimo. Mentre, sono rimesse alla libera valutazione del giudice e possono essere anche contestate dalla controparte con ogni mezzo, quelle parti dell'atto pubblico rappresentanti il c.d. contenuto intrinseco. Ne consegue che, la fede privilegiata non copre né la veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti né essa può garantire l'assenza di vizi della volontà, quale dolo, errore, violenza. Così è stato chiarito dalla giurispru denza: «[…]è sufficiente invece osservare che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui esso fa fede sino a querela di falso, è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, ai fatti che il medesimo at testa essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, alla provenienza delle dichiarazioni rese dalle parti ed alla firma di queste ultime;
ma non si estende alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti (in termini così generali il principio è espresso, in massima, da Cass. 12 giugno 1976, n.
2179): in altre parole, l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso pagi na 13 di 27 per ciò che concerne i suoi elementi estrinseci e non relativamente al contenuto intrinseco, che può non ess ere veritiero ed è, pertanto, soggetto a qualsiasi prova contraria nei limiti consentiti dalla legge in ordine a quanto concerne la verità e l'esattezza delle dichiarazione delle parti.” (Cass. Sez. VI, ord. 30.04.2019, n. 20214)
3.11.2. Nel caso di specie, il notaio rogante ha attestato la manifestazione di volontà di in ordine al trasferimento della proprietà del CP_6 fondo di cui alla particella 112, foglio 8 del Comune di Mercato San Severino alla figlia unitamente alla servitù di passaggio pedonale ivi descritta ma, CP_4 in virtù del principio giurisprudenziale sopra espresso, tale dichiarazione non può ritenersi assolutamente vera o immune da vizi della volontà, poiché riconducibile al contenuto intrinseco dell'atto e, quindi, suscettibile di diverso apprezzamento dal giudice e contestabile dalle parti senza che sia necessario l'esperimento del procedimento di querela di falso.
3.12. Sulla base delle suesposte considerazioni, deve rigettarsi la domanda formulata in via principale dagli attori volta alla dichiarazione di sussistenza e di accertamento del diritto di servitù di passaggio gravante sulle particelle 113 e 175 del foglio 8 del Comune di Mercato San Severino, poiché non è stata fornita prova del titolo negoziale costitutiv o dello stesso bensì è stato solo prodotto l'atto di donazione – vendita del 1897 che si limita a menzionarlo e, pertanto, inidoneo sia a costituirlo che a provarlo.
4. Sull'ammissibilità della domanda proposta in corso di giudizio di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della servitù.
I convenuti si dolgono del fatto che gli attori, solo nella prima udienza di comparizione e poi nella rinnovazione dell'atto citazione ad integrazione del contraddittorio, a fronte dell'eccepita maturata prescrizione del diritto di servitù di passaggio per mancato esercizio ventennale, hanno introdotto, in via subordinata, una nuova domanda, volta all'accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo di usucapione della detta servitù. A loro dire, si tratterebbe di mutatio libelli, non consentita.
pagi na 14 di 27 4.1. Orbene, secondo i principi consolidati nella giurisprudenza e, nello specifico a partire dalla SS.UU. 15/06/2015, n. 12310 che hanno tracciato la linea di demarcazione tra mutatio libelli non consentita ed emendatio libelli, sempre ammessa, viene integrata quest'ultima nel caso in cui vengano apportate modifiche anche agli elementi oggettivi della domanda quali petitum
o causa petendi o entrambi, purché la domanda così modifica ta risulti sempre connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e si ponga in un rapporto di alternatività o addirittura di incompatibilità con quella ordinariamente introdotta e non si aggiunga alla medesima. Così hanno statuito le SS.UU. citate: «La vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate – in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse – e le domande
“modificate” espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le “modifiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate – eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o , se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertant o, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività .»
4.2. Per ciò che rileva nel caso di specie, a quanto detto deve aggiungersi un'ulteriore questione attinente alla distinzione tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati. Infatti, tra gli elemen ti identificativi della domanda attorea vi è quello della causa petendi di cui all'art. 163, co.
1. n. 4, c.p.c., che fa riferimento alla necessaria esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che rappresentano le ragioni della domanda, lì dove i pri mi devono essere intesi quali fatti storici costitutivi della pretesa che si vorrebbe far valere in giudizio.
4.3. Ai fini dell'identificazione del diritto vantato e della domanda proposta, secondo la giurisprudenza, è indispensabile, per evitare la nullità dell'atto di citazione, l'indicazione dei fatti costitutivi solo nel caso in cui si tratti di diritti eterodeterminati e non anche nell'ipotesi di quelli autodeterminati. I pagi na 15 di 27 primi, infatti, che si identificano essenzialmente con i diritti di credito e quelli relativi in generale, hanno un contenuto sempre differente che dipende dal fatto costitutivo, mentre, i diritti autodeterminati, quali sono i diritti reali, hanno contenuto sempre uguale che prescinde dal tipo di fatto costitutivo. Ne consegue che, in caso di giudizio avente ad oggetto diritti autodeterminati, la mancata indicazione dei fatti costitutivi non determina la nullità della citazione, incidendo piuttosto sulla decisione di merito che dovrà essere di rigetto per mancanza di prova del diritto vantato. Così come anche l'eventuale indicazione, nel corso del giudizio, di un fatto costitutivo diverso rispetto a quello inizialmente indicato non determina alcuna mutatio libelli, integrando una mera difesa.
4.4. La Cassazione ha invero precisato che: «La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti
"autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova .» (Cass. sez. II, sent. del 23.09.2019, n. 23565). Ancora rispetto al tema della mutatio libelli, la Corte ha precisato che: «La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova: ne consegue che l'allegazione, nel corso del giudizio inteso alla tutela del diritto di proprietà, di un titolo dive rso rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda rappresenta solo un'integrazione delle difese che non dà luogo alla proposizione di una domanda nuova, così come non implica alcuna rinuncia a che il primo titolo pagi na 16 di 27 dedotto venga anch'esso preso in considerazione né influisce in alcun modo sulle conclusioni, che restano, comunque, cristallizzate nel medesimo
"petitum", consistente nella richiesta di accertamento del diritto di proprietà.» (Cass. Sez. II, sent. 23.08.2019, n. 21641).
4.5. Addirittura, la giurisprudenza ha puntualizzato che stante l'irrilevanza del fatto costitutivo ai fini dell'individuazione del diritto e della domanda proposta in caso di diritti autodeterminati, il rigetto della domanda fondata su un certo fatto costitutivo cui faccia seguito la formazione del giudicato, preclude la proposizione di una domanda per l'accertamento dello stesso diritto reale ma indicando un fatto costitutivo diverso. A tal proposito la
Cassazione si è pronunciata nel modo seguente: «Atteso il carattere autodeterminato del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto - cioè del bene che ne costituisce l'oggetto -, nelle azioni ad essi relative la deduzione del fatto costitutivo rileva ai fini non della loro individuazione, ma soltanto della prova del diritto. Ne consegue che, qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna, relativa ad uno dei su indicati diritti, sulla base di un determinato fatto costitu tivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, l'accertamento con efficacia di giudicato dell'inesistenza del diritto stesso preclude la possibilità di far valere "ex novo" il medesimo diritto sulla base di un diverso tit olo di acquisto.» (Cass. Sez. II, ord. 24.07.2020, n. 22591).
4.6. Tornando al caso di specie, la proposizione della domanda in via subordinata, avanzata nel corso del giudizio da parte degli attori , di accertamento dell'acquisto della servitù di passaggio per usucapione, non integra un'ipotesi di mutatio libelli bensì una mera integrazione difensiva assolutamente consentita, vertendo la causa in materia di diritti autodeterminati. Anzi, sulla base del principio da ultimo citato, qualora gli attori non avessero indicato anche il fatto costitutivo dell'usucapione, allorquando il presente giudizio si concluda con rigetto della domanda fondata sul titolo negoziale su cui si formi il giudicato, sarebbe precluso agli stessi pagi na 17 di 27 adire l'autorità giudiziaria per far accertare il medesmo diritto di servitù di passaggio sulla base, questa volta, del fatto costitutivo dell'usucapione.
5. Sull'accertamento dell'acquisto della servitù per usucapione.
Gli attori hanno chiesto, altresì, che venga accertata l'acquisizione del diritto di servitù di passaggio pedonale sul fondo dei convenuti a titolo di usucapione, per aver posseduto la stessa ed averla esercitata per oltre un ventennio prima dell'incardinazione del giudizio. Asserzione, questa, contrastata dalla tesi difensiva dei convenuti che l'hanno recisamente negata.
5.1. La domanda merita di essere vagliata, stante l'insussistenza dei presupposti per quanto sopra detto, della dichiarazione dell'esistenza della servitù sulla base di un titolo negoziale proposta in via principale.
5.2. Ai fini della risoluzione del presente quesito, la norma da prendere in considerazione è quella di cui all'art. 1061 c.c. che prevede la costituzione delle servitù mediante usucapione, a condizione che si tratti di servitù apparenti.
5.3. Si comprende come sia indefettibile chiarire, preliminarmente, quale sia la definizione di servitù apparent i. Esse, come si evince dal dato normativo
(art. 1061, co. 2, c.c.) richiedono la presenza di opere “visibili e permanenti destinate al loro esercizio”. Ricorre in ausilio la giurisprudenza che ha specificato come tali opere potrebbero essere di carattere naturale oppure appositamente create dall'uomo ma, ciò che rileva è che abbiano carattere duraturo e che siano segni evidenti dell'esistenza di un “peso” apposto sul fondo servente a servizio di quello dominante, ossia, è necessario che le già menzionate opere siano inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù. In tal modo è possibile distinguere tra opere funzionali ad un mero esercizio precario di talune facoltà e quelle che, invece, costituiscono un segno tangibile dell'asservimento di un fondo rispetto ad un altro. Infatti, la
Cassazione ha puntualizzato che: «Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di ope re permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non pagi na 18 di 27 equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso s copo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.» (Cass. Sez. VI, ord. 06.05.2021, n. 11834).
5.4. Riguardo, poi, nello specifico alle servitù di passaggio, si è puntualizzato che le opere permanenti potrebbero consistere anche in una strada oppure nell'apertura di una recinzione, tuttavia ciò non basta, poiché si reputa necessaria la sussistenza di un quid pluris dal quale sia evincibile l'esatta destinazione dell'opera all'esercizio della servitù. Così si è espressa la giurisprudenza: «Ai fini del requisito dell'apparenza richiesto ex art. 1061 c.c. per l'acquisto della servitù di passaggio per usucapi one, non occorre necessariamente un tracciato dovuto all'opera dell'uomo, essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, purché esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente.» (Cass. Sez. II, ord. 20.09.2024, n. 25270). Ne consegue che è indispensabile che dette opere siano state realizzate al precipuo scopo di consentire l'accesso al fondo dominante per il tramite del fondo servente.
5.5. In tema di servitù di passaggio, il requisito dell'apparenza richiesto dall'art. 1061 c.c. ai fini dell'usucapione deve consistere nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio, visibili in modo tale da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo servente. Le opere visibili permanenti devono avere avu to tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire. Non è quindi sufficiente, di per sé, l'esistenza di una strada o di un percorso idoneo allo scopo, poiché è necessario un "quid pagi na 19 di 27 pluris" che dimostri la specifica destinazione (nella specie, l a S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato l'avvenuta usucapione di una servitù di passaggio poiché risultavano dimostrati soltanto alcuni sporadici passaggi risalenti a 30 -40 anni prima, compiuti in periodi ben determinati dell'anno al solo scopo di raccogliere frutta). (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 15447 del 10/07/2007).
5.6. Una volta compiuto con esito positivo l'accertamento delle opere permanenti e visibili nel senso sopra specificato, ai fini dell'accertamento dell'acquisto della servitù per usucapione è necessario che il preteso titolare del fondo dominante dimostri di aver posseduto la servitù in maniera continua ed ininterrotta per vent'anni (o per dieci anni laddove ricorrano le condizioni per l'usucapione abbreviata), ovvero, che abbia esercitate le facoltà e i poteri corrispondenti alla servitù che si ritiene acquisita. Il che vuol dire che, per quanto concerne la servitù di passaggio, è necessari o che venga provato di aver avuto la disponibilità della cosa sulla quale è stato esercitato il potere di fatto.
5.7. Applicando la suddetta norma seguendo le direttrici della Suprema
Corte, si osserva quanto segue.
5.7.1. In ordine al requisito della presenza di opere visibili e permanenti , destinate all'esercizio della servitù di passaggio pedonale sulle particelle nn.
113 e 175 di proprietà dei convenuti , per accedere al fondo di cui alla particella n. 112 di proprietà degli attori, esso si ritiene pro vato alla luce delle prove testimoniali esaminate sul punto, tutte concordi. Invero, tutti i testimoni escussi hanno dichiarato che all'ingresso del fondo dei convenuti vi è un cancello, varcato il quale, vi è una stradina in terra battuta, percorribile so lo a piedi. Nello specifico, il teste di parte attrice, , zio degli Testimone_1 attori ha dichiarato: «A.D.R.: “sul capo B (capo B, memoria 183, co. 6, n. 2,
c.p.c. di parte attorea: vero che i raggiungevano la loro Parte_3 proprietà sita in Mercato san Severino frazione Pandola attraverso un viottolo/sentiero che dal cancello d'ingresso della proprietà Controparte_9 conduceva sino al loro terreno) “confermo la circostanza e preciso che questo sentiero che dal cancello d'ingresso della proprietà dei convenuti è sempre pagi na 20 di 27 esistito. Preciso che il sentiero è largo circa due metri in terra battuta e in salita e si poteva accedere solo a piedi”. Così come altro teste di parte attrice,
, ha reso le seguenti dichiarazioni sul punto: « A.D.R.: Testimone_2
“confermo la circostanza di cui al capo A della memoria 183, co. 6, c.p.c. II termine di parte attrice (capo A memoria 183, co. 6, n. 2, c.p.c.: «vero che per accedere al proprio terreno in Pandola di M ercato San Severino i sig.ri e già prima i loro ascendenti hanno sempre goduto di un Parte_3 diritto di passaggio pedonale attraverso i terreni attualmente in proprietà ai sig.ri , , e , siti CP_3 CP_2 CP_4 Controparte_1 anch'essi in Mercato san Severino fraz. Pandola identificati catastalmente al foglio 8 particelle 113 e 175 »). Preciso che da quando accompagnavo il mio amico al suo terreno, da circa 40 anni, accedevamo da un Parte_2 cancello, dietro la chiesa di S. Anna, che a volte era aperto e a volte chiuso, ed il mio amico aveva le chiavi. Preciso, inoltre, che l'ultima volta che sono stato al terreno con il mio amico era l'anno 2010, ed il io amico aveva la chiave»; «A.D.R.: “il sentiero per raggiungere il terreno era in salita in terra battuta e si poteva passare solo a piedi. Il terreno del mio amico era coltivato
a castagneto”.»
5.7.2. Per quanto concerne le dichiarazion i rese da , si Testimone_3 rileva che lo stesso ha confermato l'esistenza del cancello, avendo dichiarato
(di essere «in possesso della chiave del cancello posto all'ingresso della stradina», tuttavia il teste ha riferito di non aver mai visto nessuno passare sul fondo dei convenuti in 23 anni nei quali si era recato sui luoghi per eseguire lavori in campagna
5.7.3. Ne consegue che è dato non controvers o quello dell'esistenza del cancello così come della stradina attraverso il quale vi si accede. Tuttavia, se il dato delle opere evidenti e permanenti pare essere inconfutabile, non lo è altrettanto quello della loro destinazione all'esercizio della servitù di passaggio pedonale vantato dagli attori.
5.7.4. Infatti, se ai fini della sussistenza di una servitù apparente è necessario che vi sia un quid pluris oltre all'esistenza delle opere, che faccia pagi na 21 di 27 emergere in modo inequivoco l'asservimento del fondo servente a quello dominante, non pare essere, tale dato, riscontrabile nel caso di specie. Difatti, tale quid pluiris si sostanzia nel collegamento funzionale tra l'opera e il fondo dominante, da cui si evinca in modo immediato e chiaro la destinazione della medesima all'esercizio della servitù di passaggio. Illuminante sul punto è la seguente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha analiticamente descritto la nozione di collegamento funzionale esplicandola anche mediante esempi pratici: «Sin dalla pronuncia n. 1456 del 09/02/1995 (e ancor prima, nei precedenti che vi sono richiamati), questa Corte ha esplicitamente chiarito che il requisito dell'apparenza non si esaurisce nella presenza di segni od opere che ne consentono l'esercizio ma richiede anche – e soprattutto - la manifesta destinazione delle stesse per l'esercizio della servitù , in modo che i segni o le opere, nel contesto in cui si collocano, costituiscano un inequivoco indice del peso imposto al fondo vicino). Tale esigenza, nel caso in cui si tratta di opere che ricadono interamente nel fondo servente , al quale servono
o possono servire, implica quella del la presenza di un segno di raccordo “non necessariamente fisico ma almeno funzionale dell'opera con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che l'opera è anche in funzione della utilità di questo […] per cui “ai fini dell'apparenza di una serv itù di passaggio, non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante”, nel senso che “è necessario un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù”. Quel che dunque sostanzia il quid pluris è il “raccordo” tra il tracciato su cui si assume sia esercitato il passaggio e l'utilità ricavata dal fondo dominante, inteso come nesso “funzionale”, la cui evidenza non necessariamente deve risultare da un'opera materiale ulteriore rispetto alla strada. Ad esempio, in una delle pronunce riportate (2994/2004), è stato rinviato al Giudice del me rito la verifica della sussistenza di questo “raccordo funzionale” perché tra strada e fondo dominante vi era “discontinuità” per la presenza di un sentiero ovvero, pagi na 22 di 27 in altra pronuncia (13238/2010), è stata ritenuta rilevante per escludere o non il raccordo la mancanza di un'integrale copertura di un fosso posto tra fondo dominante e strada adiacente da cui poteva o non conseguire una situazione di complanarità tra fondo e strada;
in ultimo (11834/2021), è stato dato rilievo all'essere stata realizzata una scala di accesso non già per accedere al fondo dominante (una cantina), ma per collegare due strade pubbliche, collocate una a monte e l'altra a valle. In tutti questi esempi, allora, era rilevante la sussistenza dell'effettiva e inequivoca destinazione all'utilità del fondo dominante del passaggio attraverso il fondo servente, sicché il raccordo funzionale dovesse escludersi quando l'asservimento non risultasse di percezione immediata per l'interruzione del passaggio (perché non continuo fino all'ingresso del fondo dominante o perché attraversato da un fosso non coperto) o per la non equivocità della sua destinazione funzionale (come nel caso della scala a collegamento tra due strade e non di solo accesso al preteso fondo dominante).» (Cass. Sez. II, ord. 13.10.2023, n.
29555)
5.8. Alla luce dei principi esposti, deve affermarsi la carenza della prova gravante sugli attori circa la dimostrazione dell'esistenza del collegamento funzionale tra il viottolo e il cancello (quali opere evidenti e permanenti attraverso cui poter esercitare il passaggio pedonale) e il fondo dominante.
5.9. A ben vedere, gli attori, in punto di allegazione, non hanno fornito alcuna descrizione dello stato dei luoghi e del passaggio: l'ampiezza, la lunghezza del percorso, se fosse stato pavimentato, quale parte del fondo servente avrebbe attraversato, se era caratterizzato da dislivelli o pendenze;
non hanno fornito documentazione fotografica, né rili evi di carattere tecnico che potessero fornire una rappresentazione indiretta dei medesimi. Detti elementi in fatto dovev ano essere tempestivamente dedotti prima ancora che provati, soprattutto nel caso in cui la parte convenuta abbia recisamente contestato l0esercizio del passaggio e la presenza di segni visibili del passaggio sul proprio fondo, come accaduto nella fattispecie (v. anche rilievi fotografici prodotti da ). CP_4 pagi na 23 di 27 5.10. La parte attorea nemmeno nella memoria n. 2 ex art. 183, c. VI,
c.p.c. (se detti fatti si considerano secondari, v. sul punto Sez. 3 -, Ordinanza
n. 21332 del 30/07/2024 e n. 8525 del 2020) ha descritto le caratteristiche dei due fondi e del passaggio, così privando di valore anche le dichiarazioni testimoniali.
5.11. Questo Giudice non ha alcuna contezza dello stato dei fondi pretesi dominante e servente di cui è causa e non è stato messo nella dispon ibilità di mezzi istruttori che potessero fornire elementi a tal uopo rilevanti. Gli unici dati che di cui si dispongono sono le prove testimonial i che non si sono minimamente soffermate sulla relazione fattuale tra i due fondi.
5.12. Nemmeno è provato il possesso ventennale dell'esercizio della servitù di passaggio pedonale da parte degli attori, quale presupposto indefettibile per la dichiarazione di avvenuto acquisto a titolo di usucapione. Dalle dichiarazioni testimoniali, infatti, non si rinvengono dati circostanziati, ma piuttosto generici in merito all'esercizio che gli attori avrebbero fatto della servitù di passaggio. A titolo puramente esemplificativo, si evidenzi che n on è stata specificata la frequenza con cui gli attori si sono recati sul fondo dei convenuti in tutti gli anni di asserito possesso, non sono state indicate le esatte persone che vi si recavano, le attività che si svolgevano ed in che modo, limitandosi i testi a dire che gli attori si recavano per raccogliere le castagne . Insomma, non sono emersi elementi di fatto dai quali potesse trarsi la prova dell'effettivo esercizio del possesso ad immagine della servitù di passaggio. Non è stata neppure fornita alcuna data, alcun riferimento temporale per collocare nel tempo il possesso asseritamente protrattosi per almeno vent'anni ai fini dell'usucapione; i testi si sono limitati a indicare tempi generici ed incerti (il teste , Parte_2 cugino del padre degli attori ha dichiarato: «A.D.R.: “Preciso che tale passaggio è stato usato per oltre 30 anni”»; il teste ha Testimone_2 dichiarato: «A.D.R.: “confermo la circostanza di cui al capo a) della memoria
183, co. 6, c.p.c. II termine di parte attrice. Preciso che da quando accompagnavo il mio amico al suo terreno, da circa 40 Parte_2
pagi na 24 di 27 anni, accedevamo da un cancello, dietro la chiesa di S. Anna […]”»; il teste
, zio degli attori, ha dichiarato: «A.D.R.: “[…] Preciso che il Testimone_1 castagneto è stato piantato dagli attori circa 25 -30 anni fa e quando andavano a raccogliere le castagne lasciavano l'auto dinanzi la casa
e poi a piedi raggiung evano il castagneto che distava circa Controparte_9
500 metri.”»).
5.13. La genericità delle dichiarazioni testimoniali è dire tta conseguenza della genericità dei capitoli sottoposti ai testi. Al riguardo si osserva che
«l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice » (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 3708 del 08/02/2019) e «la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa » (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza
n. 3708 del 08/02/2019).
5.14. Va soggiunto che «ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo» (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 11465 del 30/04/2021 ), nel caso di specie l'omessa allegazione e prova di tutti gli elementi descritti impediscono di valutare anche la manifestazione all'esterno del possesso.
5.15. Deve concludersi per il rigetto della domanda proposta in via subordinata dagli attori circa l'avvenuto acquisto del diritto si servitù di pagi na 25 di 27 passaggio pedonale nel fondo dei convenuti di cui alle particelle 113 e 175, foglio 8 del Comune di Mercato San Severino al fine di accedere al proprio fondo di cui alla particella 112, foglio 8 del medesimo Comune, in quanto gli attori non hanno adeguatamente assolto all'onere probatorio in ordine al collegamento funzionale tra le opere (cancello e stradin a nel fondo dei convenuti) e il loro fondo, così come non è stato provato l'esercizio continuo, ininterrotto e pacifico del possesso ad immagine della servitù di passaggio sulle predette aree.
5.16. La domanda di risarcimento dei danni resta assorbita dal rigetto della domanda principale.
6. Deve precisarsi che sebbene gli atto ri abbiano introdotto anche il tema dell'interclusione del fondo nessuna domanda in tal senso è stata avanzata ex art. 1051 cod. civ.
7. Sulle spese. Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori. Il valore della causa deve determinarsi ai sensi dell'art. 10 c.p.c. («…le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro…), per cui per la domanda di usucapione della servitù trova applicazione l'art. 15 c.p.c., a mente del quale occorre moltiplicare per 50 la rendita domenicale del preteso fondo servente («La servitù, come "qualitas fundi" vantaggiosa per il fondo dominante e svantaggiosa pe r quello servente, investe ogni singola parte dell'uno e dell'altro, sicché, anche quando essa si eserciti su una determinata porzione dell'immobile, questo deve considerarsi gravato nella sua interezza;
pertanto, al fine di determinare la competenza "rati one valoris" ex art. 15 c.p.c., in cause in tema di servitù, occorre aver riguardo al valore dell'intero fondo servente e non a quello del peso destinato ad incidere sul bene per effetto della servitù e neppure a quello della singola porzione di esso diret tamente interessata dal peso, a meno che non si tratti di una porzione autonomamente identificab ile e distinta rispetto alle parti rimanenti.» Cass. Sez. 2 -,
Sentenza n. 27356 del 29/12/2016 ), che è pari ad appena € 635,00, e per la domanda di risarcimento dei danno , l'art. 14 c.p.c. («Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore…»), nel caso di specie, deve tenersi che la domanda fosse contenuta nel valore dichiarato, ossia €1.000,01-
pagi na 26 di 27 5.200,00. La liquidazione è ai medi , tranne la fase decisoria, liquidata ai minimi, visto che i convenuti non hanno depositato nessuna memoria.
P.Q.M.
A) rigetta le domande;
B) Condanna gli attori, in solido tra di loro, a rifondere ai convenuti costituiti, , e , le spese processuali, Controparte_1 CP_2 CP_10 che si liquidano in e in € 2.127,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge
Si comunichi.
2 marzo 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna D'Andraia, magistrata ordinaria in tirocinio nominata con D.M. 22.10.2024.
pagi na 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50000312/2012 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , anche quali eredi di (C.F. C.F._2 Persona_1
), con il patrocinio degli Avv.ti TROISI RENATO, TROISI C.F._3
FRANCESCA e TROISI ALFONSO.
ATTORI contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F. ) ed (C.F.
[...] C.F._5 CP_3
con il patrocinio degli avv.ti TORRE ANDREA e C.F._6
FRALLICCIARDI OLGA;
E
(C.F. contumace in Controparte_4 C.F._7 riassunzione
CONVENUTI
Oggetto: servitù di passaggio pedonale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagi na 1 di 27 Con atto di citazione del 10/04/2012, , e Persona_1 Pt_2 Pt_1
hanno citato in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Salerno – ex
[...] sez. dist. di Mercato San Severino, , , , e Controparte_1 CP_3 CP_5 [...]
per ivi far dichiarare ed accertare la sussistenza del diritto di servitù di CP_4 passaggio pedonale gravante sui fondi di cui sono comproprietari questi ultimi in favore del proprio fondo, con ripristino dello stato dei luoghi, consistente nella consegna della chiave che apre il cancello posto all'ingresso del fondo dei convenuti e condanna al risarcimento dei danni determinati dalla lesione del diritto di servitù di passaggio, da liquidarsi in via equitativa.
A sostegno della propria domanda gli attori hanno dedotto:
- di essere comproprietari del fondo agricolo adibito a castagneto individuato catastalmente al foglio 8, particella 112 del Comune di Mercato San Severino, frazione Pandola, a loro pervenuto per successi one ereditaria di Per_2
nel 2005;
[...]
- di essere titolari del diritto di servitù di passaggio pedonale gravante sui terreni individuati catastalmente al foglio 8, particelle 113 e 175 del Comune di
Mercato San Severino, di proprietà dei convenuti. ;
- che tale servitù trova titolo nell'atto di donazione - vendita del 03/02/1897 che il sig. dispose in favore della figlia , ava degli CP_6 Persona_3 odierni attori, in cui si legge che la proprietà della particella 112 ven ne trasferita unitamente al “diritto di passaggio a piedi pel cancello, indi pel viottolo che attraversa il vigneto di proprietà degli eredi di Per_4
fu per andare alla selva sopra descritta”;
[...] Per_5
- che, per poter accedere al proprio fondo devono necessariamente passare per quello dei convenuti, al cui ingresso è posto un cancello;
- che, hanno sempre esercitato, così come i loro avi, il diritto di passaggio pedonale attraversando il detto cancello sempre lasciato aperto e che solo negli ultimi anni esso è stato chiuso con una chiave di cui gli stessi avevano una copia;
pagi na 2 di 27 che tuttavia, negli ultimi mesi la chiave in loro possesso non apriva più il cancello e alla richiesta rivolta ai convenuti di consegna di una copia della nuova chiave, avevano ricevuto un diniego;
- che, sono seguiti diversi tentativi di conciliazione sia verbali sia scritti,
(tramite lettera raccomandata A/R del 03/05/2011 ) a cui i convenuti hanno risposto negando l'esistenza della servitù gravante sui loro fondi e ciononostante manifestando la disponibilità ad un incontro chiarificatore;
- che, è stato esperito il tentativo di conciliazione obbligatoria non andato a buon fine per mancata adesione delle parti invitate .
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione CP_4 depositata in data 19/07/2012 con cui ha dedotto:
- l'infondatezza della domanda attorea in quanto non supportata da alcun titolo costitutivo della servitù, stante il fatto che nell'atto di donazione- vendita prodotto dagli attori non si fa rebbe alcun cenno al titolo costitutivo ma verrebbero impiegate mere formule di stile.
Pertanto, in via principale ha chiesto il rigetto della domanda attorea per inesistenza del diritto di servitù di passaggio e in via gradata la dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del diritto di servitù per mancato esercizio ventennale.
Si sono costituiti tardivamente in giudizio i convenuti e Controparte_1 con comparsa di costituzione depositata all'udienza del CP_2
25/09/2012, nella quale hanno dedotto:
- in via preliminare, la nullità della notifica dell'atto di citazione, per violazione del contraddittorio, essendo stati pretermessi del CP_3
1969 e del 1947, in quanto comproprietari dei fondi oggetto di asserita s ervitù di passaggio, poiché l'atto di citazione era stato notificato solo alla tutrice legale del sig. del 1969; CP_3
- l'infondatezza della domanda attorea perché non provata la sussistenza della servitù di passaggio pedonale sul loro fondo, in quanto nell'atto di donazione - vendita del 1897 se ne fa solo un cenno senza null'altro aggiungere circa il titolo costitutivo della predetta servitù e perché, oltretutto, nel 1994 pagi na 3 di 27 gli eredi instaurarono un giudizio divisionale dinanzi al Tribunale di CP_4
Salerno nel corso del quale fu nominato un consulente tecnico al fine di verificare il valore dei beni oggetto della divisione nonché per predisporre un progetto di divisione per la formazione delle quote e tale tecnico, in quella sede non fece alcun riferimento alla servitù , che pure avrebbe dovuto essere rilevata se fosse stata esistente, in quanto incidente sul valore del fondo servente, determinandone un deprezzamento;
- che, inoltre, il dante causa degli Aversa, Controparte_7 acquistò il fondo nel 1943 (atto pubblico in atti) e tale documento non menziona la pretesa servitù.
Sulla base di ciò, hanno chiesto in via preliminare, che venisse dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione con integrazione del contraddittorio nei confronti dei sig.ri in via principale, il rigetto della CP_3 domanda attorea per inesistenza della servitù e in via gradata l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per la sua costituzione, soprattutto in riferimento all'utilitas. I convenuti hanno, altresì, sostenuto in diritto, riguardo alla servitù di passaggio, che l'utilitas può ritenersi sussistente laddove si tratti di fondo intercluso , per cui, a causa della cui conformazione,
l'unico modo per raggiungerlo sia mediante il passaggio nel fondo altrui, mentre, nel caso di specie non si tratterebbe di fondo intercluso poiché esso sarebbe raggiungibile da strada pubblica carrabile , così come riscontrabile dalla mappa catastale. In via ulteriormente gradata, hanno eccepito la prescrizione del diritto di servitù per mancato esercizio protratto per vent'anni, desunto dall'assenza di opere che avrebbero reso evidente e non apparente la servitù.
All'udienza del 25/09/2012, gli attori hanno eccepito la tardività della costituzione dei convenuti e con Controparte_1 CP_2 consequenziali decadenze e preclusioni maturate. Inoltre, a fronte dell'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di servitù di passaggio sollevata dalla difesa di , gli stessi hanno, in via sussidiaria, CP_4
pagi na 4 di 27 chiesto che il giudice accertasse l'intervenuta maturazione dell'usucapione del detto diritto reale di godimento.
Infine, i preso atto dell'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di citazione, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio con rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo e del verbale d'udienza nei confronti di e disposto il rinvio all'udienza del 23/04/2013. CP_3
Si è costituito in giudizio con comparsa depositata all'udienza CP_3 del 23/04/2013 con cui ha dedotto:
- le medesime questioni di fatto e di diritto articolate dagli altri due convenuti e , nonché l'inammissibilità della Controparte_1 CP_2 domanda proposta dagli attori di recoventio reconventionis relativa all'accertamento dell'acquisto del diritto di servitù per usucapione, in virtù del fatto che i convenuti non avevano a loro volta formulato alcuna domanda riconvenzionale bensì eccepito, in via gradata, l'eventuale intervenuta prescrizione del diritto di servitù di passaggio per mancato esercizio ventennale;
- l'inammissibilità della domanda di usucapione, integrate una mutatio libelli e non mera modifica di quella originaria.
All'udienza del 23/04/2013, la difesa di , e Controparte_1 CP_2 ha nuovamente rilevato la mancata integrazione del CP_3 contradditorio chiedendo la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio al sig. del 1947, in quanto essa era CP_3 stata disposta solo nei confronti del sig. del 1969. A ciò, gli CP_3 attori hanno controbattuto sostenendo che quest'ultimo non fosse più titolare di alcun diritto sui fondi dei convenuti in virtù d el decreto di attribuzione di quote di divisione trascritto nel 2003. Infine, su richiesta delle parti, il
Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., disponendo il rinvio all'udienza del 22/01/2014.
Con Ordinanza del 01/07/2015 il Giudice ha ammesso la prova orale per come articolata dalle parti negli scritti difensivi.
pagi na 5 di 27 All'udienza dell'11/04/2016 è stato dichiarato il decesso della sig.ra Per_1
il che ha comportato l'interruzione del processo.
[...]
Gli attori hanno, con ricorso depositato in data 13/04/2016 , hanno tempestivamente riassunto il giudizio. I convenuti si sono costituiti in riassunzione con comparsa.
Alla predetta udienza, i convenuti hanno contestato la legittimazione degli attori ad agire in riassunzione, non essendo stata fornita la prova della loro qualità di eredi. È stato, pertanto, disposto il rinvio all'udienza del 16/05/2017 per produrre giusta documentazione a tal uopo.
All'udienza del 16/05/2017 è stato dichiarato il decesso della sig.ra
[...] che ha determinato l'interruzione del processo. CP_4
Gli attori hanno, quindi, depositato in data 11/09/2017 nuovo ricorso per riassunzione.
All'udienza del 18/05/2018 sono stati escussi i testi , zio di Testimone_1
e , nonché il sig. e all'udienza del CP_3 Parte_1 Testimone_2
08/02/2019 sono stati escussi i testi e , Testimone_3 Parte_2 quest'ultimo cugino del padre di e , parte attrice ed è Parte_2 Pt_1 stata dichiarata chiusa la fase relativa all'assunzione delle prove orali.
A seguito di vari rinvii dovuti al carico di ruolo e per la necessità di trattare prioritariamente cause con precedente iscrizione , nonché disposta la trattazione mediante il deposito di note scritte e da ultimo anche per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11/09/2024 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla mancata integrazione del contraddittorio. In via preliminare, deve affermarsi che il presente procedimento, in quanto avente ad oggetto il rapporto tra fondi ciascuno con più proprietari, rappresenta un'ipotesi di litisconsorzio necessario che originariamente non era stato compiutamente attuato per mancata citazione diretta del sig. (la CP_3 cui notifica dell'atto di citazione era stata effettuata nei confronti della tutrice pro-tempore). Esso è stato poi integrato con successivo atto di citazione in pagi na 6 di 27 rinnovazione notificato in data 18/01/2013 alla persona di (nato CP_3 nel 1969).
1.1. Non può accogliersi, dunque, l'eccezione sollevata dai convenuti in ordine alla non compiuta integrazione del contraddittorio per mancata citazione dell'atto introduttivo al sig. nato nel 1947, non CP_8 essendo questi litisconsorte necessario, come dimostrato dalla parte attorea.
Quest'ultima, infatti, ha prodotto l'ispezione ipotecaria dalla quale si evince che il sig. , nato nel 1947, al momento dell'instaurazione del CP_3 giudizio, non era più proprietario dei beni di cui alle particelle 113 e 175, in virtù del decreto giudiziale di attribuzione quote per divisione del
06/06/2003, con cui venne diviso a metà tra i sig.ri e CP_4 CP_7
e la parte di quest'ultimo, a seguito della sua morte, avvenuta in data
[...]
23/03/2009, venne trasmessa per successione alla moglie Controparte_1 ai figli e (del 1969). Ne consegue, il rigetto della CP_2 CP_3 richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio.
2. Sulla qualificazione dell'azione. Preliminarmente, l'azione esperita dagli attori deve essere qualificata come azione confessoria servitutis di cui all'art. 1079 c.c. Invero, la parte attorea ha agito in giudizio chiedendo che venga accertata la sussistenza del diritto della servitù di pas saggio pedonale ritenuta gravante sul fondo dei convenuti oltre che la condanna al ripristino dello stato dei luoghi, modificato dai convenuti con il cambio del lucchetto che chiude il cancello apposto all'ingresso del loro fondo e attraverso il quale sarebbe stato esercitato il diritto di servitù.
2.1. L'azione confessoria servitutis è rimedio processuale di natura reale posta a presidio del diritto reale di godimento delle servitù e può essere alternativamente volta all'ottenimento di una sentenza di mero accertamento o di condanna, come nel caso di specie.
2.2. Per esperire vittoriosamente la confessoria servitutis è onere dell'attore dimostrare l'esistenza del diritto reale di godimento vantato e al contempo la contestazione promanante da controparte dell'esistenza o della consistenza pagi na 7 di 27 dello stesso. Inoltre, grava sull'attore fornire la prova, a titolo di presupposto processuale dell'azione, della titolarità del diritto di proprietà del fondo che si afferma essere dominante.
2.3. Riguardo al citato presupposto, la giurisprudenza ha specificato che non
è richiesta la prova rigorosa prevista, invece, nel giudizio di rivend ica, essendo la titolarità della proprietà del fondo dominante in capo all'attore desumibile anche da presunzioni. A tal proposito la Cassazione ha statu ito che: «Colui che agisce in "confessoria servitutis" ha l'onere di provare qualora questa venga contestata, la propria legittimazione ad agire, in quanto titolare di un diritto di proprietà sul fondo dominante, sebbene la prova della proprietà non sia altrettanto rigorosa di quella richiesta per la rivendicazione, posto che, mentre con quest'ultima azione si mira alla dichiarazione del diritto di proprietà sul fondo, nel caso dell'azione confessoria si domanda soltanto
l'affermazione del vincolo di servitù con le eventuali altre conseguenti dichiarazioni di diritto, onde la proprietà del fondo dominante co stituisce unicamente il presupposto dell'azione ed è sufficiente che emerga anche attraverso delle presunzioni.» (Cass. Sez. II, sent. 01.10.2013, n. 25809) .
2.4. Nel caso di specie, sussiste il detto presupposto perché non contestato dalla controparte e perché la proprietà del preteso fondo dominante in capo agli attori è ricavabile dall'ispezione ipotecaria in atti.
3. Riguardo all'onere della prova gravante sulla parte attorea.
Come sopra ricordato, nell'azione confessoria servitutis, è onere dell'attore dimostrare l'esistenza del diritto di servitù vantato e la contestazione promanante dalla parte nei cui confronti s i vorrebbe far valere.
3.1. Riguardo alla contestazione della servitù, essa è data dalle stesse difese svolte dai convenuti e, nella fase preprocessuale, dalla comunicazione trasmessa via fax in data 20/06/2011 agli avvocati di parte attrice dall'avv.
Rosa Maria Landi per conto dei comproprietari , a mezzo Controparte_9 della quale, gli odierni convenuti hanno contestato il contenuto della missiva loro indirizzata dai difensori degli attori circa l'asserita esistenza della servitù di passaggio con diffida alla consegna di copia della nuova chiave che apre il pagi na 8 di 27 cancello attraverso il quale è possibile effettuare il transito pedonale , ed hanno altresì risposto che da accertamenti espletati, non era risultata sussistente alcuna servitù di passaggio gravante sul loro fondo.
3.2. Per quanto concerne, invece, la prova dell'esistenza del diritto di servitù, l'attore deve dimostrare l'avvenuta integrazione di uno dei modi tipici di costituzione delle servitù, fermo restando che , fino a prova contraria, il fondo asseritamente servente deve ritenersi libero da pesi. In tal modo si è espressa la Suprema Corte statuendo che: «L'attore che agisce in "confessoria servitutis" ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi il fondo preteso come servente libero da pesi e limitazioni - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt.1058 ss. cod. civ.), non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non ra ppresenta, "ipso facto", un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. » (Cass. Sez. II, sent.
01.07.2004, n. 12008). Principio confermato anche più di recente nel modo seguente: «L'attore che agisce in "confessoria servitutis", ai sensi dell'art.
1079 cod. civ., ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni.» (Cass. Sez. II, sent. 05.06.2014, n. 18890).
3.3. In materia di servitù vige il principio di tipicità dei modi di costituzione come desumibile dagli artt. 1058, 1061 e 1062 c.c. per le servitù volontarie e dall'art. 1032 c.c. per le servitù coattive.
3.4. Le servitù volontarie si costituiscono per testamento o per contratto e, laddove si tratti di servitù apparenti, anche tramite usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Riguardo al contratto, esso deve essere realizzato nella forma scritta ad substantiam a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1350, co. 1, n. 4, c.c. Tuttavia, non si richiedono formule sacramentali, purché emerga dal negozio la volontà inequivoca delle parti di costituirlo sui fondi di loro proprietà. Sul punto la Cassazione ha statuito che: «[…] deve premettersi che la costituzione di una servitù negoziale richiede un patto pagi na 9 di 27 avente la forma scritta ad substantiam. In proposito è utile richiamare il seguente principio di diritto: Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante
l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche s e il contratto sia diretto ad altro fine (Sez. 2, Ordinanza n. 10169 del 27/04/2018, Rv.
648318 - 01)» (Cass. Sez. II, sent. 16.05.2024, n. 21254).
3.5. Nel caso di specie, gli attori, a sostegno della loro domanda, hanno prodotto l'atto di donazione - vendita del 3 febbraio 1897, con cui il donante trasferì la proprietà del terreno agricolo adibito a castagneto CP_6 sito in Mercato San Severino frazione Pandola foglio 8 particella 112 “e con tutti i diritti, adiacenze, dipendenze, servitù attive e pa ssive, ed in ispecie col diritto di passaggio a piedi pel cancello, indi pel viottolo che attraversa il vigneto di proprietà degli eredi di fu per andare Persona_4 Per_5 alla selva sopra descritta” alla figlia . Persona_3
3.6. In via preliminare, sia la dottrina che giurisprudenza sono univoche nel considerare inidonee alla costituzione di un diritto di servitù quelle affermazioni da ritenersi mere espressioni di stile laddove facciano generico riferimento allo stato di fatto preesis tente. Così ha precisato la giurisprudenza: «Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale se è vero che non è richiesto l'uso di formule sacramentali, è pur vero che occorre che dalla clausola contrattuale siano determinabili con certezza, oltre che il fondo servente ed il fondo dominante, l'oggetto in cui consiste l'assoggettamento di quello all'utilità dell'altro; sono a tal fine inefficaci quelle clausole che facciano generico riferimento a stati di fatto preesistenti.» (Cass. Sez. II, sent. 05.09.2000, n. 11674). E ancora ha precisato: «Per la costituzione convenzionale di una servitù prediale non è pagi na 10 di 27 sufficiente una clausola di stile secondo cui la "vendita comprende i connessi diritti, accessori e pertinenze", essendo indispensabile l 'estrinsecazione della precisa volontà del proprietario del fondo servente diretta a costituire la servitù e la specifica determinazione nel titolo di tutti gli elementi atti ad individuarla (fondo dominante, fondo servente, natura del peso imposto su quest'ultimo, estensione).» (Cass. Sez. II, sent. 18.04.2001, n. 5699). Ne consegue che, devono ritenersi espressioni di mero stile quelle contenute nell'atto di donazione - vendita che fanno riferimento al trasferimento della proprietà del fondo in questione unitamente alle servitù attive e passive.
3.7. Per quanto concerne, invece, il richiamo che il succitato atto di donazione - vendita fa alla specifica servitù di passaggio oggetto del presente giudizio, è opportuno fare delle brevi precisazioni.
3.8. Innanzitutto, gli attori si limitano a menzione l'atto di donazione – vendita a fondamento della propria domanda senza specificare quale sarebbe la funzione da attribuire allo stesso, ovvero, se esso debba inten dersi come titolo costitutivo della servitù o come prova di una servitù aliunde costituita, valorizzando però, che trattasi di atto notarile e, quindi, fidefacent e.
3.9. Riguardo alla prima accezione, l'atto del 1897 allegato e prodotto dagli attori, non può assurgere a titolo costitutivo della servitù, in quanto intervenuto tra il titolare del fondo dominante e la donataria, senza l'intervento del titolare del fondo servente, a cui il contratto non è opponibile in forza del principio di relatività del contratto (art. 1372 cod. civ.). Invero, ragionando a contrario, si tratterebbe di un contratto produttivo d i effetti sfavorevoli nei confronti del terzo, ossia, il titolare del fondo servente che, si vedrebbe limitato il diritto di godimento del proprio fondo sulla base di una servitù di passaggio alla cui costituzione egli non ha prestato il consenso, in violazione del principio di autodeterminazione negoziale. Inoltre, non è possibile costituire una servitù sulla base di un atto unilaterale inter vivos, non essendo tale modalità annoverata tra i modi di costituzione delle stesse e, sebbene l'atto del 1897 sia un contratto, esso recepisce la sola volontà del titolare del fondo dominante e non anche di quello servente e, pertanto, pagi na 11 di 27 laddove lo si considerasse quale valido titolo costitutivo della servitù, esso si porrebbe in chiaro contrasto con il principio della bilateralità delle dichiarazioni negoziali ai fini della costituzione della servitù.
3.10. Guardando, invece, al detto atto di donazione - vendita come prova dell'esistenza di una precedente convenzione costitutiva del diritto di servitù ,
è bene ricordare che, in virtù del principio di ambulatorietà che caratterizza, tra gli altri, il diritto reale di godimento della servitù, non è necessario che l'atto di trasferimento del fondo dominante vi faccia esplicito riferimento, poiché la servitù si trasferisce in capo al nuovo proprietario tout court. Del resto, non è ammissibile l'alienazione autonoma della servitù senza che vi si accompagni anche il trasferimento della proprietà cui accede. Diversa questione è quella attinente all'opponibilità della servitù all'acquirente del fondo servente che esige, alternativamente , “[…] o la trascrizione dell'atto costitutivo della servitù o, in mancanza, la menzione della servitù passiva nell'atto di trasferimento del fondo servente.” (Cass. Sez. II, sent. 18.10.2018,
n. 13817). Così ha statuito la giurisprudenza: «In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servit ù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù - riceve l'immobile con il peso d i cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo (ex multis, Sez. 2, n. 17301, 31/7/2006, Rv. 592077; conf., Sez. 2, n. 20817/2011).» (Cass. sez. II, sent. 29.11.2018, n. 12798). Ne consegue che, laddove si rinvenga aliunde la prova dell'atto costitutivo della servitù, il richiamo contenuto nell'atto di donazione - vendita è irrilevante ai fini della sussistenza, stante il succitato principio di ambulatorietà.
3.11. Tuttavia, nel caso di cui al pres ente procedimento, non vi è prova alcuna dell'esistenza di una precedente convenzione negoziale intervenuta tra le parti in causa o i loro avi. A fortiori, si rilevi anche che, quantunque sussistente, il titolo costitutivo della servitù non sarebbe comunque opponibile pagi na 12 di 27 agli odierni convenuti poiché, come sopra ricordato dalla Cassazione, non essendo stato trascritto il detto titolo, la servitù avrebbe dovuto essere menzionata nell'atto di acquisto del fondo servente, evenienza, questa, che non si è verificata. Infatti, come dimostrato dai convenuti, il dante causa degli
Aversa, , acquistò il fondo nel 1943 (atto pubblico Controparte_7 in atti) e tale documento non fa minima menzione del fatto che il fondo era gravato da servitù di passaggio.
3.11.1. Vieppiù, la parte attorea ha invocato anche l'efficacia probatoria dell'atto notarile del 1897, in quanto atto redatto da notaio e pertanto coperto da pubblica fede. Orbene, l'efficacia che la legge attribuisce all'atto pubblico è di carattere assoluto ed incondizionato, non potendo essere rimesso al libero apprezzamento del giudice, né potendo essere contestat o dalla controparte, salvo il procedimento di querela di falso. Tuttavia, tale fede privilegiata copre solo il c.d. contenuto estrinseco dell'atto pubblico, ossia l'attestazione del p.u. circa la provenienza e le modalità di realizzazione dell'atto, della ricezione delle dichiarazioni rese dalle parti, di quanto sia avvenuto in sua pre senza e di quanto egli stesso abbia compiuto, oltre che la data e il luogo d i compimento del medesimo. Mentre, sono rimesse alla libera valutazione del giudice e possono essere anche contestate dalla controparte con ogni mezzo, quelle parti dell'atto pubblico rappresentanti il c.d. contenuto intrinseco. Ne consegue che, la fede privilegiata non copre né la veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti né essa può garantire l'assenza di vizi della volontà, quale dolo, errore, violenza. Così è stato chiarito dalla giurispru denza: «[…]è sufficiente invece osservare che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui esso fa fede sino a querela di falso, è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, ai fatti che il medesimo at testa essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, alla provenienza delle dichiarazioni rese dalle parti ed alla firma di queste ultime;
ma non si estende alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti (in termini così generali il principio è espresso, in massima, da Cass. 12 giugno 1976, n.
2179): in altre parole, l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso pagi na 13 di 27 per ciò che concerne i suoi elementi estrinseci e non relativamente al contenuto intrinseco, che può non ess ere veritiero ed è, pertanto, soggetto a qualsiasi prova contraria nei limiti consentiti dalla legge in ordine a quanto concerne la verità e l'esattezza delle dichiarazione delle parti.” (Cass. Sez. VI, ord. 30.04.2019, n. 20214)
3.11.2. Nel caso di specie, il notaio rogante ha attestato la manifestazione di volontà di in ordine al trasferimento della proprietà del CP_6 fondo di cui alla particella 112, foglio 8 del Comune di Mercato San Severino alla figlia unitamente alla servitù di passaggio pedonale ivi descritta ma, CP_4 in virtù del principio giurisprudenziale sopra espresso, tale dichiarazione non può ritenersi assolutamente vera o immune da vizi della volontà, poiché riconducibile al contenuto intrinseco dell'atto e, quindi, suscettibile di diverso apprezzamento dal giudice e contestabile dalle parti senza che sia necessario l'esperimento del procedimento di querela di falso.
3.12. Sulla base delle suesposte considerazioni, deve rigettarsi la domanda formulata in via principale dagli attori volta alla dichiarazione di sussistenza e di accertamento del diritto di servitù di passaggio gravante sulle particelle 113 e 175 del foglio 8 del Comune di Mercato San Severino, poiché non è stata fornita prova del titolo negoziale costitutiv o dello stesso bensì è stato solo prodotto l'atto di donazione – vendita del 1897 che si limita a menzionarlo e, pertanto, inidoneo sia a costituirlo che a provarlo.
4. Sull'ammissibilità della domanda proposta in corso di giudizio di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della servitù.
I convenuti si dolgono del fatto che gli attori, solo nella prima udienza di comparizione e poi nella rinnovazione dell'atto citazione ad integrazione del contraddittorio, a fronte dell'eccepita maturata prescrizione del diritto di servitù di passaggio per mancato esercizio ventennale, hanno introdotto, in via subordinata, una nuova domanda, volta all'accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo di usucapione della detta servitù. A loro dire, si tratterebbe di mutatio libelli, non consentita.
pagi na 14 di 27 4.1. Orbene, secondo i principi consolidati nella giurisprudenza e, nello specifico a partire dalla SS.UU. 15/06/2015, n. 12310 che hanno tracciato la linea di demarcazione tra mutatio libelli non consentita ed emendatio libelli, sempre ammessa, viene integrata quest'ultima nel caso in cui vengano apportate modifiche anche agli elementi oggettivi della domanda quali petitum
o causa petendi o entrambi, purché la domanda così modifica ta risulti sempre connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e si ponga in un rapporto di alternatività o addirittura di incompatibilità con quella ordinariamente introdotta e non si aggiunga alla medesima. Così hanno statuito le SS.UU. citate: «La vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate – in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse – e le domande
“modificate” espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le “modifiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate – eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o , se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertant o, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività .»
4.2. Per ciò che rileva nel caso di specie, a quanto detto deve aggiungersi un'ulteriore questione attinente alla distinzione tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati. Infatti, tra gli elemen ti identificativi della domanda attorea vi è quello della causa petendi di cui all'art. 163, co.
1. n. 4, c.p.c., che fa riferimento alla necessaria esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che rappresentano le ragioni della domanda, lì dove i pri mi devono essere intesi quali fatti storici costitutivi della pretesa che si vorrebbe far valere in giudizio.
4.3. Ai fini dell'identificazione del diritto vantato e della domanda proposta, secondo la giurisprudenza, è indispensabile, per evitare la nullità dell'atto di citazione, l'indicazione dei fatti costitutivi solo nel caso in cui si tratti di diritti eterodeterminati e non anche nell'ipotesi di quelli autodeterminati. I pagi na 15 di 27 primi, infatti, che si identificano essenzialmente con i diritti di credito e quelli relativi in generale, hanno un contenuto sempre differente che dipende dal fatto costitutivo, mentre, i diritti autodeterminati, quali sono i diritti reali, hanno contenuto sempre uguale che prescinde dal tipo di fatto costitutivo. Ne consegue che, in caso di giudizio avente ad oggetto diritti autodeterminati, la mancata indicazione dei fatti costitutivi non determina la nullità della citazione, incidendo piuttosto sulla decisione di merito che dovrà essere di rigetto per mancanza di prova del diritto vantato. Così come anche l'eventuale indicazione, nel corso del giudizio, di un fatto costitutivo diverso rispetto a quello inizialmente indicato non determina alcuna mutatio libelli, integrando una mera difesa.
4.4. La Cassazione ha invero precisato che: «La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti
"autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova .» (Cass. sez. II, sent. del 23.09.2019, n. 23565). Ancora rispetto al tema della mutatio libelli, la Corte ha precisato che: «La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova: ne consegue che l'allegazione, nel corso del giudizio inteso alla tutela del diritto di proprietà, di un titolo dive rso rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda rappresenta solo un'integrazione delle difese che non dà luogo alla proposizione di una domanda nuova, così come non implica alcuna rinuncia a che il primo titolo pagi na 16 di 27 dedotto venga anch'esso preso in considerazione né influisce in alcun modo sulle conclusioni, che restano, comunque, cristallizzate nel medesimo
"petitum", consistente nella richiesta di accertamento del diritto di proprietà.» (Cass. Sez. II, sent. 23.08.2019, n. 21641).
4.5. Addirittura, la giurisprudenza ha puntualizzato che stante l'irrilevanza del fatto costitutivo ai fini dell'individuazione del diritto e della domanda proposta in caso di diritti autodeterminati, il rigetto della domanda fondata su un certo fatto costitutivo cui faccia seguito la formazione del giudicato, preclude la proposizione di una domanda per l'accertamento dello stesso diritto reale ma indicando un fatto costitutivo diverso. A tal proposito la
Cassazione si è pronunciata nel modo seguente: «Atteso il carattere autodeterminato del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto - cioè del bene che ne costituisce l'oggetto -, nelle azioni ad essi relative la deduzione del fatto costitutivo rileva ai fini non della loro individuazione, ma soltanto della prova del diritto. Ne consegue che, qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna, relativa ad uno dei su indicati diritti, sulla base di un determinato fatto costitu tivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, l'accertamento con efficacia di giudicato dell'inesistenza del diritto stesso preclude la possibilità di far valere "ex novo" il medesimo diritto sulla base di un diverso tit olo di acquisto.» (Cass. Sez. II, ord. 24.07.2020, n. 22591).
4.6. Tornando al caso di specie, la proposizione della domanda in via subordinata, avanzata nel corso del giudizio da parte degli attori , di accertamento dell'acquisto della servitù di passaggio per usucapione, non integra un'ipotesi di mutatio libelli bensì una mera integrazione difensiva assolutamente consentita, vertendo la causa in materia di diritti autodeterminati. Anzi, sulla base del principio da ultimo citato, qualora gli attori non avessero indicato anche il fatto costitutivo dell'usucapione, allorquando il presente giudizio si concluda con rigetto della domanda fondata sul titolo negoziale su cui si formi il giudicato, sarebbe precluso agli stessi pagi na 17 di 27 adire l'autorità giudiziaria per far accertare il medesmo diritto di servitù di passaggio sulla base, questa volta, del fatto costitutivo dell'usucapione.
5. Sull'accertamento dell'acquisto della servitù per usucapione.
Gli attori hanno chiesto, altresì, che venga accertata l'acquisizione del diritto di servitù di passaggio pedonale sul fondo dei convenuti a titolo di usucapione, per aver posseduto la stessa ed averla esercitata per oltre un ventennio prima dell'incardinazione del giudizio. Asserzione, questa, contrastata dalla tesi difensiva dei convenuti che l'hanno recisamente negata.
5.1. La domanda merita di essere vagliata, stante l'insussistenza dei presupposti per quanto sopra detto, della dichiarazione dell'esistenza della servitù sulla base di un titolo negoziale proposta in via principale.
5.2. Ai fini della risoluzione del presente quesito, la norma da prendere in considerazione è quella di cui all'art. 1061 c.c. che prevede la costituzione delle servitù mediante usucapione, a condizione che si tratti di servitù apparenti.
5.3. Si comprende come sia indefettibile chiarire, preliminarmente, quale sia la definizione di servitù apparent i. Esse, come si evince dal dato normativo
(art. 1061, co. 2, c.c.) richiedono la presenza di opere “visibili e permanenti destinate al loro esercizio”. Ricorre in ausilio la giurisprudenza che ha specificato come tali opere potrebbero essere di carattere naturale oppure appositamente create dall'uomo ma, ciò che rileva è che abbiano carattere duraturo e che siano segni evidenti dell'esistenza di un “peso” apposto sul fondo servente a servizio di quello dominante, ossia, è necessario che le già menzionate opere siano inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù. In tal modo è possibile distinguere tra opere funzionali ad un mero esercizio precario di talune facoltà e quelle che, invece, costituiscono un segno tangibile dell'asservimento di un fondo rispetto ad un altro. Infatti, la
Cassazione ha puntualizzato che: «Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di ope re permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non pagi na 18 di 27 equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso s copo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.» (Cass. Sez. VI, ord. 06.05.2021, n. 11834).
5.4. Riguardo, poi, nello specifico alle servitù di passaggio, si è puntualizzato che le opere permanenti potrebbero consistere anche in una strada oppure nell'apertura di una recinzione, tuttavia ciò non basta, poiché si reputa necessaria la sussistenza di un quid pluris dal quale sia evincibile l'esatta destinazione dell'opera all'esercizio della servitù. Così si è espressa la giurisprudenza: «Ai fini del requisito dell'apparenza richiesto ex art. 1061 c.c. per l'acquisto della servitù di passaggio per usucapi one, non occorre necessariamente un tracciato dovuto all'opera dell'uomo, essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, purché esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente.» (Cass. Sez. II, ord. 20.09.2024, n. 25270). Ne consegue che è indispensabile che dette opere siano state realizzate al precipuo scopo di consentire l'accesso al fondo dominante per il tramite del fondo servente.
5.5. In tema di servitù di passaggio, il requisito dell'apparenza richiesto dall'art. 1061 c.c. ai fini dell'usucapione deve consistere nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio, visibili in modo tale da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo servente. Le opere visibili permanenti devono avere avu to tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire. Non è quindi sufficiente, di per sé, l'esistenza di una strada o di un percorso idoneo allo scopo, poiché è necessario un "quid pagi na 19 di 27 pluris" che dimostri la specifica destinazione (nella specie, l a S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato l'avvenuta usucapione di una servitù di passaggio poiché risultavano dimostrati soltanto alcuni sporadici passaggi risalenti a 30 -40 anni prima, compiuti in periodi ben determinati dell'anno al solo scopo di raccogliere frutta). (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 15447 del 10/07/2007).
5.6. Una volta compiuto con esito positivo l'accertamento delle opere permanenti e visibili nel senso sopra specificato, ai fini dell'accertamento dell'acquisto della servitù per usucapione è necessario che il preteso titolare del fondo dominante dimostri di aver posseduto la servitù in maniera continua ed ininterrotta per vent'anni (o per dieci anni laddove ricorrano le condizioni per l'usucapione abbreviata), ovvero, che abbia esercitate le facoltà e i poteri corrispondenti alla servitù che si ritiene acquisita. Il che vuol dire che, per quanto concerne la servitù di passaggio, è necessari o che venga provato di aver avuto la disponibilità della cosa sulla quale è stato esercitato il potere di fatto.
5.7. Applicando la suddetta norma seguendo le direttrici della Suprema
Corte, si osserva quanto segue.
5.7.1. In ordine al requisito della presenza di opere visibili e permanenti , destinate all'esercizio della servitù di passaggio pedonale sulle particelle nn.
113 e 175 di proprietà dei convenuti , per accedere al fondo di cui alla particella n. 112 di proprietà degli attori, esso si ritiene pro vato alla luce delle prove testimoniali esaminate sul punto, tutte concordi. Invero, tutti i testimoni escussi hanno dichiarato che all'ingresso del fondo dei convenuti vi è un cancello, varcato il quale, vi è una stradina in terra battuta, percorribile so lo a piedi. Nello specifico, il teste di parte attrice, , zio degli Testimone_1 attori ha dichiarato: «A.D.R.: “sul capo B (capo B, memoria 183, co. 6, n. 2,
c.p.c. di parte attorea: vero che i raggiungevano la loro Parte_3 proprietà sita in Mercato san Severino frazione Pandola attraverso un viottolo/sentiero che dal cancello d'ingresso della proprietà Controparte_9 conduceva sino al loro terreno) “confermo la circostanza e preciso che questo sentiero che dal cancello d'ingresso della proprietà dei convenuti è sempre pagi na 20 di 27 esistito. Preciso che il sentiero è largo circa due metri in terra battuta e in salita e si poteva accedere solo a piedi”. Così come altro teste di parte attrice,
, ha reso le seguenti dichiarazioni sul punto: « A.D.R.: Testimone_2
“confermo la circostanza di cui al capo A della memoria 183, co. 6, c.p.c. II termine di parte attrice (capo A memoria 183, co. 6, n. 2, c.p.c.: «vero che per accedere al proprio terreno in Pandola di M ercato San Severino i sig.ri e già prima i loro ascendenti hanno sempre goduto di un Parte_3 diritto di passaggio pedonale attraverso i terreni attualmente in proprietà ai sig.ri , , e , siti CP_3 CP_2 CP_4 Controparte_1 anch'essi in Mercato san Severino fraz. Pandola identificati catastalmente al foglio 8 particelle 113 e 175 »). Preciso che da quando accompagnavo il mio amico al suo terreno, da circa 40 anni, accedevamo da un Parte_2 cancello, dietro la chiesa di S. Anna, che a volte era aperto e a volte chiuso, ed il mio amico aveva le chiavi. Preciso, inoltre, che l'ultima volta che sono stato al terreno con il mio amico era l'anno 2010, ed il io amico aveva la chiave»; «A.D.R.: “il sentiero per raggiungere il terreno era in salita in terra battuta e si poteva passare solo a piedi. Il terreno del mio amico era coltivato
a castagneto”.»
5.7.2. Per quanto concerne le dichiarazion i rese da , si Testimone_3 rileva che lo stesso ha confermato l'esistenza del cancello, avendo dichiarato
(di essere «in possesso della chiave del cancello posto all'ingresso della stradina», tuttavia il teste ha riferito di non aver mai visto nessuno passare sul fondo dei convenuti in 23 anni nei quali si era recato sui luoghi per eseguire lavori in campagna
5.7.3. Ne consegue che è dato non controvers o quello dell'esistenza del cancello così come della stradina attraverso il quale vi si accede. Tuttavia, se il dato delle opere evidenti e permanenti pare essere inconfutabile, non lo è altrettanto quello della loro destinazione all'esercizio della servitù di passaggio pedonale vantato dagli attori.
5.7.4. Infatti, se ai fini della sussistenza di una servitù apparente è necessario che vi sia un quid pluris oltre all'esistenza delle opere, che faccia pagi na 21 di 27 emergere in modo inequivoco l'asservimento del fondo servente a quello dominante, non pare essere, tale dato, riscontrabile nel caso di specie. Difatti, tale quid pluiris si sostanzia nel collegamento funzionale tra l'opera e il fondo dominante, da cui si evinca in modo immediato e chiaro la destinazione della medesima all'esercizio della servitù di passaggio. Illuminante sul punto è la seguente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha analiticamente descritto la nozione di collegamento funzionale esplicandola anche mediante esempi pratici: «Sin dalla pronuncia n. 1456 del 09/02/1995 (e ancor prima, nei precedenti che vi sono richiamati), questa Corte ha esplicitamente chiarito che il requisito dell'apparenza non si esaurisce nella presenza di segni od opere che ne consentono l'esercizio ma richiede anche – e soprattutto - la manifesta destinazione delle stesse per l'esercizio della servitù , in modo che i segni o le opere, nel contesto in cui si collocano, costituiscano un inequivoco indice del peso imposto al fondo vicino). Tale esigenza, nel caso in cui si tratta di opere che ricadono interamente nel fondo servente , al quale servono
o possono servire, implica quella del la presenza di un segno di raccordo “non necessariamente fisico ma almeno funzionale dell'opera con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che l'opera è anche in funzione della utilità di questo […] per cui “ai fini dell'apparenza di una serv itù di passaggio, non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante”, nel senso che “è necessario un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù”. Quel che dunque sostanzia il quid pluris è il “raccordo” tra il tracciato su cui si assume sia esercitato il passaggio e l'utilità ricavata dal fondo dominante, inteso come nesso “funzionale”, la cui evidenza non necessariamente deve risultare da un'opera materiale ulteriore rispetto alla strada. Ad esempio, in una delle pronunce riportate (2994/2004), è stato rinviato al Giudice del me rito la verifica della sussistenza di questo “raccordo funzionale” perché tra strada e fondo dominante vi era “discontinuità” per la presenza di un sentiero ovvero, pagi na 22 di 27 in altra pronuncia (13238/2010), è stata ritenuta rilevante per escludere o non il raccordo la mancanza di un'integrale copertura di un fosso posto tra fondo dominante e strada adiacente da cui poteva o non conseguire una situazione di complanarità tra fondo e strada;
in ultimo (11834/2021), è stato dato rilievo all'essere stata realizzata una scala di accesso non già per accedere al fondo dominante (una cantina), ma per collegare due strade pubbliche, collocate una a monte e l'altra a valle. In tutti questi esempi, allora, era rilevante la sussistenza dell'effettiva e inequivoca destinazione all'utilità del fondo dominante del passaggio attraverso il fondo servente, sicché il raccordo funzionale dovesse escludersi quando l'asservimento non risultasse di percezione immediata per l'interruzione del passaggio (perché non continuo fino all'ingresso del fondo dominante o perché attraversato da un fosso non coperto) o per la non equivocità della sua destinazione funzionale (come nel caso della scala a collegamento tra due strade e non di solo accesso al preteso fondo dominante).» (Cass. Sez. II, ord. 13.10.2023, n.
29555)
5.8. Alla luce dei principi esposti, deve affermarsi la carenza della prova gravante sugli attori circa la dimostrazione dell'esistenza del collegamento funzionale tra il viottolo e il cancello (quali opere evidenti e permanenti attraverso cui poter esercitare il passaggio pedonale) e il fondo dominante.
5.9. A ben vedere, gli attori, in punto di allegazione, non hanno fornito alcuna descrizione dello stato dei luoghi e del passaggio: l'ampiezza, la lunghezza del percorso, se fosse stato pavimentato, quale parte del fondo servente avrebbe attraversato, se era caratterizzato da dislivelli o pendenze;
non hanno fornito documentazione fotografica, né rili evi di carattere tecnico che potessero fornire una rappresentazione indiretta dei medesimi. Detti elementi in fatto dovev ano essere tempestivamente dedotti prima ancora che provati, soprattutto nel caso in cui la parte convenuta abbia recisamente contestato l0esercizio del passaggio e la presenza di segni visibili del passaggio sul proprio fondo, come accaduto nella fattispecie (v. anche rilievi fotografici prodotti da ). CP_4 pagi na 23 di 27 5.10. La parte attorea nemmeno nella memoria n. 2 ex art. 183, c. VI,
c.p.c. (se detti fatti si considerano secondari, v. sul punto Sez. 3 -, Ordinanza
n. 21332 del 30/07/2024 e n. 8525 del 2020) ha descritto le caratteristiche dei due fondi e del passaggio, così privando di valore anche le dichiarazioni testimoniali.
5.11. Questo Giudice non ha alcuna contezza dello stato dei fondi pretesi dominante e servente di cui è causa e non è stato messo nella dispon ibilità di mezzi istruttori che potessero fornire elementi a tal uopo rilevanti. Gli unici dati che di cui si dispongono sono le prove testimonial i che non si sono minimamente soffermate sulla relazione fattuale tra i due fondi.
5.12. Nemmeno è provato il possesso ventennale dell'esercizio della servitù di passaggio pedonale da parte degli attori, quale presupposto indefettibile per la dichiarazione di avvenuto acquisto a titolo di usucapione. Dalle dichiarazioni testimoniali, infatti, non si rinvengono dati circostanziati, ma piuttosto generici in merito all'esercizio che gli attori avrebbero fatto della servitù di passaggio. A titolo puramente esemplificativo, si evidenzi che n on è stata specificata la frequenza con cui gli attori si sono recati sul fondo dei convenuti in tutti gli anni di asserito possesso, non sono state indicate le esatte persone che vi si recavano, le attività che si svolgevano ed in che modo, limitandosi i testi a dire che gli attori si recavano per raccogliere le castagne . Insomma, non sono emersi elementi di fatto dai quali potesse trarsi la prova dell'effettivo esercizio del possesso ad immagine della servitù di passaggio. Non è stata neppure fornita alcuna data, alcun riferimento temporale per collocare nel tempo il possesso asseritamente protrattosi per almeno vent'anni ai fini dell'usucapione; i testi si sono limitati a indicare tempi generici ed incerti (il teste , Parte_2 cugino del padre degli attori ha dichiarato: «A.D.R.: “Preciso che tale passaggio è stato usato per oltre 30 anni”»; il teste ha Testimone_2 dichiarato: «A.D.R.: “confermo la circostanza di cui al capo a) della memoria
183, co. 6, c.p.c. II termine di parte attrice. Preciso che da quando accompagnavo il mio amico al suo terreno, da circa 40 Parte_2
pagi na 24 di 27 anni, accedevamo da un cancello, dietro la chiesa di S. Anna […]”»; il teste
, zio degli attori, ha dichiarato: «A.D.R.: “[…] Preciso che il Testimone_1 castagneto è stato piantato dagli attori circa 25 -30 anni fa e quando andavano a raccogliere le castagne lasciavano l'auto dinanzi la casa
e poi a piedi raggiung evano il castagneto che distava circa Controparte_9
500 metri.”»).
5.13. La genericità delle dichiarazioni testimoniali è dire tta conseguenza della genericità dei capitoli sottoposti ai testi. Al riguardo si osserva che
«l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice » (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 3708 del 08/02/2019) e «la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa » (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza
n. 3708 del 08/02/2019).
5.14. Va soggiunto che «ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo» (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 11465 del 30/04/2021 ), nel caso di specie l'omessa allegazione e prova di tutti gli elementi descritti impediscono di valutare anche la manifestazione all'esterno del possesso.
5.15. Deve concludersi per il rigetto della domanda proposta in via subordinata dagli attori circa l'avvenuto acquisto del diritto si servitù di pagi na 25 di 27 passaggio pedonale nel fondo dei convenuti di cui alle particelle 113 e 175, foglio 8 del Comune di Mercato San Severino al fine di accedere al proprio fondo di cui alla particella 112, foglio 8 del medesimo Comune, in quanto gli attori non hanno adeguatamente assolto all'onere probatorio in ordine al collegamento funzionale tra le opere (cancello e stradin a nel fondo dei convenuti) e il loro fondo, così come non è stato provato l'esercizio continuo, ininterrotto e pacifico del possesso ad immagine della servitù di passaggio sulle predette aree.
5.16. La domanda di risarcimento dei danni resta assorbita dal rigetto della domanda principale.
6. Deve precisarsi che sebbene gli atto ri abbiano introdotto anche il tema dell'interclusione del fondo nessuna domanda in tal senso è stata avanzata ex art. 1051 cod. civ.
7. Sulle spese. Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori. Il valore della causa deve determinarsi ai sensi dell'art. 10 c.p.c. («…le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro…), per cui per la domanda di usucapione della servitù trova applicazione l'art. 15 c.p.c., a mente del quale occorre moltiplicare per 50 la rendita domenicale del preteso fondo servente («La servitù, come "qualitas fundi" vantaggiosa per il fondo dominante e svantaggiosa pe r quello servente, investe ogni singola parte dell'uno e dell'altro, sicché, anche quando essa si eserciti su una determinata porzione dell'immobile, questo deve considerarsi gravato nella sua interezza;
pertanto, al fine di determinare la competenza "rati one valoris" ex art. 15 c.p.c., in cause in tema di servitù, occorre aver riguardo al valore dell'intero fondo servente e non a quello del peso destinato ad incidere sul bene per effetto della servitù e neppure a quello della singola porzione di esso diret tamente interessata dal peso, a meno che non si tratti di una porzione autonomamente identificab ile e distinta rispetto alle parti rimanenti.» Cass. Sez. 2 -,
Sentenza n. 27356 del 29/12/2016 ), che è pari ad appena € 635,00, e per la domanda di risarcimento dei danno , l'art. 14 c.p.c. («Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore…»), nel caso di specie, deve tenersi che la domanda fosse contenuta nel valore dichiarato, ossia €1.000,01-
pagi na 26 di 27 5.200,00. La liquidazione è ai medi , tranne la fase decisoria, liquidata ai minimi, visto che i convenuti non hanno depositato nessuna memoria.
P.Q.M.
A) rigetta le domande;
B) Condanna gli attori, in solido tra di loro, a rifondere ai convenuti costituiti, , e , le spese processuali, Controparte_1 CP_2 CP_10 che si liquidano in e in € 2.127,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge
Si comunichi.
2 marzo 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna D'Andraia, magistrata ordinaria in tirocinio nominata con D.M. 22.10.2024.
pagi na 27 di 27