Art. 149.
(Trattamento delle navi mercantili nemiche trattenute).
Con decreto Reale, puo' disporsi che si proceda al sequestro, per la durata della guerra, delle navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, le quali non lascino le acque dello Stato nel termine fissato a norma dell'articolo 146, o alle quali non sia stata accordata la facolta' di uscirne, o che, incontrate in mare, senza che siano a conoscenza dell'esistenza della guerra, vengano trattenute.
Le navi indicate nel comma precedente possono essere anche requisite contro compenso.
Nel caso preveduto dal primo comma, il provvedimento di sequestro e' disposto dall'autorita' marittima.
(Trattamento delle navi mercantili nemiche trattenute).
Con decreto Reale, puo' disporsi che si proceda al sequestro, per la durata della guerra, delle navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, le quali non lascino le acque dello Stato nel termine fissato a norma dell'articolo 146, o alle quali non sia stata accordata la facolta' di uscirne, o che, incontrate in mare, senza che siano a conoscenza dell'esistenza della guerra, vengano trattenute.
Le navi indicate nel comma precedente possono essere anche requisite contro compenso.
Nel caso preveduto dal primo comma, il provvedimento di sequestro e' disposto dall'autorita' marittima.