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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/10/2025, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8568/2017 R.G.A.C.
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8568/2017 r.g.a.c.
TRA
c.f.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Napoli alla Piazza Francesco D'Ovidio, n.6 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Sal- zano (c.f. ) che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._1
atti
- ATTORE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
in Napoli alla via Riviera di Chiaia, n. 276 presso lo studio dell'Avv. Erich Grimaldi
(c.f. dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in C.F._3
atti
- CONVENUTO
1
OGGETTO: proprietà
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione la società attrice adiva l'intestato Tribunale così concludendo:
“1. Accertare e dichiarare occupante senza titolo Controparte_1
dell'unità immobiliare in Volla (NA) alla Via Filichito n.31 di 89,34 mq censito nel
Catasto Urbano del Comune di Volla al foglio 3 part.128 sub.151, categoria C/2; 2.
In conseguenza, condannare il convenuto a rilasciare, immediatamente, l'immobile in questione libero di persone o cose nella piena disponibilità dell'attrice;
3. Con- dannare il convenuto al risarcimento del danno subito dall'attrice quantificato nella misura di € 7.810,00 fino alla data del 31 dicembre 2017 sulla base di un corrispon- dente canone locativo pattuito tra le parti di € 56,00 mensili, fino all'effettivo rilascio dell'immobile o quello diverso che riterrà il Giudicante” con vittoria di spese, com- petenze ed onorari.
Si costituiva la convenuta chiedendo rigettarsi le domande attore in quanto infonda- te, non provate e/o inammissibili e spiegava domanda riconvenzionale tesa all'accertamento e alla dichiarazione di intervenuta usucapione.
Nel merito, la domanda avanzata dall'attrice è fondata e va accolta, per le ra- gioni di seguito esplicitate. A tal punto occorre procedere alla qualificazione giuridi- ca dell'azione finalizzata alla riconsegna del bene proposta da parte attrice eviden-
2
ziando che la giurisprudenza di legittimità, in linea teorica, ha chiarito che:
- "la domanda di restituzione di un bene, allorquando sia fondata sulla dedu- zione dell'arbitraria disponibilità materiale dello stesso da parte del convenuto e non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprie- tà, non può qualificarsi come rivendica e non integra un'azione reale, ma deve essere qualificata come azione personale di rilascio o di restituzione e, qualora il convenuto contrapponga il suo diritto alla detenzione in base ad un titolo giuridico, la validità e persistenza di quest'ultimo diventa l'oggetto della controversia" (Cass. civ, sez. III,
10.12.2004, n. 23086);
- “in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di resti- tuzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale di- sponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il pos- sesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'in- sussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del con- venuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova in-
3
combente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la "probatio diabo- lica" della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 4416 del 26/02/2007, il cui principio di diritto, con riguardo alla inidoneità delle difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, a trasformare in azione reale la do- manda personale proposta e dall'attore con l'azione di rilascio o consegna per la re- stituzione del bene, viene ribadita sia dalle Sez. U, con Sentenza n. 7305 del
28/03/2014, che dalla giurisprudenza successiva, cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n.
795 del 16/01/2020).
Ancora in diritto, deve ritenersi affetto da nullità per difetto di forma scritta il con- tratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione stipulato oralmente ai sensi dell'art.1, comma 346, della l. n. 311 del 2004 (arg. ex Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza
n.17955 del 23/06/2021; cfr. Cass. Civ., Sez. U., Sentenza n. 23601 del
09/10/2017).
Orbene, calando i principi enucleati in astratto nella fattispecie concreta, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate in atti, emerge in tutta evidenza che l'odierna at- trice ha esperito un'azione di carattere personale diretta ad accertare l'assenza di tito- lo alla detenzione in capo alla convenuta ed alla restituzione del bene, non intenden- do in alcun modo sollecitare l'accertamento in capo ad essa del diritto di proprietà, senza che alcun rilievo possa attribuirsi alle difese petitorie della convenuta, la quale, nel difendersi, ha dedotto di aver acquistato per usucapione l'area in oggetto.
La domanda di occupazione sine titulo risulta fondata. Dall'istruttoria proces- suale è infatti emerso che la convenuta venne immessa nella detenzione dell'immobile ad uso garage/box auto sulla scorta di un contratto orale che preve-
4
deva il versamento di somma in lire corrispondente ad €.56,00 mensili, in data ante- riore all' 1.1.2005, cioè in epoca precedente all'introduzione dell'obbligo di registra- zione per i contratti di locazione. Successivamente il conduttore venne invitato a stipulare contratto scritto al fine di procedere alla prescritta registrazione del mede- simo, senza tuttavia presentarsi agli inviti. Tanto è stato confermato nella sostanza dai testi di parte attrice escussi, indifferenti, chiari e coerenti che si forniscono reci- procamente riscontro estrinseco, dei quali, pertanto, non vi è ragione di dubitare. Di contro, prive di riscontro appaiono le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, in particolare quelle del sig. (proprietario di altra unità abitativa e Parte_2
detentore di altro box/garage auto nel medesimo complesso residenziale), il quale dapprima si è rifiutato più volte di rispondere alla domanda circa la corresponsione di canoni di locazione in favore dell'attrice e successivamente ha dichiarato di non corrisponderne alcuno. Tale dichiarazione viene smentita dagli ex dipendenti della società attrice, i quali hanno dichiarato che personalmente riscuotevano i predetti canoni di locazione.
Da quanto innanzi deriva di conseguenza il carattere illegittimo e sine titulo dell'occupazione protrattasi a tutt'oggi, in ragione della quale dovrà condannarsi la convenuta alla immediata restituzione dell'immobile in questione.
Inoltre, qualora la conduttrice permanga nella detenzione del bene sarà dovu- ta da quest'ultima l'indennità di occupazione da ragguagliarsi al canone dovuto, ana- logamente all'ipotesi in cui l'occupante permanga nell'immobile oltre il pattuito a se- guito della risoluzione del contratto, rispetto alla quale ultima la giurisprudenza di legittimità ha sempre chiarito che il canone originariamente pattuito continua ad es- sere dovuto anche in caso di ulteriore detenzione del bene oltre il periodo convenu- to, salva la possibilità, per il locatore, di provare il maggior danno altro non dedotto
5
nel caso di specie (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 15899 del 11/07/2014).
Dovrà, pertanto, condannarsi la convenuta alla corresponsione, a titolo di indennità di occupazione, della somma di €.56,00 mensili dalla data del dedotto omesso versamento (maggio 2013) ad oggi, per il numero di 148 mensilità, da quan- tificarsi in complessivi €.8.288,00, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascuna mensilità all'effettivo soddisfo ed oltre al pagamento della somma di
€.56,00 mensili dalla presente pronuncia al rilascio. In presenza di un'espressa limi- tazione della somma dovuta a titolo di canone mensilmente in €.56,00 (cfr. atto di citazione) anche in considerazione delle dichiarazioni rese dai tesi, i quali ricordava- no l'importo corrisposto in lire, non possono trovare accoglimento ulteriori pretese che tengano in considerazione un canone di locazione mensile più elevato.
Dovrà, per contro, rigettarsi la domanda riconvenzionale di usucapione pro- posta dalla convenuta, con assorbimento delle motivazioni in quelle già rese nella parte che precede.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da disposi- tivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 in relazione al valore della con- troversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente eser- citata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte, e tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronunzian- do, in accoglimento della domanda di parte attrice, disattesa od assorbita ogni con- traria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. accerta l'assenza di titolo giustificativo a fondamento della occupazione
6
dell'immobile meglio descritto in atti;
2. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di €.8.288,00 a titolo di indennità di occupazione, oltre in-
[...]
teressi legali dalla data di scadenza di ciascuna mensilità fino al soddisfo;
3. condanna a rilasciare l'immobile libero da persona e vuo- Controparte_1
to da cose entro il termine ultimo del 30.11.2025;
4. condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore Controparte_1
di che si liquidano in €.264,00 per spese ed Parte_1
€.2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, data del deposito
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
7
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8568/2017 r.g.a.c.
TRA
c.f.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Napoli alla Piazza Francesco D'Ovidio, n.6 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Sal- zano (c.f. ) che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._1
atti
- ATTORE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
in Napoli alla via Riviera di Chiaia, n. 276 presso lo studio dell'Avv. Erich Grimaldi
(c.f. dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in C.F._3
atti
- CONVENUTO
1
OGGETTO: proprietà
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione la società attrice adiva l'intestato Tribunale così concludendo:
“1. Accertare e dichiarare occupante senza titolo Controparte_1
dell'unità immobiliare in Volla (NA) alla Via Filichito n.31 di 89,34 mq censito nel
Catasto Urbano del Comune di Volla al foglio 3 part.128 sub.151, categoria C/2; 2.
In conseguenza, condannare il convenuto a rilasciare, immediatamente, l'immobile in questione libero di persone o cose nella piena disponibilità dell'attrice;
3. Con- dannare il convenuto al risarcimento del danno subito dall'attrice quantificato nella misura di € 7.810,00 fino alla data del 31 dicembre 2017 sulla base di un corrispon- dente canone locativo pattuito tra le parti di € 56,00 mensili, fino all'effettivo rilascio dell'immobile o quello diverso che riterrà il Giudicante” con vittoria di spese, com- petenze ed onorari.
Si costituiva la convenuta chiedendo rigettarsi le domande attore in quanto infonda- te, non provate e/o inammissibili e spiegava domanda riconvenzionale tesa all'accertamento e alla dichiarazione di intervenuta usucapione.
Nel merito, la domanda avanzata dall'attrice è fondata e va accolta, per le ra- gioni di seguito esplicitate. A tal punto occorre procedere alla qualificazione giuridi- ca dell'azione finalizzata alla riconsegna del bene proposta da parte attrice eviden-
2
ziando che la giurisprudenza di legittimità, in linea teorica, ha chiarito che:
- "la domanda di restituzione di un bene, allorquando sia fondata sulla dedu- zione dell'arbitraria disponibilità materiale dello stesso da parte del convenuto e non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprie- tà, non può qualificarsi come rivendica e non integra un'azione reale, ma deve essere qualificata come azione personale di rilascio o di restituzione e, qualora il convenuto contrapponga il suo diritto alla detenzione in base ad un titolo giuridico, la validità e persistenza di quest'ultimo diventa l'oggetto della controversia" (Cass. civ, sez. III,
10.12.2004, n. 23086);
- “in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di resti- tuzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale di- sponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il pos- sesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'in- sussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del con- venuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova in-
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combente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la "probatio diabo- lica" della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 4416 del 26/02/2007, il cui principio di diritto, con riguardo alla inidoneità delle difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, a trasformare in azione reale la do- manda personale proposta e dall'attore con l'azione di rilascio o consegna per la re- stituzione del bene, viene ribadita sia dalle Sez. U, con Sentenza n. 7305 del
28/03/2014, che dalla giurisprudenza successiva, cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n.
795 del 16/01/2020).
Ancora in diritto, deve ritenersi affetto da nullità per difetto di forma scritta il con- tratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione stipulato oralmente ai sensi dell'art.1, comma 346, della l. n. 311 del 2004 (arg. ex Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza
n.17955 del 23/06/2021; cfr. Cass. Civ., Sez. U., Sentenza n. 23601 del
09/10/2017).
Orbene, calando i principi enucleati in astratto nella fattispecie concreta, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate in atti, emerge in tutta evidenza che l'odierna at- trice ha esperito un'azione di carattere personale diretta ad accertare l'assenza di tito- lo alla detenzione in capo alla convenuta ed alla restituzione del bene, non intenden- do in alcun modo sollecitare l'accertamento in capo ad essa del diritto di proprietà, senza che alcun rilievo possa attribuirsi alle difese petitorie della convenuta, la quale, nel difendersi, ha dedotto di aver acquistato per usucapione l'area in oggetto.
La domanda di occupazione sine titulo risulta fondata. Dall'istruttoria proces- suale è infatti emerso che la convenuta venne immessa nella detenzione dell'immobile ad uso garage/box auto sulla scorta di un contratto orale che preve-
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deva il versamento di somma in lire corrispondente ad €.56,00 mensili, in data ante- riore all' 1.1.2005, cioè in epoca precedente all'introduzione dell'obbligo di registra- zione per i contratti di locazione. Successivamente il conduttore venne invitato a stipulare contratto scritto al fine di procedere alla prescritta registrazione del mede- simo, senza tuttavia presentarsi agli inviti. Tanto è stato confermato nella sostanza dai testi di parte attrice escussi, indifferenti, chiari e coerenti che si forniscono reci- procamente riscontro estrinseco, dei quali, pertanto, non vi è ragione di dubitare. Di contro, prive di riscontro appaiono le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, in particolare quelle del sig. (proprietario di altra unità abitativa e Parte_2
detentore di altro box/garage auto nel medesimo complesso residenziale), il quale dapprima si è rifiutato più volte di rispondere alla domanda circa la corresponsione di canoni di locazione in favore dell'attrice e successivamente ha dichiarato di non corrisponderne alcuno. Tale dichiarazione viene smentita dagli ex dipendenti della società attrice, i quali hanno dichiarato che personalmente riscuotevano i predetti canoni di locazione.
Da quanto innanzi deriva di conseguenza il carattere illegittimo e sine titulo dell'occupazione protrattasi a tutt'oggi, in ragione della quale dovrà condannarsi la convenuta alla immediata restituzione dell'immobile in questione.
Inoltre, qualora la conduttrice permanga nella detenzione del bene sarà dovu- ta da quest'ultima l'indennità di occupazione da ragguagliarsi al canone dovuto, ana- logamente all'ipotesi in cui l'occupante permanga nell'immobile oltre il pattuito a se- guito della risoluzione del contratto, rispetto alla quale ultima la giurisprudenza di legittimità ha sempre chiarito che il canone originariamente pattuito continua ad es- sere dovuto anche in caso di ulteriore detenzione del bene oltre il periodo convenu- to, salva la possibilità, per il locatore, di provare il maggior danno altro non dedotto
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nel caso di specie (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 15899 del 11/07/2014).
Dovrà, pertanto, condannarsi la convenuta alla corresponsione, a titolo di indennità di occupazione, della somma di €.56,00 mensili dalla data del dedotto omesso versamento (maggio 2013) ad oggi, per il numero di 148 mensilità, da quan- tificarsi in complessivi €.8.288,00, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascuna mensilità all'effettivo soddisfo ed oltre al pagamento della somma di
€.56,00 mensili dalla presente pronuncia al rilascio. In presenza di un'espressa limi- tazione della somma dovuta a titolo di canone mensilmente in €.56,00 (cfr. atto di citazione) anche in considerazione delle dichiarazioni rese dai tesi, i quali ricordava- no l'importo corrisposto in lire, non possono trovare accoglimento ulteriori pretese che tengano in considerazione un canone di locazione mensile più elevato.
Dovrà, per contro, rigettarsi la domanda riconvenzionale di usucapione pro- posta dalla convenuta, con assorbimento delle motivazioni in quelle già rese nella parte che precede.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da disposi- tivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 in relazione al valore della con- troversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente eser- citata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte, e tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronunzian- do, in accoglimento della domanda di parte attrice, disattesa od assorbita ogni con- traria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. accerta l'assenza di titolo giustificativo a fondamento della occupazione
6
dell'immobile meglio descritto in atti;
2. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di €.8.288,00 a titolo di indennità di occupazione, oltre in-
[...]
teressi legali dalla data di scadenza di ciascuna mensilità fino al soddisfo;
3. condanna a rilasciare l'immobile libero da persona e vuo- Controparte_1
to da cose entro il termine ultimo del 30.11.2025;
4. condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore Controparte_1
di che si liquidano in €.264,00 per spese ed Parte_1
€.2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, data del deposito
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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