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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 528/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. IANNELLO FORTUNATA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.3.2020, parte ricorrente impugnava gli avvisi di addebito, meglio specificati nell'atto introduttivo, tutti notificati in data 21 gennaio
2020, con cui l' richiedeva la restituzione di somme percepite a titolo di CP_1
indennità di disoccupazione agricola per il periodo 2001–2007, a seguito della cancellazione del ricorrente dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli avvenuta nel 2018.
1 2. Parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto per intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'ente previdenziale, nonché per l'asserita insussistenza del debito.
3. Si costituiva l' contestando la fondatezza del ricorso, sostenendo che il CP_1
diritto al recupero era sorto solo con la cancellazione del nominativo del ricorrente dagli elenchi agricoli nel 2018, e che la notifica dell'avviso nel 2020 era tempestiva in relazione al termine quinquennale applicabile.
*****
4. Va preliminarmente osservato che l'avviso di addebito oggetto di causa trae origine dalla cancellazione del ricorrente dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per gli anni 2000-2001-2005-2006-2007, disposta dall' nel 2018. CP_1
5. Tale atto non risulta essere stato impugnato dal ricorrente nei termini di legge e deve pertanto ritenersi definitivo, con conseguente venuta meno del presupposto oggettivo per l'erogazione delle prestazioni.
6. Ai fini della verifica dell'intervenuta prescrizione, va richiamato l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui il diritto dell' CP_1
alla ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate si prescrive nel termine di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di prestazioni periodiche (v. Cass. civ., sez. lav., n. 14357/2019; n. 19326/2021).
7. Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'ente ha conoscenza dell'indebito, ovvero – nel caso in esame – dal 2018, anno in cui è stata disposta la cancellazione degli anni in contestazione.
8. L'avviso di addebito è stato notificato in data 21 gennaio 2020, e pertanto entro il termine di prescrizione quinquennale, non potendo ritenersi decorso alcun termine utile al perfezionamento dell'eccezione sollevata dal ricorrente.
9. Peraltro, la mancata impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli impedisce qualsiasi valutazione circa la legittimità del provvedimento presupposto.
10. Non risultano infine allegati elementi idonei a dimostrare l'insussistenza del debito sotto il profilo materiale o formale, né vizi dell'atto impugnato.
2 11. Si compensano le spese del giudizio, ricorrendone giusti motivi in considerazione della natura previdenziale della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso, 13/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 528/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. IANNELLO FORTUNATA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.3.2020, parte ricorrente impugnava gli avvisi di addebito, meglio specificati nell'atto introduttivo, tutti notificati in data 21 gennaio
2020, con cui l' richiedeva la restituzione di somme percepite a titolo di CP_1
indennità di disoccupazione agricola per il periodo 2001–2007, a seguito della cancellazione del ricorrente dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli avvenuta nel 2018.
1 2. Parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto per intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'ente previdenziale, nonché per l'asserita insussistenza del debito.
3. Si costituiva l' contestando la fondatezza del ricorso, sostenendo che il CP_1
diritto al recupero era sorto solo con la cancellazione del nominativo del ricorrente dagli elenchi agricoli nel 2018, e che la notifica dell'avviso nel 2020 era tempestiva in relazione al termine quinquennale applicabile.
*****
4. Va preliminarmente osservato che l'avviso di addebito oggetto di causa trae origine dalla cancellazione del ricorrente dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per gli anni 2000-2001-2005-2006-2007, disposta dall' nel 2018. CP_1
5. Tale atto non risulta essere stato impugnato dal ricorrente nei termini di legge e deve pertanto ritenersi definitivo, con conseguente venuta meno del presupposto oggettivo per l'erogazione delle prestazioni.
6. Ai fini della verifica dell'intervenuta prescrizione, va richiamato l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui il diritto dell' CP_1
alla ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate si prescrive nel termine di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di prestazioni periodiche (v. Cass. civ., sez. lav., n. 14357/2019; n. 19326/2021).
7. Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'ente ha conoscenza dell'indebito, ovvero – nel caso in esame – dal 2018, anno in cui è stata disposta la cancellazione degli anni in contestazione.
8. L'avviso di addebito è stato notificato in data 21 gennaio 2020, e pertanto entro il termine di prescrizione quinquennale, non potendo ritenersi decorso alcun termine utile al perfezionamento dell'eccezione sollevata dal ricorrente.
9. Peraltro, la mancata impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli impedisce qualsiasi valutazione circa la legittimità del provvedimento presupposto.
10. Non risultano infine allegati elementi idonei a dimostrare l'insussistenza del debito sotto il profilo materiale o formale, né vizi dell'atto impugnato.
2 11. Si compensano le spese del giudizio, ricorrendone giusti motivi in considerazione della natura previdenziale della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso, 13/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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