Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 28/06/2025, n. 12816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12816 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2025
N. 12816/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12553/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12553 del 2024, proposto da
Morgia Società Cooperativa Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., Ministero Dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste,, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pesce, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero delle Imprese e del Made in Italy , Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero Dell’Economia e delle Finanze, Sal.Gel S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del GSE prot. n. GSEWEB/P20240742412 del 20/09/2024,
recante ad oggetto “Richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare
nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, per
la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS1000001139, comprensivo
dell’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 118,8 kW, nel Comune di
CORIGLIANO
-ROSSANO (CS) - Comunicazione di esclusione” di esclusione della richiesta di ammissione al contributo presentata dalla Società in data 12.09.2023 (doc. 1);
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto, rispetto al provvedimento impugnato.
E PER L’ACCERTAMENTO
del diritto della ricorrente ad accedere al regime di sostegno di cui al D.M. 19.4.2023 “Parco Agrisolare” per l’impianto fotovoltaico di nuova realizzazione di potenza di 118,80 KW, su struttura esistente nel Comune di Corigliano Rossano (CS).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A.;
Vista la dichiarazione del 13.06.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Giacomo Nappi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe di esclusione dal contributo in conto capitale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “ Parco Agrisolare ”, per la realizzazione del progetto comprensivo dell’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 118,8 kW, nel Comune di Corigliano-Rossano (CS).
Successivamente, lo stesso ricorrente, con dichiarazione depositata il 13 giugno 2025, ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il giudizio.
Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
Giacomo Nappi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacomo Nappi | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO