Ordinanza cautelare 11 luglio 2019
Sentenza 5 ottobre 2022
Accoglimento
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 05/10/2022, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/10/2022
N. 01538/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00815/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
LE - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 815 del 2019, proposto da
IC (Libera Associazione delle Imprese e delle Professioni del Salento), ditta Lippolis Vito, La LEse Ortofrutticola s.r.l., Cambo Frutta s.r.l., Interfrutta s.r.l. Unip., La Via Lattea Società Agricola a r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Petrachi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di LE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Astuto ed Elisabetta Ciulla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: DO ON, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del Commissario straordinario di LE n. 151 del 15 marzo 2019, affissa all'albo pretorio dal 19 marzo 2019 al 2 aprile 2019, recante «Art. 1, comma 683 della l. 27 dicembre 2013 n. 147. Approvazione Piano finanziario ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2019»;
- di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguente o connesso, in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti e nei limiti di cui al ricorso, ivi inclusi, ove occorra, 1) il piano finanziario trasmesso in data 26 febbraio 2019 con nota prot. n. 0030476/2019 dal gestore p.t. del servizio pubblico di gestione del ciclo dei rifiuti per il Comune di LE, 2) la deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 2 aprile 2012, con cui l'A.C. ha adottato il progetto redatto con la consulenza di Esper s.r.l. per la determinazione di riparto dei costi della gestione dei rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche;
- della deliberazione del Commissario straordinario n. 152 del 15 marzo 2019, affissa all'albo pretorio dal 19 marzo 2019 al 2 aprile 2019, recante «Art. 1, comma 683 della l. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014). Approvazione tariffe TARI 2019»;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti e nei limiti di cui al ricorso, ivi inclusi ove occorra, il Regolamento per l'Imposta unica comunale approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 29 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv.to V. Pignatelli in sostituzione dell'avv.to M. Petrachi per la parte ricorrente, avv.to L. Astuto per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Vengono impugnate le delibere comunali di approvazione del piano economico finanziario (PEF) e delle tariffe TARI 2019.
2) Col primo motivo di ricorso si deduce che:
- a) il D.P.R. n. 158/99 stabilisce i contenuti del PEF e della Relazione e, in particolare, sancisce che il piano deve includere a) il programma degli interventi necessari, b) il piano finanziario degli investimenti, c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a terzi, d) le risorse finanziarie necessarie, e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti;
- b) l’annessa relazione deve indicare a) il modello gestionale ed organizzativo, b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, c) la ricognizione degli impianti esistenti, d) con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni;
- c) sulla base del predetto piano finanziario, così composto, il Comune determina la tariffa;
- d) il Piano impugnato non racchiude affatto i contenuti prescritti, componendosi soltanto della Relazione e limitandosi a elencare i componenti di costo della tariffa;
- e) il Piano non racchiude alcuna programmazione degli interventi necessari per la corretta gestione del ciclo dei rifiuti e neppure esplicita le motivazioni di questa mancanza né contiene alcun piano finanziario né alcuna segnalazione di interventi da effettuare o di risorse necessarie;
- f) la Relazione, poi, si limita a ricostruire la normativa applicabile in materia di TARI e a elencare una serie di voci di costo, non meglio determinate né giustificate, non individua affatto il livello di qualità al quale il Comune intende elevare il sistema di gestione dei rifiuti, non contiene una ricognizione degli impianti esistenti, non indica né motiva eventuali scostamenti dal Piano finanziario precedente;
- g) non risultano rispettati i «criteri razionali», ossia adeguatamente esplicitati, di fissazione delle tariffe, che risultino fondati su fatti o situazioni effettivamente indicative della realtà empirica e, soprattutto, non arbitrari;
- h) nella deliberazione n. 151/19 (di approvazione del PEF) e nella successiva n. 152/19 (di approvazione delle tariffe TARI) il Comune evoca, contraddittoriamente, sia il «metodo normalizzato» (a pag. 3 e a pag. 8 della deliberazione n. 151 e a pag. 1 e pag. 3 della deliberazione n. 152), basato sui criteri di misurazione individuati dal D.P.R. n. 158/99, sia il metodo, alternativo, c.d. ‘medio-ordinario’, previsto dall’art. 1, comma 654 della L. n. 147/13 (a pag. 2 del Piano finanziario di cui alla deliberazione n. 151 e a pag. 3 della deliberazione n. 152), basato sulla quantità e sulla qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione alla tipologia di attività svolte;
- i) i calcoli effettuati dal Comune collidono, comunque, con ambedue i metodi di calcolo;
- j) nonostante il rinvio al metodo normalizzato, nella deliberazione n. 151/19 e, in particolare, nella Relazione allegata al Piano finanziario, la ripartizione delle tariffe – inopinatamente ritenuta equa dall’A.c. – è basata su uno studio redatto da ON s.r.l. (gestore del servizio), a sua volta ancorato a un ulteriore progetto già redatto con l’ausilio di Esper s.r.l. nel 2012, pertanto, non più fedele alla realtà del 2019;
- k) nella deliberazione n. 152/19 (di approvazione della tariffa), l’A.c. non menziona più il predetto studio ON e neppure quello Esper, ma, per la prima volta, asserisce di attribuire ai coefficienti Kd e Kc (per le utenze non domestiche) i valori di cui alle tabelle 3a (utili alla quantificazione della parte fissa della tariffa) e 4a (utili per la quantificazione della parte variabile);
- l) da tanto discende già che i criteri applicati dall’A.c. per ripartire il costo di gestione del ciclo dei rifiuti tra le utenze domestiche (UD) e quelle non domestiche (UND) e per la conseguente determinazione delle tariffe non sono chiari, non sono comprensibili, non sono basati su situazioni davvero ancorate all’attuale realtà concreta, quindi sono arbitrari;
- m) nella deliberazione commissariale n. 151/19, il Comune ha ritenuto di ripartire in maniera equa al 50% i costi di gestione del ciclo tra le utenze domestiche e non domestiche sul presupposto che le prime producano il 56% del totale dei RU e quelle non domestiche (relative ai soggetti ricorrenti) il 44% e in considerazione del fatto che queste ultime godrebbero di servizi ulteriori (es. più giorni di raccolta);
- n) alle menzionate percentuali (56% e 44%) l’A.c. perviene sulla base di studi assolutamente datati e, comunque, sulla base di calcoli non chiariti;
- o) la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche è inferiore a quella prodotta dalle utenze domestiche, come emergerebbe dalla relazione tecnica allegata al ricorso, da cui risulta che, applicando i coefficienti Kd che la stessa amministrazione dichiara di utilizzare, le percentuali di ripartizione sono di circa 1/3 per UND e 2/3 per UD (applicando i valori limite del D.P.R. n. 158/1999 si passa da una percentuale inferiore al 28% per le UND, in applicazione del coefficiente minimo, ad un massimo del 45% circa, in applicazione del coefficiente massimo);
- p) ma, pur applicando il coefficiente indicato dall’A.c., comunque la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, pari a 34,89%, è inferiore a quella indicata nella deliberazione comunale n. 151/19 cit., pari al 44%;
- q) la ripartizione al 50% non si giustifica nemmeno alla luce dell’argomentazione, spesa negli atti impugnati, in virtù della quale il servizio di gestione rifiuti mette a disposizione delle UND delle frequenze di raccolta maggiori rispetto a quelle utilizzate per le UD, UND che, inoltre, usufruiscono di altri servizi mirati ad una maggiore e migliore raccolta dei rifiuti, come ad esempio la consegna in comodato gratuito di “roller” per il conferimento degli imballaggi in carta e cartone e il servizio “Ecomobile”;
- r) infatti, dalla consultazione del calendario di raccolta fornito da ON, deriva che, per le utenze non domestiche, la frequenza di raccolta è superiore solo ed esclusivamente all’organico e al cartone, mentre l’A.c. non tiene conto del fatto che le utenze non domestiche – per la gran parte – sono costrette a ricorrere all’autosmaltimento per la maggior parte dei rifiuti prodotti;
- s) né l’A.c. intimata tiene conto del fatto che l’area in cui le utenze non domestiche maggiori (per dimensioni e produzione di rifiuti) sono collocate è la zona industriale, dimenticando che in quella zona il sistema di raccolta ‘porta a porta’ non è previsto.
3) Col secondo motivo di ricorso si sostiene che gli atti gravati, pur essendo pianificatori/regolamentari, dovevano recare una specifica motivazione, dovendo, quantomeno, la P.A. scrupolosamente indicare il metodo selezionato e le ragioni della scelta, giustificate con riguardo sia agli interessi pubblici da comporre in relazione all’obiettivo di tutela perseguito sia agli interessi privati potenzialmente incisi, inclusi quelli degli operatori economici.
4) Col terzo motivo di ricorso si deduce che, prevedendo l’applicazione di tariffe così elevate a carico delle imprese, senza considerare i costi (di autosmaltimento, ad esempio) già incombenti sugli operatori economici e sui professionisti in generale e, comunque, la loro minore capacità di produrre rifiuti raccolti dal servizio pubblico, la P.A. comunale incide – indebitamente – sulla libertà di impresa dei ricorrenti, comprimendola in misura irragionevole e, comunque, sproporzionata.
5) Si è costituito in giudizio il Comune di LE, che ha dedotto in rito quanto segue:
- a) difetto di legittimazione attiva di IC, in quanto non risulta dimostrato il carattere non occasionale dell’Associazione, lo stabile collegamento col territorio e la vocazione dell'associazione a fini di tutela delle imprese;
- b) inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice adito, per prestata acquiescenza agli avvisi di pagamento e per assenza di un interesse a ricorrere concreto e attuale;
- c) spetterebbero al Giudice tributario le controversie nelle quali un privato contesta la correttezza dell’individuazione e qualificazione dell’obbligazione tributaria ovvero le controversie in cui il privato contesta l’ an e/o il quantum del tributo, dovendo il privato onerarsi di impugnare nei termini di decadenza gli avvisi di pagamento e ben potendo il Giudice tributario disapplicare gli atti deliberativi a monte.
6) Nel merito, il Comune ha replicato come segue:
- a) ai fini della redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e della conseguente approvazione delle tariffe, il Ministero ha emanato nel 2013 delle Linee Guida ancora oggi valide e utilizzate dalle Amministrazioni Comunali, in quanto vi è una piena compatibilità del D.P.R. n. 158/1999 con le successive disposizioni recate dal D.L. n. 201/2011;
- b) a monte della Delibera di approvazione della Tariffa vi è il Piano Economico finanziario (PEF), che costituisce lo strumento attraverso cui si individuano i costi che devono essere coperti con la TARI;
- c) a norma dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 (principio ribadito dal comma 11 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011), i costi sono tutti quelli afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, poiché vi è l’obbligo di integrale copertura dei costi sia di investimento che di esercizio;
- d) nel PEF vanno inserite tutte e sole le voci di costo indicate dal D.P.R. n. 158/1999, cosicché nessun costo che non sia previsto dal metodo normalizzato di cui all’art. 1 del detto D.P.R. può rientrare nel PEF, nessun costo individuato come rilevante dal suddetto metodo può esserne escluso, le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo D.P.R. n. 158/1999 e pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore diverso - maggiore o minore – rispetto a quanto è previsto dal metodo normalizzato;
- e) la Legge di Stabilità 2019 ha prorogato la modalità di misurazione della Tari sulla base di un criterio medio-ordinario (in ragione, cioè, delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte);
- f) una volta inseriti nel PEF tutti i costi secondo le disposizioni di legge, ai fini della individuazione delle tariffe, la prima operazione che occorre compiere è la ripartizione dei costi fissi (determinati in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio come investimenti per opere e relativi ammortamenti) e dei costi variabili (rapportati alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione), di cui si compone la TARI, tra due macrocategorie, cioè tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
- g) le utenze domestiche sono costitute dalle abitazioni e le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze in cui rientrano le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere e le residenze collettive;
- h) le utenze domestiche sono suddivise in sei categorie in relazione al numero degli occupanti, mentre le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta (30 tipologie);
- i) la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie deve avvenire, come prevede l’art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999, secondo criteri razionali e con ciò si vuol dire che il criterio prescelto deve fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicativi della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenze;
- j) in tale operazione, volta a ripartire i costi (fissi e variabili) tra le due macrocategorie di utenza, l’Ente Comunale gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei criteri, per cui eventuali censure giurisdizionali possono fondarsi solo su profili di irragionevolezza dei criteri di ripartizione, di irragionevolezza della motivazione e di irrazionalità dei criteri, cosicché il sindacato del Giudice amministrativo non può che atteggiarsi a sindacato estrinseco volto a verificare esclusivamente la congruenza esterna del provvedimento sotto il profilo della non manifesta illogicità e irragionevolezza e palese travisamento dei fatti;
- k) con il ricorso in esame, parte ricorrente lamenta l’illegittimità della delibera n. 151/19, di approvazione del PEF, ritenendo incompleti gli allegati inseriti rispetto a quelli dovuti e, più in generale, l’inidoneità dei dati ivi contenuti a fondare la fissazione della tariffa;
- l) più nel dettaglio, parte ricorrente ritiene che i costi inseriti nel PEF relativamente alla frazione organica sarebbero “genericamente” tarati su dati storici in possesso dell’Ufficio;
- m) in realtà, i dati utilizzati nella redazione del PEF sono ricavati dal dato storico dei conferimenti effettuati nel corso del tempo e ciò permette di considerare tali dati come del tutto attendibili;
- n) il dato di partenza è lo studio effettuato da ON s.r.l. in esecuzione di quanto previsto dall’offerta migliorativa presentata in sede di gara ed elaborato con la consulenza di ESPER s.r.l.;
- o) dall’analisi merceologica della produzione di rifiuti effettuata dal Gestore si rileva, ad esempio, una stima della produzione di imballaggi in cartone fuori dal centro storico ripartita tra 8,5% UD e 11,8% UND (rispetto al totale dei Rifiuti Urbani), o di poliaccoppiati (tetrapack) pari a 0,5% UD e 0,4% UND, o, ancora, una produzione di frazione umida pari a 43,0% UD e 41,0% UND o, infine, una produzione di materiali vari e ingombranti pari a 8,0% UD e 10,0% UND;
- p) tali dati risultano sostanzialmente confermati nel corso del tempo e dagli stessi è possibile rilevare che le utenze domestiche producono circa il 56% del totale dei rifiuti mentre le utenze non domestiche producono circa il 44% dei rifiuti e ciò nonostante il fatto che le attività commerciali, industriali, professionali e produttive siano numericamente inferiori rispetto al numero di famiglie;
- q) sul punto, occorre aggiungere che la tabella riportata a pag. 11 della Relazione allegata al PEF tratta la differenza di attrezzature messe a disposizione delle utenze e parte ricorrente afferma che tale tabella mette in evidenza una produzione di rifiuti, da parte delle utenze domestiche (UD), di gran lunga superiore rispetto alle utenze non domestiche (UND);
- r) la suddetta affermazione di parte ricorrente non trova fondamento, in quanto la tabella, circostanziata al rapporto tra volumetrie di attrezzature consegnate e numero utenze, è parte di una trattazione più ampia che considera sia le frequenze di raccolta che gli altri servizi mirati;
- s) infatti, basterebbe considerare, come già illustrato nella relazione del PEF, che le utenze non domestiche hanno delle frequenze di raccolta più elevate rispetto a quelle delle utenze domestiche, come nel caso degli imballaggi in cartone e della frazione organica, oltre che degli imballaggi in vetro;
- t) in particolare, mentre per le UD viene applicata una frequenza di 3/7 (passaggi di raccolta a settimana), per le UND la stessa sale a 7/7;
- u) analogo discorso per gli imballaggi in cartone (1/7 per le UD, contro 7/7 per le UND);
- v) a ciò si aggiunga che l’attuale servizio di raccolta rifiuti prevede il raddoppio delle frequenze di raccolta per il 5% delle UND;
- w) oltre a tali servizi, le UND usufruiscono di altri servizi mirati ad una maggiore e migliore raccolta dei rifiuti, come ad esempio la consegna in comodato gratuito di “roller” per il conferimento degli imballaggi in carta e cartone ed il servizio “Ecomobile” (raccolta domiciliare ad alta frequenza per le attività “food” del centro storico);
- x) tali frazioni risultano peraltro tra le più pesanti in termini di peso per unità di volume e, pertanto, tra quelle che incidono in maniera sostanziale nel bilancio complessivo;
- y) tali circostanze giustificano, allora, pienamente la scelta operata dall’Amministrazione comunale di ripartire il costo del servizio di smaltimento rifiuti nella misura del 50% per le utenze domestiche e 50% per le utenze non domestiche, tenendo altresì presente che a norma dell’art. 11, comma 17, del D.L. n. 201 del 2011 (previsione già contenuta agli artt. 4, comma 1, e 7, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999) devono essere assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- z) tale misura equamente ripartita fra UD e UND è stata fissata sin dal momento dell’istituzione della TARI, anche basandosi sul flusso di incassi della TARSU che, pur essendo dovuta sulla base della superficie occupata, vedeva gli incassi ripartiti al 50% tra UD e UND;
- aa) la intrinseca logicità e razionalità della ripartizione operata dall’Amministrazione comunale consente di superare le censure di illegittimità sollevate da parte ricorrente;
- bb) l’unica (eventuale) area di incertezza potrebbe riguardare le diposizioni impartite direttamente dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) in forza alla L.R. n. 20/2016, che di fatto potrebbero comportare il ricorso ad impianti più lontani dalla franchigia chilometrica prevista dal contratto con il gestore ON, con la conseguenza di esporre il Comune a maggiori costi di trasporto ed all’incertezza della tariffa di conferimento applicabile (legata al singolo gestore di impianto);
- cc) di tanto si è dato atto nella Relazione allegata al PEF 2019, dove è stata delineata l’azione di regolamentazione dei flussi operata da AGER, attuata anche al fine di sopperire al ben noto quadro di carenza impiantistica regionale;
- dd) parte ricorrente sostiene, poi, che la deliberazione Commissariale relativa alla determinazione della tariffa TARI del Comune di LE sarebbe illegittima per violazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, in quanto la ripartizione dei costi – 50% all’utenza domestica e 50% all’utenza non domestica – sarebbe errata, illogica e incongrua;
- ee) sul punto è da rilevare che, a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158/99, “ La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. 2. L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 3. A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune” ;
- ff) parte ricorrente, secondo la ricostruzione della difesa comunale, afferma che l’amministrazione sarebbe caduta in contraddizione imputando la ripartizione dei costi per il 50% alle UD e per il restante 50% alle UND, mentre i coefficienti KD di cui alle tabelle 4a e 4b dell’all.1 del D.P.R. n. 158/99 indicano un coefficiente di produttività che complessivamente porta ad imputare sulle UND una percentuale di costo pari al solo 44%;
- gg) l’amministrazione, invece, come peraltro chiaramente esplicitato nella delibera impugnata, ha utilizzato i coefficienti KD (coefficienti di produzione kg/mq anno) indicati in delibera solo per calcolare le tariffe e non già per distribuire il costo tra UD e UND in base al quantitativo di rifiuti prodotto;
- hh) infatti, i coefficienti suddetti rappresentano i parametri che il Comune deve utilizzare per determinare le tariffe nell’ambito degli intervalli indicati al punto 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, ovvero il calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche che si ottiene come prodotto della quota unitaria per la superficie dell'utenza;
- ii) non meritano, quindi, accoglimento le censure di parte ricorrente secondo cui sarebbe illegittimo il maggior carico addebitato alle utenze non domestiche rispetto a quello proprio delle utenze domestiche laddove, in concreto, vi sarebbe una sostanziale equiparazione nella produzione dei rifiuti;
- jj) non risulta nemmeno violato il principio comunitario del “chi inquina paga”, considerato che la ripartizione del carico tributario per la copertura del costo del servizio operata dall’Amministrazione tiene conto della capacità di produrre rifiuti delle rispettive categorie di utenze;
- kk) in ogni caso il principio comunitario trova applicazione anche attraverso la concreta applicazione di quanto previsto dal comma 649 della Legge n. 147/2013, come modificato dal D.L. n. 16/2014 convertito con Legge n. 68/2014, il quale individua il concetto di esclusione per la produzione di rifiuti speciali (evitando la duplicazione della spesa per gli utenti obbligati allo smaltimento autonomo) ed il concetto di riduzione della parte variabile per i rifiuti assimilati avviati al riciclo;
- ll) entrambe le ipotesi di esclusione sono state previste dall’Amministrazione comunale;
- mm) più precisamente, l’esclusione per la produzione dei rifiuti speciali è contemplata già dal regolamento TARI laddove si prevede espressamente che nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (cfr. pag. 10 regolamento);
- nn) l’esclusione per riduzione della parte variabile per i rifiuti assimilati avviati al recupero è anche essa contemplata sin dal regolamento TARI laddove si prevede che la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri, a consuntivo, di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento mediante specifica attestazione rilasciata all’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo (pag. 18 del regolamento);
- oo) in tal modo si giunge ad una determinazione della tariffa TARI rispettosa del principio “chi inquina paga” e si traduce nel tentativo di una equa commisurazione della tariffa applicata alla quantità di rifiuti prodotti da ciascuna delle categorie di utenze domestiche e non domestiche, incentivando anche operazioni di smaltimento e recupero più idonee a salvaguardare l’ambiente;
- pp) in via istruttoria, si contesta integralmente la perizia depositata da parte ricorrente, in quanto, nonostante la possibilità di utilizzare il metodo “per differenza” sia prevista dalle linee guida ministeriali, i dati trattati non sono omogenei;
- qq) nello specifico, mentre la quantità di rifiuti totale prodotta (Qt) è un dato reale, quella determinata moltiplicando i coefficienti Kd per le superfici soggette a tassazione appare del tutto teorica ed approssimativa;
- rr) infatti, la quantità di rifiuti prodotta è legata a molteplici variabili, tra le quali la congiuntura economica (che comporta una maggiore o minore propensione degli utenti a consumare beni e quindi a produrre rifiuti), la configurazione del sistema locale del lavoro, la tipologia di servizi aggiuntivi dedicati alle utenze non domestiche e la diversa presenza turistica (a titolo esplicativo, Comuni vicini dal punto di vista territoriale, potrebbero avere due produzioni pro capite di rifiuti nettamente diversa nonostante abbiano gli stessi coefficenti kd);
- ss) quindi, il calcolo proposto potrebbe dare solo una generale indicazione, considerato anche il notevole range di valori proposto (in una delle simulazioni proposte si avvicina al dato del 50%);
- tt) infatti, i sistemi locali del lavoro (SLL) rappresentano una griglia territoriale i cui confini, indipendentemente dall’articolazione amministrativa del territorio, sono definiti utilizzando i flussi degli spostamenti giornalieri casa/lavoro (pendolarismo) rilevati in occasione dei censimenti generali della popolazione e delle abitazioni;
- uu) ne deriva che il Comune di LE (attorno a cui gravitano 24 Comuni, in base agli ultimi dati disponibili) eroga servizi ad una popolazione (anche pendolare) ben maggiore rispetto alle utenze domestiche;
- vv) concludendo, in assenza di altri elementi oggettivi, non si può stimare una produzione solo partendo da coefficienti presuntivi, che non possono tener conto delle innumerevoli variabili che incidono sulle dinamiche di produzione dei rifiuti.
7) All’udienza pubblica del 27 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
8) Sussiste la giurisdizione del G.A., in quanto sono impugnati gli atti amministrativi che stabiliscono, a monte, la tariffa TARI, con la conseguenza che vi è un interesse concreto e attuale a ricorrere e che l’eventuale acquiescenza agli avvisi di pagamento non è di per sé fonte di inammissibilità del ricorso.
9) Va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione di IC, in quanto, come da Statuto (v. documentazione ricorrente del 2 luglio 2019), l’associazione si “ propone di riunire e rappresentare in ogni sede imprenditori, artigiani e professionisti ” del Salento (art. 1), di rappresentare, “ dinanzi a enti ed istituzioni, (…) temi e problematiche specifiche che vivono quotidianamente imprenditori, artigiani e professionisti ” (art. 2) e di “ promuovere ogni iniziativa utile alla tutela degli imprenditori (…) ” (art. 3).
10) Il ricorso, alla luce delle censure proposte, va accolto in base alle seguenti osservazioni.
10.1) L’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) prevede che “ 1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento. 2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria ”.
10.2) Come già rilevato da questo Tribunale in precedenti analoghi, dalla “ normativa sopra citata emerge che il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si struttura quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici: a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo; b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione. In sostanza, il piano finanziario si compone di due parti: una di carattere economico costituita dal programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, l’indicazione dei beni delle strutture e dei servizi disponibili, e le risorse necessarie; la seconda parte di carattere più descrittivo in quanto la normativa dispone che il piano deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: modello gestionale e organizzativo prescelto, il livello di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti e/o disponibili, l’indicazione degli eventuali scostamenti dall’anno precedente” (T.A.R. LE, 23 febbraio 2017, n. 352 e 14 giugno 2019, n. 1027).
10.3) Ciò posto, anche alla luce dei precedenti di questo Tribunale nella materia de qua (v. cit. sentenza T.A.R. LE n. 352/2017 e sentenze T.A.R. LE, 12 marzo 2013, n. 561, 3 marzo 2016, n. 426), ritiene il Collegio che il ricorso vada accolto, perché il PEF in questa sede impugnato, oltre a non essere distinto nelle suddette due parti (l’una economica e l’altra più descrittiva), non consta, come denunciato in ricorso, di specifici riferimenti all’anno precedente, cioè il 2018, e manca dell’indicazione degli scostamenti tra i due anni, con la conseguenza che non è intellegibile il percorso attraverso il quale sono stati quantificati i costi del servizio per il 2019 (in tal senso, cfr. T.A.R. LE, sentenza n. 352/2017 cit.).
10.4) Nei termini suddetti il ricorso va accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, atteso che l’accoglimento dei predetti motivi travolge alla radice gli atti impugnati, che vanno per l’effetto annullati.
11) Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di LE, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO