Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01492/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03491/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3491 del 2025, proposto da
QU LB, DE EL, OL IL, ON AT, LV IC, LA AL, PA BA, ET BA, ZO BA, AR TO, AR VE, ON OS, IR OS, ND BR, NL BR, DO TE, ON CC, LO FA, ER AI, AN AI, ON RE, AN CA, MI RO, ZO OR, CH CA, MI ER, QU LL, DO IN, EO EM, ET AZ, ET NO, AR RO, AN D’TO, FF D’MB, LA De GO, MI DE PR, LE De FA, LO De IO, PI De PA, LF D’CH, NA De ZI, VA Di DO, ON Di EO, AR Di CO, ZI Di NO, DO Di CC, NL PI, OR ER, QU IT, UC NT, SC LO, IG LO, ON ET, ETno GA, IG AR, OS IO, ZI IA, LO GO, AU OR, AD RI, AR CE, EM OV, LA La MB, SO LF, AS AS, LO IA, GI AI, ON AN, GI NZ, GI LL, NL SS, ON EM, DO PA NI, GI DA, IA AR TO, IG MO, LA UC, ZO TT, SE LI, ON PA, UN MA, RT AN, AR AP, ON PA, ZO PA, QU LL, ON NA, NA ER, ET IC, QU DI OS, ON LO, AS RO, IG PI, IG AZ, VA EV, GI AS, TO CO, RO EN, TU IN, IG RO, GG UC, PA RU, AS LE, GI AN, DI EO, LV VI, CO NO, OS ST, IR RA, SC EL, QU TA, CR TT, BE NI, AR LO, RE AS, CH IA, ON IT, RA TA, IG OM e ON IO LI, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato RD Arceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Filippo Mangiapane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto al “ ricalcolo della pensione di anzianità secondo le disposizioni della Legge n. 335/1995 “c.d. riforma Dini” per la definizione del sistema previdenziale attraverso la riformulazione dei criteri di calcolo della pensione mediante la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, nonché, attraverso la “agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. SC EF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, militari in servizio nelle Forze Armate e di Polizia, hanno adito l’intestato T.A.R. al fine di ottenere l’accertamento in loro favore del diritto, al pari dei colleghi già collocati in congedo, ai benefici previsti sia dalla legge n. 335/1995 - in merito alla commisurazione dei trattamenti alla contribuzione e alla previsione di forme pensionistiche agevolate tali da consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale – sia dalla legge n. 448/1998, istitutiva di forme pensionistiche integrative per il personale del comparto sicurezza e difesa.
Allegavano a tal fine, in punto di fatto, quanto segue:
- che in data 08 marzo 2021 inoltravano, a mezzo PEC, formale atto di diffida e messa in mora nei confronti dell’Ente Previdenziale resistente volta al riconoscimento del diritto al sistema previdenziale retributivo e all’avvio della previdenza complementare per il personale militare in attuazione della Legge Dini (L. n. 335 del 1995);
- che ciò nonostante l’I.N.P.S. non applicava i benefici di natura complementare ed aggiuntiva previsti dalla sopra menzionata legge rispondendo, di contro, in data 23 marzo 2021, di non poter dare seguito a quanto richiesto con la suddetta diffida, precisando tra l’altro: “ anche la mera quantificazione del danno patrimoniale è stata devoluta, dallo stesso Giudice contabile, in via esclusiva all’amministrazione datrice di lavoro e non già all’Ente previdenziale che, dunque, non è tenuto a porre in essere alcuna attività ”.
Deducevano quindi, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1) Violazione di legge per mancato rispetto dei principi generali dell’ordinamento in materia pensionistica;
2) eccesso di potere per ingiustificata e arbitraria applicazione della normativa di riferimento;
3) illegittimità della procedura di calcolo della pensione di anzianità per i militari;
4) sussistenza di presupposti per la declaratoria di responsabilità per mancata adozione di meccanismi di previdenza complementare, e conseguente condanna al risarcimento del danno.
2. Si costituiva in giudizio l’amministrazione previdenziale resistente eccependo, in limine litis , il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito in quanto la controversia
Apparteneva alla cognizione della Corte dei Conti ai sensi degli artt.13 e 62 R.D.12.7.1934,n.1214.
In tal senso evidenziava che, come precisato dalla costante giurisprudenza della Cassazione, la competenza della Corte dei Conti in materia di pensioni ha carattere esclusivo in virtù del criterio di collegamento costituito dalla materia, in essa rientrando tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale: per cui tutte quelle concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico (Cass., Sez.Un.,14/11/2018, n.29284; Cass., Sez.Un.19/06/ 2017, n.15057).
Nel caso in esame i ricorrenti agivano in giudizio per ottenere la declaratoria del diritto “al ricalcolo del montante contributivo da utilizzare per pensione di anzianità secondo le disposizioni della Legge n.335/1995 “c.d. riforma Dini” per la definizione del sistema previdenziale attraverso la riformulazione dei criteri di calcolo della pensione mediante la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, con condanna dell’ente “alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria”, per cui la controversia aveva ad oggetto la misura della pensione di pubblici dipendenti.
È pur vero che con Sentenza n.22807/20 la Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che l’azione diretta a conseguire il risarcimento del danno da mancata attivazione della previdenza complementare per il Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma nel caso in esame i ricorrenti non avevano agito nei confronti della P.A. datrice di lavoro per ottenere il predetto risarcimento, bensì in via esclusiva nei confronti dell’INPS per conseguire la declaratoria del diritto al ricalcolo della propria pensione di anzianità, per cui non vi era dubbio che la giurisdizione su tale azione (ammissibile o meno che fosse) appartiene alla Corte dei Conti.
In via subordinata, eccepiva altresì l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva dell’I.N.P.S., in quanto i ricorrenti agivano per ottenere la declaratoria del diritto alla maggiorazione della propria pensione di anzianità nonché la condanna al risarcimento dei danni per la mancata attivazione della previdenza complementare che, ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs.n.252/05 – secondo cui “ per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi ” – costituiva materia non di competenza della stessa.
3. All’udienza del 17 dicembre 2025 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 74 c.p.a (secondo cui “ 1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”).
5. Come correttamente eccepito dall’amministrazione resistente, unica evocata in giudizio, la cognizione della domanda introduttiva del presente giudizio, per come proposta, appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in quanto proposta unicamente avverso l’ente previdenziale pubblico - con evidenti profili di inammissibilità anche sul piano della legittimazione passiva – e avente ad oggetto, quale petitum , l’asserito diritto alla attivazione della previdenza complementare e danni conseguenti, la cui cognizione è appunto del solo giudice contabile.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite “ è consolidata nel ritenere che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonchè, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico (Cass., sez. un., nn. 12722 del 2005, 2298 del 2008, 153 e 4853 del 2013)” (in tal senso Cass., Sez.Un.,14/11/2018, n.29284).
Ne consegue, in definitiva, che la pretesa del ricorrente ricade nella giurisdizione del giudice della Corte dei Conti, avanti al quale la controversia potrà essere riproposta nel termine ed agli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
6. Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti, tenuto conto della natura esclusivamente processuale della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Indica l’autorità giudiziaria contabile quale giudice avente giurisdizione avanti al quale la controversia potrà essere riproposta nel termine ed agli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD IA, Presidente
SC EF, Consigliere, Estensore
SC Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC EF | RD IA |
IL SEGRETARIO