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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4532/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 17.9.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4532 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (13.6.1966 - c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Stefano
U. Marrapodi del Foro di Reggio Calabria) e l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (p. IVA: domiciliata come in atti;
rappresentata e P.IVA_1 difesa anche disgiuntamente dall'avv. Annamaria Tripodi e dall'avv. Maria Rita Marrapodi dell'Avvocatura dell'ente).
1. Il ricorso proposto da deve dichiararsi infondato per le ragioni di Parte_1
seguito esposte.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto ad ottenere la corresponsione dell'indennità chilometrica nella misura prevista dal CCNL in 1/5 del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso;
per l'effetto: b) condannare l' in persona del legale rappresentante Controparte_1
1 pro-tempore al pagamento, a titolo di differenze retributive, per il periodo giugno 2022– dicembre 2022, della somma di € 3.069,20, oltre interessi e rivalutazioni dalla data di maturazione del diritto e fino al soddisfo, per le causali di cui in premessa, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà accertata dall'Ecc.mo Giudice adito oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino al soddisfo (…)”; vinte le spese con distrazione.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, lo stesso ha dedotto nell'atto introduttivo Parte_1
di lite:
- di lavorare alle dipendenze dell come operaio Controparte_2
idraulico-forestale - IV° livello C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agraria;
- che al rapporto di lavoro de quo risultano per l'appunto applicabili le previsioni del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro privatistico, e quindi nello specifico del C.C.N.L. per gli
Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria 1.1.2021/31.12.2024, rinnovato il 9.12.2022 anche dal rappresentante delle Regioni presso la sede di Roma della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- che l'applicazione del predetto C.C.N.L. sarebbe stata prevista dal D.L. 8.9.2021, n. 120, convertito con L. 8.11.2021, n. 155, contenente "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile" e, in particolare, dall'art.
7-bis, rubricato
"Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali";
- che con Decreto Dirigenziale n. 5348 del 17.5.2022 il Dirigente Generale dell'
[...]
ha Controparte_3
decretato di prendere atto della stipula del già citato C.C.N.L. 2021/2024, e che la sua applicazione avrebbe trovato utile copertura sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e
U0223321101 del Bilancio regionale, previste con il Piano Attuativo di Forestazione 2022 ed accertate con D.G.R. n. 94 del 21.3.2022;
- che secondo quanto disposto dall'art. 54 del C.C.N.L. menzionato, rubricato “Centro di
Raccolta – Mezzi di Trasporto – Rimborso Chilometrico”, all'operaio idraulico forestale che utilizza il mezzo di trasporto proprio per raggiungere il luogo di lavoro deve essere riconosciuto un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per km percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro;
- che, nonostante ciò, l' ha provveduto al pagamento del rimborso Controparte_1
chilometrico in busta paga non secondo i criteri dettati dall'art. 54 del C.C.N.L. di riferimento, bensì in base a quanto previsto dal C.I.R.L. 2008/2011, che all'art. 7, rubricato “Indennità
2 chilometrica e mezzi di trasporto”, ha invece introdotto un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza;
- che dalla data di entrata in vigore del già richiamato C.C.N.L. per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria 1.1.2021/31.12.2024 avrebbe invece dovuto riconoscergli la maggiore indennità chilometrica prevista e disciplinata dall'art 54 dello stesso;
- che la mancata applicazione di tale ultima disciplina ha comportato l'erogazione di minori emolumenti in suo favore, quantificati in riferimento al periodo giugno 2022/dicembre 2022 in
€ 3.069,20;
- di avere diritto alla percezione di tale differenze retributive.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Costituendosi in giudizio la resistente sottolineando la propria natura Controparte_1
pubblicistica, ha ex adverso eccepito l'inapplicabilità dell'art. 54 del C.C.N.L. indicato dalla controparte atteso che – a suo dire - a dispetto della previsione legislativa di cui all'art. 7 bis del già citato D.L. 120/2021, l'indennità chilometrica rientrerebbe nella materia dell'ordinamento civile e, in specie, sotto la disciplina dell'art. 6 co. 12 D.L. 78/2010, a mente del quale “non operano nei confronti del personale contrattualizzato le disposizioni di legge e di contrattazione collettiva che prevedevano il rimborso delle spese sostenute dal dipendente autorizzato a servirsi, per la trasferta, del mezzo proprio.”
La stessa resistente ha ulteriormente osservato, nel merito, come nel Piano attuativo forestale del 2022 non fosse stata affatto prevista una specifica voce economica per l'indennità chilometrica bensì una generale copertura finanziaria generale per il costo della manodopera, compresa la predetta indennità.
Sul punto ha poi specificato che il rimborso chilometrico pari ad 1/5 del costo della benzina eventualmente richiesto da tutti gli operai dell'ente, pari a circa 3.300 unità, a fronte di quello previsto e corrisposto calcolato con il criterio dei parametri a fasce pari ad € 5.700.000, determinerebbe un costo complessivo compreso tra € 11.700.000 e € 15.700.000, con conseguente impossibilità di una copertura finanziaria e un rischio concreto di default.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non essendosi ritenuto necessario lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, il ricorso non si appalesa come detto meritevole di accoglimento.
3 Si ritiene invero di aderire all'orientamento seguito da questo Tribunale in cause di contenuto identico ed analogo, proposte da altri lavoratori dell' resistente e costituenti per tale CP_1
motivo precedenti conformi, alla cui diffusa motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
Il thema decidendum attiene all'accertamento del diritto alla corresponsione, nel periodo dall'1.2.2021-31.11.2023, dell'indennità monetaria a titolo di rimborso chilometrico prevista dall'art. 54 co. 1 del C.C.N.L. per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria.
Osserva in primo luogo al riguardo il Tribunale che, essendo indubbia la connotazione pubblicistica di e l'inapplicabilità nell'ambito del pubblico impiego Controparte_1
privatizzato della contrattazione collettiva privata, il legislatore è di recente intervenuto nel settore idraulico forestale disponendo - contrariamente al principio esposto - l'applicabilità del
C.C.N.L. degli Addetti ai lavori agricoli e forestali anche ai dipendenti assunti in tale settore dalle Pubbliche Amministrazioni.
Infatti, con l'art. 7 bis D.L. 8.9.2021, n. 120, convertito in L. 8.11.2021, n. 155 (contenente le già richiamate “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile") rubricato "Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali", è stato disposto che "per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni".
In effetti, in applicazione di tale disposizione in data 9.12.2021 presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in Roma è stato siglato, con validità ed efficacia per il quadriennio 1.1.2021/31.12.2024 e la partecipazione di un rappresentante delle Regioni, il rinnovo del C.C.N.L. per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico- agraria scaduto il 31.12.2012.
4 Per quanto rilevante nel presente giudizio l'art.54 co.1 dello stesso C.C.N.L. de quo, rubricato
“Centro di Raccolta – Mezzi di Trasporto – Rimborso Chilometrico”, prescrive nel dettaglio che “l'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti”. Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori.
L'individuazione del centro raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità dell'azienda.
Il successivo comma 4 dispone che “qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro”.
Infine, in senso definitorio, l'ultimo comma prevede che “in virtù di quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”.
La determinazione del legislatore sul punto è chiara, e vale a confutare le argomentazioni di parte resistente che, richiamando i principi sanciti dalla Corte Costituzionale (Corte Cost.,
190/2022), ha sostenuto che, una volta ricondotti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di un ente pubblico non economico - come quello di specie - nel perimetro normativo del D.Lgs. 165/2001, alcuno spazio operativo rimarrebbe per i C.C.N.L. di diritto privato come quello invocato dal ricorrente.
L'assunto, come detto, non è condivisibile.
Allo stesso modo non può condividersi la tesi per cui l'indennità chilometrica di cui si discute, in quanto rientrante nella materia dell'ordinamento civile, sarebbe regolata dalla legge e disciplinata quindi dall'art. 6 co. 12 D.L. 78/2010: disposizione che, però, afferisce in generale alle indennità di missione dei dipendenti pubblici, ovvero ad emolumenti ontologicamente distinti da quello rivendicato.
Il rimborso invocato dal , infatti, non presuppone affatto lo svolgimento di una Parte_1 missione essendo invece correlato all'ordinario raggiungimento del luogo di lavoro dal centro di raccolta.
Del resto, è indiscusso che al di là del chiaro disposto legislativo di cui al citato art. 7 bis
D.L.120/2021, l'Amministrazione resistente ha sempre assunto come riferimento normativo per
5 la corresponsione dell'indennità chilometrica rivendicata il Contratto Integrativo Regionale di
Lavoro - C.I.R.L., e quindi proprio una fonte negoziale di diritto privato (e più specificamente l'art.7 CIRL 2008/2011, rubricato “Indennità chilometrica e mezzi di trasporto”, il quale nel regolare un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza ha previsto che “il soggetto gestore di norma provvede ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro.
Qualora i lavoratori (compresi i capi operai e i capi squadra) utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro, hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero secondo le sottoelencate fasce di percorrenza, così come previsto, dall'accordo sottoscritto in data 30 marzo 2011(..). Tale rimborso forfettario viene corrisposto ai lavoratori per l'effettiva presenza sul posto di lavoro, indipendentemente dall'orario effettuato, non produce effetto sulle mensilità aggiuntive fatto salvo il computo ai fini del trattamento di fine rapporto e ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera D del testo unico dell'imposta sui redditi, non è soggetto a tassazione”). Il punto di partenza è il centro di raccolta, la cui ubicazione è stabilita dagli enti datoriali d'intesa con le R.S.A.-R.S.U. e/o prendendo come riferimento la casa municipale del comune di residenza del lavoratore, mentre per i residenti in borgate e frazioni, si terrà conto del centro del perimetro urbano della frazione o borgata medesima (…)”.
3. Tale disposizione è però non più direttamente applicabile in luogo dell'art. 54 C.C.N.L., stante il mutato quadro normativo di cui si è detto, neppure per quello che concerne il criterio di calcolo del rimborso.
Tale possibilità è difatti esclusa dalla previsione di cui all'art. 2 del medesimo C.C.N.L., nella parte in cui esclude dalla contrattazione decentrata le materie già disciplinate a livello nazionale
(“resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel
C.C.N.L.”), elencando in modo tassativo, al comma 9, le materie delegate alla contrattazione decentrata (“le materie rinviate alla competenza del CIRL sono pertanto esclusivamente le seguenti”), tra le quali compare, alla lett. f), il “trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)”.
La missione e le trasferte costituiscono però, come già rilevato, istituti non assimilabili all'istituto volto a compensare i lavoratori degli esborsi necessari a recarsi quotidianamente sul posto di lavoro.
Sul punto giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass.,
6928/2023; 6926/2023; 2996/2023) che, delineando principi di diritto di indubbia estensibilità anche al caso di specie, ha statuito - contrariamente a quanto sostenuto dall'azienda resistente – che “dalla sequenza delle disposizioni appena riportate (art. 54 ed art. 16 C.C.N.L.), ed esattamente dal significato letterale delle parole usate e dai rinvii sistematici tra i diversi
6 articoli del testo contrattuale, emerge come la materia delegata dal contratto nazionale a quello integrativo attenga alle “missioni e trasferte” di cui all'art. 16 cit, cioè ad un settore diverso rispetto a quello relativo “ai mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, oggetto dell'art. 15 e dell'art. 54 del c.c.n.l., quest'ultimo dedicato agli operai”.
Per la Suprema Corte, infatti, “l'art. 2, comma 9 lett. f) e l'art. 16 del C.C.N.L. sono legati da un rapporto biunivoco, atteso che il primo include tra le materie delegabili alla contrattazione decentrate quella delle “Missioni e trasferte” e l'art. 16 riconosce alla contrattazione di secondo livello la facoltà di dettare una diversa disciplina su “Missioni e trasferte”.
Ed ancora: “non solo quindi l'art. 2, comma 9, non include tra le materie delegabili al secondo livello di contrattazione quella relativa ai “mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, di cui all'art. 54 del c.c.n.l., ma neppure è plausibile, dal punto di vista letterale e logico, oltre che sistematico, interpretare l'espressione “diverse modalità di rimborso spese” contenuta nell'art. 2, comma 6 lett. f), come riferita al rimborso per l'uso del mezzo di trasporto privato in quanto quest'ultima disposizione richiama esplicitamente (tra parentesi) solo l'art. 16; inoltre, l'espressione “diverse modalità di rimborso spese”, che si trova nella lettera f), è identica a quella contenuta nel medesimo art. 16 che, appunto, dopo aver dettato la propria disciplina delle missioni e trasferte, ha previsto la possibilità per i contratti integrativi di stabilire “diverse modalità di rimborso spese”, cioè modalità di rimborso spese alternative rispetto a quanto dettato a livello nazionale. Né utili riferimenti si trovano nell'art. 7 del contratto integrativo. Quest'ultimo, infatti, nel disciplinare il rimborso forfettario per l'utilizzo del mezzo proprio al fine del raggiungimento del posto di lavoro, non richiama alcuna delega da parte del contratto nazionale né reca alcun riferimento all'art. 54 cit”.
Sulla base delle suddette premesse la Suprema Corte ha quindi concluso che “in tale contesto, la precisazione contenuta nell'art. 54 C.c.n.l., comma 6 per cui il rimborso chilometrico di cui al comma 4 costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro, non basta a far ritenere che la disciplina dettata dal comma 4, ed i criteri di computo ivi previsti per il rimborso chilometrico spettante agli operai in caso di uso del mezzo proprio, potessero essere derogati dalla contrattazione decentrata, in assenza di qualsiasi previsione in tal senso nel C.c.n.l. e in ragione del carattere tassativo delle materie su cui, ai sensi dell'art. 2 cit. può esercitarsi la contrattazione di secondo livello”.
In tal senso, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'indennità in parola possiede natura retributiva in quanto “erogata in misura fissa e continuativa, per la prestazione dell'attività lavorativa in zone di montagne o comunque distanti dal luogo di residenza dei lavoratori, per la predeterminazione in misura fissa, variante solo in relazione alla distanza del luogo di
7 lavoro, calcolata in base ad un meccanismo che tiene conto del prezzo della benzina e del chilometraggio variabile a seconda della distanza dal luogo di lavoro.” (Cass.,. 6928/2023, cit.).
In forza di tali principi di diritto, ed in applicazione del chiaro disposto normativo dell'art. 7 bis
D.L. 120/2021, l'art. 54 C.C.N.L. Operai idraulico-forestali si configura quindi quale fonte negoziale primaria idonea a disciplinare le modalità di corresponsione dell'emolumento rivendicato.
4. Tanto non basta però, in concreto, all'accoglimento del ricorso.
Assume infatti portata immediatamente cogente – e in senso negativo per la pretesa del ricorrente - la condizione posta dallo stesso art. 7 bis D.L. 120/2021, secondo cui le norme in esso contenute “si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali”.
Nell'alveo di tale limitazione si è apparentemente posto - secondo la prospettazione di parte ricorrente - il Decreto dirigenziale N. 5348 del 17.5.2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della N. 89 del 25.5.2022. Controparte_3
A mezzo di tale provvedimento il Dirigente Generale dell'
[...]
preso atto Controparte_3
dell'intervenuta sottoscrizione in data 9.12.2021 del C.C.N.L. più volte richiamato e della successiva trasmissione, in data 17.2.2022, del testo contrattuale alla stessa Controparte_3
ad opera della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha altresì
[...] decretato che “l'applicazione del CCNL avrebbe trovato utile copertura sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e U0223321101 del Bilancio regionale, previste con il Piano Attuativo di Forestazione 2022 ed accertate con D.G.R. n. 94 del 21/3/2022.”
Per cogliere il significato della predetta asserzione e stabilire, quindi, la reale efficacia di tale
Decreto dirigenziale, va osservato che quando lo stesso viene adottato è già stato deliberato il
Piano attuativo di Forestazione 2022 il cui fabbisogno finanziario, composto unicamente di spese per il personale, era stato determinato tenendo conto del criterio di calcolo forfettario (ex art. 7 del C.I.R.L.) per la determinazione delle indennità da corrispondere ai lavoratori per compensare le spese di viaggio necessarie a raggiungere il posto di lavoro.
Se si tiene conto di ciò, a ben vedere, il Decreto dirigenziale nella parte in cui ha stabilito che
“il C.C.N.L. avrebbe trovato utile copertura finanziaria sulle risorse iscritte a bilancio (...) previste dal Piano attuativo di Forestazione 2022 e accertate con D.G.R. n. 94 del 21/3/2022”, non ha affatto attestato – né avrebbe mai potuto farlo stante la già richiamata conseguenzialità
8 logica prima che cronologica - la copertura finanziaria del C.C.N.L. sottoscritto il 9.12.2021 tout court.
Il decreto, in realtà, ha semplicemente attestato la copertura nei limiti delle risorse già determinate e appostate in bilancio in forza di un Piano attuativo di forestazione elaborato però sulla base di un calcolo forfettario dell'indennità molto meno oneroso del diverso criterio previsto dall'art. 54 del C.C.N.L., e cioè di quello concretamente seguito dall' CP_1
resistente e ritenuto insufficiente dal . Parte_1
Da ciò ne consegue che l'applicazione di tale nuovo e più impattante criterio di calcolo avrebbe inevitabilmente l'effetto di determinare lo sforamento del tetto di spesa massimo: e questo, in palese violazione dell'art. 7 bis D.L. 120/2021 più volte citato.
La previsione di un limite massimo per nell'erogazione dell'indennità Controparte_1
oggetto di causa rappresenta dunque, in questi termini, un elemento ostativo ad un riconoscimento della stessa che sarebbe per forza di cose caratterizzato da una totale scopertura finanziaria.
Tale assunto, va sottolineato, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente non può essere superato da un'analisi prognostica postuma in forza della quale l'Azienda resistente (e per essa la ), essendo obbligata ab origine a stanziare, alla luce dell'applicazione Controparte_3 dell'art. 54 C.C.N.L., un quantitativo di risorse più elevato, dovrebbe essere automaticamente condannata ex post alla corresponsione di tutte le differenze retributive richieste da ogni singolo lavoratore.
La tesi non tiene infatti in considerazione il rilievo per cui la non era affatto Controparte_3
obbligata a recepire tutti gli istituti del C.C.N.L. in esame, ma – proprio ex art 7 bis D.L.
120/2021 - solo quelli che le risorse pubbliche disponibili fossero state in grado poi di finanziare e sostenere concretamente nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio.
L'approvazione in bilancio di un dato economico segna infatti il momento definitivo di previsione e di esatta distribuzione delle risorse disponibili, così impedendo di rinvenire in altre poste patrimoniali la copertura necessaria per la corresponsione delle differenze retributive richieste.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso risulta pertanto infondato.
5. La particolarità e l'oggettiva controvertibilità delle questioni giuridiche trattate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
9
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' in persona del l.r.p.t, ogni altra istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite attese le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 17.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
10
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 17.9.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4532 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (13.6.1966 - c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Stefano
U. Marrapodi del Foro di Reggio Calabria) e l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (p. IVA: domiciliata come in atti;
rappresentata e P.IVA_1 difesa anche disgiuntamente dall'avv. Annamaria Tripodi e dall'avv. Maria Rita Marrapodi dell'Avvocatura dell'ente).
1. Il ricorso proposto da deve dichiararsi infondato per le ragioni di Parte_1
seguito esposte.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto ad ottenere la corresponsione dell'indennità chilometrica nella misura prevista dal CCNL in 1/5 del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso;
per l'effetto: b) condannare l' in persona del legale rappresentante Controparte_1
1 pro-tempore al pagamento, a titolo di differenze retributive, per il periodo giugno 2022– dicembre 2022, della somma di € 3.069,20, oltre interessi e rivalutazioni dalla data di maturazione del diritto e fino al soddisfo, per le causali di cui in premessa, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà accertata dall'Ecc.mo Giudice adito oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino al soddisfo (…)”; vinte le spese con distrazione.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, lo stesso ha dedotto nell'atto introduttivo Parte_1
di lite:
- di lavorare alle dipendenze dell come operaio Controparte_2
idraulico-forestale - IV° livello C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agraria;
- che al rapporto di lavoro de quo risultano per l'appunto applicabili le previsioni del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro privatistico, e quindi nello specifico del C.C.N.L. per gli
Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria 1.1.2021/31.12.2024, rinnovato il 9.12.2022 anche dal rappresentante delle Regioni presso la sede di Roma della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- che l'applicazione del predetto C.C.N.L. sarebbe stata prevista dal D.L. 8.9.2021, n. 120, convertito con L. 8.11.2021, n. 155, contenente "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile" e, in particolare, dall'art.
7-bis, rubricato
"Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali";
- che con Decreto Dirigenziale n. 5348 del 17.5.2022 il Dirigente Generale dell'
[...]
ha Controparte_3
decretato di prendere atto della stipula del già citato C.C.N.L. 2021/2024, e che la sua applicazione avrebbe trovato utile copertura sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e
U0223321101 del Bilancio regionale, previste con il Piano Attuativo di Forestazione 2022 ed accertate con D.G.R. n. 94 del 21.3.2022;
- che secondo quanto disposto dall'art. 54 del C.C.N.L. menzionato, rubricato “Centro di
Raccolta – Mezzi di Trasporto – Rimborso Chilometrico”, all'operaio idraulico forestale che utilizza il mezzo di trasporto proprio per raggiungere il luogo di lavoro deve essere riconosciuto un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per km percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro;
- che, nonostante ciò, l' ha provveduto al pagamento del rimborso Controparte_1
chilometrico in busta paga non secondo i criteri dettati dall'art. 54 del C.C.N.L. di riferimento, bensì in base a quanto previsto dal C.I.R.L. 2008/2011, che all'art. 7, rubricato “Indennità
2 chilometrica e mezzi di trasporto”, ha invece introdotto un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza;
- che dalla data di entrata in vigore del già richiamato C.C.N.L. per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria 1.1.2021/31.12.2024 avrebbe invece dovuto riconoscergli la maggiore indennità chilometrica prevista e disciplinata dall'art 54 dello stesso;
- che la mancata applicazione di tale ultima disciplina ha comportato l'erogazione di minori emolumenti in suo favore, quantificati in riferimento al periodo giugno 2022/dicembre 2022 in
€ 3.069,20;
- di avere diritto alla percezione di tale differenze retributive.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Costituendosi in giudizio la resistente sottolineando la propria natura Controparte_1
pubblicistica, ha ex adverso eccepito l'inapplicabilità dell'art. 54 del C.C.N.L. indicato dalla controparte atteso che – a suo dire - a dispetto della previsione legislativa di cui all'art. 7 bis del già citato D.L. 120/2021, l'indennità chilometrica rientrerebbe nella materia dell'ordinamento civile e, in specie, sotto la disciplina dell'art. 6 co. 12 D.L. 78/2010, a mente del quale “non operano nei confronti del personale contrattualizzato le disposizioni di legge e di contrattazione collettiva che prevedevano il rimborso delle spese sostenute dal dipendente autorizzato a servirsi, per la trasferta, del mezzo proprio.”
La stessa resistente ha ulteriormente osservato, nel merito, come nel Piano attuativo forestale del 2022 non fosse stata affatto prevista una specifica voce economica per l'indennità chilometrica bensì una generale copertura finanziaria generale per il costo della manodopera, compresa la predetta indennità.
Sul punto ha poi specificato che il rimborso chilometrico pari ad 1/5 del costo della benzina eventualmente richiesto da tutti gli operai dell'ente, pari a circa 3.300 unità, a fronte di quello previsto e corrisposto calcolato con il criterio dei parametri a fasce pari ad € 5.700.000, determinerebbe un costo complessivo compreso tra € 11.700.000 e € 15.700.000, con conseguente impossibilità di una copertura finanziaria e un rischio concreto di default.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non essendosi ritenuto necessario lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, il ricorso non si appalesa come detto meritevole di accoglimento.
3 Si ritiene invero di aderire all'orientamento seguito da questo Tribunale in cause di contenuto identico ed analogo, proposte da altri lavoratori dell' resistente e costituenti per tale CP_1
motivo precedenti conformi, alla cui diffusa motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
Il thema decidendum attiene all'accertamento del diritto alla corresponsione, nel periodo dall'1.2.2021-31.11.2023, dell'indennità monetaria a titolo di rimborso chilometrico prevista dall'art. 54 co. 1 del C.C.N.L. per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria.
Osserva in primo luogo al riguardo il Tribunale che, essendo indubbia la connotazione pubblicistica di e l'inapplicabilità nell'ambito del pubblico impiego Controparte_1
privatizzato della contrattazione collettiva privata, il legislatore è di recente intervenuto nel settore idraulico forestale disponendo - contrariamente al principio esposto - l'applicabilità del
C.C.N.L. degli Addetti ai lavori agricoli e forestali anche ai dipendenti assunti in tale settore dalle Pubbliche Amministrazioni.
Infatti, con l'art. 7 bis D.L. 8.9.2021, n. 120, convertito in L. 8.11.2021, n. 155 (contenente le già richiamate “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile") rubricato "Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali", è stato disposto che "per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni".
In effetti, in applicazione di tale disposizione in data 9.12.2021 presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in Roma è stato siglato, con validità ed efficacia per il quadriennio 1.1.2021/31.12.2024 e la partecipazione di un rappresentante delle Regioni, il rinnovo del C.C.N.L. per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico- agraria scaduto il 31.12.2012.
4 Per quanto rilevante nel presente giudizio l'art.54 co.1 dello stesso C.C.N.L. de quo, rubricato
“Centro di Raccolta – Mezzi di Trasporto – Rimborso Chilometrico”, prescrive nel dettaglio che “l'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti”. Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori.
L'individuazione del centro raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità dell'azienda.
Il successivo comma 4 dispone che “qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro”.
Infine, in senso definitorio, l'ultimo comma prevede che “in virtù di quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”.
La determinazione del legislatore sul punto è chiara, e vale a confutare le argomentazioni di parte resistente che, richiamando i principi sanciti dalla Corte Costituzionale (Corte Cost.,
190/2022), ha sostenuto che, una volta ricondotti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di un ente pubblico non economico - come quello di specie - nel perimetro normativo del D.Lgs. 165/2001, alcuno spazio operativo rimarrebbe per i C.C.N.L. di diritto privato come quello invocato dal ricorrente.
L'assunto, come detto, non è condivisibile.
Allo stesso modo non può condividersi la tesi per cui l'indennità chilometrica di cui si discute, in quanto rientrante nella materia dell'ordinamento civile, sarebbe regolata dalla legge e disciplinata quindi dall'art. 6 co. 12 D.L. 78/2010: disposizione che, però, afferisce in generale alle indennità di missione dei dipendenti pubblici, ovvero ad emolumenti ontologicamente distinti da quello rivendicato.
Il rimborso invocato dal , infatti, non presuppone affatto lo svolgimento di una Parte_1 missione essendo invece correlato all'ordinario raggiungimento del luogo di lavoro dal centro di raccolta.
Del resto, è indiscusso che al di là del chiaro disposto legislativo di cui al citato art. 7 bis
D.L.120/2021, l'Amministrazione resistente ha sempre assunto come riferimento normativo per
5 la corresponsione dell'indennità chilometrica rivendicata il Contratto Integrativo Regionale di
Lavoro - C.I.R.L., e quindi proprio una fonte negoziale di diritto privato (e più specificamente l'art.7 CIRL 2008/2011, rubricato “Indennità chilometrica e mezzi di trasporto”, il quale nel regolare un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza ha previsto che “il soggetto gestore di norma provvede ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro.
Qualora i lavoratori (compresi i capi operai e i capi squadra) utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro, hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero secondo le sottoelencate fasce di percorrenza, così come previsto, dall'accordo sottoscritto in data 30 marzo 2011(..). Tale rimborso forfettario viene corrisposto ai lavoratori per l'effettiva presenza sul posto di lavoro, indipendentemente dall'orario effettuato, non produce effetto sulle mensilità aggiuntive fatto salvo il computo ai fini del trattamento di fine rapporto e ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera D del testo unico dell'imposta sui redditi, non è soggetto a tassazione”). Il punto di partenza è il centro di raccolta, la cui ubicazione è stabilita dagli enti datoriali d'intesa con le R.S.A.-R.S.U. e/o prendendo come riferimento la casa municipale del comune di residenza del lavoratore, mentre per i residenti in borgate e frazioni, si terrà conto del centro del perimetro urbano della frazione o borgata medesima (…)”.
3. Tale disposizione è però non più direttamente applicabile in luogo dell'art. 54 C.C.N.L., stante il mutato quadro normativo di cui si è detto, neppure per quello che concerne il criterio di calcolo del rimborso.
Tale possibilità è difatti esclusa dalla previsione di cui all'art. 2 del medesimo C.C.N.L., nella parte in cui esclude dalla contrattazione decentrata le materie già disciplinate a livello nazionale
(“resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel
C.C.N.L.”), elencando in modo tassativo, al comma 9, le materie delegate alla contrattazione decentrata (“le materie rinviate alla competenza del CIRL sono pertanto esclusivamente le seguenti”), tra le quali compare, alla lett. f), il “trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)”.
La missione e le trasferte costituiscono però, come già rilevato, istituti non assimilabili all'istituto volto a compensare i lavoratori degli esborsi necessari a recarsi quotidianamente sul posto di lavoro.
Sul punto giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass.,
6928/2023; 6926/2023; 2996/2023) che, delineando principi di diritto di indubbia estensibilità anche al caso di specie, ha statuito - contrariamente a quanto sostenuto dall'azienda resistente – che “dalla sequenza delle disposizioni appena riportate (art. 54 ed art. 16 C.C.N.L.), ed esattamente dal significato letterale delle parole usate e dai rinvii sistematici tra i diversi
6 articoli del testo contrattuale, emerge come la materia delegata dal contratto nazionale a quello integrativo attenga alle “missioni e trasferte” di cui all'art. 16 cit, cioè ad un settore diverso rispetto a quello relativo “ai mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, oggetto dell'art. 15 e dell'art. 54 del c.c.n.l., quest'ultimo dedicato agli operai”.
Per la Suprema Corte, infatti, “l'art. 2, comma 9 lett. f) e l'art. 16 del C.C.N.L. sono legati da un rapporto biunivoco, atteso che il primo include tra le materie delegabili alla contrattazione decentrate quella delle “Missioni e trasferte” e l'art. 16 riconosce alla contrattazione di secondo livello la facoltà di dettare una diversa disciplina su “Missioni e trasferte”.
Ed ancora: “non solo quindi l'art. 2, comma 9, non include tra le materie delegabili al secondo livello di contrattazione quella relativa ai “mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, di cui all'art. 54 del c.c.n.l., ma neppure è plausibile, dal punto di vista letterale e logico, oltre che sistematico, interpretare l'espressione “diverse modalità di rimborso spese” contenuta nell'art. 2, comma 6 lett. f), come riferita al rimborso per l'uso del mezzo di trasporto privato in quanto quest'ultima disposizione richiama esplicitamente (tra parentesi) solo l'art. 16; inoltre, l'espressione “diverse modalità di rimborso spese”, che si trova nella lettera f), è identica a quella contenuta nel medesimo art. 16 che, appunto, dopo aver dettato la propria disciplina delle missioni e trasferte, ha previsto la possibilità per i contratti integrativi di stabilire “diverse modalità di rimborso spese”, cioè modalità di rimborso spese alternative rispetto a quanto dettato a livello nazionale. Né utili riferimenti si trovano nell'art. 7 del contratto integrativo. Quest'ultimo, infatti, nel disciplinare il rimborso forfettario per l'utilizzo del mezzo proprio al fine del raggiungimento del posto di lavoro, non richiama alcuna delega da parte del contratto nazionale né reca alcun riferimento all'art. 54 cit”.
Sulla base delle suddette premesse la Suprema Corte ha quindi concluso che “in tale contesto, la precisazione contenuta nell'art. 54 C.c.n.l., comma 6 per cui il rimborso chilometrico di cui al comma 4 costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro, non basta a far ritenere che la disciplina dettata dal comma 4, ed i criteri di computo ivi previsti per il rimborso chilometrico spettante agli operai in caso di uso del mezzo proprio, potessero essere derogati dalla contrattazione decentrata, in assenza di qualsiasi previsione in tal senso nel C.c.n.l. e in ragione del carattere tassativo delle materie su cui, ai sensi dell'art. 2 cit. può esercitarsi la contrattazione di secondo livello”.
In tal senso, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'indennità in parola possiede natura retributiva in quanto “erogata in misura fissa e continuativa, per la prestazione dell'attività lavorativa in zone di montagne o comunque distanti dal luogo di residenza dei lavoratori, per la predeterminazione in misura fissa, variante solo in relazione alla distanza del luogo di
7 lavoro, calcolata in base ad un meccanismo che tiene conto del prezzo della benzina e del chilometraggio variabile a seconda della distanza dal luogo di lavoro.” (Cass.,. 6928/2023, cit.).
In forza di tali principi di diritto, ed in applicazione del chiaro disposto normativo dell'art. 7 bis
D.L. 120/2021, l'art. 54 C.C.N.L. Operai idraulico-forestali si configura quindi quale fonte negoziale primaria idonea a disciplinare le modalità di corresponsione dell'emolumento rivendicato.
4. Tanto non basta però, in concreto, all'accoglimento del ricorso.
Assume infatti portata immediatamente cogente – e in senso negativo per la pretesa del ricorrente - la condizione posta dallo stesso art. 7 bis D.L. 120/2021, secondo cui le norme in esso contenute “si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali”.
Nell'alveo di tale limitazione si è apparentemente posto - secondo la prospettazione di parte ricorrente - il Decreto dirigenziale N. 5348 del 17.5.2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della N. 89 del 25.5.2022. Controparte_3
A mezzo di tale provvedimento il Dirigente Generale dell'
[...]
preso atto Controparte_3
dell'intervenuta sottoscrizione in data 9.12.2021 del C.C.N.L. più volte richiamato e della successiva trasmissione, in data 17.2.2022, del testo contrattuale alla stessa Controparte_3
ad opera della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha altresì
[...] decretato che “l'applicazione del CCNL avrebbe trovato utile copertura sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e U0223321101 del Bilancio regionale, previste con il Piano Attuativo di Forestazione 2022 ed accertate con D.G.R. n. 94 del 21/3/2022.”
Per cogliere il significato della predetta asserzione e stabilire, quindi, la reale efficacia di tale
Decreto dirigenziale, va osservato che quando lo stesso viene adottato è già stato deliberato il
Piano attuativo di Forestazione 2022 il cui fabbisogno finanziario, composto unicamente di spese per il personale, era stato determinato tenendo conto del criterio di calcolo forfettario (ex art. 7 del C.I.R.L.) per la determinazione delle indennità da corrispondere ai lavoratori per compensare le spese di viaggio necessarie a raggiungere il posto di lavoro.
Se si tiene conto di ciò, a ben vedere, il Decreto dirigenziale nella parte in cui ha stabilito che
“il C.C.N.L. avrebbe trovato utile copertura finanziaria sulle risorse iscritte a bilancio (...) previste dal Piano attuativo di Forestazione 2022 e accertate con D.G.R. n. 94 del 21/3/2022”, non ha affatto attestato – né avrebbe mai potuto farlo stante la già richiamata conseguenzialità
8 logica prima che cronologica - la copertura finanziaria del C.C.N.L. sottoscritto il 9.12.2021 tout court.
Il decreto, in realtà, ha semplicemente attestato la copertura nei limiti delle risorse già determinate e appostate in bilancio in forza di un Piano attuativo di forestazione elaborato però sulla base di un calcolo forfettario dell'indennità molto meno oneroso del diverso criterio previsto dall'art. 54 del C.C.N.L., e cioè di quello concretamente seguito dall' CP_1
resistente e ritenuto insufficiente dal . Parte_1
Da ciò ne consegue che l'applicazione di tale nuovo e più impattante criterio di calcolo avrebbe inevitabilmente l'effetto di determinare lo sforamento del tetto di spesa massimo: e questo, in palese violazione dell'art. 7 bis D.L. 120/2021 più volte citato.
La previsione di un limite massimo per nell'erogazione dell'indennità Controparte_1
oggetto di causa rappresenta dunque, in questi termini, un elemento ostativo ad un riconoscimento della stessa che sarebbe per forza di cose caratterizzato da una totale scopertura finanziaria.
Tale assunto, va sottolineato, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente non può essere superato da un'analisi prognostica postuma in forza della quale l'Azienda resistente (e per essa la ), essendo obbligata ab origine a stanziare, alla luce dell'applicazione Controparte_3 dell'art. 54 C.C.N.L., un quantitativo di risorse più elevato, dovrebbe essere automaticamente condannata ex post alla corresponsione di tutte le differenze retributive richieste da ogni singolo lavoratore.
La tesi non tiene infatti in considerazione il rilievo per cui la non era affatto Controparte_3
obbligata a recepire tutti gli istituti del C.C.N.L. in esame, ma – proprio ex art 7 bis D.L.
120/2021 - solo quelli che le risorse pubbliche disponibili fossero state in grado poi di finanziare e sostenere concretamente nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio.
L'approvazione in bilancio di un dato economico segna infatti il momento definitivo di previsione e di esatta distribuzione delle risorse disponibili, così impedendo di rinvenire in altre poste patrimoniali la copertura necessaria per la corresponsione delle differenze retributive richieste.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso risulta pertanto infondato.
5. La particolarità e l'oggettiva controvertibilità delle questioni giuridiche trattate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
9
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' in persona del l.r.p.t, ogni altra istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite attese le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 17.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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