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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 26/01/2026, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 655/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente e Relatore
CASTORINA RI MARIA, Giudice
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5673/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 IRPEF-ALTRO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 22 settembre 2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso l'intimazione di pagamento meglio specificata in epigrafe, notificatagli il 30 giugno 2025 e riferita a
IRPEF, addizionale comunale e regionale IRPEF, ritenute alla fonte IRPEF ed IVA per gli anni d'imposta
2008/2009/2011/2014/2015, nonché a tasse automobilistiche per anni 2013 e 2014, con le relative sanzioni e interessi.
Con riguardo alle sei sottese cartelle di pagamento, elencate in ricorso e di natura tributaria, il ricorrente lamentava specificamente:
-l'invalidità dell'impugnata intimazione di pagamento per l'omessa rituale e valida notifica della presupposta cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione
-la conseguente estinzione di ogni pretesa per intervenuta decadenza, per mancato rispetto dei termini previsti dall'art.25, comma primo, lett.a) del d.P.R. n.602 del 1973;
-in subordine, la prescrizione del diritto alla riscossione delle imposte, ai sensi e per gli effetti dell'art.2946
c.c., e delle tasse automobilistiche, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del d.l. 30 dicembre 1982 n.953;
-l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione di sanzioni e interessi, ai sensi degli artt.20, comma terzo, del d.lgs. n.472 del 1997 e dell'art.2948 n.4 c.c..
Concludeva di conseguenza.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
All'udienza pubblica del 12 gennaio 2026 la causa è posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella mancata costituzione dell'Agente della riscossione, ritualmente citato in giudizio in data 30 giugno
2025, il ricorso proposto dal NN è fondato.
Al riguardo va premesso l'orientamento consolidato di legittimità, opportunamente richiamato da parte ricorrente, secondo cui “come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n.1144 del 18 gennaio 2018; Sezioni unite n.5791 del 4 marzo 2008; Sezioni unite n.16412 del 25 luglio 2007) in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, e poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (cfr. Corte di
Cassazione 30 novembre 2023 n.33400, ordinanza).
Mancando la prova dell'effettuata notificazione delle cartelle sottese all'impugnata intimazione di pagamento, il ricorso del NN va accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della modesta importanza delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta, con distrazione in favore dei difensori, che ne hanno fatto espressa richiesta ai sensi dell'art.93 c.p.
c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione a rimborsargli le spese processuali, che liquida nella somma versata a titolo di contributo unificato e in Euro 6.000,00 per compensi difensivi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali al 15%, con distrazione in favore dei difensori, anticipatari. Così deciso in Catania, il 12 gennaio 2026 Il Presidente estensore dott.
FI EN
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente e Relatore
CASTORINA RI MARIA, Giudice
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5673/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 IRPEF-ALTRO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259020875707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 22 settembre 2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso l'intimazione di pagamento meglio specificata in epigrafe, notificatagli il 30 giugno 2025 e riferita a
IRPEF, addizionale comunale e regionale IRPEF, ritenute alla fonte IRPEF ed IVA per gli anni d'imposta
2008/2009/2011/2014/2015, nonché a tasse automobilistiche per anni 2013 e 2014, con le relative sanzioni e interessi.
Con riguardo alle sei sottese cartelle di pagamento, elencate in ricorso e di natura tributaria, il ricorrente lamentava specificamente:
-l'invalidità dell'impugnata intimazione di pagamento per l'omessa rituale e valida notifica della presupposta cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione
-la conseguente estinzione di ogni pretesa per intervenuta decadenza, per mancato rispetto dei termini previsti dall'art.25, comma primo, lett.a) del d.P.R. n.602 del 1973;
-in subordine, la prescrizione del diritto alla riscossione delle imposte, ai sensi e per gli effetti dell'art.2946
c.c., e delle tasse automobilistiche, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del d.l. 30 dicembre 1982 n.953;
-l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione di sanzioni e interessi, ai sensi degli artt.20, comma terzo, del d.lgs. n.472 del 1997 e dell'art.2948 n.4 c.c..
Concludeva di conseguenza.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
All'udienza pubblica del 12 gennaio 2026 la causa è posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella mancata costituzione dell'Agente della riscossione, ritualmente citato in giudizio in data 30 giugno
2025, il ricorso proposto dal NN è fondato.
Al riguardo va premesso l'orientamento consolidato di legittimità, opportunamente richiamato da parte ricorrente, secondo cui “come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n.1144 del 18 gennaio 2018; Sezioni unite n.5791 del 4 marzo 2008; Sezioni unite n.16412 del 25 luglio 2007) in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, e poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (cfr. Corte di
Cassazione 30 novembre 2023 n.33400, ordinanza).
Mancando la prova dell'effettuata notificazione delle cartelle sottese all'impugnata intimazione di pagamento, il ricorso del NN va accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della modesta importanza delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta, con distrazione in favore dei difensori, che ne hanno fatto espressa richiesta ai sensi dell'art.93 c.p.
c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione a rimborsargli le spese processuali, che liquida nella somma versata a titolo di contributo unificato e in Euro 6.000,00 per compensi difensivi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali al 15%, con distrazione in favore dei difensori, anticipatari. Così deciso in Catania, il 12 gennaio 2026 Il Presidente estensore dott.
FI EN