CASS
Ordinanza 14 dicembre 2021
Ordinanza 14 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 14/12/2021, n. 45852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45852 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ND RI nato a [...] il [...] OZ SC LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45852 Anno 2021 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 26/10/2021 FATTO E DIRITTO 1. DE IS e MA SC IK, per mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di condanna del G.u.p. di Imperia, su concorde richiesta del MA e del Procuratore Generale e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per MA in mesi sei di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 424 cod. pen., mentre ha ridotto la pena al DE in mesi a mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 459 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Il difensore del MA deduce vizi di motivazione nella parte in cui non ha vagliato la possibile applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., mentre il difensore del DE ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. in considerazione della cessione temporanea dello stupefacente consegnato. 3. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili: 3.1. quanto al Marrozzo, in quanto non è sperimentabile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena;
3.2. quanto al DE per la manifesta infondatezza oltre che genericità della deduzione che reitera identica censura già posta in sede di gravame a cui la Corte territoriale ha dato adeguata risposta facendo presente come l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 punisca la "consegna per qualunque scopo" della sostanza stupefacente, essendo pertanto ininfluente la motivazione alla base della cessione. 5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannato al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45852 Anno 2021 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 26/10/2021 FATTO E DIRITTO 1. DE IS e MA SC IK, per mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di condanna del G.u.p. di Imperia, su concorde richiesta del MA e del Procuratore Generale e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per MA in mesi sei di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 424 cod. pen., mentre ha ridotto la pena al DE in mesi a mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 459 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Il difensore del MA deduce vizi di motivazione nella parte in cui non ha vagliato la possibile applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., mentre il difensore del DE ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. in considerazione della cessione temporanea dello stupefacente consegnato. 3. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili: 3.1. quanto al Marrozzo, in quanto non è sperimentabile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena;
3.2. quanto al DE per la manifesta infondatezza oltre che genericità della deduzione che reitera identica censura già posta in sede di gravame a cui la Corte territoriale ha dato adeguata risposta facendo presente come l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 punisca la "consegna per qualunque scopo" della sostanza stupefacente, essendo pertanto ininfluente la motivazione alla base della cessione. 5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannato al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021