Sentenza 30 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 30/06/2023, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2023
N. 00226/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI NE IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2022, proposto da
Valbut Inerti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca De Pauli, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Vittorio Veneto 39, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RE RI NE IA e Comune di UG, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento della RE Autonoma RI NE IA, Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi – Servizio Demanio, pervenuto in data 1 settembre 2022, avente a oggetto “ Demanio Idrico Regionale 2.8.2./7950 – concessione per area passaggio e spazio manovra per i mezzi meccanici della ditta del piede dell’argine del torrente But, Comune di UG fg. 12, parte del mappale 646 di mq 1.474,00 ”, con cui si disponeva l’archiviazione del procedimento preordinato al rilascio di concessione di beni demaniali;
- del presupposto parere negativo del Comune di UG d.d. 25 agosto 2022, prot. 2022-25/08/2022/2022-0005254 avente a oggetto: “ Demanio Idrico Regionale 2.8.2/7950 Concessione per area passaggio e spazio manovra per i mezzi meccanici della ditta del piede dell’argine del torrente But, Comune di UG fg. 12, parte del mappale 646 di mq 1.474,00. Parere in ordine alla compatibilità urbanistica e paesaggistica L.R. 17/2009 – Riscontro ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche sopravvenuto e/o non noto, nessuno escluso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la RE RI NE IA (in seguito, la RE) ha archiviato la sua istanza di concessione di area demaniale a seguito del parere del Comune di UG (in seguito, il Comune) ai sensi dell’art. 10, comma 3, della l.r. n. 1 del 2009;
- che in particolare parte ricorrente lamenta che in base a tale disposizione il Comune avrebbe dovuto limitarsi a valutare la conformità dell’istanza rispetto agli strumenti urbanistici, senza compiere considerazioni di carattere ambientale e paesaggistico;
- che successivamente alla proposizione del ricorso con nota del 17 novembre 2022 il Comune ha precisato che “detto parere negativo non riguarda la compatibilità della concessione con lo strumento urbanistico vigente (come richiede l’art. 10, comma 3, l.r. n. 17/2009), bensì la sua compatibilità con la tutela ambientale e paesaggistica per le ragioni specificate sul parere medesimo ”;
- che a seguito di tale precisazione con decreto del 22 febbraio 2023, la RE ha concesso alla ricorrente l’area demaniale richiesta;
- che con memoria depositata in data 7 aprile 2023 parte ricorrente ha dato atto dell’integrale soddisfazione della sua pretesa sostanziale e ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna del Comune alla refusione delle spese;
Ritenuto che, per quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Ritenuto di compensare le spese di giudizio in ragione, da un lato, della precisazione fornita dal Comune e, dall’altro lato, che la medesima Amministrazione, quale ente territoriale e in forza del principio dell’azione ambientale di cui all’art. 3- ter del d.gs. n. 152 del 2006, era in ogni caso tenuta a perseguire interessi di carattere ambientale e paesaggistico;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI NE IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Oria Settesoldi |
IL SEGRETARIO