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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/10/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1043 del R.G. relativo all'anno 2024 riservato per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 24.09.2025, promosso
D A
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Ricchizzi (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio sito in Taranto al C.so Italia n. 77, come da mandato conferito in calce ricorso ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1 resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: Per la ricorrente come da note di precisazione delle conclusioni e con visto del
P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.03.2024, , premesso di aver contratto matrimonio in data Parte_1
25.10.2002 con , che il Tribunale di Taranto aveva omologato la separazione dei Controparte_1 coniugi con Decreto n.11521/2020 del 13.07.2020, deduceva che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione con il marito, pertanto domandava pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con il convenuto , con previsione di un assegno divorzile in suo favore nella misura di euro
200,00 mensili. Domandava altresì obbligarsi il a pagare il finanziamento acceso Controparte_1 per l'acquisto di una vettura SEAT LEON tg. FB181PD intestata ed in uso esclusivo allo stesso liberandola dal corrispondente dal debito,ma tale richiesta non veniva reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
In sede di separazione era stato concordato un assegno di mantenimento in favore della ricorrente nella misura di euro 70,00 mensili.
Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza del 04.06.2024, il convenuto non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente citato, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Confermati i provvedimenti provvisori della separazione, dichiarata “inammissibile la prova testimoniale articolata dalla ricorrente in quanto avente ad oggetto circostanza non rilevante ai fini della decisione, in quanto estranea all'oggetto del giudizio” , veniva fissata l'udienza di rimessione in decisione ex art. 473bis.28 c.p.c..
Precisate le conclusioni, all'udienza a trattazione scritta del 24.09.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che non si è costituito in Controparte_1 giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo con pedissequo decreto di fissazione udienza.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse del convenuto per la vicenda matrimoniale che lo ha coinvolto, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di Omologa del 13.07.2020, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi.
Il lungo periodo di separazione, che si protrae da oltre cinque anni e la mancata riconciliazione, sono gli indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile. Ciò rilevato, non può che dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970.
La domanda proposta dalla ricorrente di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito espresse.
Va premesso che i presupposti del riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria
(con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Con la sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020, Cass. n.
18697/2022).
Successivamente, questa Corte ha chiarito (Cass. 21926/2019) che "L'assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa.
Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico- patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Laddove, però, risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e - tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio ? sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio" (cfr. anche Cass. 15773/2020; Cass. 4215/2021). In Cass. 24250/2021, si è affermato che " sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. anche Cass. 23583/2022).
Nel caso di specie, parte ricorrente, non ha fornito la prova circa la sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile e non ha depositato la documentazione prevista dall' art. 473bis.12 c.p.c. ( “In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.”.
Come è noto secondo l'orientamento più recente, incombe sulla parte richiedente l'assegno l'onere di provare elementi di giudizio idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti per poter beneficiare dell'assegno divorzile, ma la ricorrente non ha assolto a tale onere , mentre i mezzi di prova dalla stessa indicati sono stati reputati inammissibili dal G.I. in quanto non rilevanti ai fini della decisione, con provvedimento che il Collegio ritiene di confermare in questa sede.
Quanto alla documentazione prodotta in data 18.09.2025 dalla ricorrente, afferente la procedura di pignoramento presso terzi esperita nei confronti del , dimostrare esclusivamente CP_1
l'inadempimento dell'ex coniuge.
Per tutte le ragioni esposte la domanda proposta dalla resistente va rigettata.
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei Parte_1 confronti di , così dispone: Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in
Taranto il 25.10.2002 da , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] con atto trascritto nei registri degli Controparte_1 atti dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2002 al n. 41 parte I, Uff. 3;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396; - rigetta la domanda formulata da di riconoscimento in suo favore di un Parte_1 assegno divorzile;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 14.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1043 del R.G. relativo all'anno 2024 riservato per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 24.09.2025, promosso
D A
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Ricchizzi (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio sito in Taranto al C.so Italia n. 77, come da mandato conferito in calce ricorso ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1 resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: Per la ricorrente come da note di precisazione delle conclusioni e con visto del
P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.03.2024, , premesso di aver contratto matrimonio in data Parte_1
25.10.2002 con , che il Tribunale di Taranto aveva omologato la separazione dei Controparte_1 coniugi con Decreto n.11521/2020 del 13.07.2020, deduceva che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione con il marito, pertanto domandava pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con il convenuto , con previsione di un assegno divorzile in suo favore nella misura di euro
200,00 mensili. Domandava altresì obbligarsi il a pagare il finanziamento acceso Controparte_1 per l'acquisto di una vettura SEAT LEON tg. FB181PD intestata ed in uso esclusivo allo stesso liberandola dal corrispondente dal debito,ma tale richiesta non veniva reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
In sede di separazione era stato concordato un assegno di mantenimento in favore della ricorrente nella misura di euro 70,00 mensili.
Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza del 04.06.2024, il convenuto non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente citato, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Confermati i provvedimenti provvisori della separazione, dichiarata “inammissibile la prova testimoniale articolata dalla ricorrente in quanto avente ad oggetto circostanza non rilevante ai fini della decisione, in quanto estranea all'oggetto del giudizio” , veniva fissata l'udienza di rimessione in decisione ex art. 473bis.28 c.p.c..
Precisate le conclusioni, all'udienza a trattazione scritta del 24.09.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che non si è costituito in Controparte_1 giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo con pedissequo decreto di fissazione udienza.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse del convenuto per la vicenda matrimoniale che lo ha coinvolto, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di Omologa del 13.07.2020, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi.
Il lungo periodo di separazione, che si protrae da oltre cinque anni e la mancata riconciliazione, sono gli indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile. Ciò rilevato, non può che dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970.
La domanda proposta dalla ricorrente di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito espresse.
Va premesso che i presupposti del riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria
(con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Con la sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020, Cass. n.
18697/2022).
Successivamente, questa Corte ha chiarito (Cass. 21926/2019) che "L'assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa.
Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico- patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Laddove, però, risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e - tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio ? sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio" (cfr. anche Cass. 15773/2020; Cass. 4215/2021). In Cass. 24250/2021, si è affermato che " sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. anche Cass. 23583/2022).
Nel caso di specie, parte ricorrente, non ha fornito la prova circa la sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile e non ha depositato la documentazione prevista dall' art. 473bis.12 c.p.c. ( “In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.”.
Come è noto secondo l'orientamento più recente, incombe sulla parte richiedente l'assegno l'onere di provare elementi di giudizio idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti per poter beneficiare dell'assegno divorzile, ma la ricorrente non ha assolto a tale onere , mentre i mezzi di prova dalla stessa indicati sono stati reputati inammissibili dal G.I. in quanto non rilevanti ai fini della decisione, con provvedimento che il Collegio ritiene di confermare in questa sede.
Quanto alla documentazione prodotta in data 18.09.2025 dalla ricorrente, afferente la procedura di pignoramento presso terzi esperita nei confronti del , dimostrare esclusivamente CP_1
l'inadempimento dell'ex coniuge.
Per tutte le ragioni esposte la domanda proposta dalla resistente va rigettata.
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei Parte_1 confronti di , così dispone: Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in
Taranto il 25.10.2002 da , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] con atto trascritto nei registri degli Controparte_1 atti dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2002 al n. 41 parte I, Uff. 3;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396; - rigetta la domanda formulata da di riconoscimento in suo favore di un Parte_1 assegno divorzile;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 14.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente