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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 09/01/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 325/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CECCHINI MARIO, Presidente e Relatore
QUILIGOTTI MARIA CRISTINA, Giudice
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11642/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Subiaco - Piazza Sant'Andrea 1 00028 Subiaco RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201900243757252501 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202300886727075 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202300886727075 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972019014319089051 TARI 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190243757252502 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190143190890502 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230088672707502 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190243757252503 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190143190890503 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230088672707503 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fratelli Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 tutti nella qualità di eredi della Sig.ra Nominativo_1 impugnavano le seguenti cartelle di pagamento: Ricorrente_1 la n° 09720190243757252501 (all.1); n° 09720190143190890501 (all.2); n° 09720230088672707501 (all.3); Ricorrente_2 la n° 09720190243757252502 (all.4); n° 09720190143190890502 (all.5); n° 09720230088672707502 (all.6), e
Ricorrente_3 la n° 09720190243757252503 (all.7); n° 09720190143190890503 (all.8) e n° 09720230088672707503 (all.9).
Eccepivano la prescrizione quinquennale dei crediti di cui alle cartelle suddette perché ricevute tutte tra aprile e marzo 2024.
Si costituiva ADER eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla notifica di precedenti atti impositivi e per il resto richiamava la normativa emergenziale di sospensione dei termini.
Non si costituiva il Comune di Subiaco.
Con memoria illustrativa i ricorrenti ribadivano l'eccezione di prescrizione per tutti i crediti.
All'udienza del 7/11/25 la causa veniva messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Va accolta l'eccezione di prescrizione ( trattandosi tutti di tributi locali con prescrizione quinquennale) con riferimento ai crediti anno 2014 ( IMU 2014 e TASI 2014) essendo pacifico che si sono prescritti in data
31.12.2019 ante normativa emergenziale.
Occorre accertare se sono anche prescritti gli altri crediti (anni 205,2016,2017 e 2018)le cui scadenze naturali maturavano durante il periodo di sospensione e/o successivamente.
Orbene, va rilevato che ai sensi dell' art. 68 D.L. 18/2020 “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'39;articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
Dunque il comma 1 dell'articolo 68 citato rimanda alle disposizioni dell'articolo 12 DL.vo n. 159 /2015 dichiarandole espressamente e integralmente applicabili senza distinzione alcuna tra i vari commi della norma richiamata A sua volta l'art 39;articolo 12 DL.vo n. 159 /2015 stabilisce espressamente al comma uno “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti di riscossione”. Al comma 2 si precisa che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti alla riscossione, aventi sede nei territori dei comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari ,che scadono entro il 31 dicembre dell';anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo tre comma tre, della L. 11 luglio 2000 2012 fino al 31dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. Occorre poi considerare che il comma 4 bis dell'articolo 68 DL 18 / 2020 stabilisce una specifica disciplina riguardante i carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi
1 e 2 bis del medesimo articolo e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021 prevedendo espressamente “sono prorogati: a) di 12 mesi il termine di cui all'articolo 19 comma due lettera a) del decreto legislativo 13 Aprile 1999 numero 112; b) di 24 mesi anche in deroga alle disposizioni dell'articolo tre comma tre della legge 27 luglio 2000 numero 212 e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini decadenza e prescrizioni relativi alle medesime entrate”.
Traendo le fila del discorso nel caso, come quello affrontato nel presente giudizio, in cui viene notificata una cartella di pagamento relativa a crediti tributari e non tributari i cui naturali termini di prescrizione o decadenza sarebbero scaduti nel corso della sospensione di cui all'articolo 68 comma 1 del D.L. n. 18 /2020 (e cioè in entro il 31 agosto 2021, esteso ex lege fino al 31 dicembre 2021 ( a prescindere dalla scadenza naturale ) il termine finale, per tutti i carichi, è stato fissato ex lege al 31 dicembre 2023, e cioè 24 mesi dopo la scadenza del periodo di sospensione estesa al 31 dicembre 2021.
Pertanto anche i crediti anni 2015 e 2016 sono prescritti perché la cartella è stata ricevuta dopo il 31.12.23.
Diversamente, per le medesime ragioni, non sono prescritti i crediti anni 2017 e 2018 la cui scadenza naturale era successiva al periodo di sospensione e pertanto va aggiunto al quinquennio il suddetto periodo di sospensione.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16 così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso.
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 7/11/25
Il presidente relatore Mario Cecchini
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CECCHINI MARIO, Presidente e Relatore
QUILIGOTTI MARIA CRISTINA, Giudice
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11642/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Subiaco - Piazza Sant'Andrea 1 00028 Subiaco RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201900243757252501 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202300886727075 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202300886727075 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972019014319089051 TARI 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190243757252502 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190143190890502 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230088672707502 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190243757252503 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190143190890503 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230088672707503 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fratelli Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 tutti nella qualità di eredi della Sig.ra Nominativo_1 impugnavano le seguenti cartelle di pagamento: Ricorrente_1 la n° 09720190243757252501 (all.1); n° 09720190143190890501 (all.2); n° 09720230088672707501 (all.3); Ricorrente_2 la n° 09720190243757252502 (all.4); n° 09720190143190890502 (all.5); n° 09720230088672707502 (all.6), e
Ricorrente_3 la n° 09720190243757252503 (all.7); n° 09720190143190890503 (all.8) e n° 09720230088672707503 (all.9).
Eccepivano la prescrizione quinquennale dei crediti di cui alle cartelle suddette perché ricevute tutte tra aprile e marzo 2024.
Si costituiva ADER eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla notifica di precedenti atti impositivi e per il resto richiamava la normativa emergenziale di sospensione dei termini.
Non si costituiva il Comune di Subiaco.
Con memoria illustrativa i ricorrenti ribadivano l'eccezione di prescrizione per tutti i crediti.
All'udienza del 7/11/25 la causa veniva messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Va accolta l'eccezione di prescrizione ( trattandosi tutti di tributi locali con prescrizione quinquennale) con riferimento ai crediti anno 2014 ( IMU 2014 e TASI 2014) essendo pacifico che si sono prescritti in data
31.12.2019 ante normativa emergenziale.
Occorre accertare se sono anche prescritti gli altri crediti (anni 205,2016,2017 e 2018)le cui scadenze naturali maturavano durante il periodo di sospensione e/o successivamente.
Orbene, va rilevato che ai sensi dell' art. 68 D.L. 18/2020 “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'39;articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
Dunque il comma 1 dell'articolo 68 citato rimanda alle disposizioni dell'articolo 12 DL.vo n. 159 /2015 dichiarandole espressamente e integralmente applicabili senza distinzione alcuna tra i vari commi della norma richiamata A sua volta l'art 39;articolo 12 DL.vo n. 159 /2015 stabilisce espressamente al comma uno “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti di riscossione”. Al comma 2 si precisa che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti alla riscossione, aventi sede nei territori dei comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari ,che scadono entro il 31 dicembre dell';anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo tre comma tre, della L. 11 luglio 2000 2012 fino al 31dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. Occorre poi considerare che il comma 4 bis dell'articolo 68 DL 18 / 2020 stabilisce una specifica disciplina riguardante i carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi
1 e 2 bis del medesimo articolo e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021 prevedendo espressamente “sono prorogati: a) di 12 mesi il termine di cui all'articolo 19 comma due lettera a) del decreto legislativo 13 Aprile 1999 numero 112; b) di 24 mesi anche in deroga alle disposizioni dell'articolo tre comma tre della legge 27 luglio 2000 numero 212 e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini decadenza e prescrizioni relativi alle medesime entrate”.
Traendo le fila del discorso nel caso, come quello affrontato nel presente giudizio, in cui viene notificata una cartella di pagamento relativa a crediti tributari e non tributari i cui naturali termini di prescrizione o decadenza sarebbero scaduti nel corso della sospensione di cui all'articolo 68 comma 1 del D.L. n. 18 /2020 (e cioè in entro il 31 agosto 2021, esteso ex lege fino al 31 dicembre 2021 ( a prescindere dalla scadenza naturale ) il termine finale, per tutti i carichi, è stato fissato ex lege al 31 dicembre 2023, e cioè 24 mesi dopo la scadenza del periodo di sospensione estesa al 31 dicembre 2021.
Pertanto anche i crediti anni 2015 e 2016 sono prescritti perché la cartella è stata ricevuta dopo il 31.12.23.
Diversamente, per le medesime ragioni, non sono prescritti i crediti anni 2017 e 2018 la cui scadenza naturale era successiva al periodo di sospensione e pertanto va aggiunto al quinquennio il suddetto periodo di sospensione.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16 così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso.
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 7/11/25
Il presidente relatore Mario Cecchini