TAR Potenza, sez. I, sentenza 25/03/2026, n. 136
TAR
Sentenza 25 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione di legge (art. 110, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36). Difetto di motivazione in ordine alle giustificazioni fornite dalla contro interessata, errore nei presupposti di fatto e di diritto

    Le censure ricorsuali sono complessivamente inidonee a revocare in dubbio la congruità e la sostenibilità dell’offerta aggiudicataria, la cui valutazione da parte della stazione appaltante ha natura globale e sintetica ed è espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo manifesta erroneità. Le critiche relative al monte ore lavorativo e al costo orario medio ponderato sono infondate in quanto la stima dell'aggiudicatario, seppur leggermente superiore a quella ministeriale, è giustificata sulla base di specificità aziendali documentate e rientra nei limiti contrattuali. Le ulteriori censure sono generiche, inammissibili o irrilevanti in quanto non dimostrano la complessiva insostenibilità economica dell'offerta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Potenza, sez. I, sentenza 25/03/2026, n. 136
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
    Numero : 136
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo