Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 23/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2250/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2250/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
22/01/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA
(p.iva ), non in proprio ma quale mandataria di Parte_1 P.IVA_1 unipersonale, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Maria Parte_2
Panini, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Roma, alla via Giovanni
Antonio Plana, n. 4, risulta elettivamente domiciliata;
- RICORRENTE
E
, (c.f. ); Controparte_1 C.F._1
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: all'udienza del 22/01/2025, come in atti riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. la non in proprio ma quale mandataria Parte_1
della unipersonale, agiva in giudizio nei confronti di Parte_2 CP_1
.
[...]
In particolare, parte ricorrente esponeva che il sig. sottoscriveva con la CP_1 il contratto di finanziamento n. 1890868, per la somma complessiva di € CP_2
15.660,00, rispetto al quale si rendeva inadempiente nel pagamento delle rate per un'esposizione debitoria pari ad € 13.838,18, alla data del 28.12.2022, oltre agli interessi nella misura convenzionalmente pattuita a decorrere dal 29.12.2022 e sino all'integrale soddisfo.
La ricorrente dichiarava che, in base al regolamento contrattuale, il mancato pagamento delle rate da parte del cliente avrebbe comportato la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto del contratto a norma dell'art. 1456 c.c..
La evidenziava, inoltre, che in data 28.12.2022 concludeva Parte_1 Parte_2
con la società un contratto di cessione crediti pro soluto, in relazione Controparte_3
a contratti di credito originati, tra i vari, del gruppo Controparte_4 Controparte_5
di cui veniva data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 03.01.2023.
[...]
Stante ciò, la ricorrente, in qualità di procuratrice della cessionaria, notificava a CP_1
, con missiva ricevuta il 03.03.2023, l'avvenuta cessione e contestuale messa in
[...]
mora.
Per queste ragioni, la ricorrente agiva in giudizio nei confronti di Controparte_1 affinché venisse dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento n.
1890868 e, per l'effetto, la condanna del resistente al pagamento della somma di €
13.838,18, oltre interessi.
Non si costituiva in giudizio parte resistente, , motivo per il quale ne Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 18.09.2024.
All'udienza del 22.01.2025 parte ricorrente discuteva oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Passando al merito della domanda formulata da parte attrice, la stessa deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
L'onere della prova incombente sulla banca non risulta puntualmente adempiuto secondo i principi sanciti dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
13533 del 30 ottobre 2001, a mente della quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'inadempimento, pur potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, onere che non risulta adempiuto per le ragioni che seguono.
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A sostegno della pretesa creditoria, parte ricorrente ha prodotto copia del contratto di finanziamento n. 1890868 (all. 2) stipulato da con la Controparte_1 CP_4 avente ad oggetto l'erogazione della somma pari ad € 15.660,00, da restituirsi in 60 rate dell'importo pari ad € 317,55 ciascuna, privo di data, e sottoscritto dal debitore principale, unitamente ad un estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (all. 3-4).
Ciò posto, sulla scorta della superiore regola di giudizio, occorre rilevare l'insufficienza della documentazione prodotta dalla ricorrente al fine di ritenere provato il credito.
In primo luogo, il contratto di finanziamento prodotto, come anticipato, ancorché munito della sottoscrizione di parte resistente, dell'indicazione inerente al capitale erogato, del numero di rate mensili, dell'importo di ogni singola rata e dei tassi applicati (TAN e
TAEG), risulta privo di data, motivo per il quale non è possibile conoscere il momento a partire dal quale il finanziato era obbligato a corrispondere le rate, né le scadenze di queste ultime.
Inoltre, considerazione analoghe valgono con riferimento all'estratto conto prodotto dalla ricorrente, il quale riporta le poste attive e passive, presumibilmente dall'inizio del rapporto sino al 28.11.2011 e non sino alla data del 28.12.2022, in corrispondenza della quale la banca assumeva che il sig. si rendeva inadempiente nel Controparte_1 pagamento delle rate per un'esposizione debitoria pari ad € 13.838,18. L'estratto conto prodotto, invece, attenendo all'andamento del rapporto sino al 28.11.2011, riporta infatti un saldo contabile pari ad € 12.952,35.
L'estratto conto prodotto, pertanto, non riporta la situazione debitoria sino alla data del
28.12.2022 ma solo fino al 28.11.2011, motivo per il quale non può intendersi provato il credito, così come fatto valere da parte ricorrente.
Tale prova non può desumersi neanche dalla comunicazione di cessione dei crediti fatta pervenire al sig. dalla con la quale quest'ultima Controparte_1 Parte_1
comunicava al primo che, in data 28.12.2022, aveva ceduto pro soluto Controparte_3
a dei crediti, tra i quali anche quello del resistente. Parte_2
Trattasi di una dichiarazione unilaterale dalla quale non può evincersi la prova del credito, se la stessa non è corroborata da un titolo e un estratto conto completi.
Ne consegue che tale produzione, siccome lacunosa ed incompleta, non appare sufficiente a ritenere provato il credito azionato da parte ricorrente.
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Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalla parte costituita.
Rispetto alle spese di lite, le quali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, in riferimento al valore della causa e alle fasi effettivamente svolte, nulla è dovuto, stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
-rigetta la domanda proposta da parte ricorrente.
Nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, il 23.01.2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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