Articolo 1 della Legge 10 aprile 1933, n. 414
Versione
16 maggio 1933
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632 , che ha dato approvazione all'Accordo stipulato mediante scambio di note fra l'Italia e il Giappone a Tokio, il 1° dicembre 1932, per la esenzione, a titolo di reciprocita', dal pagamento delle tasse consolari relative al rilascio, al visto consolare e alla legalizzazione, da parte delle rispettive Autorita' consolari, dei certificati di origine concernenti i prodotti esportati da ciascuno dei due Paesi nell'altro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 10 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Entrata in vigore il 16 maggio 1933