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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/09/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 935 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
07/02/2025, assunto in decisione all'udienza in data 16/09/2025 e vertente
TRA
nata in [...] in data [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. DONZELLI PAOLA ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato in [...] in data [...] Controparte_1
(C.F.: ), non costituito;
C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Causa trattenuta in decisione in data 16.09.2025, ove parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione, ovvero: 1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la Signora Parte_1
ed il Signor in data 14.01.2005 in Colombo (Sri
[...] Controparte_1
Lanka).
2) Disporre l'affido in via esclusiva e super-esclusiva con riguardo alle decisioni di fondamentale importanza alla madre, dei figli minori e Persona_1 [...]
, con collocamento presso di lei nella residenza anagrafica ove risiedono. Persona_2
3) Dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale a carico del Signor
[...]
. Controparte_1
4) Disporre che il padre, potrà incontrare i figli minori in spazio neutro e alla presenza di un educatore con cadenza che verrà stabilita dai servizi sociali del Comune di Sesto San Giovanni (MI), previa valutazione dell'opportunità di una ripresa degli incontri rispetto all'equilibrio psico-fisico dei figli ed altresì previa valutazione della capacità genitoriale del padre.
5) Porre a carico del Signor quale contributo al mantenimento Controparte_1 dei propri figli, un assegno mensile pari ad € 150,00 ciascuno, a decorrere dal momento della domanda, da versarsi anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT del costo della vita, oltre il 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche e sportive) che saranno eventualmente da sostenere, come da protocollo adottato dal Tribunale di Milano.
6) Con ogni ulteriore provvedimento di Legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
1. Si chiede sin d'ora, ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze di cui in premessa precedute dalla locuzione “Vero che”, scevre di giudizi e/o apprezzamenti.
2. Con ogni più ampia riserva di indicare i testi e ulteriormente dedurre, produrre e di formulare istanze istruttorie ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 171 ter c.p.c.
IN OGNI CASO
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
Si fa espressa riserva di ogni ulteriore conclusione, deduzione istruttori o produzione.
***
Con ricorso depositato in data 07.02.2025, ricorreva nei Parte_1 confronti di al fine di sentire pronunciare sentenza di Controparte_1 scioglimento del matrimonio da loro contratto in Sri Lanka in data 14.01.2005, e dalla quale unione erano nati i figli (n. 01.06.2012) e (20.01.2014). Persona_3 Persona_2
La ricorrente esponeva che, rispetto alla pronuncia di separazione in data 21.12.2023, la situazione di fatto non era mutata;
invero, a far data dall'anno 2024 si era reso Controparte_1 irreperibile, interrompendo i contatti anche con i servizi sociali, e che in ogni caso lo stesso non intratteneva più alcun rapporto con i figli, neppure telefonicamente, dal 2022. Data l'assenza di qualsivoglia mutamento delle condizioni di fatto rispetto all'epoca della separazione,
chiedeva la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di Controparte_1 separazione.
All'udienza del 16.09.2025, ove il convenuto non risultava costituito e non compariva neppure personalmente il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
[...]
. Controparte_1
Escussa la parte ricorrente, la quale concludeva chiedendo la conferma dei provvedimenti di cui alla separazione, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale pronunciata con sentenza del Tribunale di Monza in data 21.12.2023 (sent. n. 3104/23 – pubbl. in data 29.12.2023).
La ricorrente ha poi dato atto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza, anche in considerazione dell'irreperibilità della controparte.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo per l'integrale conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione;
ad avviso del Collegio, nulla osta all'accoglimento di tale istanza in considerazione del fatto che non risultano essere intervenuti mutamenti nelle condizioni di fatto tali da rendere necessaria una statuizione in diversi termini.
III. Invero, quanto alla modalità di affidamento dei figli minori, il Collegio la dispone in via esclusiva c.d. rafforzata alla madre, giacché risultano anche in questa sede soddisfatti i presupposti per derogare alla regola generale dell'affidamento in via condivisa a entrambi i genitori di cui all'art. 337 ter c.c.
Rileva che il padre si è reso irreperibile e non ha mostrato alcun interesse al sostentamento dei figli, sia morale che materiale, onerando la madre di farsi carico in via pressoché esclusiva di ogni onere di accudimento, crescita e mantenimento.
Di converso, la madre ha dimostrato di essere un genitore in grado di occuparsi adeguatamente dei figli e anche rispetto al momento della separazione ha continuato ad essere in grado di esercitare la capacità genitoriale in via esclusiva.
Anche per queste ragioni, deve confermarsi il collocamento prevalente dei minori, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna, apparendo tale soluzione in armonia con gli interessi dei minori. III. Quanto al diritto di visita dei figli con il padre, stante l'irreperibilità dello stesso e sempre considerati i suoi comportamenti pregressi, dispone che lo stesso, qualora dovesse manifestare interesse, potrà incontrare i minori in spazio neutro e alla presenza di un educatore con cadenza che verrà stabilita dai servizi sociali competenti per territorio, previa valutazione dell'opportunità di una ripresa degli incontri rispetto all'equilibrio psico-fisico dei figli ed altresì previa valutazione della capacità genitoriale del padre.
Ordina, inoltre, al Servizio Sociale di trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni nel caso in cui si rendesse necessario chiedere la decadenza dalla responsabilità genitoriale di Controparte_1
IV. Dispone che i servizi sociali competenti per territorio, allo stato individuati presso il Comune di Sesto
San Giovanni, proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare per un periodo di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di comunicare, tempestivamente e senza indugio, eventuali condizioni di pericolo e di pregiudizio per i minori all'A.G. competente.
V. In punto di determinazioni economiche, in accoglimento dell'istanza formulata da parte ricorrente all'udienza del 16.09.2025 si dispone la conferma dei provvedimenti di cui alla sentenza di separazione, rilevando, in ogni caso, che non risultano sopravvenute o documentate significative modifiche delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tali da potere giustificare qualsivoglia variazione.
VI. Rilevato che i minori risultano affidati in via super esclusiva presso la madre, e collocati presso la medesima, dispone che l'assegno unico erogato dall'INPS sarà percepito integralmente da
[...]
, considerato che graverà su quest'ultima l'onere di sostentare interamente Parte_1
i figli e, non essendo previsti, allo stato, periodi di permanenza o di visita presso il padre.
VII. Rigetta le istanze istruttoria formulate da parte ricorrente in quanto irrilevanti ai fini del giudizio.
VIII. Vista la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
Nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, con ricorso depositato in data 07/02/2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra
[...]
e , a Parte_1 Controparte_1
COLOMBO (SRI LANKA) in data 14.01.2005 (matrimonio non trascritto in Italia);
II. Dispone che i figli minori e siano affidati in via esclusiva alla madre, Persona_3 Persona_2 con facoltà per la medesima di assumere in via autonoma tutte le decisioni in punto di scelte sanitarie, scolastiche, educative, di rilascio documenti anche per l'espatrio, con collocazione abitativa prevalente presso la medesima;
III. Dispone che le visite padre-figli potranno avvenire, solo nella modalità dello spazio neutro e previa valutazione da parte del Servizio Sociale, facendo facoltà al Servizio di sospendere gli incontri qualora questi possano risultare pregiudizievoli per i minori.
IV. Dispone che i servizi sociali competenti per territorio, allo stato individuati presso il Comune di Sesto
San Giovanni, proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare per un periodo di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di comunicare, tempestivamente e senza indugio, eventuali condizioni di pericolo e di pregiudizio per i minori all'A.G. competente.
V. Dispone che versi a Controparte_1 [...]
, in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese e per Parte_1
12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Persona_3 Persona_2
l'importo di Euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dal mese di dicembre 2024 e con riferimento al mese di dicembre 2023.
Pone, inoltre a carico di il cinquanta per Controparte_1 cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da concordarsi previamente tra i genitori
(salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. Dispone che l'assegno unico erogato dall'INPS venga percepito integralmente e direttamente da
. Parte_1
VII. Rigetta le istanze istruttorie;
VIII. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda la Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti e ai Servizi Sociali presso il Comune di Sesto San Giovanni.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 18 settembre 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
07/02/2025, assunto in decisione all'udienza in data 16/09/2025 e vertente
TRA
nata in [...] in data [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. DONZELLI PAOLA ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato in [...] in data [...] Controparte_1
(C.F.: ), non costituito;
C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Causa trattenuta in decisione in data 16.09.2025, ove parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione, ovvero: 1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la Signora Parte_1
ed il Signor in data 14.01.2005 in Colombo (Sri
[...] Controparte_1
Lanka).
2) Disporre l'affido in via esclusiva e super-esclusiva con riguardo alle decisioni di fondamentale importanza alla madre, dei figli minori e Persona_1 [...]
, con collocamento presso di lei nella residenza anagrafica ove risiedono. Persona_2
3) Dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale a carico del Signor
[...]
. Controparte_1
4) Disporre che il padre, potrà incontrare i figli minori in spazio neutro e alla presenza di un educatore con cadenza che verrà stabilita dai servizi sociali del Comune di Sesto San Giovanni (MI), previa valutazione dell'opportunità di una ripresa degli incontri rispetto all'equilibrio psico-fisico dei figli ed altresì previa valutazione della capacità genitoriale del padre.
5) Porre a carico del Signor quale contributo al mantenimento Controparte_1 dei propri figli, un assegno mensile pari ad € 150,00 ciascuno, a decorrere dal momento della domanda, da versarsi anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT del costo della vita, oltre il 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche e sportive) che saranno eventualmente da sostenere, come da protocollo adottato dal Tribunale di Milano.
6) Con ogni ulteriore provvedimento di Legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
1. Si chiede sin d'ora, ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze di cui in premessa precedute dalla locuzione “Vero che”, scevre di giudizi e/o apprezzamenti.
2. Con ogni più ampia riserva di indicare i testi e ulteriormente dedurre, produrre e di formulare istanze istruttorie ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 171 ter c.p.c.
IN OGNI CASO
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
Si fa espressa riserva di ogni ulteriore conclusione, deduzione istruttori o produzione.
***
Con ricorso depositato in data 07.02.2025, ricorreva nei Parte_1 confronti di al fine di sentire pronunciare sentenza di Controparte_1 scioglimento del matrimonio da loro contratto in Sri Lanka in data 14.01.2005, e dalla quale unione erano nati i figli (n. 01.06.2012) e (20.01.2014). Persona_3 Persona_2
La ricorrente esponeva che, rispetto alla pronuncia di separazione in data 21.12.2023, la situazione di fatto non era mutata;
invero, a far data dall'anno 2024 si era reso Controparte_1 irreperibile, interrompendo i contatti anche con i servizi sociali, e che in ogni caso lo stesso non intratteneva più alcun rapporto con i figli, neppure telefonicamente, dal 2022. Data l'assenza di qualsivoglia mutamento delle condizioni di fatto rispetto all'epoca della separazione,
chiedeva la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di Controparte_1 separazione.
All'udienza del 16.09.2025, ove il convenuto non risultava costituito e non compariva neppure personalmente il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
[...]
. Controparte_1
Escussa la parte ricorrente, la quale concludeva chiedendo la conferma dei provvedimenti di cui alla separazione, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale pronunciata con sentenza del Tribunale di Monza in data 21.12.2023 (sent. n. 3104/23 – pubbl. in data 29.12.2023).
La ricorrente ha poi dato atto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza, anche in considerazione dell'irreperibilità della controparte.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo per l'integrale conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione;
ad avviso del Collegio, nulla osta all'accoglimento di tale istanza in considerazione del fatto che non risultano essere intervenuti mutamenti nelle condizioni di fatto tali da rendere necessaria una statuizione in diversi termini.
III. Invero, quanto alla modalità di affidamento dei figli minori, il Collegio la dispone in via esclusiva c.d. rafforzata alla madre, giacché risultano anche in questa sede soddisfatti i presupposti per derogare alla regola generale dell'affidamento in via condivisa a entrambi i genitori di cui all'art. 337 ter c.c.
Rileva che il padre si è reso irreperibile e non ha mostrato alcun interesse al sostentamento dei figli, sia morale che materiale, onerando la madre di farsi carico in via pressoché esclusiva di ogni onere di accudimento, crescita e mantenimento.
Di converso, la madre ha dimostrato di essere un genitore in grado di occuparsi adeguatamente dei figli e anche rispetto al momento della separazione ha continuato ad essere in grado di esercitare la capacità genitoriale in via esclusiva.
Anche per queste ragioni, deve confermarsi il collocamento prevalente dei minori, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna, apparendo tale soluzione in armonia con gli interessi dei minori. III. Quanto al diritto di visita dei figli con il padre, stante l'irreperibilità dello stesso e sempre considerati i suoi comportamenti pregressi, dispone che lo stesso, qualora dovesse manifestare interesse, potrà incontrare i minori in spazio neutro e alla presenza di un educatore con cadenza che verrà stabilita dai servizi sociali competenti per territorio, previa valutazione dell'opportunità di una ripresa degli incontri rispetto all'equilibrio psico-fisico dei figli ed altresì previa valutazione della capacità genitoriale del padre.
Ordina, inoltre, al Servizio Sociale di trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni nel caso in cui si rendesse necessario chiedere la decadenza dalla responsabilità genitoriale di Controparte_1
IV. Dispone che i servizi sociali competenti per territorio, allo stato individuati presso il Comune di Sesto
San Giovanni, proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare per un periodo di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di comunicare, tempestivamente e senza indugio, eventuali condizioni di pericolo e di pregiudizio per i minori all'A.G. competente.
V. In punto di determinazioni economiche, in accoglimento dell'istanza formulata da parte ricorrente all'udienza del 16.09.2025 si dispone la conferma dei provvedimenti di cui alla sentenza di separazione, rilevando, in ogni caso, che non risultano sopravvenute o documentate significative modifiche delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tali da potere giustificare qualsivoglia variazione.
VI. Rilevato che i minori risultano affidati in via super esclusiva presso la madre, e collocati presso la medesima, dispone che l'assegno unico erogato dall'INPS sarà percepito integralmente da
[...]
, considerato che graverà su quest'ultima l'onere di sostentare interamente Parte_1
i figli e, non essendo previsti, allo stato, periodi di permanenza o di visita presso il padre.
VII. Rigetta le istanze istruttoria formulate da parte ricorrente in quanto irrilevanti ai fini del giudizio.
VIII. Vista la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
Nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, con ricorso depositato in data 07/02/2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra
[...]
e , a Parte_1 Controparte_1
COLOMBO (SRI LANKA) in data 14.01.2005 (matrimonio non trascritto in Italia);
II. Dispone che i figli minori e siano affidati in via esclusiva alla madre, Persona_3 Persona_2 con facoltà per la medesima di assumere in via autonoma tutte le decisioni in punto di scelte sanitarie, scolastiche, educative, di rilascio documenti anche per l'espatrio, con collocazione abitativa prevalente presso la medesima;
III. Dispone che le visite padre-figli potranno avvenire, solo nella modalità dello spazio neutro e previa valutazione da parte del Servizio Sociale, facendo facoltà al Servizio di sospendere gli incontri qualora questi possano risultare pregiudizievoli per i minori.
IV. Dispone che i servizi sociali competenti per territorio, allo stato individuati presso il Comune di Sesto
San Giovanni, proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare per un periodo di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di comunicare, tempestivamente e senza indugio, eventuali condizioni di pericolo e di pregiudizio per i minori all'A.G. competente.
V. Dispone che versi a Controparte_1 [...]
, in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese e per Parte_1
12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Persona_3 Persona_2
l'importo di Euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dal mese di dicembre 2024 e con riferimento al mese di dicembre 2023.
Pone, inoltre a carico di il cinquanta per Controparte_1 cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da concordarsi previamente tra i genitori
(salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. Dispone che l'assegno unico erogato dall'INPS venga percepito integralmente e direttamente da
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VII. Rigetta le istanze istruttorie;
VIII. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda la Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti e ai Servizi Sociali presso il Comune di Sesto San Giovanni.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 18 settembre 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona