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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 6162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6162 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1502/24 Sentenza n.______________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
II Sez. Civile
Il giudice, dott. Luigi Montariello
Applicazione da remoto ai sensi dell'art. 3, co. 9 del D.L. n. 117/2025 convertito con L. n. 148/2025 in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. I, penale.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(Piva: in persona del l.r.p.t. nato Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 ad Avino il 3.11.1942, difeso e rappresentato dagli Avv.ti Anna Paolo Klinger e Marianna de' Giudici del Foro di Venezia, presso il cui studio è domiciliato.
ATTORE
contro
:
(CF: con studio in Venezia alla via Controparte_1 C.F._1
Santa Croce n. 184, residente in [...], domicilio digitale
Email_1
CONVENUTO - CONTUMACE
Il procedimento in questione è stato assegnato allo scrivente con decreto del Presidente F.F. del Tribunale di
Venezia datato 22.10.2025, Prot. n. 3395.
Conclusioni Come da memorie in atti depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte attrite domandava la risoluzione per inadempimento del contratto di patrocinio -mandato difensivo conferito a parte convenuta in qualità di avvocato per l'esperimento di ricorsi avverso cartelle esattoriali
(imposta TARI)-; in particolare, adduceva plurimi comportamenti omissivi e negligenti espressivi di illeciti disciplinari -poi accertato dal competente COA per constatato difetto di informazione del cliente e per erronea predisposizione degli atti processuali laddove privi di requisiti formali di ammissibilità- e concretizzanti l'inadempimento delle obbligazioni di mezzi oggetto del contratto, condotte dalle quali sarebbero scaturiti anche i danni oggetto di connessa domanda risarcitoria.
Il convenuto benchè regolarmente citato restava contumace.
Sotto il profilo cautelare veniva, incidentalmente, chiesta ed accolta istanza di sequestro conservativo a tutela delle pretese creditorie di parte attrice sussistendo attuali e concreti rischi di perdita della garanzia patrimoniale.
***
Preliminarmente, occorre analizzare il regime di responsabilità contrattuale del professionista avvocato.
Costante e pacifica giurisprudenza di legittimità -pienamente condivisa da questo Tribunale- afferma che l'inadempimento contrattuale imputabile al professionista avvocato è di natura contrattuale e richiede verifica in sede di esecuzione della diligenza professionale imposta dall'art. 1176, co. 2 c.c. -temperata dal disposto di cui all'art. 2236 c.c. in ipotesi di casi di particolare complessità-.
In particolare, l'esercizio di attività professionale sottende obbligazioni di mezzi -e non di risultato-ragion per cui il professionista nell'assunzione e nell'espletamento dell'incarico difensivo si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato -non a conseguirlo- nel rispetto degli obblighi di diligenza parametrati alla ordinaria diligenza professionale.
*INADEMPIMENTO CONTRATTUALE*
Tanto premesso, è in atti provato -risultanze documentali allegate alla citazione e prove testimoniali assunte nel corso del giudizio- che l'odierno convenuto espletava l'incarico professionale ricevuto in violazione di detti canoni di diligenza omettendo di informare il cliente sull'esito dei giudizi e, a monte, sulle prospettive ed i rischi sottesi alle azioni giurisdizionali intraprese (anzi, è emerso che parte convenuta rassicurava il buon esito dei ricorsi perché sovente esperiti anche per altri clienti).
A comprova di detti inadempimenti professionali soccorre il provvedimento sanzionatorio disciplinare emesso dal COA competente -produzione autorizzata nel corso del giudizio- per condotte violative dei doveri deontologici, tra i quali figurano quelli (proprio) oggetto di specifica e puntuale allegazione nell'odierno giudizio. Detto provvedimento risulta assorbente rispetto alle prove testimoniali assunte afferenti al fatto storico così come allegato da parte attrice. Pertanto, prove complessivamente considerate cristallizzano gli inadempimenti contrattuali imputabili a parte convenuta.
Le accertate condotte negligenti imputabili a parte convenuta impongono l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di patrocinio domandata da parte attrice con conseguente obbligo restitutorio -del pari domandato- in capo a parte convenuta dei compensi professionali ricevuti oggetto di puntuale prova documentale.
Sul punto, si richiama quanto affermato da pacifica giurisprudenza di legittimità: “L'avvocato è obbligato, nello svolgimento dell'attività professionale, a prestare la diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., comprendente l'obbligo (sancito dall'art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012) d'informare il cliente del livello di complessità dell'incarico: dalla violazione di tale dovere deriva inadempimento contrattuale, che può dar luogo alla perdita del diritto al compenso - in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. - ove si dimostri che il cliente, se correttamente informato, avrebbe scelto di non conferire
l'incarico; nel caso in cui l'inadempimento non sia stato determinante (pur sempre inserendosi nella sequenza causale che ha condotto al conferimento dell'incarico) di esso il giudice deve tener conto nella determinazione del compenso, in quanto elemento idoneo a incidere in negativo sulla qualità delle prestazioni rese” (Cass.,
Ord. n. 25889/2025, Rv. 675878 – 02).
Suddetto obbligo restitutorio consequenziale alla risoluzione contrattuale è quantificabile sulla scorta delle prove documentali in atti (All. 25 alla citazione). Dalla fattura del 18.8.2015 emerge che l'odierno attore versava al convenuto la somma di € 4.233,35 a titolo di compensi, oneri e accessori di legge per l'attività professionale svolta (fattura n. 35/2015 emessa dall'odierno convenuto per i compensi, in atti).
*RISARCIMENTO DEL DANNO*
Per quanto concerne, invece, i danni domandati da parte attrice si evidenzia, sin da subito ed in senso assorbente, che in atti non vi è né allegazione e neppure prova di elementi da porre a fondamento del giudizio prognostico richiesto ai fini della risarcibilità dei danni conseguenti agli errori ed alle omissioni del professionista inadempiente.
In altri termini, la responsabilità del professionista avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dei doveri deontologici professionali, occorrendo verificare se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito - certamente o molto probabilmente- il riconoscimento delle proprie ragioni difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
Giudizio prognostico applicabile anche al caso di specie. L'attore lamenta che le omesse informazioni e gli inadempimenti contrattuali del convenuto avrebbero consentito diverse valutazioni e determinazioni in ordine ai ricorsi proposti avverso le cartelle esattoriali ricevute (pagamento immediato in luogo del conferito mandato difensivo per la proposizione di ricorsi giurisdizionali). Ebbene detta possibilità alternativa deve essere dimostrata sulla scorta di un giudizio -ex ante- di ragionevole inammissibilità o rigetto nel merito dei ricorsi - così come proposti e congeniati dal convenuto- secondo la giurisprudenza in materia.
Sul punto soccorre pacifica giurisprudenza di legittimità, ritenendo necessario detto giudizio prognostico per ritenere provato il nesso causale tra la condotta professionale e le conseguenze dannose risarcibili (1).
Sostanzialmente, la responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, tuttavia, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio. (2). Ciò in termini di c.d. prova di resistenza.
Nel caso di specie, l'attore lamenta:
- errori professionali da cui sono discesi rigetti ovvero dichiarazioni di inammissibilità -per vizi anche formali- dei ricorsi proposti dinanzi alla competente A.G. tributaria;
- l'omessa informazione degli esiti dei giudizi sfavorevoli proposti (alcuni per rigetto nel merito, altri per dichiarata inammissibilità dei ricorsi);
- l'omessa o erronea indicazione delle concrete possibilità difensive e dei rischi connessi ai giudizi esperiti.
Dette circostanze di fatto affiancate da mere allegazioni documentali (provvedimenti giurisdizionali in atti) sono inidonee a fondare un giudizio di puntuale ricostruzione dei ragionevoli esiti -negativi- dei giudizi proposti da parte attrice in Commissione Tribuataria. In altri termini, dette mere allegazioni non consentono di affermare che l'assenza degli errori ovvero delle omissioni informative e professionali del convenuto avrebbero, secondo l'id quod plerumque accidit, indotto l'odierno attore a non conferire il mandato difensivo e, pertanto, ad optare per scelte diverse (recarsi presso altro professionista -circostanza verosimile ma non menzionata in citazione- ovvero adempiere all'obbligazione oggetto di esazione per non incorrere in sanzioni e nel pagamento degli interessi moratori).
Detto vulnus probatorio impedisce valutazioni nel merito della domanda risarcitoria formulata da parte attrice in ossequio ai criteri delineati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.
Sostanzialmente, l'allegazione di cui a p. 13 della citazione (3) non è di per sé sufficiente a fondare un giudizio sul nesso causale tra gli inadempimenti professionali e le pretese risarcitorie perché l'affermazione di mancato conferimento del mandato difensivo al convenuto se debitamente informato dei possibili esiti -negativi- dei giudizi proposti è circostanza, allo stato, non avvalorata da puntuali elementi di prova. La possibilità di una diversa autodeterminazione dell'attore non può evincersi ex post dai soli esiti negativi dei giudizi - documentazione in atti- dovendo, invece, essere confortata da puntuali circostanze di fatto idonee a delineare le ragioni difensive che l'attore intendeva far valere con ricorso giurisdizionale e la loro ragionevole fondatezza o non fondatezza - qui il giudizio prognostico ex ante richiesto dalla giurisprudenza in materia- secondo la giurisprudenza tributaria.
Inoltre, non va sottaciuto che l'odierno attore -soggetto avveduto per la riferita qualifica di imprenditore- ha negli anni omesso di pagare gli avvisi di accertamento ricevuti (imposta TARI) per annualità diverse su suggerimento del convenuto al quale conferiva mandato difensivo per la proposizione di ricorsi giurisdizionali le cui ragioni giuridiche, verosimilmente concordate con parte convenuta, non sono state oggetto di specifica indicazione in atti e neppure oggetto di valutazioni in seno al richiesto giudizio prognostico -del tutto assente negli atti di parte- richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del risarcimento domandato in citazione.
Ancora, l'attore se debitamente informato da parte convenuta avrebbe potuto anche far valere le proprie ragioni difensive -si ribadisce, allo stato non menzionate in citazione- chiedendo parere tecnico ad altro professionista avvocato e non, come sostenuto da parte attrice, necessariamente procedendo al pagamento delle imposte rinunziando in toto alle proprie -potenziali- ragioni difensive.
***
Conclusivamente, perché sia dimostrata la rilevanza causale delle condotte inadempienti tenute da parte convenuta rispetto ai danni lamentati, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che le eccezioni difensive in
Commissione Tributaria così come congeniate (esempio, specifiche ragioni estintive del credito oggetto di esazione ovvero puntuali criteri di rideterminazione in melius dell'imposta dovuta) sarebbero state del tutto illogiche e ragionevolmente non accoglibili sulla scorta degli attuali orientamenti giurisprudenziali. Sforzo prognostico e probatorio non assolto da parte attrice stante la mera allegazione delle pronunce giurisdizionali a sé sfavorevoli e la semplice deduzione della propria diversa autodeterminazione (pagamento delle imposte in luogo del conferimento di incarico difensivo a parte convenuta, peraltro, omettendo la possibilità di poter conferire mandato difensivo a professionista diverso per non rinunziare in toto alle proprie facoltà difensive).
*** Sul punto, non rilevano in senso contrario le prove testimoniali assunte. I testi escussi avvalorano le condotte inadempienti dei doveri deontologici tenute convenuto cristallizzando il fatto storico allegato in citazione - aspetto assorbito dal provvedimento sanzionatorio del COA-. Tali prove dichiarative a nulla rilevano ai fini del richiesto giudizio prognostico -si ribadisce, del tutto assente in atti- sui possibili esiti -positivi o negativi- dei ricorsi giurisdizionali da porre a fondamento delle pretese risarcitorie azionate nel presente giudizio.
L'assenza di prova dei possibili esiti dei giudizi proposti in Commissione Tributaria -sub specie, di ragionevole non accoglimento delle ragioni di rito e di merito alla luce della giurisprudenza in materia di imposte TARI formalizzate dall'odierno convenuto negli atti processuali- impedisce valutazioni di merito in ordine alla rilevanza causale delle condotte inadempienti del professionista con le conseguenze dannose oggetto di domanda risarcitoria.
*CONCLUSIONI*
Va, pertanto, accolta la domanda di risoluzione contrattuale formulata da parte attrice: all'accertato inadempimento contrattuale imputabile al convenuto ne discende la risoluzione del contratto stipulato tra le parti con conseguente obbligo restitutorio dei compensi professionali versati da parte attrice.
Suddetti elementi, invece, non consentono di ritenere raggiunta la prova, sicura e tranquillizzante, delle effettive conseguenze dannose discendenti dall'accertato inadempimento contrattuale del convenuto per le ragioni da ultimo esposte.
Trattasi, in sostanza, di accertate condotte inadempienti del convenuto per violazione dei doveri deontologici, tuttavia non seguite dalla prova puntuale delle conseguenze dannose stante l'assenza di qualsiasi sforzo probatorio a sostegno del giudizio prognostico -invero, del tutto assente negli atti di parte attrice- richiesto ai fini risarcitori dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
***
In punto di spese, alla parziale soccombenza segue la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di entrambe le parti processuali nella misura del 50% ciascuna.
***
Quanto al sequestro conservativo lo stesso va parzialmente revocato e, pertanto, ridotto a garanzia degli importi accertati di € 4.233,35 dovuti da parte convenuta all'attore a titolo restitutorio per l'accertata risoluzione contrattuale.
P.Q.M.
Accoglie la domanda di risoluzione del contratto e condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma, a titolo restitutorio, di € 4.233,35, oltre Parte_1 accessori di legge e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
Rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice per le ragioni indicate in parte motiva.
Conferma il disposto sequestro conservativo limitatamente al suddetto importo dovuto a titolo di restituzione oltre accessori di legge;
revoca il sequestro conservativo per l'eccedenza. Spese di lite compensate.
Spese di consulenza a carico di entrambe le parti processuali nella misura del 50% ciascuna.
Venezia, il 20/12/2025.
IL GIUDICE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., Sent. n. 2638/2013, Rv. 675917 – 01: “La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione
- non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”. 2 Cass., Ord. n. 15526/2025, Rv. 675813 – 01: “L'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., a usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, tuttavia, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio. 3 “se l'Avv. avesse adempiuto ai propri doveri, sia di diligenza che di infomazione, sia ex lege deontologici, Controparte_1 [...] non avrebbe intrapreso i giudizi e non avrebbe dovuto pagare gli interessi”. Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
II Sez. Civile
Il giudice, dott. Luigi Montariello
Applicazione da remoto ai sensi dell'art. 3, co. 9 del D.L. n. 117/2025 convertito con L. n. 148/2025 in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. I, penale.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(Piva: in persona del l.r.p.t. nato Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 ad Avino il 3.11.1942, difeso e rappresentato dagli Avv.ti Anna Paolo Klinger e Marianna de' Giudici del Foro di Venezia, presso il cui studio è domiciliato.
ATTORE
contro
:
(CF: con studio in Venezia alla via Controparte_1 C.F._1
Santa Croce n. 184, residente in [...], domicilio digitale
Email_1
CONVENUTO - CONTUMACE
Il procedimento in questione è stato assegnato allo scrivente con decreto del Presidente F.F. del Tribunale di
Venezia datato 22.10.2025, Prot. n. 3395.
Conclusioni Come da memorie in atti depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte attrite domandava la risoluzione per inadempimento del contratto di patrocinio -mandato difensivo conferito a parte convenuta in qualità di avvocato per l'esperimento di ricorsi avverso cartelle esattoriali
(imposta TARI)-; in particolare, adduceva plurimi comportamenti omissivi e negligenti espressivi di illeciti disciplinari -poi accertato dal competente COA per constatato difetto di informazione del cliente e per erronea predisposizione degli atti processuali laddove privi di requisiti formali di ammissibilità- e concretizzanti l'inadempimento delle obbligazioni di mezzi oggetto del contratto, condotte dalle quali sarebbero scaturiti anche i danni oggetto di connessa domanda risarcitoria.
Il convenuto benchè regolarmente citato restava contumace.
Sotto il profilo cautelare veniva, incidentalmente, chiesta ed accolta istanza di sequestro conservativo a tutela delle pretese creditorie di parte attrice sussistendo attuali e concreti rischi di perdita della garanzia patrimoniale.
***
Preliminarmente, occorre analizzare il regime di responsabilità contrattuale del professionista avvocato.
Costante e pacifica giurisprudenza di legittimità -pienamente condivisa da questo Tribunale- afferma che l'inadempimento contrattuale imputabile al professionista avvocato è di natura contrattuale e richiede verifica in sede di esecuzione della diligenza professionale imposta dall'art. 1176, co. 2 c.c. -temperata dal disposto di cui all'art. 2236 c.c. in ipotesi di casi di particolare complessità-.
In particolare, l'esercizio di attività professionale sottende obbligazioni di mezzi -e non di risultato-ragion per cui il professionista nell'assunzione e nell'espletamento dell'incarico difensivo si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato -non a conseguirlo- nel rispetto degli obblighi di diligenza parametrati alla ordinaria diligenza professionale.
*INADEMPIMENTO CONTRATTUALE*
Tanto premesso, è in atti provato -risultanze documentali allegate alla citazione e prove testimoniali assunte nel corso del giudizio- che l'odierno convenuto espletava l'incarico professionale ricevuto in violazione di detti canoni di diligenza omettendo di informare il cliente sull'esito dei giudizi e, a monte, sulle prospettive ed i rischi sottesi alle azioni giurisdizionali intraprese (anzi, è emerso che parte convenuta rassicurava il buon esito dei ricorsi perché sovente esperiti anche per altri clienti).
A comprova di detti inadempimenti professionali soccorre il provvedimento sanzionatorio disciplinare emesso dal COA competente -produzione autorizzata nel corso del giudizio- per condotte violative dei doveri deontologici, tra i quali figurano quelli (proprio) oggetto di specifica e puntuale allegazione nell'odierno giudizio. Detto provvedimento risulta assorbente rispetto alle prove testimoniali assunte afferenti al fatto storico così come allegato da parte attrice. Pertanto, prove complessivamente considerate cristallizzano gli inadempimenti contrattuali imputabili a parte convenuta.
Le accertate condotte negligenti imputabili a parte convenuta impongono l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di patrocinio domandata da parte attrice con conseguente obbligo restitutorio -del pari domandato- in capo a parte convenuta dei compensi professionali ricevuti oggetto di puntuale prova documentale.
Sul punto, si richiama quanto affermato da pacifica giurisprudenza di legittimità: “L'avvocato è obbligato, nello svolgimento dell'attività professionale, a prestare la diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., comprendente l'obbligo (sancito dall'art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012) d'informare il cliente del livello di complessità dell'incarico: dalla violazione di tale dovere deriva inadempimento contrattuale, che può dar luogo alla perdita del diritto al compenso - in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. - ove si dimostri che il cliente, se correttamente informato, avrebbe scelto di non conferire
l'incarico; nel caso in cui l'inadempimento non sia stato determinante (pur sempre inserendosi nella sequenza causale che ha condotto al conferimento dell'incarico) di esso il giudice deve tener conto nella determinazione del compenso, in quanto elemento idoneo a incidere in negativo sulla qualità delle prestazioni rese” (Cass.,
Ord. n. 25889/2025, Rv. 675878 – 02).
Suddetto obbligo restitutorio consequenziale alla risoluzione contrattuale è quantificabile sulla scorta delle prove documentali in atti (All. 25 alla citazione). Dalla fattura del 18.8.2015 emerge che l'odierno attore versava al convenuto la somma di € 4.233,35 a titolo di compensi, oneri e accessori di legge per l'attività professionale svolta (fattura n. 35/2015 emessa dall'odierno convenuto per i compensi, in atti).
*RISARCIMENTO DEL DANNO*
Per quanto concerne, invece, i danni domandati da parte attrice si evidenzia, sin da subito ed in senso assorbente, che in atti non vi è né allegazione e neppure prova di elementi da porre a fondamento del giudizio prognostico richiesto ai fini della risarcibilità dei danni conseguenti agli errori ed alle omissioni del professionista inadempiente.
In altri termini, la responsabilità del professionista avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dei doveri deontologici professionali, occorrendo verificare se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito - certamente o molto probabilmente- il riconoscimento delle proprie ragioni difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
Giudizio prognostico applicabile anche al caso di specie. L'attore lamenta che le omesse informazioni e gli inadempimenti contrattuali del convenuto avrebbero consentito diverse valutazioni e determinazioni in ordine ai ricorsi proposti avverso le cartelle esattoriali ricevute (pagamento immediato in luogo del conferito mandato difensivo per la proposizione di ricorsi giurisdizionali). Ebbene detta possibilità alternativa deve essere dimostrata sulla scorta di un giudizio -ex ante- di ragionevole inammissibilità o rigetto nel merito dei ricorsi - così come proposti e congeniati dal convenuto- secondo la giurisprudenza in materia.
Sul punto soccorre pacifica giurisprudenza di legittimità, ritenendo necessario detto giudizio prognostico per ritenere provato il nesso causale tra la condotta professionale e le conseguenze dannose risarcibili (1).
Sostanzialmente, la responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, tuttavia, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio. (2). Ciò in termini di c.d. prova di resistenza.
Nel caso di specie, l'attore lamenta:
- errori professionali da cui sono discesi rigetti ovvero dichiarazioni di inammissibilità -per vizi anche formali- dei ricorsi proposti dinanzi alla competente A.G. tributaria;
- l'omessa informazione degli esiti dei giudizi sfavorevoli proposti (alcuni per rigetto nel merito, altri per dichiarata inammissibilità dei ricorsi);
- l'omessa o erronea indicazione delle concrete possibilità difensive e dei rischi connessi ai giudizi esperiti.
Dette circostanze di fatto affiancate da mere allegazioni documentali (provvedimenti giurisdizionali in atti) sono inidonee a fondare un giudizio di puntuale ricostruzione dei ragionevoli esiti -negativi- dei giudizi proposti da parte attrice in Commissione Tribuataria. In altri termini, dette mere allegazioni non consentono di affermare che l'assenza degli errori ovvero delle omissioni informative e professionali del convenuto avrebbero, secondo l'id quod plerumque accidit, indotto l'odierno attore a non conferire il mandato difensivo e, pertanto, ad optare per scelte diverse (recarsi presso altro professionista -circostanza verosimile ma non menzionata in citazione- ovvero adempiere all'obbligazione oggetto di esazione per non incorrere in sanzioni e nel pagamento degli interessi moratori).
Detto vulnus probatorio impedisce valutazioni nel merito della domanda risarcitoria formulata da parte attrice in ossequio ai criteri delineati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.
Sostanzialmente, l'allegazione di cui a p. 13 della citazione (3) non è di per sé sufficiente a fondare un giudizio sul nesso causale tra gli inadempimenti professionali e le pretese risarcitorie perché l'affermazione di mancato conferimento del mandato difensivo al convenuto se debitamente informato dei possibili esiti -negativi- dei giudizi proposti è circostanza, allo stato, non avvalorata da puntuali elementi di prova. La possibilità di una diversa autodeterminazione dell'attore non può evincersi ex post dai soli esiti negativi dei giudizi - documentazione in atti- dovendo, invece, essere confortata da puntuali circostanze di fatto idonee a delineare le ragioni difensive che l'attore intendeva far valere con ricorso giurisdizionale e la loro ragionevole fondatezza o non fondatezza - qui il giudizio prognostico ex ante richiesto dalla giurisprudenza in materia- secondo la giurisprudenza tributaria.
Inoltre, non va sottaciuto che l'odierno attore -soggetto avveduto per la riferita qualifica di imprenditore- ha negli anni omesso di pagare gli avvisi di accertamento ricevuti (imposta TARI) per annualità diverse su suggerimento del convenuto al quale conferiva mandato difensivo per la proposizione di ricorsi giurisdizionali le cui ragioni giuridiche, verosimilmente concordate con parte convenuta, non sono state oggetto di specifica indicazione in atti e neppure oggetto di valutazioni in seno al richiesto giudizio prognostico -del tutto assente negli atti di parte- richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del risarcimento domandato in citazione.
Ancora, l'attore se debitamente informato da parte convenuta avrebbe potuto anche far valere le proprie ragioni difensive -si ribadisce, allo stato non menzionate in citazione- chiedendo parere tecnico ad altro professionista avvocato e non, come sostenuto da parte attrice, necessariamente procedendo al pagamento delle imposte rinunziando in toto alle proprie -potenziali- ragioni difensive.
***
Conclusivamente, perché sia dimostrata la rilevanza causale delle condotte inadempienti tenute da parte convenuta rispetto ai danni lamentati, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che le eccezioni difensive in
Commissione Tributaria così come congeniate (esempio, specifiche ragioni estintive del credito oggetto di esazione ovvero puntuali criteri di rideterminazione in melius dell'imposta dovuta) sarebbero state del tutto illogiche e ragionevolmente non accoglibili sulla scorta degli attuali orientamenti giurisprudenziali. Sforzo prognostico e probatorio non assolto da parte attrice stante la mera allegazione delle pronunce giurisdizionali a sé sfavorevoli e la semplice deduzione della propria diversa autodeterminazione (pagamento delle imposte in luogo del conferimento di incarico difensivo a parte convenuta, peraltro, omettendo la possibilità di poter conferire mandato difensivo a professionista diverso per non rinunziare in toto alle proprie facoltà difensive).
*** Sul punto, non rilevano in senso contrario le prove testimoniali assunte. I testi escussi avvalorano le condotte inadempienti dei doveri deontologici tenute convenuto cristallizzando il fatto storico allegato in citazione - aspetto assorbito dal provvedimento sanzionatorio del COA-. Tali prove dichiarative a nulla rilevano ai fini del richiesto giudizio prognostico -si ribadisce, del tutto assente in atti- sui possibili esiti -positivi o negativi- dei ricorsi giurisdizionali da porre a fondamento delle pretese risarcitorie azionate nel presente giudizio.
L'assenza di prova dei possibili esiti dei giudizi proposti in Commissione Tributaria -sub specie, di ragionevole non accoglimento delle ragioni di rito e di merito alla luce della giurisprudenza in materia di imposte TARI formalizzate dall'odierno convenuto negli atti processuali- impedisce valutazioni di merito in ordine alla rilevanza causale delle condotte inadempienti del professionista con le conseguenze dannose oggetto di domanda risarcitoria.
*CONCLUSIONI*
Va, pertanto, accolta la domanda di risoluzione contrattuale formulata da parte attrice: all'accertato inadempimento contrattuale imputabile al convenuto ne discende la risoluzione del contratto stipulato tra le parti con conseguente obbligo restitutorio dei compensi professionali versati da parte attrice.
Suddetti elementi, invece, non consentono di ritenere raggiunta la prova, sicura e tranquillizzante, delle effettive conseguenze dannose discendenti dall'accertato inadempimento contrattuale del convenuto per le ragioni da ultimo esposte.
Trattasi, in sostanza, di accertate condotte inadempienti del convenuto per violazione dei doveri deontologici, tuttavia non seguite dalla prova puntuale delle conseguenze dannose stante l'assenza di qualsiasi sforzo probatorio a sostegno del giudizio prognostico -invero, del tutto assente negli atti di parte attrice- richiesto ai fini risarcitori dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
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In punto di spese, alla parziale soccombenza segue la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di entrambe le parti processuali nella misura del 50% ciascuna.
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Quanto al sequestro conservativo lo stesso va parzialmente revocato e, pertanto, ridotto a garanzia degli importi accertati di € 4.233,35 dovuti da parte convenuta all'attore a titolo restitutorio per l'accertata risoluzione contrattuale.
P.Q.M.
Accoglie la domanda di risoluzione del contratto e condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma, a titolo restitutorio, di € 4.233,35, oltre Parte_1 accessori di legge e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
Rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice per le ragioni indicate in parte motiva.
Conferma il disposto sequestro conservativo limitatamente al suddetto importo dovuto a titolo di restituzione oltre accessori di legge;
revoca il sequestro conservativo per l'eccedenza. Spese di lite compensate.
Spese di consulenza a carico di entrambe le parti processuali nella misura del 50% ciascuna.
Venezia, il 20/12/2025.
IL GIUDICE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., Sent. n. 2638/2013, Rv. 675917 – 01: “La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione
- non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”. 2 Cass., Ord. n. 15526/2025, Rv. 675813 – 01: “L'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., a usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, tuttavia, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio. 3 “se l'Avv. avesse adempiuto ai propri doveri, sia di diligenza che di infomazione, sia ex lege deontologici, Controparte_1 [...] non avrebbe intrapreso i giudizi e non avrebbe dovuto pagare gli interessi”. Parte_1