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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/08/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. 10/2022 R. G., concernente l'impugnazione sentenza n. 1983/21, emessa il 12.11.2021 dal Tribunale di ES , pubblicata il 19.11.21, avente ad oggetto: divisione beni caduti in successione;
vertente tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , e E_ CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Giuseppe Trischitta in ES, Corso
Cavour, n. 106 , che le rappresenta e difende per procura in atti;
- appellanti -
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ) elettivamente CP C.F._3
domiciliato in ES, Via T. Cannizzaro n. 206 presso lo studio del Avv. Corrado Rizzo
che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Gabriella Serraino,
per procura in atti;
- appellato e appellante incidentale -
1 Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 3.10.2024: “Il procuratori
precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni contraria
istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28.03.2017, conveniva in giudizio i figli, Parte_2
e , e dopo aver premesso di essere erede legittima, E_ CP
insieme ai convenuti, del defunto chiedeva la divisione dei beni ereditari Persona_1
caduti in successione, secondo le quote previste dalla legge. In particolare, chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande : “1) Ritenere e dichiarare aperta la successione del
sig. nato a [...] il [...] ed ivi deceduto senza lasciare testamento Persona_1
in data 25.12.2011; 2) Ritenere e dichiarare lo scioglimento della comunione costituita dalla
massa ereditaria per successione del 13.12.2012 in favore dei sigg. , Parte_2
e;
3) Disporre la divisione dei beni ereditari, E_ CP
quantificando il patrimonio del de cuius e tenuto anche conto della fruttificazione, della
rivalutazione monetaria e degli interessi di legge – attribuendolo, secondo le quote spiegate
in narrattiva, agli eredi legittimi, sig.ri , e Parte_2 E_ CP
; 4) Condannare i convenuti, ciascuno in ragione della propria quota parte pari ad 1/3, alla
[...]
restituzione delle somme anticipate dalla sig.ra e specificate in premessa, il tutto Parte_2
oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla maturazione al soddisfo;
Si costituiva in giudizio , il quale contestava le avverse pretese, rilevando la CP
lesione della quota di legittima in virtù di un atto di donazione dei genitori in favore della germana , di cui chiedeva in via riconvenzionale venisse dichiarata la E_
nullità e l'inefficacia. Chiedeva, altresì, la ricostruzione dell'asse ereditario e la reintegrazione della quota di legittima in virtù dell'azione di riduzione. Differita la prima udienza e notificata la domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio , dichiarando di E_
2 aderire alle domande formulate dall'attrice, chiedendo il rigetto delle eccezioni e delle domande riconvenzionali formulate dal convenuto. In particolare, quest'ultima precisava che l'attore errava nel ritenere che l'atto compiuto in data 13.05.2010 dai genitori fosse una donazione, dovendosi piuttosto ritenere di essere in presenza di un contratto vitalizio alimentare, essendo stata subordinata l'efficacia del trasferimento a specifiche controprestazioni rappresentate dall'obbligo di assistenza morale e materiale nei confronti dei genitori. Rilevava, pertanto, che il bene non rientrasse nell'asse ereditario. In subordine,
evidenziava che nella massa ereditaria rientrava solo il 50% del bene, acquistato in comunione legale con la moglie e altresì che nel contratto di donazione era stata espressamente prevista la dispensa dalla collazione. Chiedeva pertanto l'accoglimento delle domande formulate già dalla con divisione di tutti i beni caduti nella successione Parte_2
ereditaria del de cuius, con esclusione dell'immobile sito in ES, Viale Annunziata, e con rigetto delle ulteriori avverse pretese.
Concessi i termini di cui all'art 183 c.p.c. con ordinanza del 18.10.2018, il Tribunale disponeva la consulenza tecnica al fine di : “1) descrivere i beni che fanno parte della massa ereditaria;
2) determinare il valore degli stessi, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima,
che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione
della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura
della successione, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla
stessa data, alla riunione fittizia tra attivo netto e donatum, costituito dai beni, di cui sia stato
disposto a titolo di donazione in vita dal de cuius (da stimare, nella loro consistenza oggettiva,
con riferimento al momento della donazione, e nel loro valore economico sulla base del
potere d'acquisto della moneta al momento dell'apertura della successione)”.
Con sentenza n. 1983/2021 del 12.11.2021, notificata in data 02.12.2021, il Tribunale
dichiarava aperta la successione di per l'effetto riconosceva il diritto di Persona_1
3 ad essere reintegrato nella quota di legittima a lui spettante mediante la CP
riduzione della donazione effettuata in favore di , condannando E_
quest'ultima a corrispondere la somma di € 19.520,81 oltre rivalutazione e interessi;
disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria mediante divisione dei beni e condanna al pagamento dei relativi conguagli tra le parti, con compensazione delle spese di giudizio fra e e fra e , Parte_2 CP Parte_2 E_
condanna di alla rifusione delle spese processuali in favore di E_ CP
, nonché al pagamento delle spese di CTU.
[...]
Avverso la superiore pronuncia, con atto di citazione notificato in data 01.01.2022,
[...]
e interponevano appello, affidandolo ai seguenti motivi: 1) E_ Parte_2
mancato adeguamento del valore dell'immobile donato alla data della decisione, nonché
errata valutazione condotta dal CTU;
2) errata determinazione e quantificazione della massa ereditaria, per mancata deduzione del valore dell'usufrutto; 3) ingiusta condanna alle spese di lite, chiedendo la riforma della sentenza gravata, previa sospensione. Con comparsa del
08.03.2022, si costituiva in giudizio , contestando le pretese avversarie e CP
spiegando appello incidentale in relazione all'omessa considerazione delle spese funerarie nella ripartizione tra gli eredi dei debiti documentati. Chiedeva pertanto, il rigetto della domanda di sospensione, il rigetto dei motivi di appello formulati e l'accoglimento dell'appello incidentale, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 08.06.2022, la Corte, ritenuto ammissibile l'appello, rigettava la domanda di sospensione formulata da parte appellante alla luce della natura non esecutiva del capo della sentenza, vertendo in materia di divisione dei beni;
disponeva il richiamo del CTU al quale affidava il seguente mandato: 1. Determinato il valore del compendio ereditario alla
data di apertura della successione, si quantifichi la quota disponibile, verificando se con la
donazione della metà indivisa dell'immobile, di cui è stata beneficiata la figlia , e E_
4 tenuto conto (ove vi sia) dell'usufrutto della su tale quota, sia stata lesa la quota Parte_2
CP_ ereditaria (1/3) spettante al figlio .
2. In caso positivo, rideterminato il valore dell'asse
ereditario alla data odierna, (Per la reintegrazione della quota di eredità riservata al
legittimario occorre fare riferimento al momento dell'apertura della successione per calcolare
il valore dell'asse ereditario per stabilire l'entità della lesione della legittima e per determinare
il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Pertanto, mentre la lesione della
legittima va verificata alla stregua dei valori dei beni al tempo dell'apertura della successione,
nel caso in cui ci siano conguagli da attribuire questi vanno commisurati al valore, al momento
della divisione, del bene che avrebbe dovuto essere assegnato in natura al non assegnatario,
tenendo conto del mutato valore” Cassazione civile sez. II, 17/03/2016, n.53) si operi la
divisione di esso in tre parti, riducendo la donazione -ove essa sia pregiudizievole-
esclusivamente nei confronti dell'erede e secondo il principio sopra CP
indicato”.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio la Corte, previa precisazione delle conclusioni,
all'udienza cartolare del 3.10.2024, assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Per questione di priorità logica viene esaminato l'appello incidentale con il quale CP
lamenta la mancata statuizione, da parte del Giudice di primo grado, in ordine al calcolo
[...]
delle spese funerarie, anticipate per intero dall'odierno appellante incidentale, il cui importo complessivo pari ad € 3.702,12 era oggetto di domanda di rimborso pro-quota nei confronti delle altre due eredi di Chiede che la Corte condanni a Persona_1 Parte_2
corrispondere al figlio l'importo complessivo di € 1.856,74 – ovvero € 1.234,04 a titolo di quota parte per le spese funerarie + € 622,7 in ragione del maggior credito maturato dal deducente nei confronti della madre, così come riconosciuto nella sentenza di primo grado
(pag. 10-11 e punto n.4 del dispositivo) e a corrispondere al fratello E_
5 , l'importo complessivo di euro 20.754,85 € - ovvero euro 1.234,04 a titolo CP
di quota parte per le spese funerarie, oltre euro 19.520,81 come riconosciuto dalla sentenza di primo grado quale somma necessaria a reintegrare la quota di legittima
Il motivo di gravame è inammissibile.
Come sancito nella sentenza di primo grado, per accertare la quota disponibile e quella di legittima occorre riferirsi alla seguente espressione: riunione fittizia = valore del patrimonio –
valore dei debiti + valore delle donazioni. A pag. 7 della sentenza di primo grado il Tribunale
espressamente dispone che “nel valore dei debiti da detrarre al relictum sono
ricomprese anche le spese funerarie e non già invece i beni per l'uso da parte degli eredi,
dei beni dopo la morte del de cuius”. Le spese funerarie incidono dunque nella determinazione e quantificazione della massa ereditaria e nel calcolo della quota di legittima, la cui errata determinazione e quantificazione non è stata fatta oggetto di gravame da parte di CP
che, anzi, nel costituirsi in giudizio, ne ha chiesto la conferma.
[...]
I.- Passando all'esame dell'appello, con il primo motivo le appellanti lamentano mancato adeguamento del valore dell'appartamento donato, sito in ES, Contrada Citola, Villaggio
Annunziata, alla data della decisione del giudizio di primo grado.
Palese errata valutazione dello stesso e degli altri immobili siti in ES, Contrada Cufina,
Ortoliuzzo, in riferimento alle condizioni ed ai parametri stabiliti dall'Osservatorio dell'Agenzia
dell'Entrate.
Il motivo è fondato nei limiti qui di seguito.
Il Tribunale ha errato nel determinare i conguagli da attribuire commisurandoli al valore, al momento del decesso del de cuius, del bene (in ES Contrada Citola Villaggio
Annunziata), che avrebbe dovuto essere assegnato in natura al non assegnatario , senza tenere conto del mutato valore del bene ereditario al momento della divisione.
Ed invero la Suprema Corte ha statuito che: “Per la reintegrazione della quota di eredità
riservata al legittimario occorre fare riferimento al momento dell'apertura della successione
6 per calcolare il valore dell'asse ereditario per stabilire l'entità della lesione della legittima e per
determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Pertanto, mentre la lesione
della legittima va verificata alla stregua dei valori dei beni al tempo dell'apertura della
successione, nel caso in cui ci siano conguagli da attribuire questi vanno commisurati al
valore, al momento della divisione, del bene che avrebbe dovuto essere assegnato in natura
al non assegnatario, tenendo conto del mutato valore”.( Cassazione civile, sez. II, 17/03/2016,
n. 5320, in senso sostanzialmente conforme Cass. 2452/1976, v Cass. 10564/05). Prosegue
la Corte affermando che: “la parte assegnataria del bene compreso nell'asse non può lucrare
l'eventuale maggior valore che esso abbia maturato rispetto alla svalutazione monetaria nel
lasso di tempo tra la morte del de cuius e l'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali,
fenomeno che si è verificato dal dopoguerra fino alla crisi deflazionistica dell'ultimo
quinquennio. Sono diverse le operazioni da effettuare. La lesione di legittima va verificata alla
stregua dei valori dei beni all'apertura della successione. Qualora vi siano conguagli da
attribuire, per riequilibrare l'assegnazione ad altro erede di beni che in parte dovevano essere
destinati al coerede avente diritto ai conguagli, questi ultimi devono essere commisurati al
valore, al momento della divisione, del bene (o dei beni) che avrebbe dovuto essere assegnato
in natura al non assegnatario, tenendo conto del mutato valore”
Secondo i nuovi calcoli effettuati dal CTU ing. , il valore dell'immobile Persona_2
all'anno 2022/2023 è stato quantificato complessivamente in € 145.656,00 (€ 1.200/mq) a fronte del valore di € 188.191,40 (€ 1.600/mq stimato alla data di apertura della
successione).
Il CTU ha confermato, rispetto alla precedente perizia, la valutazione del bene al momento
dell'apertura della successione (25.11.2011), contestata in eccesso dall'appellante e ribadita in seno alla comparsa conclusionale , tenuto conto della quota indicata dall'Agenzia
dell'Entrate nel 2012, in cui i prezzi di mercato oscillavano tra un minimo di € 1.200,00 al mq.
e massimo di € 1.800,00 al mq., nonché non realistica rispetto alle caratteristiche
7 dell'appartamento.
La censura non è fondata perché, per come si evince dalla relazione tecnica d'ufficio, il valore attribuito dal ctu al bene donato pari a 1600€/mq è scaturito da un'ampia indagine di mercato, valutato anche con riferimento all'Osservatorio del Mercato Immobiliare e considerando altresì le caratteristiche del bene (distribuzione interna, panoramicità), stato di manutenzione buono , presenza di cantina e posto auto, vicinanza alle principali arterie, tra cui lo svincolo autostradale. Pertanto la Corte ritiene che il valore pari a 1600€/mq attribuito al bene al momento della data di apertura della successione sia congruo all'immobile per le sue caratteristiche, posizione e stato di fatto.
Le valutazione operata dal CTU inerente il valore dell'immobile all'anno 2022/2023,
quantificato in € 145.656,00 (€ 1.200/mq) è stata contestata dalla difesa di CP
, considerandola esigua e in difetto, anche alla luce dei valori immobiliari forniti dal
[...]
procuratore dell'appellante incidentale unitamente ai rilievi alla bozza del ctu, che non sarebbero stati tenuti in adeguata considerazione. Detti valori, che con riferimento agli immobili nella stessa zona indicano valori di circa 1.600,00 mq, avrebbero dovuto indurre il consulente ad effettuare un'analisi degli atti di trasferimento di immobili omogenei nella stessa zona al fine di ricostruire un valore del bene quanto più possibile vicino a quello reale.
La censura non è fondata perché, per come si evince dalla relazione tecnica d'ufficio, il valore attribuito dal ctu al bene donato pari a 1200€/mq è scaturito da un'ampia indagine di mercato diffusa sulle attuali contrattazioni [Cfr. Allegato n.5] e sui valori indicati dall' Agenzia
del Territorio di ES e dal Borsino Immobiliare relativamente alla zona oggetto di causa
[Cfr. Allegato n.6]. La valutazione effettuata ha utilizzato i c.d. “comparables”, ovvero gli immobili le cui caratteristiche di consistenza, urbanistiche, di accessibilità e ubicazione
“allineabili” all'immobile “subjcet” (immobile oggetto di valutazione) attraverso i coefficienti di omogeneizzazione, al fine di ottenere un valore medio attendibile che non si discosti dall'alea estimale ordinaria (Market Comparison Approach MCA). media su tutti i campioni (da 1 a 16)
8 il valore risultante è pari a 1200.20.€/mq
Il mercato immobiliare dal 2019 ad oggi ha subito un discreto calo, dovuto anche all'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese e, conseguentemente il sistema economico, con ripercussioni incisive sul potere di acquisto, circostanza nettamente diversa dal trend di mercato intercorso tra il 2011 e il 2019. Pertanto, in considerazione della valutazione attuale del bene, funzione non solo delle caratteristiche proprie dell'immobile ma anche del “sistema immobiliare” corrente, si ritiene che il valore pari a 1200€/mq attribuito sia congruo all'immobile per le sue caratteristiche, posizione e stato di fatto.
II.- Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta errata determinazione e quantificazione della massa ereditaria in conseguenza del mancato riconoscimento e deduzione del valore del diritto di usufrutto di cui, sull'appartamento donato, è titolare la sig.ra
. Parte_2
Il motivo è fondato
Erroneamente il Giudice di primo grado, pur evidenziando che era stata donata solo la nuda proprietà dell'appartamento, ha omesso di valutare, quantificare e detrarre il diritto di usufrutto di cui è titolare il coniuge . Parte_2
Nell'atto di donazione effettuato dai genitori alla figlia appellante e versato in atti, si legge invero testualmente: “su quanto donato i donanti si riservano il diritto di usufrutto vita natural
durante congiuntamente e con il diritto di accrescimento per il più longevo”. Perciò, alla morte del coniuge usufruttuario il suo diritto di usufrutto sul 50% si è accresciuto in Persona_1
favore del coniuge ER , la quale ha, quindi, un diritto di usufrutto, Parte_2
vita natural durante, sull'intero bene, con la conseguenza che il valore di tale diritto,
ribattezzato dalla più recente giurisprudenza come usufrutto congiuntivo, deve essere quantificato (essendo stata aperta la successione per uno solo dei coniugi) sulla quota del
50% dell'appartamento e detratto dal valore di quest'ultima al fine di ottenere l'esatta valutazione della nuda proprietà da imputare alla massa ereditaria. Al riguardo la Suprema
9 Corte di Cassazione, ha avuto modo di affermare che: “Qualora il donante abbia donato la
nuda proprietà di un bene, riservandosi l'usufrutto per sè e per il coniuge, vita natural durante
e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sia morto
prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per
imputazione secondo il valore della piena proprietà, mentre se il coniuge sopravviva al
donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al momento
dell'apertura della successione” (Cassazione sentenza n. 18211 del 02.09.2020).
Alla luce delle operazioni condotte, il CTU ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni:
“Il compendio ereditario, stimato alla data di apertura della successione (25.12.2011), è
costituito dai seguenti beni che, per la quota di proprietà, assumono i valori seguenti: 1)
Immobile sito in ES c/da catastalmente identificato al foglio 50 Persona_3
particella 783 subalterni 2-3, valore stimato per ½, 5631.35€2) Terreno sito in ES c/da
catastalmente identificato al foglio 50 particella 784, valore stimato per 1/6, Persona_3
1196.28€ 3) Immobile sito in ES, Villaggio SS. Annunziata, C/da Citola, catastalmente
identificato al foglio 88 particella 140 subalterno 19-17, valore sti-mato per ½, 94095.70€ 4)
Conto corrente cc n. 49661473 intestato a presso l'ufficio postale 15 con saldo Persona_1
pari a 7796,99€, nella quota 1/1. I debiti riconosciuti dal Giudice di Primo Grado nella somma
delle spese di luce perpetua, loculo e diritti di tumulazione, presentazione di successione e
agenzia delle entrate, sono pari al valore di 4112,16€. Pertanto, il relictum, al netto delle spese
ereditarie, è pari a 14624,63€. Il valore della riunione fittizia, tenuto conto del diritto di
abitazione e del modus (Cass. N.6925/2015), attribuito sull'immobile donato, in relazione
all'assistenza prestata da , risulta pari a 66.174.67€. Le quote disponibili E_
e di legittima che, nel caso in esame, sono pari a ¼ del valore della riunione fittizia, assumono
il valore di 16. 543.67€. Si evince cosi la sussistenza della lesione nei confronti del convenuto
nella misura della differenza tra la quota legittima a lui spettante e la quota ereditaria,
coincidente con il valore di 11.668,79€.
10 Accertata l'esistenza della lesione è stato ricalcolato il valore del compendio ereditario alla
data attuale (2022-2023), ripetendo gli stessi calcoli per la valutazione della lesione e, quindi,
del conguaglio a favore della parte lesa. Considerato il calo subito dal mercato immobiliare dal
2011 ad oggi pari a circa il 20%, il valore del relictum risulta pari a 13259,10€, mentre la
riunione fittizia, al netto del diritto di abitazione, assume il valore di 50985,14€. Le quote
disponibili e di legittima risultano pari a 12746,29€ e la conseguente lesione pari a 8326,58€.
In conseguenza all' impossibilità di integrare in natura la quota, tale valore, oltre interessi legali
se dovuti, costituisce il conguaglio in denaro che dovrà essere restituito al convenuto per
essere stato leso nella sua quota di legittima”
La difesa di ha contestato le risultanze della ctu in merito un'erronea valutazione CP
della nuda proprietà del bene donato nel responso al quesito n. 2 del mandato inerente la
rideterminazione dell'asse ereditario alla data odierna, per una erronea valutazione della nuda proprietà.
Rileva la fondatezza delle contestazioni mosse alla luce dei principi espressi dalla Suprema
Corte e delineati nelle sentenze n. 5320 del 2016, n. 10564 del 2005, n. 2452 del 1976,
secondo i quali “Qualora vi siano conguagli da attribuire, per riequilibrare l'assegnazione ad
altro erede di beni che in parte dovevano essere destinati al coerede avente diritto ai
conguagli, questi ultimi devono essere commisurati al valore, al momento della divisione, del
bene (o dei beni) che avrebbe dovuto essere assegnato in natura al non assegnatario, tenendo
conto del mutato valore” . Il calcolo del diritto di abitazione/usufrutto viene effettuato dal ctu sulla base del coefficiente 0,35 cioè considerando l'età della usufruttuaria al momento dell'apertura della successione e non, invece, all'età dell'usufruttuaria alla data della stesura della consulenza tecnica cioè 88 anni, a cui corrisponde il coefficiente pari a 0,15. Ne
consegue che il valore dell'usufrutto, ad oggi, è pari ad € 10.924,05 (= 0,15 x 72.828,00)
mentre quello della nuda proprietà, invece, è pari ad € 61.903,80 dal quale dedurre il modus quantificato in € 5.500,00, quindi pari ad € 56.403,80. Alla luce di quanto evidenziato muta la
11 tabella di cui a pag. 13 dell'elaborato peritale inerente il valore, alla data odierna, della riunione fittizia con diritto di abitazione (relictum – debiti + donatum) corrispondente alla somma di €
65.550,74 (13.259,10 – 4.112,16 +56.403,80). Pertanto la quota di legittima (1/4 della riunione fittizia) è pari ad € 16.387,68 e la lesione subita( data dalla differenza tra quota di legittima
16.387,68 – quota ereditaria 4.419,70 relictum diviso tre) è di € 11.967,98.
Il valore del conguaglio in denaro, valutato alla data odierna che deve essere reso a CP
, per aver subito la lesione della sua quota di legittima è pari a euro 11.987,98
[...]
III. Sul terzo motivo di appello: Ingiusta ed erronea condanna alle spese di lite.
L'appellante ritiene ingiusta la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato a rifondere le spese di lite a , compensandole tra E_ CP
e . La domanda di divisione accolta è stata proposta dalla CP Parte_2
sig.ra stante la mancata adesione del figlio in sede stragiudiziale e alla Parte_2
stessa ha aderito , convenuta in primo grado così come il germano. E_
Sicché appare soccombente rispetto alla domanda di divisione formulata, CP
ancorché la domanda riconvenzionale di reintegrazione della quota di legittima sia stata accolta.
Il motivo di gravame è infondato
, nel primo grado di giudizio ha contestando e contrastando tutte le Parte_2
domande avanzate da , condividendo e avallando le difese di CP [...]
, sostenendo la dispensa dalla collazione dell'atto datata 13.5.2010 in favore di E_
. Il Tribunale di ES ha qualificato il rogito in favore di Provvidenza quel E_
donazione seppure con imposizione di modus a carico del donario che entra a far parte dell'asse ereditario. La soccombenza parziale giustifica condanna integrale, rientrando nelle facoltà del giudice di merito la condanna alla totalità delle spese della parte parzialmente soccombente.
12 La regola generale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che risulta vinto nella lotta giudiziale;
tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere,
sia pure in misura ridotta, quelle della controparte.
La Cassazione ha stabilito che, in caso di soccombenza reciproca, se il giudice non decide di compensare le spese, deve porle a carico della parte la cui domanda, anche se accolta, ha un valore minore rispetto a quella di controparte, anch'essa accolta (Cass. civ. sez VI ord.
21/01/2020 n. 1269).
Stante il parziale accoglimento dell'appello e il rigetto dell'appello incidentale, sussisto giusti motivi per compensare per metà le spese del presente grado, la restante metà segue la soccombenza e viene liquidata in dispositivo, ex D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 10/2022 R. G.,
concernente l'impugnazione sentenza n. 1983/21, emessa il 12.11.2021 dal Tribunale di
ES , pubblicata il 19.11.21, avente ad oggetto: divisione beni caduti in successione, così
provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma del punto n. 2) del dispositivo della sentenza appellata, ridetermina in euro 11.967,98 la somma dovuta da
[...]
a con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al E_ Persona_1
soddisfo. Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- compensa per metà le spese del presente grado tra , Parte_2 [...]
e e condanna al pagamento in favore di E_ CP CP
e delle spese del presente grado, liquidate Parte_2 E_
nell'intero in euro 5.000,00 per competenze, oltre 355,50 per spese non imponibili
13 documentate, oltre rimborso forfettario spese 15%, cpa e IVA. Pone le spese di Ctu a carico di entrambe le parti, appellanti e appellato, al 50% ciascuno.
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all' appellante incidentale .
Così deciso in ES nella camera di consiglio del 19.8.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. 10/2022 R. G., concernente l'impugnazione sentenza n. 1983/21, emessa il 12.11.2021 dal Tribunale di ES , pubblicata il 19.11.21, avente ad oggetto: divisione beni caduti in successione;
vertente tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , e E_ CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Giuseppe Trischitta in ES, Corso
Cavour, n. 106 , che le rappresenta e difende per procura in atti;
- appellanti -
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ) elettivamente CP C.F._3
domiciliato in ES, Via T. Cannizzaro n. 206 presso lo studio del Avv. Corrado Rizzo
che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Gabriella Serraino,
per procura in atti;
- appellato e appellante incidentale -
1 Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 3.10.2024: “Il procuratori
precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni contraria
istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28.03.2017, conveniva in giudizio i figli, Parte_2
e , e dopo aver premesso di essere erede legittima, E_ CP
insieme ai convenuti, del defunto chiedeva la divisione dei beni ereditari Persona_1
caduti in successione, secondo le quote previste dalla legge. In particolare, chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande : “1) Ritenere e dichiarare aperta la successione del
sig. nato a [...] il [...] ed ivi deceduto senza lasciare testamento Persona_1
in data 25.12.2011; 2) Ritenere e dichiarare lo scioglimento della comunione costituita dalla
massa ereditaria per successione del 13.12.2012 in favore dei sigg. , Parte_2
e;
3) Disporre la divisione dei beni ereditari, E_ CP
quantificando il patrimonio del de cuius e tenuto anche conto della fruttificazione, della
rivalutazione monetaria e degli interessi di legge – attribuendolo, secondo le quote spiegate
in narrattiva, agli eredi legittimi, sig.ri , e Parte_2 E_ CP
; 4) Condannare i convenuti, ciascuno in ragione della propria quota parte pari ad 1/3, alla
[...]
restituzione delle somme anticipate dalla sig.ra e specificate in premessa, il tutto Parte_2
oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla maturazione al soddisfo;
Si costituiva in giudizio , il quale contestava le avverse pretese, rilevando la CP
lesione della quota di legittima in virtù di un atto di donazione dei genitori in favore della germana , di cui chiedeva in via riconvenzionale venisse dichiarata la E_
nullità e l'inefficacia. Chiedeva, altresì, la ricostruzione dell'asse ereditario e la reintegrazione della quota di legittima in virtù dell'azione di riduzione. Differita la prima udienza e notificata la domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio , dichiarando di E_
2 aderire alle domande formulate dall'attrice, chiedendo il rigetto delle eccezioni e delle domande riconvenzionali formulate dal convenuto. In particolare, quest'ultima precisava che l'attore errava nel ritenere che l'atto compiuto in data 13.05.2010 dai genitori fosse una donazione, dovendosi piuttosto ritenere di essere in presenza di un contratto vitalizio alimentare, essendo stata subordinata l'efficacia del trasferimento a specifiche controprestazioni rappresentate dall'obbligo di assistenza morale e materiale nei confronti dei genitori. Rilevava, pertanto, che il bene non rientrasse nell'asse ereditario. In subordine,
evidenziava che nella massa ereditaria rientrava solo il 50% del bene, acquistato in comunione legale con la moglie e altresì che nel contratto di donazione era stata espressamente prevista la dispensa dalla collazione. Chiedeva pertanto l'accoglimento delle domande formulate già dalla con divisione di tutti i beni caduti nella successione Parte_2
ereditaria del de cuius, con esclusione dell'immobile sito in ES, Viale Annunziata, e con rigetto delle ulteriori avverse pretese.
Concessi i termini di cui all'art 183 c.p.c. con ordinanza del 18.10.2018, il Tribunale disponeva la consulenza tecnica al fine di : “1) descrivere i beni che fanno parte della massa ereditaria;
2) determinare il valore degli stessi, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima,
che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione
della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura
della successione, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla
stessa data, alla riunione fittizia tra attivo netto e donatum, costituito dai beni, di cui sia stato
disposto a titolo di donazione in vita dal de cuius (da stimare, nella loro consistenza oggettiva,
con riferimento al momento della donazione, e nel loro valore economico sulla base del
potere d'acquisto della moneta al momento dell'apertura della successione)”.
Con sentenza n. 1983/2021 del 12.11.2021, notificata in data 02.12.2021, il Tribunale
dichiarava aperta la successione di per l'effetto riconosceva il diritto di Persona_1
3 ad essere reintegrato nella quota di legittima a lui spettante mediante la CP
riduzione della donazione effettuata in favore di , condannando E_
quest'ultima a corrispondere la somma di € 19.520,81 oltre rivalutazione e interessi;
disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria mediante divisione dei beni e condanna al pagamento dei relativi conguagli tra le parti, con compensazione delle spese di giudizio fra e e fra e , Parte_2 CP Parte_2 E_
condanna di alla rifusione delle spese processuali in favore di E_ CP
, nonché al pagamento delle spese di CTU.
[...]
Avverso la superiore pronuncia, con atto di citazione notificato in data 01.01.2022,
[...]
e interponevano appello, affidandolo ai seguenti motivi: 1) E_ Parte_2
mancato adeguamento del valore dell'immobile donato alla data della decisione, nonché
errata valutazione condotta dal CTU;
2) errata determinazione e quantificazione della massa ereditaria, per mancata deduzione del valore dell'usufrutto; 3) ingiusta condanna alle spese di lite, chiedendo la riforma della sentenza gravata, previa sospensione. Con comparsa del
08.03.2022, si costituiva in giudizio , contestando le pretese avversarie e CP
spiegando appello incidentale in relazione all'omessa considerazione delle spese funerarie nella ripartizione tra gli eredi dei debiti documentati. Chiedeva pertanto, il rigetto della domanda di sospensione, il rigetto dei motivi di appello formulati e l'accoglimento dell'appello incidentale, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 08.06.2022, la Corte, ritenuto ammissibile l'appello, rigettava la domanda di sospensione formulata da parte appellante alla luce della natura non esecutiva del capo della sentenza, vertendo in materia di divisione dei beni;
disponeva il richiamo del CTU al quale affidava il seguente mandato: 1. Determinato il valore del compendio ereditario alla
data di apertura della successione, si quantifichi la quota disponibile, verificando se con la
donazione della metà indivisa dell'immobile, di cui è stata beneficiata la figlia , e E_
4 tenuto conto (ove vi sia) dell'usufrutto della su tale quota, sia stata lesa la quota Parte_2
CP_ ereditaria (1/3) spettante al figlio .
2. In caso positivo, rideterminato il valore dell'asse
ereditario alla data odierna, (Per la reintegrazione della quota di eredità riservata al
legittimario occorre fare riferimento al momento dell'apertura della successione per calcolare
il valore dell'asse ereditario per stabilire l'entità della lesione della legittima e per determinare
il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Pertanto, mentre la lesione della
legittima va verificata alla stregua dei valori dei beni al tempo dell'apertura della successione,
nel caso in cui ci siano conguagli da attribuire questi vanno commisurati al valore, al momento
della divisione, del bene che avrebbe dovuto essere assegnato in natura al non assegnatario,
tenendo conto del mutato valore” Cassazione civile sez. II, 17/03/2016, n.53) si operi la
divisione di esso in tre parti, riducendo la donazione -ove essa sia pregiudizievole-
esclusivamente nei confronti dell'erede e secondo il principio sopra CP
indicato”.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio la Corte, previa precisazione delle conclusioni,
all'udienza cartolare del 3.10.2024, assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Per questione di priorità logica viene esaminato l'appello incidentale con il quale CP
lamenta la mancata statuizione, da parte del Giudice di primo grado, in ordine al calcolo
[...]
delle spese funerarie, anticipate per intero dall'odierno appellante incidentale, il cui importo complessivo pari ad € 3.702,12 era oggetto di domanda di rimborso pro-quota nei confronti delle altre due eredi di Chiede che la Corte condanni a Persona_1 Parte_2
corrispondere al figlio l'importo complessivo di € 1.856,74 – ovvero € 1.234,04 a titolo di quota parte per le spese funerarie + € 622,7 in ragione del maggior credito maturato dal deducente nei confronti della madre, così come riconosciuto nella sentenza di primo grado
(pag. 10-11 e punto n.4 del dispositivo) e a corrispondere al fratello E_
5 , l'importo complessivo di euro 20.754,85 € - ovvero euro 1.234,04 a titolo CP
di quota parte per le spese funerarie, oltre euro 19.520,81 come riconosciuto dalla sentenza di primo grado quale somma necessaria a reintegrare la quota di legittima
Il motivo di gravame è inammissibile.
Come sancito nella sentenza di primo grado, per accertare la quota disponibile e quella di legittima occorre riferirsi alla seguente espressione: riunione fittizia = valore del patrimonio –
valore dei debiti + valore delle donazioni. A pag. 7 della sentenza di primo grado il Tribunale
espressamente dispone che “nel valore dei debiti da detrarre al relictum sono
ricomprese anche le spese funerarie e non già invece i beni per l'uso da parte degli eredi,
dei beni dopo la morte del de cuius”. Le spese funerarie incidono dunque nella determinazione e quantificazione della massa ereditaria e nel calcolo della quota di legittima, la cui errata determinazione e quantificazione non è stata fatta oggetto di gravame da parte di CP
che, anzi, nel costituirsi in giudizio, ne ha chiesto la conferma.
[...]
I.- Passando all'esame dell'appello, con il primo motivo le appellanti lamentano mancato adeguamento del valore dell'appartamento donato, sito in ES, Contrada Citola, Villaggio
Annunziata, alla data della decisione del giudizio di primo grado.
Palese errata valutazione dello stesso e degli altri immobili siti in ES, Contrada Cufina,
Ortoliuzzo, in riferimento alle condizioni ed ai parametri stabiliti dall'Osservatorio dell'Agenzia
dell'Entrate.
Il motivo è fondato nei limiti qui di seguito.
Il Tribunale ha errato nel determinare i conguagli da attribuire commisurandoli al valore, al momento del decesso del de cuius, del bene (in ES Contrada Citola Villaggio
Annunziata), che avrebbe dovuto essere assegnato in natura al non assegnatario , senza tenere conto del mutato valore del bene ereditario al momento della divisione.
Ed invero la Suprema Corte ha statuito che: “Per la reintegrazione della quota di eredità
riservata al legittimario occorre fare riferimento al momento dell'apertura della successione
6 per calcolare il valore dell'asse ereditario per stabilire l'entità della lesione della legittima e per
determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Pertanto, mentre la lesione
della legittima va verificata alla stregua dei valori dei beni al tempo dell'apertura della
successione, nel caso in cui ci siano conguagli da attribuire questi vanno commisurati al
valore, al momento della divisione, del bene che avrebbe dovuto essere assegnato in natura
al non assegnatario, tenendo conto del mutato valore”.( Cassazione civile, sez. II, 17/03/2016,
n. 5320, in senso sostanzialmente conforme Cass. 2452/1976, v Cass. 10564/05). Prosegue
la Corte affermando che: “la parte assegnataria del bene compreso nell'asse non può lucrare
l'eventuale maggior valore che esso abbia maturato rispetto alla svalutazione monetaria nel
lasso di tempo tra la morte del de cuius e l'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali,
fenomeno che si è verificato dal dopoguerra fino alla crisi deflazionistica dell'ultimo
quinquennio. Sono diverse le operazioni da effettuare. La lesione di legittima va verificata alla
stregua dei valori dei beni all'apertura della successione. Qualora vi siano conguagli da
attribuire, per riequilibrare l'assegnazione ad altro erede di beni che in parte dovevano essere
destinati al coerede avente diritto ai conguagli, questi ultimi devono essere commisurati al
valore, al momento della divisione, del bene (o dei beni) che avrebbe dovuto essere assegnato
in natura al non assegnatario, tenendo conto del mutato valore”
Secondo i nuovi calcoli effettuati dal CTU ing. , il valore dell'immobile Persona_2
all'anno 2022/2023 è stato quantificato complessivamente in € 145.656,00 (€ 1.200/mq) a fronte del valore di € 188.191,40 (€ 1.600/mq stimato alla data di apertura della
successione).
Il CTU ha confermato, rispetto alla precedente perizia, la valutazione del bene al momento
dell'apertura della successione (25.11.2011), contestata in eccesso dall'appellante e ribadita in seno alla comparsa conclusionale , tenuto conto della quota indicata dall'Agenzia
dell'Entrate nel 2012, in cui i prezzi di mercato oscillavano tra un minimo di € 1.200,00 al mq.
e massimo di € 1.800,00 al mq., nonché non realistica rispetto alle caratteristiche
7 dell'appartamento.
La censura non è fondata perché, per come si evince dalla relazione tecnica d'ufficio, il valore attribuito dal ctu al bene donato pari a 1600€/mq è scaturito da un'ampia indagine di mercato, valutato anche con riferimento all'Osservatorio del Mercato Immobiliare e considerando altresì le caratteristiche del bene (distribuzione interna, panoramicità), stato di manutenzione buono , presenza di cantina e posto auto, vicinanza alle principali arterie, tra cui lo svincolo autostradale. Pertanto la Corte ritiene che il valore pari a 1600€/mq attribuito al bene al momento della data di apertura della successione sia congruo all'immobile per le sue caratteristiche, posizione e stato di fatto.
Le valutazione operata dal CTU inerente il valore dell'immobile all'anno 2022/2023,
quantificato in € 145.656,00 (€ 1.200/mq) è stata contestata dalla difesa di CP
, considerandola esigua e in difetto, anche alla luce dei valori immobiliari forniti dal
[...]
procuratore dell'appellante incidentale unitamente ai rilievi alla bozza del ctu, che non sarebbero stati tenuti in adeguata considerazione. Detti valori, che con riferimento agli immobili nella stessa zona indicano valori di circa 1.600,00 mq, avrebbero dovuto indurre il consulente ad effettuare un'analisi degli atti di trasferimento di immobili omogenei nella stessa zona al fine di ricostruire un valore del bene quanto più possibile vicino a quello reale.
La censura non è fondata perché, per come si evince dalla relazione tecnica d'ufficio, il valore attribuito dal ctu al bene donato pari a 1200€/mq è scaturito da un'ampia indagine di mercato diffusa sulle attuali contrattazioni [Cfr. Allegato n.5] e sui valori indicati dall' Agenzia
del Territorio di ES e dal Borsino Immobiliare relativamente alla zona oggetto di causa
[Cfr. Allegato n.6]. La valutazione effettuata ha utilizzato i c.d. “comparables”, ovvero gli immobili le cui caratteristiche di consistenza, urbanistiche, di accessibilità e ubicazione
“allineabili” all'immobile “subjcet” (immobile oggetto di valutazione) attraverso i coefficienti di omogeneizzazione, al fine di ottenere un valore medio attendibile che non si discosti dall'alea estimale ordinaria (Market Comparison Approach MCA). media su tutti i campioni (da 1 a 16)
8 il valore risultante è pari a 1200.20.€/mq
Il mercato immobiliare dal 2019 ad oggi ha subito un discreto calo, dovuto anche all'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese e, conseguentemente il sistema economico, con ripercussioni incisive sul potere di acquisto, circostanza nettamente diversa dal trend di mercato intercorso tra il 2011 e il 2019. Pertanto, in considerazione della valutazione attuale del bene, funzione non solo delle caratteristiche proprie dell'immobile ma anche del “sistema immobiliare” corrente, si ritiene che il valore pari a 1200€/mq attribuito sia congruo all'immobile per le sue caratteristiche, posizione e stato di fatto.
II.- Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta errata determinazione e quantificazione della massa ereditaria in conseguenza del mancato riconoscimento e deduzione del valore del diritto di usufrutto di cui, sull'appartamento donato, è titolare la sig.ra
. Parte_2
Il motivo è fondato
Erroneamente il Giudice di primo grado, pur evidenziando che era stata donata solo la nuda proprietà dell'appartamento, ha omesso di valutare, quantificare e detrarre il diritto di usufrutto di cui è titolare il coniuge . Parte_2
Nell'atto di donazione effettuato dai genitori alla figlia appellante e versato in atti, si legge invero testualmente: “su quanto donato i donanti si riservano il diritto di usufrutto vita natural
durante congiuntamente e con il diritto di accrescimento per il più longevo”. Perciò, alla morte del coniuge usufruttuario il suo diritto di usufrutto sul 50% si è accresciuto in Persona_1
favore del coniuge ER , la quale ha, quindi, un diritto di usufrutto, Parte_2
vita natural durante, sull'intero bene, con la conseguenza che il valore di tale diritto,
ribattezzato dalla più recente giurisprudenza come usufrutto congiuntivo, deve essere quantificato (essendo stata aperta la successione per uno solo dei coniugi) sulla quota del
50% dell'appartamento e detratto dal valore di quest'ultima al fine di ottenere l'esatta valutazione della nuda proprietà da imputare alla massa ereditaria. Al riguardo la Suprema
9 Corte di Cassazione, ha avuto modo di affermare che: “Qualora il donante abbia donato la
nuda proprietà di un bene, riservandosi l'usufrutto per sè e per il coniuge, vita natural durante
e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sia morto
prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per
imputazione secondo il valore della piena proprietà, mentre se il coniuge sopravviva al
donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al momento
dell'apertura della successione” (Cassazione sentenza n. 18211 del 02.09.2020).
Alla luce delle operazioni condotte, il CTU ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni:
“Il compendio ereditario, stimato alla data di apertura della successione (25.12.2011), è
costituito dai seguenti beni che, per la quota di proprietà, assumono i valori seguenti: 1)
Immobile sito in ES c/da catastalmente identificato al foglio 50 Persona_3
particella 783 subalterni 2-3, valore stimato per ½, 5631.35€2) Terreno sito in ES c/da
catastalmente identificato al foglio 50 particella 784, valore stimato per 1/6, Persona_3
1196.28€ 3) Immobile sito in ES, Villaggio SS. Annunziata, C/da Citola, catastalmente
identificato al foglio 88 particella 140 subalterno 19-17, valore sti-mato per ½, 94095.70€ 4)
Conto corrente cc n. 49661473 intestato a presso l'ufficio postale 15 con saldo Persona_1
pari a 7796,99€, nella quota 1/1. I debiti riconosciuti dal Giudice di Primo Grado nella somma
delle spese di luce perpetua, loculo e diritti di tumulazione, presentazione di successione e
agenzia delle entrate, sono pari al valore di 4112,16€. Pertanto, il relictum, al netto delle spese
ereditarie, è pari a 14624,63€. Il valore della riunione fittizia, tenuto conto del diritto di
abitazione e del modus (Cass. N.6925/2015), attribuito sull'immobile donato, in relazione
all'assistenza prestata da , risulta pari a 66.174.67€. Le quote disponibili E_
e di legittima che, nel caso in esame, sono pari a ¼ del valore della riunione fittizia, assumono
il valore di 16. 543.67€. Si evince cosi la sussistenza della lesione nei confronti del convenuto
nella misura della differenza tra la quota legittima a lui spettante e la quota ereditaria,
coincidente con il valore di 11.668,79€.
10 Accertata l'esistenza della lesione è stato ricalcolato il valore del compendio ereditario alla
data attuale (2022-2023), ripetendo gli stessi calcoli per la valutazione della lesione e, quindi,
del conguaglio a favore della parte lesa. Considerato il calo subito dal mercato immobiliare dal
2011 ad oggi pari a circa il 20%, il valore del relictum risulta pari a 13259,10€, mentre la
riunione fittizia, al netto del diritto di abitazione, assume il valore di 50985,14€. Le quote
disponibili e di legittima risultano pari a 12746,29€ e la conseguente lesione pari a 8326,58€.
In conseguenza all' impossibilità di integrare in natura la quota, tale valore, oltre interessi legali
se dovuti, costituisce il conguaglio in denaro che dovrà essere restituito al convenuto per
essere stato leso nella sua quota di legittima”
La difesa di ha contestato le risultanze della ctu in merito un'erronea valutazione CP
della nuda proprietà del bene donato nel responso al quesito n. 2 del mandato inerente la
rideterminazione dell'asse ereditario alla data odierna, per una erronea valutazione della nuda proprietà.
Rileva la fondatezza delle contestazioni mosse alla luce dei principi espressi dalla Suprema
Corte e delineati nelle sentenze n. 5320 del 2016, n. 10564 del 2005, n. 2452 del 1976,
secondo i quali “Qualora vi siano conguagli da attribuire, per riequilibrare l'assegnazione ad
altro erede di beni che in parte dovevano essere destinati al coerede avente diritto ai
conguagli, questi ultimi devono essere commisurati al valore, al momento della divisione, del
bene (o dei beni) che avrebbe dovuto essere assegnato in natura al non assegnatario, tenendo
conto del mutato valore” . Il calcolo del diritto di abitazione/usufrutto viene effettuato dal ctu sulla base del coefficiente 0,35 cioè considerando l'età della usufruttuaria al momento dell'apertura della successione e non, invece, all'età dell'usufruttuaria alla data della stesura della consulenza tecnica cioè 88 anni, a cui corrisponde il coefficiente pari a 0,15. Ne
consegue che il valore dell'usufrutto, ad oggi, è pari ad € 10.924,05 (= 0,15 x 72.828,00)
mentre quello della nuda proprietà, invece, è pari ad € 61.903,80 dal quale dedurre il modus quantificato in € 5.500,00, quindi pari ad € 56.403,80. Alla luce di quanto evidenziato muta la
11 tabella di cui a pag. 13 dell'elaborato peritale inerente il valore, alla data odierna, della riunione fittizia con diritto di abitazione (relictum – debiti + donatum) corrispondente alla somma di €
65.550,74 (13.259,10 – 4.112,16 +56.403,80). Pertanto la quota di legittima (1/4 della riunione fittizia) è pari ad € 16.387,68 e la lesione subita( data dalla differenza tra quota di legittima
16.387,68 – quota ereditaria 4.419,70 relictum diviso tre) è di € 11.967,98.
Il valore del conguaglio in denaro, valutato alla data odierna che deve essere reso a CP
, per aver subito la lesione della sua quota di legittima è pari a euro 11.987,98
[...]
III. Sul terzo motivo di appello: Ingiusta ed erronea condanna alle spese di lite.
L'appellante ritiene ingiusta la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato a rifondere le spese di lite a , compensandole tra E_ CP
e . La domanda di divisione accolta è stata proposta dalla CP Parte_2
sig.ra stante la mancata adesione del figlio in sede stragiudiziale e alla Parte_2
stessa ha aderito , convenuta in primo grado così come il germano. E_
Sicché appare soccombente rispetto alla domanda di divisione formulata, CP
ancorché la domanda riconvenzionale di reintegrazione della quota di legittima sia stata accolta.
Il motivo di gravame è infondato
, nel primo grado di giudizio ha contestando e contrastando tutte le Parte_2
domande avanzate da , condividendo e avallando le difese di CP [...]
, sostenendo la dispensa dalla collazione dell'atto datata 13.5.2010 in favore di E_
. Il Tribunale di ES ha qualificato il rogito in favore di Provvidenza quel E_
donazione seppure con imposizione di modus a carico del donario che entra a far parte dell'asse ereditario. La soccombenza parziale giustifica condanna integrale, rientrando nelle facoltà del giudice di merito la condanna alla totalità delle spese della parte parzialmente soccombente.
12 La regola generale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che risulta vinto nella lotta giudiziale;
tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere,
sia pure in misura ridotta, quelle della controparte.
La Cassazione ha stabilito che, in caso di soccombenza reciproca, se il giudice non decide di compensare le spese, deve porle a carico della parte la cui domanda, anche se accolta, ha un valore minore rispetto a quella di controparte, anch'essa accolta (Cass. civ. sez VI ord.
21/01/2020 n. 1269).
Stante il parziale accoglimento dell'appello e il rigetto dell'appello incidentale, sussisto giusti motivi per compensare per metà le spese del presente grado, la restante metà segue la soccombenza e viene liquidata in dispositivo, ex D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 10/2022 R. G.,
concernente l'impugnazione sentenza n. 1983/21, emessa il 12.11.2021 dal Tribunale di
ES , pubblicata il 19.11.21, avente ad oggetto: divisione beni caduti in successione, così
provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma del punto n. 2) del dispositivo della sentenza appellata, ridetermina in euro 11.967,98 la somma dovuta da
[...]
a con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al E_ Persona_1
soddisfo. Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- compensa per metà le spese del presente grado tra , Parte_2 [...]
e e condanna al pagamento in favore di E_ CP CP
e delle spese del presente grado, liquidate Parte_2 E_
nell'intero in euro 5.000,00 per competenze, oltre 355,50 per spese non imponibili
13 documentate, oltre rimborso forfettario spese 15%, cpa e IVA. Pone le spese di Ctu a carico di entrambe le parti, appellanti e appellato, al 50% ciascuno.
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all' appellante incidentale .
Così deciso in ES nella camera di consiglio del 19.8.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
14