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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6867/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CL BO Presidente dott.ssa HE IL CO Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 26.10.2025, assunto in decisione in data 3.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Eliana Marta Cazzaniga ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
VI (MB), CO IE MI n. 8;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: Divorzio congiunto – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
-pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sotto elencate, con espressa rinuncia all'appello.
- CONDIZIONI -
1.Le parti, che già vivono separate, manterranno il reciproco rispetto, in particolare sotto il profilo genitoriale;
2.La casa familiare, ubicata in VI, Via Leopardi 27, comprensiva di arredi e di proprietà del Sig.
rimarrà assegnata in via definitiva a quest'ultimo. La Signora potrà prelevare dal Parte_2 Pt_1 predetto immobile, previo accordo con il Sig. in merito alla data di accesso, i beni mobili alla Pt_2 medesima appartenenti in esclusiva (in particolare accessori per la casa, come ad esempio lenzuola, bicchieri, piatti, ecc..), nonché il casco ed il giubbotto della motocicletta e quanto residua degli effetti personali.
3.I figli e entrambi maggiorenni, vivono prevalentemente con il padre, presso la cui Per_1 Per_2 abitazione manterranno la residenza anagrafica. Il figlio maggiorenne può considerarsi Per_2 autosufficiente economicamente, avendo concluso il percorso scolastico ed essendosi inserito stabilmente nel mondo del lavoro.
invece è tuttora studente al quarto anno delle superiori. Per_1
4. La Signora corrisponderà al Sig. quale contributo di mantenimento per il figlio Pt_1 Pt_2 maggiorenne e sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, la somma mensile Per_1 di euro 200,00= per 12 mensilità, oltre rivalutazione annua Istat con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio, mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese.
5. I genitori ripartiranno in ragione del 50% le spese straordinarie occorrenti per entrambi i figli. (quanto a esclusivamente se la sua retribuzione dovesse essere inferiore ad euro 1.200= mensili), Per_2 riportandosi, quanto a determinazione delle predette ed a modalità di comunicazione e pagamento, al
Protocollo del Tribunale di Monza, di cui conoscono le clausole, che accettano integralmente.
Il Protocollo viene allo scopo allegato al predetto ricorso (doc.11).
La contribuzione varrà sino a quando entrambi i figli avranno raggiunto la piena autosufficienza economica, così come in precedenza precisato.
L'assegno unico concernente verrà ripartito tra i genitori in ragione del 50% ciascuno. Per_1
6. Le motociclette intestate al Sig. , nonché le autovetture di proprietà del medesimo, Parte_2 targate DW501SV e DP501CL, resteranno nella sua esclusiva e definitiva disponibilità.
Assicurazione e bollo resteranno a carico del Sig. e lo stesso dicasi per ogni ulteriore spesa Pt_2 occorrente.
La motocicletta intestata a ed al predetto donata dai genitori resterà nell'esclusiva disponibilità Per_2 del ragazzo le spese di bollo ed assicurazione e quant'altro occorrente verranno assunte in esclusiva dal padre senza contribuzione della madre.
L'autovettura intestata alla Signora tg FB887DB resterà nella sua esclusiva e definitiva Pt_1 disponibilità.
Assicurazione e bollo resteranno a carico della Signora e lo stesso dicasi per ogni altra spesa Pt_1 occorrente.
7. I coniugi dichiarano da ultimo che con la sottoscrizione del presente ricorso hanno definito ogni rapporto economico tra loro derivante o avente causa nel coniugio. Motivi della decisione
I.La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in data 1.4.2025
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (12.3.2025) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( maggiorenne ed economicamente autosufficiente ed Per_2
, maggiorenne non economicamente autosufficiente) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 26.10.2025, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Meda in data 5.7.2003 (atto n. 19 parte II -Serie A del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Meda), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 04.12.2025
Il Presidente
CL BO
Il Giudice est.
HE IL CO
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CL BO Presidente dott.ssa HE IL CO Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 26.10.2025, assunto in decisione in data 3.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Eliana Marta Cazzaniga ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
VI (MB), CO IE MI n. 8;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: Divorzio congiunto – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
-pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sotto elencate, con espressa rinuncia all'appello.
- CONDIZIONI -
1.Le parti, che già vivono separate, manterranno il reciproco rispetto, in particolare sotto il profilo genitoriale;
2.La casa familiare, ubicata in VI, Via Leopardi 27, comprensiva di arredi e di proprietà del Sig.
rimarrà assegnata in via definitiva a quest'ultimo. La Signora potrà prelevare dal Parte_2 Pt_1 predetto immobile, previo accordo con il Sig. in merito alla data di accesso, i beni mobili alla Pt_2 medesima appartenenti in esclusiva (in particolare accessori per la casa, come ad esempio lenzuola, bicchieri, piatti, ecc..), nonché il casco ed il giubbotto della motocicletta e quanto residua degli effetti personali.
3.I figli e entrambi maggiorenni, vivono prevalentemente con il padre, presso la cui Per_1 Per_2 abitazione manterranno la residenza anagrafica. Il figlio maggiorenne può considerarsi Per_2 autosufficiente economicamente, avendo concluso il percorso scolastico ed essendosi inserito stabilmente nel mondo del lavoro.
invece è tuttora studente al quarto anno delle superiori. Per_1
4. La Signora corrisponderà al Sig. quale contributo di mantenimento per il figlio Pt_1 Pt_2 maggiorenne e sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, la somma mensile Per_1 di euro 200,00= per 12 mensilità, oltre rivalutazione annua Istat con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio, mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese.
5. I genitori ripartiranno in ragione del 50% le spese straordinarie occorrenti per entrambi i figli. (quanto a esclusivamente se la sua retribuzione dovesse essere inferiore ad euro 1.200= mensili), Per_2 riportandosi, quanto a determinazione delle predette ed a modalità di comunicazione e pagamento, al
Protocollo del Tribunale di Monza, di cui conoscono le clausole, che accettano integralmente.
Il Protocollo viene allo scopo allegato al predetto ricorso (doc.11).
La contribuzione varrà sino a quando entrambi i figli avranno raggiunto la piena autosufficienza economica, così come in precedenza precisato.
L'assegno unico concernente verrà ripartito tra i genitori in ragione del 50% ciascuno. Per_1
6. Le motociclette intestate al Sig. , nonché le autovetture di proprietà del medesimo, Parte_2 targate DW501SV e DP501CL, resteranno nella sua esclusiva e definitiva disponibilità.
Assicurazione e bollo resteranno a carico del Sig. e lo stesso dicasi per ogni ulteriore spesa Pt_2 occorrente.
La motocicletta intestata a ed al predetto donata dai genitori resterà nell'esclusiva disponibilità Per_2 del ragazzo le spese di bollo ed assicurazione e quant'altro occorrente verranno assunte in esclusiva dal padre senza contribuzione della madre.
L'autovettura intestata alla Signora tg FB887DB resterà nella sua esclusiva e definitiva Pt_1 disponibilità.
Assicurazione e bollo resteranno a carico della Signora e lo stesso dicasi per ogni altra spesa Pt_1 occorrente.
7. I coniugi dichiarano da ultimo che con la sottoscrizione del presente ricorso hanno definito ogni rapporto economico tra loro derivante o avente causa nel coniugio. Motivi della decisione
I.La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in data 1.4.2025
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (12.3.2025) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( maggiorenne ed economicamente autosufficiente ed Per_2
, maggiorenne non economicamente autosufficiente) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 26.10.2025, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Meda in data 5.7.2003 (atto n. 19 parte II -Serie A del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Meda), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 04.12.2025
Il Presidente
CL BO
Il Giudice est.
HE IL CO