Art. 14. (Fondo di garanzia) 1. Il fondo di garanzia dell'Ente deve essere di importo pari ad almeno due annualita' della somma di tutte le pensioni da erogare.
Detto fondo deve essere costitutito da capitale liquido ovvero da titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione del fondo e' stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Ente ed il relativo provvedimento e' sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma 1, si terra' conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio dell'Ente, al netto degli oneri in caso di vendita. La stima del valore predetto deve essere sottoposta al parere di congruita' espresso dall'apposita commissione istituita ai sensi del quarto comma dell'articolo 61 del regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1970, n. 696 .
Nota all'art. 14:
- Il testo del quarto comma dell'art. 61 del D.P.R. n. 696/1979 (Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ) e' il seguente:
"I contratti di cui al punto 3), devono essere preceduti dal parere di congruita' espresso da apposita commissione nominata dal consiglio di amministrazione o da altro organo dell'ente all'uopo delegato, della quale possono essere chiamati a far parte anche esponenti estranei all'ente. Per le locazioni all'estero detto parere puo' essere rilasciato dalla competente rappresentanza diplomatica".
Detto fondo deve essere costitutito da capitale liquido ovvero da titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione del fondo e' stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Ente ed il relativo provvedimento e' sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma 1, si terra' conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio dell'Ente, al netto degli oneri in caso di vendita. La stima del valore predetto deve essere sottoposta al parere di congruita' espresso dall'apposita commissione istituita ai sensi del quarto comma dell'articolo 61 del regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1970, n. 696 .
Nota all'art. 14:
- Il testo del quarto comma dell'art. 61 del D.P.R. n. 696/1979 (Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ) e' il seguente:
"I contratti di cui al punto 3), devono essere preceduti dal parere di congruita' espresso da apposita commissione nominata dal consiglio di amministrazione o da altro organo dell'ente all'uopo delegato, della quale possono essere chiamati a far parte anche esponenti estranei all'ente. Per le locazioni all'estero detto parere puo' essere rilasciato dalla competente rappresentanza diplomatica".