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5 aprile 2001
5 aprile 2001
Art. 19. 1. Dopo l' articolo 369 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 369-bis - (Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa) - 1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullita' degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) l'informazione della obbligatorieta' della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facolta' e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
c) l'indicazione della facolta' di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sara' assistito da quello nominato d'ufficio;
d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procedera' ad esecuzione forzata;
e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato".
Nota all'art. 19:
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 375 ed il testo dell' art. 416 del codice di procedura penale :
"Art. 375. - 1-2 (Omissis).
3. Quando la persona e' chiamata a rendere l'interrogatorio, l'invito contiene altresi' la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L'invito puo' inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'art. 453, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potra' essere presentata richiesta di giudizio immediato.".
"Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero). - 1. La richiesta di rinvio a giudizio e' depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e' preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'art. 415-bis, comma 3.
2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari (294, 392 ss.; att. 130). Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.".
"Art. 369-bis - (Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa) - 1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullita' degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) l'informazione della obbligatorieta' della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facolta' e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
c) l'indicazione della facolta' di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sara' assistito da quello nominato d'ufficio;
d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procedera' ad esecuzione forzata;
e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato".
Nota all'art. 19:
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 375 ed il testo dell' art. 416 del codice di procedura penale :
"Art. 375. - 1-2 (Omissis).
3. Quando la persona e' chiamata a rendere l'interrogatorio, l'invito contiene altresi' la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L'invito puo' inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'art. 453, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potra' essere presentata richiesta di giudizio immediato.".
"Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero). - 1. La richiesta di rinvio a giudizio e' depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e' preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'art. 415-bis, comma 3.
2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari (294, 392 ss.; att. 130). Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.".
Commentari • 3
- 1. Cassazione penale n. 44022/2001https://www.brocardi.it/ · 20.228119
(massima n. 1) In tema di «informazione di garanzia», prevista dall'art. 369 c.p.p., e di «informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa», prevista dall'art. 369 bis c.p.p. (introdotto dall'art. 19 della legge 6 marzo 2001 n. 60), ai fini di un coordinamento tra i due diversi istituti, deve ritenersi che l'informazione di garanzia sia dovuta quando si debba compiere un atto «a sorpresa», sia pure non necessariamente prima del medesimo o congiuntamente ad esso, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 9
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2001, n. 44022Provvedimento: […] Ciò premesso, bisogna rilevare che l'art. 369 bis c.p.p., introdotto dall'art. 19 della legge n. 60 del 2001, intitolata "disposizioni in materia di difesa d'ufficio", reca in epigrafe "Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa" ed il primo comma cui si riferisce il ricorrente recita: "Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375,comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore di ufficio. […]Leggi di più...
- intervenuta nomina del difensore di fiducia·
- esclusione·
- atti d'indagine "a sorpresa"·
- necessità anche dell'informazione sul diritto di difesa·
- fondamento·
- condizioni·
- obbligo di ulteriore informazione·
- rilevanza anche in caso di riunione di procedimenti·
- informazione sul diritto di difesa ex art.369 bis cpp·
- differenze fra i due istituti·
- indagini preliminari (cod. proc. pen. 1988)·
- informazione di garanzia·
- attività del pubblico ministero