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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/05/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
1491 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1491 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENATICO in data
07/03/2004 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - CP_2
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. SCARPELLINI GLORIA e dall' avv. GRAZIANI VALENTINA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 09/07/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
1 ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 07/10/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENATICO in data
07/03/2004 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - CP_2
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENATICO al N. 29
P. 2 S. Anno 2004; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
09/07/2024, che integralmente si riportano:
• dichiarare compensate le spese legali dando atto, già da ora, che la SI.ra
ha presentato istanza per beneficiare del gratuito patrocinio CP_2
avendo i requisiti previsti per legge;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 6
2 1) La casa familiare sita in Cesenatico (FC), Viale Roma n. 55, Int. 10 verrà assegnata alla SI.ra unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, sino al CP_2
raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli e . Il SI. Per_1 Per_2 CP_1
si trasferirà in altra abitazione e conseguentemente ivi trasferirà la propria
[...]
residenza;
2) si dà atto che il figlio maggiorenne risederà presso la casa coniugale anche Per_2
se di fatto per 5 giorni settimanali vive a Ferrara ove frequenta l'Università con corso di laurea in Fisioterapia, alloggiando in un immobile condotto in locazione dallo stesso come da contratto che si allega (doc. 19). Nei fine settimana e terminate le lezioni nel periodo estivo rientra presso l'abitazione familiare. Il figlio minorenne invece, continuerà ad avere la sua stabile residenza presso la casa coniugale Per_1
unitamente alla SI.ra . CP_2
3) Il figlio minore trascorrerà principalmente il proprio tempo presso la casa Per_1
coniugale in Cesenatico (FC) anche durante la settimana in quanto frequenta la palestra nella quale svolge attività sportiva per tre volte settimanali. Resta inteso che il padre, previo debito preavviso, potrà prelevare il figlio presso l'abitazione, cenare con lui e il figlio potrà dormire presso l'abitazione paterna per andare a scuola il giorno successivo. A fine settimana alterni compatibilmente con i propri Per_1
impegni scolastici ed extrascolastici dal momento che ha già 17 anni, potrà stare dal venerdì sera al Lunedì mattina presso l'abitazione del padre che poi lo accompagnerà
a scuola. Durante l'estate il padre potrà trascorrere anche un mese non consecutivo con il figlio minore e potrà altresì portare i figli in ferie con sé purché il tutto venga deciso con debito preavviso alla madre di almeno un mese. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale. Per_1
4) Il SI. continuerà a versare a a titolo di contributo CP_1 CP_2
al mantenimento del figlio la somma mensile pari ad €. 300,00 (trecento/00) Per_1
anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del
3 presente atto e sino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Per quanto riguarda il figlio , maggiorenne il SI. verserà a suo favore e Per_2 CP_1
direttamente sul suo conto corrente a lui intestato a titolo di contributo per il suo mantenimento la somma di €. 450,00 (quattrocentocinquanta/00) anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del presente atto e sino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
5) Il SI. contribuirà in toto al 100% alle spese extra assegno CP_1
relative ai figli secondo le “Linee Guida” approvate dal Tribunale di Forlì che comunque a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si riportano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla
4 scuola; e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) Il SI. corrisponderà alla SI.ra l'importo di €. CP_1 CP_2
100.000,00 (centomila/00) a titolo di assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5, comma VIII, L. 898/1970 e succ. mod.. La SI.ra , dal canto suo, CP_2
dichiara sin d'ora di accettare la corresponsione di tale importo, ritenendolo equo, nella consapevolezza di non poter proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico nei confronti del SI. CP_1
La corresponsione della somma di €. 100.000,00 (centomila/00) a titolo di assegno divorzile una tantum avverrà nel termine di giorni 5 (cinque) dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza che recepirà integralmente le presenti
5 condizioni congiunte di divorzio.
Le parti si impegnano sin d'ora a prestare formale acquiescenza alla sentenza che recepirà integralmente le presenti condizioni congiunte di divorzio nel termine di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione.
Sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza de qua, il SI. CP_1
continuerà a corrispondere alla SI.ra la somma mensile di €.
[...] CP_2
1.500,00 disposta in sede di separazione.
7) Fatto salvo quanto previsto alla condizione 6 che precede, le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente, di essere integralmente soddisfatte e di non vantare, l'una nei confronti dell'altra, crediti di qualsivoglia genere e/o natura, così come pretese patrimoniali, risarcitorie e/o latu sensu economiche a qualsivoglia titolo e/o ragione.
8) Entrambe le parti, inoltre, dichiarano di essere pienamente autosufficienti da un punto di vista economico.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENATICO per quanto di competenza.
Forlì, 22/05/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
6
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1491 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENATICO in data
07/03/2004 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - CP_2
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. SCARPELLINI GLORIA e dall' avv. GRAZIANI VALENTINA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 09/07/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
1 ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 07/10/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENATICO in data
07/03/2004 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - CP_2
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENATICO al N. 29
P. 2 S. Anno 2004; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
09/07/2024, che integralmente si riportano:
• dichiarare compensate le spese legali dando atto, già da ora, che la SI.ra
ha presentato istanza per beneficiare del gratuito patrocinio CP_2
avendo i requisiti previsti per legge;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 6
2 1) La casa familiare sita in Cesenatico (FC), Viale Roma n. 55, Int. 10 verrà assegnata alla SI.ra unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, sino al CP_2
raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli e . Il SI. Per_1 Per_2 CP_1
si trasferirà in altra abitazione e conseguentemente ivi trasferirà la propria
[...]
residenza;
2) si dà atto che il figlio maggiorenne risederà presso la casa coniugale anche Per_2
se di fatto per 5 giorni settimanali vive a Ferrara ove frequenta l'Università con corso di laurea in Fisioterapia, alloggiando in un immobile condotto in locazione dallo stesso come da contratto che si allega (doc. 19). Nei fine settimana e terminate le lezioni nel periodo estivo rientra presso l'abitazione familiare. Il figlio minorenne invece, continuerà ad avere la sua stabile residenza presso la casa coniugale Per_1
unitamente alla SI.ra . CP_2
3) Il figlio minore trascorrerà principalmente il proprio tempo presso la casa Per_1
coniugale in Cesenatico (FC) anche durante la settimana in quanto frequenta la palestra nella quale svolge attività sportiva per tre volte settimanali. Resta inteso che il padre, previo debito preavviso, potrà prelevare il figlio presso l'abitazione, cenare con lui e il figlio potrà dormire presso l'abitazione paterna per andare a scuola il giorno successivo. A fine settimana alterni compatibilmente con i propri Per_1
impegni scolastici ed extrascolastici dal momento che ha già 17 anni, potrà stare dal venerdì sera al Lunedì mattina presso l'abitazione del padre che poi lo accompagnerà
a scuola. Durante l'estate il padre potrà trascorrere anche un mese non consecutivo con il figlio minore e potrà altresì portare i figli in ferie con sé purché il tutto venga deciso con debito preavviso alla madre di almeno un mese. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale. Per_1
4) Il SI. continuerà a versare a a titolo di contributo CP_1 CP_2
al mantenimento del figlio la somma mensile pari ad €. 300,00 (trecento/00) Per_1
anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del
3 presente atto e sino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Per quanto riguarda il figlio , maggiorenne il SI. verserà a suo favore e Per_2 CP_1
direttamente sul suo conto corrente a lui intestato a titolo di contributo per il suo mantenimento la somma di €. 450,00 (quattrocentocinquanta/00) anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del presente atto e sino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
5) Il SI. contribuirà in toto al 100% alle spese extra assegno CP_1
relative ai figli secondo le “Linee Guida” approvate dal Tribunale di Forlì che comunque a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si riportano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla
4 scuola; e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) Il SI. corrisponderà alla SI.ra l'importo di €. CP_1 CP_2
100.000,00 (centomila/00) a titolo di assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5, comma VIII, L. 898/1970 e succ. mod.. La SI.ra , dal canto suo, CP_2
dichiara sin d'ora di accettare la corresponsione di tale importo, ritenendolo equo, nella consapevolezza di non poter proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico nei confronti del SI. CP_1
La corresponsione della somma di €. 100.000,00 (centomila/00) a titolo di assegno divorzile una tantum avverrà nel termine di giorni 5 (cinque) dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza che recepirà integralmente le presenti
5 condizioni congiunte di divorzio.
Le parti si impegnano sin d'ora a prestare formale acquiescenza alla sentenza che recepirà integralmente le presenti condizioni congiunte di divorzio nel termine di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione.
Sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza de qua, il SI. CP_1
continuerà a corrispondere alla SI.ra la somma mensile di €.
[...] CP_2
1.500,00 disposta in sede di separazione.
7) Fatto salvo quanto previsto alla condizione 6 che precede, le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente, di essere integralmente soddisfatte e di non vantare, l'una nei confronti dell'altra, crediti di qualsivoglia genere e/o natura, così come pretese patrimoniali, risarcitorie e/o latu sensu economiche a qualsivoglia titolo e/o ragione.
8) Entrambe le parti, inoltre, dichiarano di essere pienamente autosufficienti da un punto di vista economico.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENATICO per quanto di competenza.
Forlì, 22/05/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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