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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/11/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1538/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso il seguente
DECRETO nella causa iscritta al n. 1538/2025
PROMOSSA DA
avente codice fiscale n. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Stefano Ambrosini (codice fiscale , pec: CodiceFiscale_1
e dall'avv. Roberto Savarese (codice fiscale Email_1
pec ); C.F._2 Email_2
NEI CONFRONTI DI
Liquidazione giudiziale della Controparte_1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con La Liquidazione Giudiziale della ha chiesto dichiararsi l'apertura della Controparte_1 liquidazione giudiziale della Parte_1
Con ricorso depositato il 16.9.2025, quest'ultima ha chiesto, ex art. 44 CCI, l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con riserva di deposito della proposta, del piano, o degli accordi di ristrutturazione, nonché della documentazione di cui all'art. 39, I e II comma, CCI.
Con decreto del 18.9.2025 il Tribunale di Forlì fissava alla Parte_1
termine di giorni 30 per la presentazione del piano, della proposta o dell'accordo e
[...] della suindicata documentazione.
Specificava, in motivazione, di aver fissato il termine in 30 giorni, poiché dell'istanza di liquidazione giudiziale e l'assenza di un progetto di piano di risanamento, nonché di riferimenti precisi ad uno strumento che la società intende sottoporre al
Tribunale, sono elementi tali da richiedere un controllo più stringente del Commissario e del Tribunale sull'operato della debitrice>.
Con ricorso tempestivamente presentato il 2 ottobre 2025, Parte_1 proponeva reclamo avverso tale decreto, formulando le seguenti conclusioni:
< contrariis reiectis, revocare ex artt. 739, c.p.c., 93-bis e 124, CCII, per i motivi tutti di cui in narrativa, il decreto del 18 settembre 2025 del Tribunale di Forlì, comunicato dalla cancelleria il 22 settembre 2025, reso nel procedimento unitario RG PU 124-2/2025 davanti al predetto
Tribunale a seguito del ricorso ex art. 44, CCII proposto da , e, per Parte_1
l'effetto, rimettere gli atti al Tribunale di Forlì, in diversa composizione collegiale, per la decisione……>.
*
Con il primo motivo, deduceva la nullità dell'impugnato decreto, osservando quanto segue:
<il decreto impugnato presenta delicati profili di nullità a causa dell'incompatibilità della < i>
dott.ssa , posto che tale Giudice riveste nel contempo: Per_1
- la qualifica di Giudice Delegato della Liquidazione Giudiziale della Rio Transport
s.r.l., che ha autorizzato la presentazione di un'istanza di liquidazione giudiziale nei confronti della Società (vantando la predetta Liquidazione Giudiziale Rio Transport s.r.l. un credito verso ), e Parte_1
- la qualifica di Giudice relatore nel procedimento ex art. 44, CCII, nel quale è stato appunto reso il decreto del 18 settembre 2025>.
*
Con il secondo motivo, contesta come illegittimamente il Tribunale di Forlì abbia fissato un termine di appena 30 giorni.
Deduce, specificatamente, quanto segue:
< Nella specie, non vi è alcuna discrezionalità “pura” in capo al Tribunale, laddove esso debba pronunciarsi sull'istanza ex art. 44, CCII, presentata da un debitore che chieda termine per depositare proposta e piano o altro strumento di regolazione della crisi. Va infatti osservato che la finalità della norma è quella di consentire al debitore di avere un congruo termine per individuare lo strumento più acconcio per una “soluzione efficace della crisi”, come chiarito dall'art. 44, comma 1, lett. b), ….>.
In relazione all'udienza cartolare del 7.11.2025, parte reclamante insisteva nelle proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nonostante il reclamo in esame sia stato presentato, pur non essendo prevista espressamente la reclamabilità del decreto emesso ex art. 44 CCII, alla cui impugnazione è peraltro difficile ricollegare un effettivo interesse, ritiene il collegio di doverne porre in luce la manifesta infondatezza.
*
Va, anzitutto, rigettato il primo motivo, col quale si contesta la nullità dell'impugnato decreto, a causa della dedotta incompatibilità di uno dei componenti del collegio, già per la considerazione che è stata già rigettata l'istanza di ricusazione, peraltro presentata dopo la pronuncia dell'impugnato decreto.
*
Va, poi, rigettato il secondo motivo, col quale si contesta la brevità del concesso termine, posto che il primo giudice ha dato conto delle ragioni della propria scelta, con motivazione logicamente ineccepibile, peraltro, pienamente condivisa dal collegio.
*
Va, in ultimo, dichiarata, ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera di parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1538/2025 R.G., rigetta il reclamo, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera di parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 13.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso il seguente
DECRETO nella causa iscritta al n. 1538/2025
PROMOSSA DA
avente codice fiscale n. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Stefano Ambrosini (codice fiscale , pec: CodiceFiscale_1
e dall'avv. Roberto Savarese (codice fiscale Email_1
pec ); C.F._2 Email_2
NEI CONFRONTI DI
Liquidazione giudiziale della Controparte_1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con La Liquidazione Giudiziale della ha chiesto dichiararsi l'apertura della Controparte_1 liquidazione giudiziale della Parte_1
Con ricorso depositato il 16.9.2025, quest'ultima ha chiesto, ex art. 44 CCI, l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con riserva di deposito della proposta, del piano, o degli accordi di ristrutturazione, nonché della documentazione di cui all'art. 39, I e II comma, CCI.
Con decreto del 18.9.2025 il Tribunale di Forlì fissava alla Parte_1
termine di giorni 30 per la presentazione del piano, della proposta o dell'accordo e
[...] della suindicata documentazione.
Specificava, in motivazione, di aver fissato il termine in 30 giorni, poiché dell'istanza di liquidazione giudiziale e l'assenza di un progetto di piano di risanamento, nonché di riferimenti precisi ad uno strumento che la società intende sottoporre al
Tribunale, sono elementi tali da richiedere un controllo più stringente del Commissario e del Tribunale sull'operato della debitrice>.
Con ricorso tempestivamente presentato il 2 ottobre 2025, Parte_1 proponeva reclamo avverso tale decreto, formulando le seguenti conclusioni:
< contrariis reiectis, revocare ex artt. 739, c.p.c., 93-bis e 124, CCII, per i motivi tutti di cui in narrativa, il decreto del 18 settembre 2025 del Tribunale di Forlì, comunicato dalla cancelleria il 22 settembre 2025, reso nel procedimento unitario RG PU 124-2/2025 davanti al predetto
Tribunale a seguito del ricorso ex art. 44, CCII proposto da , e, per Parte_1
l'effetto, rimettere gli atti al Tribunale di Forlì, in diversa composizione collegiale, per la decisione……>.
*
Con il primo motivo, deduceva la nullità dell'impugnato decreto, osservando quanto segue:
<il decreto impugnato presenta delicati profili di nullità a causa dell'incompatibilità della < i>
dott.ssa , posto che tale Giudice riveste nel contempo: Per_1
- la qualifica di Giudice Delegato della Liquidazione Giudiziale della Rio Transport
s.r.l., che ha autorizzato la presentazione di un'istanza di liquidazione giudiziale nei confronti della Società (vantando la predetta Liquidazione Giudiziale Rio Transport s.r.l. un credito verso ), e Parte_1
- la qualifica di Giudice relatore nel procedimento ex art. 44, CCII, nel quale è stato appunto reso il decreto del 18 settembre 2025>.
*
Con il secondo motivo, contesta come illegittimamente il Tribunale di Forlì abbia fissato un termine di appena 30 giorni.
Deduce, specificatamente, quanto segue:
< Nella specie, non vi è alcuna discrezionalità “pura” in capo al Tribunale, laddove esso debba pronunciarsi sull'istanza ex art. 44, CCII, presentata da un debitore che chieda termine per depositare proposta e piano o altro strumento di regolazione della crisi. Va infatti osservato che la finalità della norma è quella di consentire al debitore di avere un congruo termine per individuare lo strumento più acconcio per una “soluzione efficace della crisi”, come chiarito dall'art. 44, comma 1, lett. b), ….>.
In relazione all'udienza cartolare del 7.11.2025, parte reclamante insisteva nelle proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nonostante il reclamo in esame sia stato presentato, pur non essendo prevista espressamente la reclamabilità del decreto emesso ex art. 44 CCII, alla cui impugnazione è peraltro difficile ricollegare un effettivo interesse, ritiene il collegio di doverne porre in luce la manifesta infondatezza.
*
Va, anzitutto, rigettato il primo motivo, col quale si contesta la nullità dell'impugnato decreto, a causa della dedotta incompatibilità di uno dei componenti del collegio, già per la considerazione che è stata già rigettata l'istanza di ricusazione, peraltro presentata dopo la pronuncia dell'impugnato decreto.
*
Va, poi, rigettato il secondo motivo, col quale si contesta la brevità del concesso termine, posto che il primo giudice ha dato conto delle ragioni della propria scelta, con motivazione logicamente ineccepibile, peraltro, pienamente condivisa dal collegio.
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Va, in ultimo, dichiarata, ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera di parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1538/2025 R.G., rigetta il reclamo, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera di parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 13.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina