TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 3660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3660 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12868/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. CO D'RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12868/2023 promossa da:
(P.I. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. UZ RT, elettivamente pagina 1 di 26 domiciliata in VIA FEDERICO GAROFOLI N. 98/A, 37057 SAN
VA TO (VR), presso lo studio del difensore avv.
UZ RT
ATTRICE
IN GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
OPPONENTE
contro
(C.F e P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
VENA FAUSTO, elettivamente domiciliata in VIA SANTO STEFANO N.
29, 40125 BOLOGNA, presso lo studio del difensore avv. VENA FAUSTO
CONVENUTA ED OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3347/2023, R.G. n. 8801/2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data 27 luglio 2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note di precisazione delle conclusioni ex art. 189, comma 1, n. 1 c.p.c., depositate il 23 settembre 2025
da entrambe le parti in lite. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, seppur non ritrascritte integralmente.
pagina 2 di 26 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 9 ottobre 2023, la Parte_1
(nel prosieguo più brevemente: “CPL”) conveniva in giudizio la
[...]
(in seguito solo “ ), proponendo Controparte_1 CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna
n. 3347/2023 del 27.07.2023, depositato il 27 luglio 2023, nel procedimento monitorio R.G. n. 8801/2023, con il quale era stato ingiunto alla odierna opponente il pagamento di: euro 27.029,23, oltre agli interessi;
spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 286,00 per spese ed euro
1.000,00 per compensi;
oltre accessori.
Sulla ricostruzione dei fatti di causa, la parte opponente narrava che:
- in data 4 novembre 2021, aveva stipulato un contratto di subappalto con alla quale affidava l'esecuzione di opere di riqualificazione CP_1
energetica su tre fabbricati del Condominio di Via Longarola, di cui ai civici nn. 30/10, 30/11 e 30/12, nel Comune di Calderara di Reno (BO);
- il corrispettivo pattuito era pari ad euro 110.000,00, comprensivo di ogni onere e spesa e, dunque, anche del ponteggio tubolare e dei relativi oneri di montaggio e di smontaggio;
- la si rivelava inadempiente, a causa del ritardo registrato nel CP_1
completamento delle opere e della esecuzione non a regola d'arte di parte pagina 3 di 26 dei lavori. Infatti, la subappaltatrice non aveva ancora iniziato i lavori sui civici n. 30/11 e n. 30/12, nonostante tali opere dovessero essere compiute entro il 4 giugno 2023;
- tale circostanza emergeva dai sopralluoghi compiuti dall'Arch. , Per_1
coordinatrice della sicurezza e direttrice dei lavori, nelle date del 23.05.2023
e del 30.05.2023;
- con pec dell'1 giugno 2023, la contestava gli inadempimenti alla subappaltatrice;
dichiarava risolto il contratto di subappalto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21 dello stesso e invitava la liberare il cantiere;
CP_1
- l'Arch. eseguiva due ulteriori sopralluoghi il 12.06.2023 e il Per_1
06.07.2023, all'esito dei quali rilevava il mancato avanzamento dei lavori rispetto al mese di maggio, la mancata esecuzione delle opere di ripristino,
l'assenza di lavoratori sul cantiere e del titolare della oltre allo CP_1
stato di abbandono del cantiere;
- con pec del 6 luglio 2023, la invitava nuovamente la subappaltatrice a liberare il cantiere e chiedeva di provvedere alla rimozione del materiale rinvenuto dalla direttrice dei lavori;
- in data 7 luglio 2023, la promuoveva un procedimento di accertamento tecnico preventivo, innanzi al Tribunale di Bologna, affinché
pagina 4 di 26 fosse accertato lo stato dei luoghi e la presenza di gravi vizi relativamente agli immobili sui quali dovevano essere eseguite le opere commissionate alla
PA.DA., di cui al contratto di subappalto;
- il procedimento di A.T.P. veniva iscritto al numero di R.G. 9138/2023 e assegnato al giudice dott. Perla, che nominava la dott.ssa quale Per_2
consulente tecnico di ufficio;
- sulla base del mancato pagamento della fattura n. 21/2023, la CP_1
agiva in via monitoria.
La odierna opponente precisava di aver pagato euro 15.000,00 di cui alla fattura n. 44 del 30.12.2022, emessa dalla a non la fattura n. 21, CP_1
emessa dalla subappaltatrice il 20.06.2023, per euro 27.029,23, che, anzi, contestava.
Tali, in sintesi, le premesse in fatto esposte dalla opponente.
In diritto, la invocava l'inadempimento della responsabile di CP_1
non aver ultimato le opere entro il termine convenuto e di non aver eseguito a regola d'arte i lavori parzialmente svolti. La opponente aggiungeva che, per porre rimedio ai vizi delle opere, sarà tenuta a sostenere una spesa almeno pari ad euro 30.000,00.
Inoltre, la rappresentava che la subappaltatrice avesse indebitamente
emesso la fattura n. 21/2023 per la posa in opera e il noleggio del ponteggio.
pagina 5 di 26 In particolare, la opponente sottolineava di aver già corrisposto alla in data 02.01.2023, la somma di euro 15.000,00 per l'allestimento CP_1
del cantiere e per l'installazione del ponteggio.
La contestava la fattura n. 21/2023, emessa dalla in quanto il CP_1
documento si riferiva ai lavori eseguiti su n. 3 fabbricati, nonostante il ponteggio fosse stato installato solo per il fabbricato sito al civico n. 30/10.
Dunque, la opponente riteneva errato l'importo riportato in fattura, in quanto pari al triplo di quello effettivamente dovuto. Inoltre, la sosteneva che la avesse erroneamente impiegato quali criteri di CP_1
quantificazione i prezziari ed i mercuriali relativi a opere pubbliche, mentre avrebbe dovuto riferirsi al prezzo convenuto a corpo dalle parti nel contratto di subappalto.
Peraltro, invocava l'art. 17 del contratto di subappalto che prevedeva l'emissione di fatture, previa approvazione della subappaltante, al raggiungimento del 30%, del 60% dei lavori e al momento della loro ultimazione. Inoltre, tale norma subordinava l'autorizzazione al pagamento del corrispettivo all'esito positivo della due diligence effettuata dalla piattaforma finanziaria.
La rappresentava che la due diligence non aveva ancora avuto esito positivo e, di conseguenza, non poteva esserle richiesto alcun pagamento.
pagina 6 di 26 Anche per tale motivo, riteneva illegittimo il decreto ingiuntivo opposto e ne chiedeva la revoca.
Infine, la opponente escludeva l'idoneità probatoria della fattura in sede di giudizio di opposizione e riteneva che la non avesse provato il CP_1
proprio diritto di credito né in ordine all'an né al quantum.
Per le ragioni esposte, la parte opponente chiedeva:
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, il rigetto della domanda di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare nullo,
illegittimo, inefficace e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) di accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla società Controparte_1
in relazione al contratto di subappalto del 04.11.2022 e, di conseguenza, di respingere tutte le domande svolte dalla odierna parte opposta nei confronti della opponente;
4) previo accertamento dell'inadempimento della di dichiarare la CP_1
risoluzione del contratto di subappalto stipulato con l'opposta e di condannare al pagamento in favore della società opponente, a CP_1
titolo di risarcimento danni, della somma di euro 30.000,00, salvo la diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio;
pagina 7 di 26 5) in via subordinata e riconvenzionale, qualora fosse accertato un credito della di compensare parzialmente la maggior somma spettante alla CP_1
opponente, a titolo di risarcimento del danno;
6) in ogni caso, la vittoria delle spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
…oooOooo…
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22 gennaio 2024, si costituiva in giudizio contestando le deduzioni avverse sia in fatto CP_1
che in diritto.
Chiedeva la conferma del decreto opposto.
In ordine alla ricostruzione dei fatti di causa, la parte opposta premetteva che l'incarico ad essa affidato dalla comprendeva anche l'esecuzione dei lavori di cui al bonus 110%. Tuttavia, dopo aver già iniziato l'installazione del ponteggio, la le comunicava verbalmente di non dover più realizzare tali opere, a fronte dell'assenza del cessionario del credito.
La sottolineava come tale circostanza avesse determinato un CP_1
cambiamento nell'organizzazione dei lavori, oltre che un danno, avendo dovuto sostenere spese non necessarie. Ciononostante, aveva comunque dato inizio ai lavori.
pagina 8 di 26 Sennonché, dopo l'incontro avvenuto in cantiere il 30.05.2023, la comunicava alla odierna parte opposta l'intervenuta risoluzione del contratto e allontanava quest'ultima dal cantiere. Di conseguenza, la osteneva che le era stato impedito di ultimare i lavori. CP_1
Infine, la parte opposta sottolineava come la controparte avesse tenuto una condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede.
Per le motivazioni così esposte, la parte opposta chiedeva:
1) in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda svolta dalla opponente e, per l'effetto, il rigetto della stessa;
3) di accertare e dichiarare la responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., della e, per l'effetto, di dichiarare la opponente tenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dalla e concernenti tutti i maggiori oneri CP_1
sostenuti dalla opposta a causa del giudizio di opposizione;
4) la vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di causa del procedimento di opposizione, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario ex art. 15 TPF.
…oooOooo…
pagina 9 di 26 All'udienza dell'8 marzo 2024, la parte opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. A tale richiesta si opponeva la . La giudice onoraria, originaria assegnataria del procedimento, non concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto;
decideva sulle istanze probatorie avanzate dalle parti;
non disponeva l'acquisizione del fascicolo di in quanto l'elaborato CP_2
peritale non era ancora stato depositato e rinviava all'udienza di assunzione dei mezzi di prova.
In data 7 giugno 2024, la parte opponente depositava la relazione della
C.T.U. nominata nel procedimento di accertamento tecnico di ufficio RG n.
9138/2023.
All'udienza dell'11 giugno 2024, si procedeva agli interrogatori formali e alla escussione dei testimoni. La giudice onoraria disponeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento di A.T.P. R.G. n. 9138/2023 e rinviava la prosecuzione della prova ad altra udienza.
La seconda sezione civile del Tribunale subiva ristrutturazione, a seguito dell'insediamento del nuovo presidente di sezione e del pensionamento della giudice onoraria Dott.ssa Serena Scala, originaria assegnataria del presente procedimento.
pagina 10 di 26 Il procedimento veniva assegnato al nuovo presidente di sezione, Dott.
CO D'RA, che assumeva nel suo ruolo le cause di più antica iscrizione con provvedimento generale approvato in sede di autogoverno, in un'ottica di riduzione dei tempi decisori complessivi;
così da diminuire i tempi di definizione meni (c.d. DT) e tentare di soddisfare i parametri del PNRR.
Alle udienze del 3 giugno 2025 e del 22 luglio 2025, la testimone non compariva, non adducendo alcun impedimento, seppur regolarmente citata dalla parte opposta.
All'udienza del 10 settembre 2025, avveniva l'escussione della teste. La parte opponente sollevava l'eccezione di incapacità a testimoniare della testimone. Terminata l'assunzione della prova orale, la giudice onoraria – dinanzi alla quale si era svolta la prova – rimetteva il fascicolo al togato
D'RA e rinviava alla successiva udienza, come da calendario del processo.
All'udienza del 18 settembre 2025, il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, concedeva i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e rinviava ad altra udienza per la discussione e il trattenimento in decisione.
Le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni in data 23
settembre 2025.
Seguiva il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 6 novembre 2025, il giudice tratteneva in decisione.
pagina 11 di 26 …oooOooo…
Lo svolgimento del processo può anche essere integralmente omesso, in ragione del novellato articolo 132 del codice di procedura civile.
A maggior ragione, esso può limitarsi a quanto precede. Per quanto qui non esposto o narrato in modo incompleto, si rinvia agli atti e ai documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In generale
La domanda avanzata in via principale dalla parte opponente è fondata e merita accoglimento. Sicché il decreto ingiuntivo n. 3347/2023 deve essere integralmente revocato.
È, altresì, fondata la domanda svolta dalla opponente in via riconvenzionale, al fine di ottenere una pronuncia di accertamento della risoluzione del contratto di subappalto stipulato tra le odierne parti in lite il
4 novembre 2021.
Con tale pronuncia, il giudice accerta l'inadempimento della subappaltatrice da cui sorge il diritto della al risarcimento CP_1
del danno subito, nella misura di cui in motivazione.
È, invece, infondata la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria proposta dalla PA.DA..
pagina 12 di 26 Sulla clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto
È fondata la domanda avanzata dalla parte opponente, volta ad ottenere una pronuncia di accertamento della intervenuta risoluzione del contratto di subappalto, stipulato tra le odierne parti in lite in data 4 novembre 2021.
Con pec dell'1 giugno 2023, l'odierna opponente, tramite il suo legale,
dichiarava alla controparte contrattuale di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 21 del contratto di subappalto e, per l'effetto, dichiarava la risoluzione del contratto.
La era legittimata a risolvere il contratto, in applicazione della clausola risolutiva espressa ivi contenuta. Invero, ai sensi dell'art. 21 del regolamento contrattuale, godeva della facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto “quando l'Impresa persista a contravvenire agli
obblighi assunti e/o a dimostrare continua e grave negligenza nella esecuzione
delle opere”.
Tale circostanza risulta essersi verifica nel caso di specie.
Di conseguenza, il contratto deve considerarsi risolto e la responsabilità è
imputabile a in ragione degli inadempimenti di cui si dirà nel CP_1
prossimo capo di sentenza.
La clausola ha una relativa genericità.
pagina 13 di 26 Occorre verificare se tale clausola abbia una sufficiente specificità, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. Pur non ignorando questo giudice l'indirizzo via via più restrittivo della giurisprudenza di legittimità, la clausola è sufficientemente determinata, consentendo dunque al contraente fedele (nel caso, parte opponente) l'esercizio dei diritti di cui all'articolo
1456, comma secondo, c.c..
In ogni caso, anche nel caso in cui si dovesse valutare la clausola come eccessivamente generica, rimane la facoltà, per la parte opponente, di esercitare la azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 c.c. e così ha fatto con questa domanda, concludendo per la risoluzione.
Si ritiene che il contratto sia concluso per clausola risolutiva espressa (1456
c.c.), sufficientemente precisa;
in ogni caso, anche ad escludere la specificità
di tale clausola, il contratto è risolto per la (ordinaria) azione di risoluzione.
Con esiti pratici non rilevanti, attesa la retroattività di cui all'articolo 1458
c.c.
Come da punti 1 e 2 del dispositivo.
Sull'inadempimento della subappaltatrice
È fondata la domanda di parte opponente volta ad ottenere una pronuncia dichiarativa, previo accertamento dell'inadempimento della società
gli obblighi assunti. CP_1
pagina 14 di 26 Nel corso del presente procedimento, è emerso l'inadempimento della subappaltatrice, derivante da:
i) mancata esecuzione delle opere relative ai civici nn. 30/11 e 30/12. Infatti, le attività svolte hanno riguardato unicamente il fabbricato di cui al civico n. 30/10; ii) mancata consegna delle opere entro il termine stabilito; iii)
esecuzione di opere non a regola d'arte.
Al fine di una precisa trattazione e individuazione degli inadempimenti di parte opposta, occorre procedere con ordine all'esame delle singole voci sopra richiamate.
Va tuttavia premesso, a tale esame analitico, come anche solo uno di tali inadempimenti possa considerarsi di non scarsa importanza, con le conseguenze risolutorie invocate da parte opponente. Nel caso di specie,
poi, si ha un insieme di inadempimenti tutti concorrenti nel senso dell'inadempimento.
Quanto alle lavorazioni non eseguite.
Con il contratto di subappalto, la affidava alla l'esecuzione CP_1
dei lavori “Ecobonus-Bonus Facciate” aventi ad oggetto il fabbricato sito in
Calderara di Reno, alla Via Longarola nn. 30/10, 30/11 e 30/12.
La mancata esecuzione delle opere affidate alla risulta accertata, CP_1
innanzitutto, dal verbale di sopralluogo svolto dall'Arch. (doc. Per_1
pagina 15 di 26 n. 10 di parte opponente) in data 6 luglio 2023. In tale occasione, il direttore tecnico di esponeva le modalità di prosecuzione del cantiere a seguito dell'affidamento dell'incarico ad una nuova ditta subappaltatrice.
In particolare, veniva previsto l'inizio dei lavori presso i civici nn. 30/11 e
30/12 da parte della nuova società subappaltatrice. Ciò significa che le opere realizzate fino a quel momento dalla non avevano CP_1
interessato i fabbricati di cui ai numeri 30/11 e 30/12.
In secondo luogo, all'udienza dell'11 giugno 2024, il legale rappresentante della ditta rendeva interrogatorio formale. In tale occasione CP_1
ammetteva che la subappaltatrice aveva eseguito i lavori ad essa affidati soltanto sul civico n. 30/10. Infine, la circostanza risulta provata anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla direttrice dei lavori, Arch. , Per_1
sentita in qualità di teste all'udienza del 10 settembre 2025. La testimone dichiarava che i lavori avevano riguardato l'edificio di cui al civico n. 30/10.
In ordine alla mancata consegna delle opere entro il termine stabilito.
L'art. 5 del contratto prevedeva che la consegna del cantiere dovesse avvenire “entro il termine, come da cronoprogramma presentato”. Il secondo periodo della disposizione stabiliva quale termine per il completamento dei lavori di cui all'appalto base il 31 dicembre 2021, fatti salvi i giorni di pioggia e salvo proroghe autorizzate dalla direzione lavori.
pagina 16 di 26 Dunque, alla luce di tale disposizione, la data di conclusione delle opere affidate alla può individuarsi nel 4 giugno 2023, come da CP_1
cronoprogramma inviato dalla direttrice dei lavori, Arch. alla Per_1
(doc. n. 4 di parte opponente).
In occasione dei sopralluoghi del 12 giugno 2023 e del 6 luglio 2023,
successivi rispetto alla data di consegna delle opere prevista nel cronoprogramma, la direzione lavori constatava il mancato avanzamento dei lavori rispetto ai sopralluoghi effettuati nel mese di maggio 2023.
La parte opposta, nelle proprie difese, escludeva l'addebito di un ritardo in quanto era stata costretta ad abbandonare il cantiere a seguito della comunicazione di a mezzo PEC dell'1 giugno 2023.
Tale argomentazione non può essere condivisa, in quanto alla data dell'1
giugno 2023, il mancato avanzamento dei lavori aveva assunto già una portata tale da escludere la possibilità di una esatta esecuzione della prestazione nei termini convenuti dalle parti. Anche a fronte di tale elemento, può ritenersi legittima la risoluzione del contratto fatta valere dalla .
Infine, occorre analizzare l'esecuzione delle opere non a regola d'arte.
Sul punto, come d'uso, il sapere del giudice deve cedere rispetto al sapere tecnico. La non corretta esecuzione di alcune opere risulta dalla consulenza pagina 17 di 26 tecnica di ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico di ufficio, instaurato dinanzi al Tribunale di Bologna dalla odierna opponente,
R.G. n. 9138/2023. Essa individua un gruppo di vizi, complessivamente da valutare come rilevante e, certamente, non di scarsa importanza.
La consulente tecnica di ufficio nominata constatava i seguenti vizi nelle opere realizzate dalla subappaltatrice:
i) i parapetti in laterizio non risultavano completati, in quanto non era stata eseguita né la mano di fondo né la tinteggiatura finale;
ii) per le zoccolature, non era stato eseguito il rifacimento del supporto murario;
iii) non erano state eseguite lavorazione sulle serrande dei box autorimessa.
Dunque, in ragione i) della mancata esecuzione delle opere presso i civici nn. 30/11 e 30/12; ii) della mancata esecuzione delle opere entro il termine previsto e iii) in forza dei riscontrati vizi, si ritiene accertato l'inadempimento della PA.DA.. Si è già detto sopra – e val la pena di ribadire – che anche solo uno dei tre elementi che precedono i), ii) e iii)
condurrebbe alla risoluzione;
a maggior ragione il concorso dei tre profili di inadempimento concorrenti.
Invero, in conformità alle regole che disciplinano l'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale, alla – quale creditrice che ha pagina 18 di 26 agito in giudizio per l'accertamento dell'inadempimento della prestazione – spettava solo dimostrare la fonte negoziale del proprio credito. La ha allegato il contratto di appalto;
i verbali di sopralluogo;
il cronoprogramma dei lavori come concordato con la subappaltatrice. Diversamente, l'onere probatorio del corretto adempimento incombeva sulla PA.DA., che – per essere esonerata dalla responsabilità contrattuale – avrebbe dovuto dimostrare la corretta esecuzione delle prestazioni su di essa gravanti ovvero che la mancata realizzazione delle opere discendeva da una causa ad essa non imputabile, ex art. 1218 c.c..
La odierna parte opposta non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
Di conseguenza, per effetto dell'accertato inadempimento, può dichiararsi risolto il contratto di subappalto stipulato tra le odierne parti in lite il 4 novembre 2021.
Sul corrispettivo spettante alla CP_1
La domanda svolta in via principale dalla opponente, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo è dunque fondata.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato, coma da punto 3 del dispositivo.
Il decreto era stato emesso sulla base della fattura n. 21/2023 di CP_1
per l'importo di Euro 27.029,23, richiesti dalla subappaltatrice per pagina 19 di 26 l'attività di “Posa in opera e noleggio di ponteggio e relativi piani di lavoro e allarme per 4 mesi, da gennaio ad aprile 2023, montato in accordo con PSC
ricevuto tramite pec in data 12/11/202”.
In ordine alle lavorazioni di fatto eseguite dalla la C.T.U. riteneva CP_1
che esse corrispondessero al 62% rispetto al totale delle opere ad essa affidate.
Il contratto di subappalto, all'art. 17, prevedeva un corrispettivo a corpo,
pari ad euro 110.000,00 (euro centodiecimila/00) esente Iva, dovuti per i lavori da svolgere sui tre fabbricati oggetto del contratto.
Dunque, la C.T.U. nominata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ha ritenuto che la percentuale attribuibile al fabbricato sito al civico n. 30/10, il solo rispetto al quale la a svolto i lavori, risulta CP_1
pari al 38.42%, ossia ad euro 42.267,00 delle opere appaltate di complessivi euro 110.000,00 (pag. 5 del supplemento dell'elaborato peritale).
Al fine di procedere alla quantificazione in termini monetari dei lavori eseguiti, la consulente riteneva opportuno il riconoscimento a di CP_1
una somma pari alla metà del corrispettivo ad essa dovuto per i lavori eseguiti sul civico n. 30/10, nella misura di euro 21.100,00 (pari alla metà di
Euro 42.267,00).
pagina 20 di 26 Peraltro, risulta che, con bonifico del 2 gennaio 2023 (doc. n. 16 di parte opponente), la ha saldato la fattura n. 44/2022, emessa dalla subappaltatrice, per l'importo di euro 15.000,00 e avente ad oggetto i lavori eseguiti, riguardanti il fabbricato sito in via Longarola ai civici nn. 30/10;
30/11 e 30/12.
Sicché, il credito della subappaltatrice ammonta ad euro 6.100,00.
Sul risarcimento del danno
È altresì fondata la domanda di risarcimento del danno avanzata in via riconvenzionale dalla parte opponente.
In presenza dell'inadempimento, il contraente fedele ha diritto alternativamente alla domanda di adempimento (manutenzione del contratto) o a quella di risoluzione;
in ogni caso, ha diritto al risarcimento danni, come chiaramente risulta dall'articolo 1453, primo comma, ultima parte, c.c.. Nel caso di specie, la parte opponente ha optato per la risoluzione, senza tuttavia rinunciare al risarcimento dei danni, che rimane possibile nel caso di risoluzione.
La domanda è fondata.
E valga il vero.
La ha diritto al risarcimento del danno subito a causa dei vizi delle opere, realizzate dalla subappaltatrice in modo contrarie alle regole pagina 21 di 26 dell'arte. Infatti, a causa dell'accertato inadempimento della subappaltatrice, la opponente deve porre rimedio ai vizi delle opere come eseguite dalla PA.DA..
La consulente tecnica indicava la somma di euro 19.300,00, quale importo per le opere necessarie ad eliminare i vizi, i difetti e i danni (pag. 11 del supplemento alla relazione tecnica della consulente d'ufficio).
Questo giudice condivide le conclusioni esposte dalla consulente nominata,
in quanto logiche, prive di vizi, contestate solo in modo generico.
Pertanto, la parte opponente risulta creditrice nei confronti della parte opposta, per la somma di euro 19.300,00.
Si liquidano i danni solo in relazione ad una delle fattispecie di inadempimento;
in relazione al non avere completato le opere, non può dirsi danno, poiché di fatto i lavori si sono interrotti;
sul ritardo, non vi è nesso causale sufficiente, per provare danni.
Nel rassegnare le proprie conclusioni, la chiedeva in via subordinata, qualora all'esito del giudizio risultasse accertato un credito della la CP_1
compensazione di quest'ultimo con il credito da essa vantato, a titolo di risarcimento del danno subito.
Di conseguenza, può compensarsi il credito spettante alla CPL, pari ad euro
19.300,00, con il credito spettante alla pari ad euro 6.100,00. CP_1
pagina 22 di 26 Sicché, la parte opposta deve essere condannata al pagamento di euro
13.200,00, in favore della società opponente.
Sul punto, occorre tuttavia rilevare come si sia in presenza di crediti di tipo diverso, di valuta e di valore. Inoltre, va rilevato come, in relazione al debito di valore il giudice debba operare in via equitativa;
infine, occorre tenere conto della rivalutazione ed interessi, quanto meno dal deposito della consulenza tecnica.
Pertanto, resi liquidi entrambi i crediti in compensazione, si dispone condanna della parte opposta, come in dispositivo al punto 4 del dispositivo stesso. In tale modo, il titolo esecutivo viene liquidato al momento della pubblicazione delle sentenza, consentendo una fruizione migliore del titolo esecutivo;
interessi, dunque, dalla pubblicazione della sentenza.
Sulla responsabilità aggravata
È infondata la domanda di condanna per responsabilità aggravata, ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Il rigetto della domanda di condanna aggravata consegue all'insussistenza dei presupposti richiesti dalla norma per ottenere la pronuncia di condanna della parte soccombente per lite temeraria.
La semplice circostanza che sia stato necessario compensare crediti opposti conferma che non vi fu alcuna colpa grave né dolo;
non vi è temerarietà
pagina 23 di 26 poiché, per così dire, entrambe le parti hanno avuto “un po' ragione ed un po' torto”. Non vi è dubbio che la bilancia penda alfine in una direzione ma senza che si possa parlare di dolo o colpa grave.
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in quanto la pretesa azionata in via monitoria dalla risultata infondata. CP_1
Scaglione fino ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
12868/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA l'inadempimento di parte opposta
[...]
ai sensi e nei limiti di cui sopra in motivazione. CP_1
2) DICHIARA RISOLTO il contratto di subappalto stipulato il 4 novembre 2021 fra le odierne parti.
3) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento della opposizione della parte qui attrice.
4) NN la parte opposta al pagamento di euro
14.000,00 in favore della con Parte_1
pagina 24 di 26 interessi di cui all'art. 1284, quarto (penultimo) comma, c.c., correnti dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo. Somma
liquidata alla pubblicazione della sentenza, in compensazione fra le reciproche obbligazioni, qui rese liquide e compensate nella somma che precede.
5) NN la parte opposta al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte opponente, che si liquidano in euro 6.000,00, per compenso avvocati;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
anticipazioni per euro 759,00. Infine, IVA e Cassa come per legge sulle prime due voci, secondo il regime fiscale e previdenziale di competenza.
6) NN la parte opposta al pagamento della somma eventualmente corrisposta dalla opponente in favore della
C.T.U. nominata nel procedimento di A.T.P. R.G. n. 9138/2023. In
questo capo di dispositivo, con riferimento alle sole somme liquidate alla consulente e pagate dalla opponente alla consulente.
7) NN la parte opposta al Controparte_1
pagamento delle spese di parte opponente nella fase di accertamento tecnico;
si liquidano in: euro 4.000,00 per compenso avvocati;
spese pagina 25 di 26 generali pari al quindici per cento della somma che precede. Infine, IVA
e Cassa secondo il regime fiscale e previdenziale di competenza.
8) SI IC.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno 15 dicembre 2025
Il giudice dott. CO D'RA
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. CO D'RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12868/2023 promossa da:
(P.I. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. UZ RT, elettivamente pagina 1 di 26 domiciliata in VIA FEDERICO GAROFOLI N. 98/A, 37057 SAN
VA TO (VR), presso lo studio del difensore avv.
UZ RT
ATTRICE
IN GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
OPPONENTE
contro
(C.F e P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
VENA FAUSTO, elettivamente domiciliata in VIA SANTO STEFANO N.
29, 40125 BOLOGNA, presso lo studio del difensore avv. VENA FAUSTO
CONVENUTA ED OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3347/2023, R.G. n. 8801/2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data 27 luglio 2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note di precisazione delle conclusioni ex art. 189, comma 1, n. 1 c.p.c., depositate il 23 settembre 2025
da entrambe le parti in lite. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, seppur non ritrascritte integralmente.
pagina 2 di 26 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 9 ottobre 2023, la Parte_1
(nel prosieguo più brevemente: “CPL”) conveniva in giudizio la
[...]
(in seguito solo “ ), proponendo Controparte_1 CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna
n. 3347/2023 del 27.07.2023, depositato il 27 luglio 2023, nel procedimento monitorio R.G. n. 8801/2023, con il quale era stato ingiunto alla odierna opponente il pagamento di: euro 27.029,23, oltre agli interessi;
spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 286,00 per spese ed euro
1.000,00 per compensi;
oltre accessori.
Sulla ricostruzione dei fatti di causa, la parte opponente narrava che:
- in data 4 novembre 2021, aveva stipulato un contratto di subappalto con alla quale affidava l'esecuzione di opere di riqualificazione CP_1
energetica su tre fabbricati del Condominio di Via Longarola, di cui ai civici nn. 30/10, 30/11 e 30/12, nel Comune di Calderara di Reno (BO);
- il corrispettivo pattuito era pari ad euro 110.000,00, comprensivo di ogni onere e spesa e, dunque, anche del ponteggio tubolare e dei relativi oneri di montaggio e di smontaggio;
- la si rivelava inadempiente, a causa del ritardo registrato nel CP_1
completamento delle opere e della esecuzione non a regola d'arte di parte pagina 3 di 26 dei lavori. Infatti, la subappaltatrice non aveva ancora iniziato i lavori sui civici n. 30/11 e n. 30/12, nonostante tali opere dovessero essere compiute entro il 4 giugno 2023;
- tale circostanza emergeva dai sopralluoghi compiuti dall'Arch. , Per_1
coordinatrice della sicurezza e direttrice dei lavori, nelle date del 23.05.2023
e del 30.05.2023;
- con pec dell'1 giugno 2023, la contestava gli inadempimenti alla subappaltatrice;
dichiarava risolto il contratto di subappalto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21 dello stesso e invitava la liberare il cantiere;
CP_1
- l'Arch. eseguiva due ulteriori sopralluoghi il 12.06.2023 e il Per_1
06.07.2023, all'esito dei quali rilevava il mancato avanzamento dei lavori rispetto al mese di maggio, la mancata esecuzione delle opere di ripristino,
l'assenza di lavoratori sul cantiere e del titolare della oltre allo CP_1
stato di abbandono del cantiere;
- con pec del 6 luglio 2023, la invitava nuovamente la subappaltatrice a liberare il cantiere e chiedeva di provvedere alla rimozione del materiale rinvenuto dalla direttrice dei lavori;
- in data 7 luglio 2023, la promuoveva un procedimento di accertamento tecnico preventivo, innanzi al Tribunale di Bologna, affinché
pagina 4 di 26 fosse accertato lo stato dei luoghi e la presenza di gravi vizi relativamente agli immobili sui quali dovevano essere eseguite le opere commissionate alla
PA.DA., di cui al contratto di subappalto;
- il procedimento di A.T.P. veniva iscritto al numero di R.G. 9138/2023 e assegnato al giudice dott. Perla, che nominava la dott.ssa quale Per_2
consulente tecnico di ufficio;
- sulla base del mancato pagamento della fattura n. 21/2023, la CP_1
agiva in via monitoria.
La odierna opponente precisava di aver pagato euro 15.000,00 di cui alla fattura n. 44 del 30.12.2022, emessa dalla a non la fattura n. 21, CP_1
emessa dalla subappaltatrice il 20.06.2023, per euro 27.029,23, che, anzi, contestava.
Tali, in sintesi, le premesse in fatto esposte dalla opponente.
In diritto, la invocava l'inadempimento della responsabile di CP_1
non aver ultimato le opere entro il termine convenuto e di non aver eseguito a regola d'arte i lavori parzialmente svolti. La opponente aggiungeva che, per porre rimedio ai vizi delle opere, sarà tenuta a sostenere una spesa almeno pari ad euro 30.000,00.
Inoltre, la rappresentava che la subappaltatrice avesse indebitamente
emesso la fattura n. 21/2023 per la posa in opera e il noleggio del ponteggio.
pagina 5 di 26 In particolare, la opponente sottolineava di aver già corrisposto alla in data 02.01.2023, la somma di euro 15.000,00 per l'allestimento CP_1
del cantiere e per l'installazione del ponteggio.
La contestava la fattura n. 21/2023, emessa dalla in quanto il CP_1
documento si riferiva ai lavori eseguiti su n. 3 fabbricati, nonostante il ponteggio fosse stato installato solo per il fabbricato sito al civico n. 30/10.
Dunque, la opponente riteneva errato l'importo riportato in fattura, in quanto pari al triplo di quello effettivamente dovuto. Inoltre, la sosteneva che la avesse erroneamente impiegato quali criteri di CP_1
quantificazione i prezziari ed i mercuriali relativi a opere pubbliche, mentre avrebbe dovuto riferirsi al prezzo convenuto a corpo dalle parti nel contratto di subappalto.
Peraltro, invocava l'art. 17 del contratto di subappalto che prevedeva l'emissione di fatture, previa approvazione della subappaltante, al raggiungimento del 30%, del 60% dei lavori e al momento della loro ultimazione. Inoltre, tale norma subordinava l'autorizzazione al pagamento del corrispettivo all'esito positivo della due diligence effettuata dalla piattaforma finanziaria.
La rappresentava che la due diligence non aveva ancora avuto esito positivo e, di conseguenza, non poteva esserle richiesto alcun pagamento.
pagina 6 di 26 Anche per tale motivo, riteneva illegittimo il decreto ingiuntivo opposto e ne chiedeva la revoca.
Infine, la opponente escludeva l'idoneità probatoria della fattura in sede di giudizio di opposizione e riteneva che la non avesse provato il CP_1
proprio diritto di credito né in ordine all'an né al quantum.
Per le ragioni esposte, la parte opponente chiedeva:
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, il rigetto della domanda di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare nullo,
illegittimo, inefficace e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) di accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla società Controparte_1
in relazione al contratto di subappalto del 04.11.2022 e, di conseguenza, di respingere tutte le domande svolte dalla odierna parte opposta nei confronti della opponente;
4) previo accertamento dell'inadempimento della di dichiarare la CP_1
risoluzione del contratto di subappalto stipulato con l'opposta e di condannare al pagamento in favore della società opponente, a CP_1
titolo di risarcimento danni, della somma di euro 30.000,00, salvo la diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio;
pagina 7 di 26 5) in via subordinata e riconvenzionale, qualora fosse accertato un credito della di compensare parzialmente la maggior somma spettante alla CP_1
opponente, a titolo di risarcimento del danno;
6) in ogni caso, la vittoria delle spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
…oooOooo…
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22 gennaio 2024, si costituiva in giudizio contestando le deduzioni avverse sia in fatto CP_1
che in diritto.
Chiedeva la conferma del decreto opposto.
In ordine alla ricostruzione dei fatti di causa, la parte opposta premetteva che l'incarico ad essa affidato dalla comprendeva anche l'esecuzione dei lavori di cui al bonus 110%. Tuttavia, dopo aver già iniziato l'installazione del ponteggio, la le comunicava verbalmente di non dover più realizzare tali opere, a fronte dell'assenza del cessionario del credito.
La sottolineava come tale circostanza avesse determinato un CP_1
cambiamento nell'organizzazione dei lavori, oltre che un danno, avendo dovuto sostenere spese non necessarie. Ciononostante, aveva comunque dato inizio ai lavori.
pagina 8 di 26 Sennonché, dopo l'incontro avvenuto in cantiere il 30.05.2023, la comunicava alla odierna parte opposta l'intervenuta risoluzione del contratto e allontanava quest'ultima dal cantiere. Di conseguenza, la osteneva che le era stato impedito di ultimare i lavori. CP_1
Infine, la parte opposta sottolineava come la controparte avesse tenuto una condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede.
Per le motivazioni così esposte, la parte opposta chiedeva:
1) in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda svolta dalla opponente e, per l'effetto, il rigetto della stessa;
3) di accertare e dichiarare la responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., della e, per l'effetto, di dichiarare la opponente tenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dalla e concernenti tutti i maggiori oneri CP_1
sostenuti dalla opposta a causa del giudizio di opposizione;
4) la vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di causa del procedimento di opposizione, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario ex art. 15 TPF.
…oooOooo…
pagina 9 di 26 All'udienza dell'8 marzo 2024, la parte opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. A tale richiesta si opponeva la . La giudice onoraria, originaria assegnataria del procedimento, non concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto;
decideva sulle istanze probatorie avanzate dalle parti;
non disponeva l'acquisizione del fascicolo di in quanto l'elaborato CP_2
peritale non era ancora stato depositato e rinviava all'udienza di assunzione dei mezzi di prova.
In data 7 giugno 2024, la parte opponente depositava la relazione della
C.T.U. nominata nel procedimento di accertamento tecnico di ufficio RG n.
9138/2023.
All'udienza dell'11 giugno 2024, si procedeva agli interrogatori formali e alla escussione dei testimoni. La giudice onoraria disponeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento di A.T.P. R.G. n. 9138/2023 e rinviava la prosecuzione della prova ad altra udienza.
La seconda sezione civile del Tribunale subiva ristrutturazione, a seguito dell'insediamento del nuovo presidente di sezione e del pensionamento della giudice onoraria Dott.ssa Serena Scala, originaria assegnataria del presente procedimento.
pagina 10 di 26 Il procedimento veniva assegnato al nuovo presidente di sezione, Dott.
CO D'RA, che assumeva nel suo ruolo le cause di più antica iscrizione con provvedimento generale approvato in sede di autogoverno, in un'ottica di riduzione dei tempi decisori complessivi;
così da diminuire i tempi di definizione meni (c.d. DT) e tentare di soddisfare i parametri del PNRR.
Alle udienze del 3 giugno 2025 e del 22 luglio 2025, la testimone non compariva, non adducendo alcun impedimento, seppur regolarmente citata dalla parte opposta.
All'udienza del 10 settembre 2025, avveniva l'escussione della teste. La parte opponente sollevava l'eccezione di incapacità a testimoniare della testimone. Terminata l'assunzione della prova orale, la giudice onoraria – dinanzi alla quale si era svolta la prova – rimetteva il fascicolo al togato
D'RA e rinviava alla successiva udienza, come da calendario del processo.
All'udienza del 18 settembre 2025, il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, concedeva i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e rinviava ad altra udienza per la discussione e il trattenimento in decisione.
Le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni in data 23
settembre 2025.
Seguiva il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 6 novembre 2025, il giudice tratteneva in decisione.
pagina 11 di 26 …oooOooo…
Lo svolgimento del processo può anche essere integralmente omesso, in ragione del novellato articolo 132 del codice di procedura civile.
A maggior ragione, esso può limitarsi a quanto precede. Per quanto qui non esposto o narrato in modo incompleto, si rinvia agli atti e ai documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In generale
La domanda avanzata in via principale dalla parte opponente è fondata e merita accoglimento. Sicché il decreto ingiuntivo n. 3347/2023 deve essere integralmente revocato.
È, altresì, fondata la domanda svolta dalla opponente in via riconvenzionale, al fine di ottenere una pronuncia di accertamento della risoluzione del contratto di subappalto stipulato tra le odierne parti in lite il
4 novembre 2021.
Con tale pronuncia, il giudice accerta l'inadempimento della subappaltatrice da cui sorge il diritto della al risarcimento CP_1
del danno subito, nella misura di cui in motivazione.
È, invece, infondata la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria proposta dalla PA.DA..
pagina 12 di 26 Sulla clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto
È fondata la domanda avanzata dalla parte opponente, volta ad ottenere una pronuncia di accertamento della intervenuta risoluzione del contratto di subappalto, stipulato tra le odierne parti in lite in data 4 novembre 2021.
Con pec dell'1 giugno 2023, l'odierna opponente, tramite il suo legale,
dichiarava alla controparte contrattuale di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 21 del contratto di subappalto e, per l'effetto, dichiarava la risoluzione del contratto.
La era legittimata a risolvere il contratto, in applicazione della clausola risolutiva espressa ivi contenuta. Invero, ai sensi dell'art. 21 del regolamento contrattuale, godeva della facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto “quando l'Impresa persista a contravvenire agli
obblighi assunti e/o a dimostrare continua e grave negligenza nella esecuzione
delle opere”.
Tale circostanza risulta essersi verifica nel caso di specie.
Di conseguenza, il contratto deve considerarsi risolto e la responsabilità è
imputabile a in ragione degli inadempimenti di cui si dirà nel CP_1
prossimo capo di sentenza.
La clausola ha una relativa genericità.
pagina 13 di 26 Occorre verificare se tale clausola abbia una sufficiente specificità, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. Pur non ignorando questo giudice l'indirizzo via via più restrittivo della giurisprudenza di legittimità, la clausola è sufficientemente determinata, consentendo dunque al contraente fedele (nel caso, parte opponente) l'esercizio dei diritti di cui all'articolo
1456, comma secondo, c.c..
In ogni caso, anche nel caso in cui si dovesse valutare la clausola come eccessivamente generica, rimane la facoltà, per la parte opponente, di esercitare la azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 c.c. e così ha fatto con questa domanda, concludendo per la risoluzione.
Si ritiene che il contratto sia concluso per clausola risolutiva espressa (1456
c.c.), sufficientemente precisa;
in ogni caso, anche ad escludere la specificità
di tale clausola, il contratto è risolto per la (ordinaria) azione di risoluzione.
Con esiti pratici non rilevanti, attesa la retroattività di cui all'articolo 1458
c.c.
Come da punti 1 e 2 del dispositivo.
Sull'inadempimento della subappaltatrice
È fondata la domanda di parte opponente volta ad ottenere una pronuncia dichiarativa, previo accertamento dell'inadempimento della società
gli obblighi assunti. CP_1
pagina 14 di 26 Nel corso del presente procedimento, è emerso l'inadempimento della subappaltatrice, derivante da:
i) mancata esecuzione delle opere relative ai civici nn. 30/11 e 30/12. Infatti, le attività svolte hanno riguardato unicamente il fabbricato di cui al civico n. 30/10; ii) mancata consegna delle opere entro il termine stabilito; iii)
esecuzione di opere non a regola d'arte.
Al fine di una precisa trattazione e individuazione degli inadempimenti di parte opposta, occorre procedere con ordine all'esame delle singole voci sopra richiamate.
Va tuttavia premesso, a tale esame analitico, come anche solo uno di tali inadempimenti possa considerarsi di non scarsa importanza, con le conseguenze risolutorie invocate da parte opponente. Nel caso di specie,
poi, si ha un insieme di inadempimenti tutti concorrenti nel senso dell'inadempimento.
Quanto alle lavorazioni non eseguite.
Con il contratto di subappalto, la affidava alla l'esecuzione CP_1
dei lavori “Ecobonus-Bonus Facciate” aventi ad oggetto il fabbricato sito in
Calderara di Reno, alla Via Longarola nn. 30/10, 30/11 e 30/12.
La mancata esecuzione delle opere affidate alla risulta accertata, CP_1
innanzitutto, dal verbale di sopralluogo svolto dall'Arch. (doc. Per_1
pagina 15 di 26 n. 10 di parte opponente) in data 6 luglio 2023. In tale occasione, il direttore tecnico di esponeva le modalità di prosecuzione del cantiere a seguito dell'affidamento dell'incarico ad una nuova ditta subappaltatrice.
In particolare, veniva previsto l'inizio dei lavori presso i civici nn. 30/11 e
30/12 da parte della nuova società subappaltatrice. Ciò significa che le opere realizzate fino a quel momento dalla non avevano CP_1
interessato i fabbricati di cui ai numeri 30/11 e 30/12.
In secondo luogo, all'udienza dell'11 giugno 2024, il legale rappresentante della ditta rendeva interrogatorio formale. In tale occasione CP_1
ammetteva che la subappaltatrice aveva eseguito i lavori ad essa affidati soltanto sul civico n. 30/10. Infine, la circostanza risulta provata anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla direttrice dei lavori, Arch. , Per_1
sentita in qualità di teste all'udienza del 10 settembre 2025. La testimone dichiarava che i lavori avevano riguardato l'edificio di cui al civico n. 30/10.
In ordine alla mancata consegna delle opere entro il termine stabilito.
L'art. 5 del contratto prevedeva che la consegna del cantiere dovesse avvenire “entro il termine, come da cronoprogramma presentato”. Il secondo periodo della disposizione stabiliva quale termine per il completamento dei lavori di cui all'appalto base il 31 dicembre 2021, fatti salvi i giorni di pioggia e salvo proroghe autorizzate dalla direzione lavori.
pagina 16 di 26 Dunque, alla luce di tale disposizione, la data di conclusione delle opere affidate alla può individuarsi nel 4 giugno 2023, come da CP_1
cronoprogramma inviato dalla direttrice dei lavori, Arch. alla Per_1
(doc. n. 4 di parte opponente).
In occasione dei sopralluoghi del 12 giugno 2023 e del 6 luglio 2023,
successivi rispetto alla data di consegna delle opere prevista nel cronoprogramma, la direzione lavori constatava il mancato avanzamento dei lavori rispetto ai sopralluoghi effettuati nel mese di maggio 2023.
La parte opposta, nelle proprie difese, escludeva l'addebito di un ritardo in quanto era stata costretta ad abbandonare il cantiere a seguito della comunicazione di a mezzo PEC dell'1 giugno 2023.
Tale argomentazione non può essere condivisa, in quanto alla data dell'1
giugno 2023, il mancato avanzamento dei lavori aveva assunto già una portata tale da escludere la possibilità di una esatta esecuzione della prestazione nei termini convenuti dalle parti. Anche a fronte di tale elemento, può ritenersi legittima la risoluzione del contratto fatta valere dalla .
Infine, occorre analizzare l'esecuzione delle opere non a regola d'arte.
Sul punto, come d'uso, il sapere del giudice deve cedere rispetto al sapere tecnico. La non corretta esecuzione di alcune opere risulta dalla consulenza pagina 17 di 26 tecnica di ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico di ufficio, instaurato dinanzi al Tribunale di Bologna dalla odierna opponente,
R.G. n. 9138/2023. Essa individua un gruppo di vizi, complessivamente da valutare come rilevante e, certamente, non di scarsa importanza.
La consulente tecnica di ufficio nominata constatava i seguenti vizi nelle opere realizzate dalla subappaltatrice:
i) i parapetti in laterizio non risultavano completati, in quanto non era stata eseguita né la mano di fondo né la tinteggiatura finale;
ii) per le zoccolature, non era stato eseguito il rifacimento del supporto murario;
iii) non erano state eseguite lavorazione sulle serrande dei box autorimessa.
Dunque, in ragione i) della mancata esecuzione delle opere presso i civici nn. 30/11 e 30/12; ii) della mancata esecuzione delle opere entro il termine previsto e iii) in forza dei riscontrati vizi, si ritiene accertato l'inadempimento della PA.DA.. Si è già detto sopra – e val la pena di ribadire – che anche solo uno dei tre elementi che precedono i), ii) e iii)
condurrebbe alla risoluzione;
a maggior ragione il concorso dei tre profili di inadempimento concorrenti.
Invero, in conformità alle regole che disciplinano l'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale, alla – quale creditrice che ha pagina 18 di 26 agito in giudizio per l'accertamento dell'inadempimento della prestazione – spettava solo dimostrare la fonte negoziale del proprio credito. La ha allegato il contratto di appalto;
i verbali di sopralluogo;
il cronoprogramma dei lavori come concordato con la subappaltatrice. Diversamente, l'onere probatorio del corretto adempimento incombeva sulla PA.DA., che – per essere esonerata dalla responsabilità contrattuale – avrebbe dovuto dimostrare la corretta esecuzione delle prestazioni su di essa gravanti ovvero che la mancata realizzazione delle opere discendeva da una causa ad essa non imputabile, ex art. 1218 c.c..
La odierna parte opposta non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
Di conseguenza, per effetto dell'accertato inadempimento, può dichiararsi risolto il contratto di subappalto stipulato tra le odierne parti in lite il 4 novembre 2021.
Sul corrispettivo spettante alla CP_1
La domanda svolta in via principale dalla opponente, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo è dunque fondata.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato, coma da punto 3 del dispositivo.
Il decreto era stato emesso sulla base della fattura n. 21/2023 di CP_1
per l'importo di Euro 27.029,23, richiesti dalla subappaltatrice per pagina 19 di 26 l'attività di “Posa in opera e noleggio di ponteggio e relativi piani di lavoro e allarme per 4 mesi, da gennaio ad aprile 2023, montato in accordo con PSC
ricevuto tramite pec in data 12/11/202”.
In ordine alle lavorazioni di fatto eseguite dalla la C.T.U. riteneva CP_1
che esse corrispondessero al 62% rispetto al totale delle opere ad essa affidate.
Il contratto di subappalto, all'art. 17, prevedeva un corrispettivo a corpo,
pari ad euro 110.000,00 (euro centodiecimila/00) esente Iva, dovuti per i lavori da svolgere sui tre fabbricati oggetto del contratto.
Dunque, la C.T.U. nominata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ha ritenuto che la percentuale attribuibile al fabbricato sito al civico n. 30/10, il solo rispetto al quale la a svolto i lavori, risulta CP_1
pari al 38.42%, ossia ad euro 42.267,00 delle opere appaltate di complessivi euro 110.000,00 (pag. 5 del supplemento dell'elaborato peritale).
Al fine di procedere alla quantificazione in termini monetari dei lavori eseguiti, la consulente riteneva opportuno il riconoscimento a di CP_1
una somma pari alla metà del corrispettivo ad essa dovuto per i lavori eseguiti sul civico n. 30/10, nella misura di euro 21.100,00 (pari alla metà di
Euro 42.267,00).
pagina 20 di 26 Peraltro, risulta che, con bonifico del 2 gennaio 2023 (doc. n. 16 di parte opponente), la ha saldato la fattura n. 44/2022, emessa dalla subappaltatrice, per l'importo di euro 15.000,00 e avente ad oggetto i lavori eseguiti, riguardanti il fabbricato sito in via Longarola ai civici nn. 30/10;
30/11 e 30/12.
Sicché, il credito della subappaltatrice ammonta ad euro 6.100,00.
Sul risarcimento del danno
È altresì fondata la domanda di risarcimento del danno avanzata in via riconvenzionale dalla parte opponente.
In presenza dell'inadempimento, il contraente fedele ha diritto alternativamente alla domanda di adempimento (manutenzione del contratto) o a quella di risoluzione;
in ogni caso, ha diritto al risarcimento danni, come chiaramente risulta dall'articolo 1453, primo comma, ultima parte, c.c.. Nel caso di specie, la parte opponente ha optato per la risoluzione, senza tuttavia rinunciare al risarcimento dei danni, che rimane possibile nel caso di risoluzione.
La domanda è fondata.
E valga il vero.
La ha diritto al risarcimento del danno subito a causa dei vizi delle opere, realizzate dalla subappaltatrice in modo contrarie alle regole pagina 21 di 26 dell'arte. Infatti, a causa dell'accertato inadempimento della subappaltatrice, la opponente deve porre rimedio ai vizi delle opere come eseguite dalla PA.DA..
La consulente tecnica indicava la somma di euro 19.300,00, quale importo per le opere necessarie ad eliminare i vizi, i difetti e i danni (pag. 11 del supplemento alla relazione tecnica della consulente d'ufficio).
Questo giudice condivide le conclusioni esposte dalla consulente nominata,
in quanto logiche, prive di vizi, contestate solo in modo generico.
Pertanto, la parte opponente risulta creditrice nei confronti della parte opposta, per la somma di euro 19.300,00.
Si liquidano i danni solo in relazione ad una delle fattispecie di inadempimento;
in relazione al non avere completato le opere, non può dirsi danno, poiché di fatto i lavori si sono interrotti;
sul ritardo, non vi è nesso causale sufficiente, per provare danni.
Nel rassegnare le proprie conclusioni, la chiedeva in via subordinata, qualora all'esito del giudizio risultasse accertato un credito della la CP_1
compensazione di quest'ultimo con il credito da essa vantato, a titolo di risarcimento del danno subito.
Di conseguenza, può compensarsi il credito spettante alla CPL, pari ad euro
19.300,00, con il credito spettante alla pari ad euro 6.100,00. CP_1
pagina 22 di 26 Sicché, la parte opposta deve essere condannata al pagamento di euro
13.200,00, in favore della società opponente.
Sul punto, occorre tuttavia rilevare come si sia in presenza di crediti di tipo diverso, di valuta e di valore. Inoltre, va rilevato come, in relazione al debito di valore il giudice debba operare in via equitativa;
infine, occorre tenere conto della rivalutazione ed interessi, quanto meno dal deposito della consulenza tecnica.
Pertanto, resi liquidi entrambi i crediti in compensazione, si dispone condanna della parte opposta, come in dispositivo al punto 4 del dispositivo stesso. In tale modo, il titolo esecutivo viene liquidato al momento della pubblicazione delle sentenza, consentendo una fruizione migliore del titolo esecutivo;
interessi, dunque, dalla pubblicazione della sentenza.
Sulla responsabilità aggravata
È infondata la domanda di condanna per responsabilità aggravata, ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Il rigetto della domanda di condanna aggravata consegue all'insussistenza dei presupposti richiesti dalla norma per ottenere la pronuncia di condanna della parte soccombente per lite temeraria.
La semplice circostanza che sia stato necessario compensare crediti opposti conferma che non vi fu alcuna colpa grave né dolo;
non vi è temerarietà
pagina 23 di 26 poiché, per così dire, entrambe le parti hanno avuto “un po' ragione ed un po' torto”. Non vi è dubbio che la bilancia penda alfine in una direzione ma senza che si possa parlare di dolo o colpa grave.
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in quanto la pretesa azionata in via monitoria dalla risultata infondata. CP_1
Scaglione fino ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
12868/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA l'inadempimento di parte opposta
[...]
ai sensi e nei limiti di cui sopra in motivazione. CP_1
2) DICHIARA RISOLTO il contratto di subappalto stipulato il 4 novembre 2021 fra le odierne parti.
3) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento della opposizione della parte qui attrice.
4) NN la parte opposta al pagamento di euro
14.000,00 in favore della con Parte_1
pagina 24 di 26 interessi di cui all'art. 1284, quarto (penultimo) comma, c.c., correnti dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo. Somma
liquidata alla pubblicazione della sentenza, in compensazione fra le reciproche obbligazioni, qui rese liquide e compensate nella somma che precede.
5) NN la parte opposta al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte opponente, che si liquidano in euro 6.000,00, per compenso avvocati;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
anticipazioni per euro 759,00. Infine, IVA e Cassa come per legge sulle prime due voci, secondo il regime fiscale e previdenziale di competenza.
6) NN la parte opposta al pagamento della somma eventualmente corrisposta dalla opponente in favore della
C.T.U. nominata nel procedimento di A.T.P. R.G. n. 9138/2023. In
questo capo di dispositivo, con riferimento alle sole somme liquidate alla consulente e pagate dalla opponente alla consulente.
7) NN la parte opposta al Controparte_1
pagamento delle spese di parte opponente nella fase di accertamento tecnico;
si liquidano in: euro 4.000,00 per compenso avvocati;
spese pagina 25 di 26 generali pari al quindici per cento della somma che precede. Infine, IVA
e Cassa secondo il regime fiscale e previdenziale di competenza.
8) SI IC.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno 15 dicembre 2025
Il giudice dott. CO D'RA
pagina 26 di 26