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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8724 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5615/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Wanda Verusio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 5615/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c. c.p.c., all'esito dell'udienza del
15.04.2025, e promossa da:
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, , rappresentata e difesa dall'Avv. Niccolò Cianferotti, ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Davide Mensa, al viale Regina
Margherita n. 42, Roma
RICORRENTE contro
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
IL TI, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in via Cilicia n. 55,
Roma
RESISTENTE
e
P. IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
PE LE, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, al viale Parioli
n. 102, Roma INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al CTU emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, in data 29.01.2024, e comunicato in data 31.01.2024, nell'ambito del procedimento N.R.G. 70558/2019.
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.04.2025, i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, e art. 15 D.Lgs. 150/2011, depositato in data 13.02.2024, ha chiesto Parte_1
l'annullamento del decreto di liquidazione in epigrafe indicato, con cui il Tribunale
Ordinario di Roma liquidava l'importo di euro 600,00 per compensi a favore dell'Arch. nell'ambito del procedimento N.R.G. 70558/2019, CP_1 ponendo lo stesso a carico della e del in Parte_1 Controparte_2 solido tra loro.
Con la comparsa di intervento volontario, depositato in data 23.02.2024, il interveniva nel presente giudizio, al fine di aderire ed Controparte_2 associarsi integralmente alle difese svolte dalla ricorrente.
In data 27.05.2024 si costituiva la resistente, chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso avversario.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta che il Centro sportivo CP_2 conveniva in giudizio la chiedendo il risarcimento dei danni;
che Parte_1 all'udienza del 04.05.2023 il giudice disponeva CTU al fine di accertare la sussistenza dei vizi lamentati nominando l'Arch. e rinviando CP_1 all'udienza del 16.11.2023 il conferimento dell'incarico; che prima di tale udienza, in data 08.06.2023 le parti, addivenendo alla transazione della controversia, presentavano l'istanza di rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., rigettata dal giudice;
che all'udienza del 16.11.2023 le parti non si presentavano e, pertanto, il giudice rinviava l'udienza al 06.06.2024; che in data 29.01.2024, su istanza del
CTU, il giudice emetteva decreto di liquidazione per l'importo di euro 600,00 a carico delle parti in solido.
Nell'istanza di liquidazione depositata si legge che “a fronte della nomina si è provveduto a scaricare ed esaminare attentamente il carteggio in atti” e lo stesso
CTU ha presenziato all'udienza del 16.11.2023, chiedendo per tali attività
l'importo di euro 557,77 oltre oneri di legge, calcolato ai sensi dell'art. 12 D.M. 182/2002, con data inizio perizia al 16.11.2024 e data fine perizia al 16.11.2024, selezionando la tariffa nei valori medi.
Dall'esame della documentazione offerta si rileva che il CTU non ha svolto alcuna attività peritale in quanto, ben prima dell'udienza fissata per il conferimento dell'incarico, le parti avevano rinunciato congiuntamente agli atti. Né può considerarsi attività liquidabile la dedotta visione e lo studio degli atti di causa asseritamente precedente al conferimento dell'incarico: proprio la circostanza della possibilità di accesso al fascicolo telematico, attribuita al consulente già al momento della nomina, ben avrebbe consentito all'arch. di avvedersi della CP_1 avvenuta transazione e di astenersi dallo svolgimento di attività prima del conferimento dell'incarico..
Neppure rileva il rigetto della istanza di estinzione, dovuta al difetto dei requisiti di legge e tale la espressa accettazione della rinuncia, essendo la transazione allegata alla istanza di estinzione del 7 giugno 2023 (cfr. doc. in atti).
Pertanto, nel caso in esame non sussistono i requisiti per la liquidazione del compenso al CTU;
è appena il caso di osservare, peraltro, che la istanza di liquidazione è stata formulata con richiesta dell'intero onorario nella misura media e non semmai, in misura forfettaria per l'attività propedeutica in concreto svolta.
Il ricorso proposto dalla deve essere pertanto accolto e, quindi, il Parte_3 decreto impugnato deve essere annullato.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M.
55/2014, applicando lo scaglione corrispondente al valore della presente causa, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Wanda Verusio, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- accoglie integralmente il ricorso proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1 annulla il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, in data
29.01.2024, e comunicato in data 31.01.2024, nell'ambito del procedimento
N.R.G. 70558/2019; - condanna la resistente, alla refusione delle spese di questo CP_1 procedimento in favore della ricorrente che liquida in euro 232,00 per compensi, oltre spese generali IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Wanda Verusio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Wanda Verusio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 5615/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c. c.p.c., all'esito dell'udienza del
15.04.2025, e promossa da:
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, , rappresentata e difesa dall'Avv. Niccolò Cianferotti, ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Davide Mensa, al viale Regina
Margherita n. 42, Roma
RICORRENTE contro
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
IL TI, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in via Cilicia n. 55,
Roma
RESISTENTE
e
P. IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
PE LE, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, al viale Parioli
n. 102, Roma INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al CTU emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, in data 29.01.2024, e comunicato in data 31.01.2024, nell'ambito del procedimento N.R.G. 70558/2019.
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.04.2025, i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, e art. 15 D.Lgs. 150/2011, depositato in data 13.02.2024, ha chiesto Parte_1
l'annullamento del decreto di liquidazione in epigrafe indicato, con cui il Tribunale
Ordinario di Roma liquidava l'importo di euro 600,00 per compensi a favore dell'Arch. nell'ambito del procedimento N.R.G. 70558/2019, CP_1 ponendo lo stesso a carico della e del in Parte_1 Controparte_2 solido tra loro.
Con la comparsa di intervento volontario, depositato in data 23.02.2024, il interveniva nel presente giudizio, al fine di aderire ed Controparte_2 associarsi integralmente alle difese svolte dalla ricorrente.
In data 27.05.2024 si costituiva la resistente, chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso avversario.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta che il Centro sportivo CP_2 conveniva in giudizio la chiedendo il risarcimento dei danni;
che Parte_1 all'udienza del 04.05.2023 il giudice disponeva CTU al fine di accertare la sussistenza dei vizi lamentati nominando l'Arch. e rinviando CP_1 all'udienza del 16.11.2023 il conferimento dell'incarico; che prima di tale udienza, in data 08.06.2023 le parti, addivenendo alla transazione della controversia, presentavano l'istanza di rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., rigettata dal giudice;
che all'udienza del 16.11.2023 le parti non si presentavano e, pertanto, il giudice rinviava l'udienza al 06.06.2024; che in data 29.01.2024, su istanza del
CTU, il giudice emetteva decreto di liquidazione per l'importo di euro 600,00 a carico delle parti in solido.
Nell'istanza di liquidazione depositata si legge che “a fronte della nomina si è provveduto a scaricare ed esaminare attentamente il carteggio in atti” e lo stesso
CTU ha presenziato all'udienza del 16.11.2023, chiedendo per tali attività
l'importo di euro 557,77 oltre oneri di legge, calcolato ai sensi dell'art. 12 D.M. 182/2002, con data inizio perizia al 16.11.2024 e data fine perizia al 16.11.2024, selezionando la tariffa nei valori medi.
Dall'esame della documentazione offerta si rileva che il CTU non ha svolto alcuna attività peritale in quanto, ben prima dell'udienza fissata per il conferimento dell'incarico, le parti avevano rinunciato congiuntamente agli atti. Né può considerarsi attività liquidabile la dedotta visione e lo studio degli atti di causa asseritamente precedente al conferimento dell'incarico: proprio la circostanza della possibilità di accesso al fascicolo telematico, attribuita al consulente già al momento della nomina, ben avrebbe consentito all'arch. di avvedersi della CP_1 avvenuta transazione e di astenersi dallo svolgimento di attività prima del conferimento dell'incarico..
Neppure rileva il rigetto della istanza di estinzione, dovuta al difetto dei requisiti di legge e tale la espressa accettazione della rinuncia, essendo la transazione allegata alla istanza di estinzione del 7 giugno 2023 (cfr. doc. in atti).
Pertanto, nel caso in esame non sussistono i requisiti per la liquidazione del compenso al CTU;
è appena il caso di osservare, peraltro, che la istanza di liquidazione è stata formulata con richiesta dell'intero onorario nella misura media e non semmai, in misura forfettaria per l'attività propedeutica in concreto svolta.
Il ricorso proposto dalla deve essere pertanto accolto e, quindi, il Parte_3 decreto impugnato deve essere annullato.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M.
55/2014, applicando lo scaglione corrispondente al valore della presente causa, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Wanda Verusio, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- accoglie integralmente il ricorso proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1 annulla il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, in data
29.01.2024, e comunicato in data 31.01.2024, nell'ambito del procedimento
N.R.G. 70558/2019; - condanna la resistente, alla refusione delle spese di questo CP_1 procedimento in favore della ricorrente che liquida in euro 232,00 per compensi, oltre spese generali IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Wanda Verusio