CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente e Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1524/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMU N. 99088 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 241/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
l'Avv. Difensore_1 si riporta e rileva che il Comune, nelle more, ha emesso un ulteriore atto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di accertamento IMU 2019, notificato in data 25.9.2025 dal Comune di Taranto, in rettifica di quello originario n.99088, notificato il
31.7.2025, invocandone l'annullamento parziale, per non congruità dei valori assunti come imponibili di alcuni terreni edificabili.
All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di controversia sono soltanto le aree edificabili, di cui al foglio di mappa_, p.lle_, per le quali il Comune, con l'impugnato accertamento in rettifica, emesso in sede di autotutela, ha già ridimensionato la propria pretesa, riducendo il valore in comune commercio dei terreni ad euro 13,82 al mq.
Ciò premesso, si osserva che le osservazioni critiche svolte nell'allegata perizia di parte non sono accoglibili in toto, con particolare riferimento ai valori ottenuti con il metodo comparativo, in quanto non vengono allegati gli atti di compravendita assunti a campione e poiché, tra quelli indicati, non vi sarebbe identità di foglio di mappa. Tra l'altro, in perizia, il valore viene desunto sulla base della redditività agraria, dando per scontato che si tratti di terreni agricoli, sebbene invece formalmente edificabili.
Viceversa, fondate sono le osservazioni critiche riguardanti, innanzitutto, la specifica destinazione di piano dei terreni a servizi scolastici e verde vincolato, fortemente limitanti investimenti di tipo edilizio, nonché, in misura ancora più pregnante, la presenza in zona di vincoli, come quello idrogeologico e, soprattutto, paesaggistico regionale, pesantemente condizionanti, com'è noto, qualsiasi edificabilità, con inesorabile, significativo deprezzamento dei terreni interessati. Il dato, poi, è maggiormente aggravato, in termini economici, dall'attuale fenomeno del forte decremento demografico, con il conseguente azzeramento della necessità di nuove strutture scolastiche e la rimodulazione della progettualità urbanistica urbana, ormai orientata esclusivamente alla riqualificazione dell'abitato esistente, in totale abbandono di quella tesa alla espansione delle periferie.
In considerazione di ciò ed in mancanza di una più adeguata documentazione supportante la stima operata dall'ente impositore, il valore accertato dei terreni in questione, riferito ovviamente all'annualità 2019, può essere equitativamente ridotto ad euro 5,50 al mq. .
La particolarità del caso trattato giustifica la riduzione ad ¼ delle sanzioni e la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e ridetermina il valore accertato dei terreni in contestazione, come specificati in premessa, nella misura di euro 5,50 al mq. . Riduzione ad ¼ delle sanzioni. Compensazione delle spese.
Taranto, 11.2.2026 Il Presidente estensore
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente e Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1524/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMU N. 99088 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 241/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
l'Avv. Difensore_1 si riporta e rileva che il Comune, nelle more, ha emesso un ulteriore atto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di accertamento IMU 2019, notificato in data 25.9.2025 dal Comune di Taranto, in rettifica di quello originario n.99088, notificato il
31.7.2025, invocandone l'annullamento parziale, per non congruità dei valori assunti come imponibili di alcuni terreni edificabili.
All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di controversia sono soltanto le aree edificabili, di cui al foglio di mappa_, p.lle_, per le quali il Comune, con l'impugnato accertamento in rettifica, emesso in sede di autotutela, ha già ridimensionato la propria pretesa, riducendo il valore in comune commercio dei terreni ad euro 13,82 al mq.
Ciò premesso, si osserva che le osservazioni critiche svolte nell'allegata perizia di parte non sono accoglibili in toto, con particolare riferimento ai valori ottenuti con il metodo comparativo, in quanto non vengono allegati gli atti di compravendita assunti a campione e poiché, tra quelli indicati, non vi sarebbe identità di foglio di mappa. Tra l'altro, in perizia, il valore viene desunto sulla base della redditività agraria, dando per scontato che si tratti di terreni agricoli, sebbene invece formalmente edificabili.
Viceversa, fondate sono le osservazioni critiche riguardanti, innanzitutto, la specifica destinazione di piano dei terreni a servizi scolastici e verde vincolato, fortemente limitanti investimenti di tipo edilizio, nonché, in misura ancora più pregnante, la presenza in zona di vincoli, come quello idrogeologico e, soprattutto, paesaggistico regionale, pesantemente condizionanti, com'è noto, qualsiasi edificabilità, con inesorabile, significativo deprezzamento dei terreni interessati. Il dato, poi, è maggiormente aggravato, in termini economici, dall'attuale fenomeno del forte decremento demografico, con il conseguente azzeramento della necessità di nuove strutture scolastiche e la rimodulazione della progettualità urbanistica urbana, ormai orientata esclusivamente alla riqualificazione dell'abitato esistente, in totale abbandono di quella tesa alla espansione delle periferie.
In considerazione di ciò ed in mancanza di una più adeguata documentazione supportante la stima operata dall'ente impositore, il valore accertato dei terreni in questione, riferito ovviamente all'annualità 2019, può essere equitativamente ridotto ad euro 5,50 al mq. .
La particolarità del caso trattato giustifica la riduzione ad ¼ delle sanzioni e la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e ridetermina il valore accertato dei terreni in contestazione, come specificati in premessa, nella misura di euro 5,50 al mq. . Riduzione ad ¼ delle sanzioni. Compensazione delle spese.
Taranto, 11.2.2026 Il Presidente estensore