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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/11/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. CO BO – in applicazione presso il Tribunale ordinario di
Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 5 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 331/2024 vertente tra in proprio, nonché quale amministratore unico e legale rappresentante di Parte_1
, rapp.to e dif. dall'avv.to Laura Cristini CP_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso come in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7.2.24 il ricorrente in proprio e quale legale Pt_1
rappresentante della ha convenuto in giudizio l CP_1 Controparte_2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale: previ gli accertamenti
[...]
1 e le declaratorie del caso dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'annullamento e/o la revoca e/o l'inammissibilità dell'ordinanza di ingiunzione n. 386/23-00 e 386/23-01 dell' , e per l'effetto dichiarare non dovute le Controparte_2
somme in essa riportate;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma in tutto o in parte dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, dichiarare l'opponente tenuta al pagamento delle sanzioni amministrative nella misura minima prevista ex lege.
Vittoria di spese e competenze del giudizio, “
Ha allegato di aver ricevuto, in proprio, in data 9.1.24 e quale legale rapp.te della in CP_3 data 6.2.24, notifica da parte dell' di delle ordinanze di Controparte_2 CP_2
ingiunzione n. 386/23-00 e 386/23-01, con la quale l'Ente ha ingiunto il pagamento a titolo di sanzione amministrativa della somma di euro 95.883,40 in relazione alle seguenti violazioni:
a) Art. 3, commi 3 e 3-quater, D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito con modificazioni dalla
Legge 23 aprile 2002 nr. 73 come sostituto dall'art. 22, comma 1, D. Lgs 14 settembre 2015 nr.
151 per aver occupato il lavoratore omissis per complessive tre giornate di Parte_2
lavoro senza la preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro dal 04/05/2021 al 06/05/2021;
b) Artt. 29, co. 1, e 18, co. 5 bis, D.Lgs 10 settembre 2003, nr. 276 così come modificato dal D.
Lgs. n. 251/2004 e dall'art. 1, comma 1, D.Lgs 08/2016 per aver posto in esecuzione, quale pseudo-appaltatore un contratto intercorso con la ditta Parte_3 risultato carente dei requisiti di cui all'art. 29, co 1, del D.Lgs n. 276/03;
c) Artt. 29, co. 1, e 18, co. 5 bis, D.Lgs 10 settembre 2003, nr. 276 così come modificato dal D.
Lgs. n. 251/2004 e dall'art. 1, comma 1, D.Lgs 08/2016 per aver posto in esecuzione, quale pseudo-appaltatore un contratto intercorso con la ditta MAS CE Società Cooperativa A
R.L. risultato carente dei requisiti di cui all'art. 29, co 1, del D.Lgs n. 276/03. Controparte_4
Ha allegato in fatto che la sanzione amministrativa traeva origine dalle violazioni contestate dagli Ispettori del Lavoro di con il verbale unico di accertamento e notificazione nr. CP_2
BS00000/2021-691-01 e 2021007102/ddl del 24.11.2021, redatto a seguito dell'accesso degli
Ispettori presso l'unità locale di . CP_1
2 All'esito dell'attività ispettiva veniva contestato a di aver utilizzato per il periodo CP_1
da 11/2018 a 01/2021 le prestazioni lavorative di alcuni lavoratori dipendenti delle società
Brescia CE Società Cooperativa in liquidazione – cancellata dal Registro delle Imprese in data 20.01.2021 – e , ricorrendo alla Controparte_5 somministrazione illecita di manodopera.
Ha dedotto parte ricorrente che le conclusioni cui erano giunti gli ispettori circa il ricorso alla somministrazione illecita di personale da parte di non corrispondevano alla realtà CP_1
dei fatti, in quanto i rapporti tra la ricorrente e le cooperative venivano disciplinati da due regolari contratti d'appalto con cui la , in attuazione della riorganizzazione delle CP_1 attività di carico, scarico, stoccaggio e spedizione merci, si determinava ad affidare a un soggetto terzo i servizi necessari allo svolgimento del proprio oggetto sociale e quindi sottoscriveva prima con poi con MA CE due contratti d'appalto. Parte_3
Dietro il corrispettivo stabilito, l'appaltatrice si obbligava così a compiere i servizi di carico, scarico, stoccaggio merci, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti della committente.
Le appaltatrici secondo la prospettazione del ricorrente organizzavano in piena autonomia e nell'esercizio del potere direttivo il proprio personale impiegato in , stabilivano CP_1
turni e ferie, predisponevano i cedolini delle buste, fornivano i dispositivi di sicurezza personali
(mascherine, guanti).
In punto di diritto parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione sotto il profilo della violazione ex art. 3 della L. n. 241/1990, che prevede che qualsivoglia atto amministrativo debba essere espressamente motivato e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, mentre nel caso di specie, da una lettura dell'ordinanza, risultava evidente l'assenza di indicazioni circa le modalità, le tempistiche e le condotte attraverso le quali si sarebbero realizzati gli illeciti contestati.
Nel merito ha contestato il ricorso all'interposizione illecita di personale con e Parte_3 con MA CE realizzata mediante appalti fittizi evidenziando la genuinità degli appalti
3 essendovi stato da parte delle appaltatrici impiego di una propria organizzazione di mezzi e assunzione del rischio della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito.
Ha poi evidenziato parte ricorrente che non poteva escludersi la sussistenza di un contratto d'appalto genuino per il sol fatto dell'utilizzo da parte dell'appaltatrice di attrezzature e macchinari della committente.
Ha contestato poi la misura delle sanzioni irrogate, da ridurre alla misura minima.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
Ha chiesto il rigetto della domanda di nullità per supposta mancanza degli elementi essenziali del provvedimento in quanto il verbale unico di accertamento ispettivo, regolarmente notificato e richiamato nell'O.I. impugnata, riportava tutti gli elementi che consentivano di ricostruire la fattispecie contestata ispettori verbalizzanti dando conto degli esiti dettagliati dell'accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova.
Nel merito parte convenuta ha rilevato che parte ricorrente nulla aveva dedotto in ordine alla violazione di cui al punto a) dell'O.I. riguardante l'irregolare impiego del lavoratore Pt_2
[...]
Nel dettaglio delle altre due contestazioni, parte resistente ha allegato come dall'accesso ispettivo era emerso che i dipendenti delle due cooperative fossero coordinati e gestiti dai coordinatori/referenti della in particolare gli operai della cooperativa che svolgevano CP_1 mansioni di magazzinieri ricevevano le direttive dal Sig. , responsabile di Persona_1
magazzino nonché dipendente della committente. Anche nella gestione del lavoro, non era ravvisabile alcuna sostanziale autonomia operativa da parte dei dipendenti delle due Contr cooperative, essendo risultato provato, per contro, l'intervento diretto della società nell'organizzazione e nel controllo dell'operato dei lavoratori assunti dalle suddette
Cooperative che tra l'altro prestavano la loro opera presso il magazzino della committente.
Secondo la prospettazione di parte resistente anche i mezzi utilizzati per l'esecuzione dell'appalto erano di esclusiva proprietà della società committente ed anche le CP_1
indicazioni relativamente alle consegne da effettuare ed al percorso da seguire venivano fornite loro dal Sig. e/o dalle impiegate della società Per_1 CP_1
4 Evidenziava l' che le due cooperative non avevano sopportato alcun rischio di CP_2
impresa non avendo sopportato costi per l'acquisto di materiale di facile consumo, per l'acquisto e/o noleggio di attrezzature, per la fornitura di energia elettrica, gas ed acqua.
Sulla base dei suddetti rilievi, essendo risultate le cooperative prive di un'effettiva struttura imprenditoriale era emerso che gli appalti avevano avuto ad oggetto la sola fornitura di manodopera da parte delle suddette Cooperative e non, viceversa, un servizio svolto dall'impresa fornitrice con assunzione dei relativi rischi economici e autonomia di gestione e organizzazione dei mezzi e del personale.
Il giudice ha istruito la causa mediante prova testimoniale.
Il teste ha dichiarato: Testimone_1
Contro
“Al momento sono autista dipendente di Sono dipendente di da circa 5/6 mesi. CP_6
Prima ero dipendente di NCT e lavoravo a RO NO. Sono stato dipendente anche della nel 2019. In teoria io ho lavorato a Erbusco con il signor ed il signor Parte_3 Per_2
CO, che sono i padroni della . In teoria ho lavorato per loro 2 anni, fino al Parte_3
2021 non ricordo il mese, però durante questi 2 anni hanno cambiato il contratto e io sono passato alle dipendenze di MAS. Prima ero dipendente della , poi della società Parte_3 cooperativa e poi di MAS. Hanno cambiato una società cooperativa e poi sono passato alle dipendenze di , ma erano sempre loro. Quando andavo a prendere la busta CP_7 paga mi dicevano che mancavano delle firme e la segretaria mi faceva firmare e vedere i fogli.
e CO dicevano di non preoccuparmi, che a me non sarebbe cambiato niente e mi Per_2 dicevano di firmare. Io firmavo perché mi serviva il lavoro. Poi hanno cambiato molte sedi Contr dell'ufficio senza avvisare nessuno. Io ho lavorato alle dipendenze di , Parte_3
società cooperativa e poi MAS. Io ho sempre lavorato a RO NO. Anche se io ero Contr dipendente di o di MAS prendevo sempre i furgoni di Io conosco Parte_3
magari lavora in magazzino. Io conosco solo i miei colleghi autisti. Persona_3 Per_4
Conosco anche , è un autista, lo incontro quando carico. Non so se anche per loro è Tes_2
successo il passaggio che è successo a me. MA cambia sede di ufficio senza avvisare, una volta a Cellatica e l'ultima volta lo hanno spostato a Gussago. Io sono stato assunto da NCT prima della cooperativa. Nel 2019 ho lavorato 5-6 mesi con NCT dal primo di aprile 2019. Poi
5 ho lavorato con MAS, e poi con la società cooperativa. Poi sono rimasto a Parte_3
casa per il Covid. Da loro devo recuperare dei soldi, 3 mensilità ed il TFR che non mi hanno pagato. Io ho sempre svolto le stesse mansioni. Io ero autista e mi occupavo delle consegne. I furgoni erano di NCT. I muletti non so di chi fossero, penso sempre della cooperativa. Non mi hanno dato scarpe antinfortunistiche. Nel magazzino c'erano solo i responsabili della Contr Contr
io tante volte vedevo il signor , che è qui di fuori. È un responsabile della Per_1 che controlla il magazzino. Veniva anche il titolare di NCT. e CO Parte_1 Per_2
passavano dal magazzino per i documenti. Andavano solo in ufficio, non parlavano con i dipendenti. Le indicazioni su cosa fare dentro il magazzino le dava Io facevo Parte_1 lo stesso giro tutti i giorni ed era organizzato da Io non andavo in ufficio, non Parte_1
ho mi visto le impiegate. Conosco dell'ufficio amministrativo, ma non so di chi sia Tes_3 dipendente. La conosco perché sotto l'ufficio c'è un bar, la conosco perché la salutavo. Non so se chi era in magazzino era dipendente della cooperativa, conoscevo le persone. Quando la cooperativa aveva chiuso le era subentrata MAS. Quando non andavo al lavoro avvisavo o CO, mandavo a tutti e due un messaggio. Non ho mai detto delle mie assenze a Per_2
.”. Tes_3
Il teste ha dichiarato: Persona_1
“Io sono magazziniere dipendente di una società di cui non ricordo il nome perché sono stato assunto ai primi di novembre. Prima ho lavorato per NCT dal 2019 a ottobre 2024. Svolgevo mansioni di magazziniere, non ero proprio responsabile, ero un magazziniere. Dal 2019 al Contr 2024 sono stato dipendente solo di NCT. Il magazzino della era in via Mattei n. 6 a
RO NO. , erano autisti mi Persona_5 Per_6 Per_7 Persona_8
sembra. Erano impiegati alcuni nel magazzino dove lavoravo ed alcuni erano esterni. Se non ricordo male erano dipendenti di una cooperativa, non certamente di NCT. Non so dire se successivamente siano stati dipendenti di NCT. Credo fossero dipendenti della cooperativa
. Io li vedevo nel magazzino, non so se dalla cooperativa fossero passati a NCT. Parte_3
Era usuale che nel magazzino lavorassero dipendenti che non erano di NCT. Il responsabile Contr del magazzino era il titolare di poi si cercava di collaborare tra tutti. Parte_1
Non vi erano indicazioni vere e proprie, io sapevo che lavori dovevamo fare e ogni tanto
6 dicevo a chi era vicino a me cosa fare. Il lavoro era sempre quello e lo si conosceva, anche se i dipendenti erano di diverse società per noi non cambiava niente. lavora Testimone_4
Contr nell'amministrazione di NCT, credo fosse dipendente di Non so quale fosse il suo ruolo nella società, io la vedevo in amministrazione ma non so di cosa si occupasse. Noi utilizzavamo furgoni, muletti e transpallet, ma non so di che società fossero. I furgoni non avevano nessuna scritta, erano tutti neutri. Io non so se i magazzinieri o gli autisti fossero Contr dipendenti di , della cooperativa o di So che vi era una cooperativa ma Parte_3
non so come si chiamasse, penso fosse . Più o meno facevamo tutti le stesse Parte_3 cose, non vi era niente che distingueva le attività. dava indicazioni sul lavoro, ma Pt_1 essendo un lavoro ripetitivo era pressochè automatico. credo fosse uno dei Per_2 responsabili di una cooperativa, so che passava dal magazzino e parlava con dei ragazzi, ma non era in magazzino stabilmente. Non sono rimasto in rapporti con la NCT, ogni tanto sento il signor Non sapevo di questa causa.” Pt_1
Contr Il teste ha dichiarato: “Io sono il padre dell'amministratore della non ho un Tes_5 ruolo specifico in azienda, cerco di farne gli interessi visto che mio figlio da qualche tempo a questa parte non sta molto bene. Non ho nessun ruolo in azienda, faccio le veci di mio figlio da qualche anno, all'incirca dal periodo Covid. Non sono ancora in pensione perché ho 63 anni.
Ho iniziato a lavorare molto giovane ed oggi do una mano a mio figlio nell'azienda di trasporti di cui è a capo. Io formalmente è come se non lavorassi. Vado nel magazzino di
RO 2/3 volte a settimana, dipende dalla necessità. Attualmente mio figlio non c'è quindi cerco di andarci il più possibile per quanto mi possa competere, non avendo un ruolo in azienda. Della cooperativa so che ha prestato servizio per un periodo nel magazzino, forse durante il covid. Noi avevamo delle persone fornite dalla cooperativa che prestavano anche come servizio di trasporto. Si, la cooperativa ci forniva del personale. Il personale che ci veniva mandato dalla cooperativa rimaneva assunto alle dipendenze di quest'ultima, era semplicemente prestato. Noi ad un certo punto abbiamo assunto questi dipendenti, non siamo stati costretti ma vi era un rapporto di conoscenza ed erano padri di famiglia e quindi piuttosto che assumere persone che non conoscevamo abbiamo scelto di assumere loro. Di fatto per loro non è cambiato niente, facevano le stesse mansioni di prima. Non tutti hanno aderito alle
7 nostre proposte di assunzione, alcuni se ne sono andati. All'interno del magazzino buona parte dei mezzi che i lavoratori utilizzavano li fornivamo noi. Altri mezzi invece li avevano loro della cooperativa. Se non sbaglio la cooperativa aveva 1 o 2 furgoni, poi in base alle esigenze del cliente se noi ne avevamo alcuni disponibili glieli prestavamo. è una nostra Testimone_4 dipendente, è in amministrazione. Nel periodo in cui la cooperativa ci forniva la manodopera
NC controllava la fattura della cooperativa e la portava in amministrazione per fare il bonifico. Le ore lavorate dai dipendenti della cooperativa non so come fossero verificate. La fattura che noi pagavamo non so con esattezza come fosse quantificata, ma credo in base alle persone che loro ci fornivano. Forse i dipendenti timbravano il cartellino presenze, ma non ne sono sicuro. I Dpi erano forniti dalla cooperativa, loro usavano pettorine con un colore diverso dalle nostre. e venivano spesso in magazzino, per Parte_4 Persona_9 un periodo sono venuti abbastanza spesso e parlavano con un loro responsabile. I loro responsabili erano che aveva più esperienza sul magazzino, ed un ragazzo Per_1 moldavo o rumeno. Questi due erano dipendenti della cooperativa, anche secondo Per_1 me era dipendente della MA CE o della . e parlavano Parte_3 Per_2 Parte_4
con mio figlio, non con me. Avevano preso accordi con mio figlio e io non ne conosco il contenuto. Mio figlio non era un referente dell'azienda in magazzino, si occupava dell'amministrazione ed aveva più contatti diretti con i clienti che con il personale. I dipendenti di NCT e della cooperativa non lavoravano in luoghi particolari. La cooperativa aveva una camapta di capannone per svolgere operazioni di stoccaggio, che non era svolta dai dipendenti di NCT che preparavano giri e facevano altre mansioni. È chiaro che naturalmente se vi era bisogno di una mano qualcuno dei nostri poteva anche andare ad aiutarli. I dipendenti della cooperativa avevano un lavoro specifico e i nostri un altro. Avevano anche orari diversi, i nostri partivano alle 5:00 del mattino con lo scarico mentre i dipendenti della cooperativa verso le 8:00. Diversamente non avrebbe avuto senso attingere ad una cooperativa”
Il teste ha dichiarato: Persona_5
“Attualmente sono autista per la N.C.T. da 4 anni. Prima di NCT ho lavorato per Bartolini, Contr poi per la società , sempre come autista. Il mio primo contatto con è quello Parte_5
8 attuale. Il magazzino di riferimento di NCT è quello di via Mattei n. 6 a RO NO. Io ho Contr lavorato anche per la cooperativa prima di passare a se non sbaglio. Parte_3
Con Quanto io lavoravo alla i nomi che lei mi ha letto di cui al capitolo 4 Parte_3
erano miei colleghi. sinceramente non l'ho presente. Tutti hanno lavorato per CP_9 la . In NCT c'era ancora invece non mi dice Parte_3 Persona_3 CP_9
Contr niente. Noi siamo passati da non ricordo se vi è stato uno stacco nel Controparte_10 passaggio di contratto. Ricordo che il problema è che non ci pagava. Non mi Parte_3
sembra di avere lavorato per MA CE, il nome non mi dice niente, mentre Parte_3
sì. Quando lavoravo per la sede lavorativa era sempre nel magazzino della Parte_3
Contr NCT a RO NO. Nel magazzino della vi erano degli uffici, poi dentro non so chi c'era e chi non c'era a parte le impiegate. Noi autisti arrivavamo, prendevamo il furgone, entravamo nel magazzino, scaricavamo la merce e poi andavamo via. era Parte_3
dentro la sede di NCT a RO NO, i furgoni che utilizzavamo anche quando ero dipendente di sono sempre stati di NCT. Per quanto riguarda le attrezzature Parte_3 usate in magazzino presumo, per logica, che siano sempre state di NCT. Lo presumo ma, onestamente, non l'ho mai chiesto. Io ho ricevuto in dotazione i DPI (scarpe e giubbetti) dalle impiegate. Mi hanno detto che queste erano le scarpe antinfortunistiche che ero obbligato a portare, ma non so se le impiegate se fossero di NCT o di . Le Parte_3 impiegate erano e l'altra non mi viene in mente. L'unica che ricordo Persona_10
Contr chiaramente è lei, non so se fosse dipendente di o di . Da quando lavoro Parte_3
Contr per NCT non ho visto nessun referente o responsabile di o di Il Parte_3 referente di era e l'altro mi sembra si chiamasse . Comunque Parte_3 Per_2 Per_11 io non li vedevo. I signori e sono i titolari di NCT. Io ho visto Parte_1 Tes_5
e parlare insieme una volta, durante un colloquio con noi autisti ad Per_2 Parte_1
inizio rapporto. L'oggetto di questo colloquio era che noi lavoravamo per e Parte_3 che il magazzino dove andavamo a caricare era quello di NCT, ma noi lavoravamo per la Contr
. Non ho mai chiesto se i magazzinieri erano dipendenti di o Parte_3 Pt_3
. Quando io lavoravo per non vi erano autisti di NCT, vi erano solo
[...] Parte_3 autisti della prima società. Che io sappia i magazzinieri non si distinguevano per turni
9 diversi a seconda che fossero dipendenti dell'una o dell'altra società. In magazzino i turni variavano, potevano iniziare alle 7:00 o alle 8:00 a seconda delle esigenze di lavoro, non so dire se iniziassero alle 5:00. era un magazziniere, era diciamo un responsabile Persona_1
del magazzino che preparava la merce da portare fuori in consegna. Era un magazziniere più qualificato degli altri, ma non dava indicazioni. Noi autisti ricevevamo le indicazioni sui giri e sulle consegne dalla , penso da o da , che sono gli unici che Parte_3 Per_2 Per_11 ricordo. La mattina quando partivamo il giro era già predisposto dalla . Io Parte_3
lavoravo per e la mattina avevo il giro pronto, penso lo predisponesse , Parte_3 Per_2
non il signor che era addetto alla preparazione. Io non avevo un cartellino marca Per_1 tempo per le presenze, non ricordo se i magazzinieri lo avessero. Le mie assenze, quando lavoravo per , le comunicavo ad . Non le ho mai comunicate a Parte_3 Per_2
o . Il nome non mi dice niente, non so Testimone_4 Persona_10 Parte_4
chi sia.
Il teste ha dichiarato: Testimone_6
“Ho aperto un bar da ottobre 2023 a Gardone Val Trompia. Prima lavoravo per una cooperativa, la Eurocop società cooperativa. Ricordo di avere lavorato anche per
[...]
, prima di avere lavorato per Eurocop, dal 2019 al dicembre 2020. Parte_3
Il giorno giusto non lo ricordo, ma sicuramente fino a dicembre 2020 ho lavorato per Pt_3
. Nel 2021 non ho lavorato per , avevo smesso di lavorare dal dicembre
[...] Parte_3
2020, ma il contratto di cessazione mi è stato mandato dopo 2-3 mesi e dopo molte mie insistenze, credo me lo abbiamo trasmesso ad aprile 2021. Con lavoravo in Parte_3 ufficio, mi occupavo delle assunzioni, cessazioni e proroghe di contratto e gestivo le mail della cooperativa. Non ero da solo, avevano un ufficio ad Erbusco in via Rovato, vicino alle Porte
Franche. Nell'ufficio c'erano 2.3 postazioni e con me c'era che all'epoca Persona_9
era il proprietario, poi è subentrato anche , che è diventato l'amministratore, e Persona_12 poi c'è stato nell'ufficio dove lavoravo. Per 7/8/10 mesi ha lavorato con Parte_4
me anche mia sorella nell'ufficio, che si chiama Avevamo gli stessi orari, entrambi Per_13 facevamo mattina e pomeriggio. Io ero sempre in ufficio fino alle 2/3/4 del pomeriggio, quando avevo finito andavo. La inviava personale a chi lo chiedeva, che sappia io Parte_3
10 non aveva una sua attività produttiva o altro, l'unico scopo era inviare personale ai committenti che ne facevano richiesta. Non ricordo di essere stato sentito dagli ispettori di Con
”. A questo punto vengono rilette al teste le dichiarazioni rese in data 21 giugno 2021 e Con prodotte sub. allegato 5 e il teste dichiara: “Ora che mi ha riletto le dichiarazioni ricordo Con di averle effettivamente rilasciate agli ispettori di , non mi ricordavo la data. Confermo integralmente il contenuto delle stesse. Preciso che portava i DPI ai Parte_4 dipendenti nei cantieri e le buste paga. Io imbustavo le buste e scrivevo i nomi, poi lui le portava nelle ditte. Che io sappia il sig. non faceva altro, magari qualche colloquio di Pt_4
lavoro con i dipendenti. si occupava di tutto ciò che non facevo io. andava Per_9 Per_2 nei cantieri, era sempre in giro. Lui andava sempre dai committenti, ma non so se seguisse i dipendenti. Non so se andasse dai committenti per curare i rapporti con loro o se facesse anche altro, non so per quale motivo si recasse nelle aziende. Preciso che la era una Pt_6
lavanderia a Sanremo. Ricordo della società , quando lavoravo in era CP_1 Parte_3 una committente. Io avevo assunto dei dipendenti per N.C.T. I dipendenti di Parte_3 lavoravano in N.C.T. Non so se vi fosse stato un passaggio di dipendenti tra le due società.
Quando io ero lì i dipendenti che lavoravano presso erano assunti dalla CP_1 Pt_3
Con
”. Sul capitolo 4 : “Tutti i nomi che lei mi ha appena letto mi dicono qualcosa,
[...]
tranne , di cui non ricordo bene. Credo di averli assunti tutti io alle dipendenze CP_9 di . Li ricordo dalle buste paga e dal file excel in cui inserivo le ore, lavoravano Parte_3
in . Non so dire se fossero in precedenza dipendenti di Non ricordo se i Parte_3 CP_1 dipendenti di siamo passati a o viceversa, non potevo saperlo. Io so di CP_1 Parte_3 averli assunti. Non ricordo con esattezza, io ricordo di averli assunti, poi non so se erano passati in ufficio con i documenti o se i documenti mi erano stati consegnati da Per_9
. Se non li ho assunti io al massimo li ha assunti mia sorella”. ADR: “Non ricordo con
[...]
certezza se e avessero fatto dei corsi presso la sede di Rovato. Quando Pt_4 Per_9 comunicavo per utilizzavo un indirizzo e-mail aziendale”. Parte_3
La teste ha dichiarato: Testimone_4
“Attualmente lavoro per un'azienda di autotrasporti, la Lavoro per questa società da CP_6
5/6 mesi, prima lavorato per la Ho lavorato per N.C.T. dal 2015 per circa 8/9 anni. In CP_1
11 N.C.T. ero impiegata amministrativa, mi occupavo di risponder al telefono, inviare mail, comunicare con fornitori e clienti e con i padroncini o chi prestava lavoro presso di noi. Per padroncini intendo le altre aziende come noi, che fanno trasporto, a cui affidiamo la merce.
Sono dei corrieri indipendenti con una loro partita IVA, non sono con noi. Se ci fossero stati problematiche mi sarei relazionato con i miei colleghi dipendenti di CP_1
dell'amministrazione o che lavoravano nel magazzino. I miei colleghi sono sempre del reparto amministrativo. aveva dipendenti suoi e per un periodo, credo nel periodo covid CP_1
2019/2020, vi era un'azienda che viaggiava per conto suo e si chiamava . Parte_3
Quando veniva richiesto personale loro seguivano il loro personale, in particolare il sig.
. Quando serviva personale comunicava con loro per avere il personale di cui vi Per_2 CP_1
era bisogno nel magazzino. poi aveva dei propri dipendenti, erano due entità diverse. CP_1
N.C.T. quando aveva bisogno contattava per avere del personale in più per Parte_3
svolgere proprie lavorazioni. curava il proprio personale, se c'era bisogno di Parte_3 qualcosa contattavamo loro. service forniva loro i dpi e le mascherine, tutto quello che CP_2 serviva. loro passavano e chiedevano se vi fosse bisogno di materiale. Non so se le Pt_3
svolgesse delle lavorazioni autonome da non essendo sul posto non posso dare
[...] CP_1 risposte. So solo che noi, se ci serviva qualcosa, ci relazionavamo con loro. Ricordo che vi è stato un passaggio di personale da service a perché erano lavoratori molto CP_2 CP_1 bravi e quindi li ha assunti così da poterli spostare dove serviva e per lo svolgimento di CP_1
Con altre mansioni. Sul capitolo 4 : “Non ricordo con esattezza se i nomi che lei mi ha detto facessero parte dei dipendenti che sono passati da a Io mi ricordo una Parte_3 CP_1 segretaria che era molto brava, che si chiamava È stata assunta anche lei, da Persona_14
è passata in era un ragazzo venuto da Parte_3 Controparte_11 Pt_3
e lavorava come magazziniere. Ricordo il nome, non ricordo se poi sia stato assunto
[...]
da Non ricordo se in precedenza avesse lavorato per poi diventata CP_1 Controparte_12
Io non ho mai visto lavorare il sig. , non sono quasi mai stata in magazzino. CP_1 CP_11
Non ricordo se a Provezza fosse stato chiesto di sostituire un'impiegata di in cassa CP_1 integrazione. credo sia stata la sostituzione di . Vi è stato il Parte_7 Parte_3 momento in cui invece che fatturare a fatturavo a cambiando i Parte_3 Parte_7
12 contratti. Noi fatturavamo a e in base alle ore effettuate dai Parte_3 Parte_7
dipendenti. Loro mandavano il conto delle ore, noi mandavamo quanto risultava a noi. Se qualcosa non andava e qualche ora non veniva segnata i dipendenti contattavano il sig.
e discutevano con loro. A noi poi fornivano la fattura, che veniva pagata. Anche noi Per_2 tenevamo traccia delle ore, i dipendenti timbravano con il nostro badge. Poi mandavano una scheda, che io rimandavo a loro. Se c'era qualcosa che non andava ne parlavano tra loro. I
DPI e le mascherine erano forniti da , anche i corsi sulla sicurezza li facevano Parte_3
loro ed avevano i loro attestati. I dipendenti di e lavoravano nella sede di CP_2 Parte_7
NCT sita in via Mattei n. 7 a RO NO. Durante le lavorazioni non era sempre presente qualcuno di o spesso erano presenti Parte_3 Parte_7 Persona_9
e . Non so cosa facevano quando venivano lì. So che loro parlavano con i loro Parte_8 dipendenti e, se serviva qualcosa, parlavano anche con il sig. Non so di cosa Pt_1
parlassero con i loro dipendenti. I lavoratori di e svolgevano le Parte_3 Parte_7 attività di N.C.T., quanto alle indicazioni spesso c'era il sig. Le mansioni poi erano Per_2 sempre le stesse, penso che il sig. li indirizzasse un pochino di più, poi erano spesso Per_1 presenti i signori. Io non ho mai dato indicazioni agli autisti di , il sig. Parte_3 sicuramente avrà dato indicazioni, nel momento del bisogno quando non erano Per_1 presenti loro. La fatturazione veniva fatta in base alle ore lavorate, non ricordo se venissero pagati diversamente a seconda delle mansioni e dei ruoli svolti. Se i ragazzi mandati da Bescia
CE o non erano presenti lo comunicavano a , che poi Parte_7 Parte_3 comunicava a noi. Non essendo nell'operativo, deduco questa cosa. A questo punto vengono Con rilette alla teste le dichiarazioni rese in data 6 maggio 2021 sub. doc. 12 e la teste dichiara: “Tra le impiegate del magazzino vi era Non ricordo sinceramente Persona_10 se avesse dato indicazioni, non so come avrebbe potuto fornire indicazioni gli Persona_10
autisti. La sicuramente non aveva predisposto il giro degli autisti. Quando ho Per_10 dichiarato che le impiegate del magazzino davano indicazioni sul percorso da seguire intendevo che era possibile che gli autisti quando dovevano partire per il giro trovassero solo il sig. o le impiegate e allora chiedessero qualche chiarimento. Ribadisco che Per_1 sicuramente le impiegate non predisponevano il giro delle consegne, anche perché non erano
13 in grado di farlo. È possibile che il sig. possa averlo fatto, perché lui era Per_1
perfettamente in grado di farlo, ma non so dire con sicurezza se poi lo abbia effettivamente fatto perché non c'ero. Preciso che le impiegate erano quelle che preparavano i borderò, sparano le bolle ed escono dei riepiloghi, non preparano i giri. Non so se lo facessero per tutti gli autisti, anche per quelli esterni, o solo per quelli interni. È possibile che all'epoca in cui ho reso le dichiarazioni ricordassi meglio e lo facessero sia per gli autisti interni sia per quelli esterni. Quando ho dichiarato che le impiegate mi comunicavano le assenze dei dipendenti di e MA CE intendevo fare riferimento alle impiegate del magazzino di Parte_3
facevano queste operazioni per permettermi di confrontare le risultanze dei badge con i CP_1 dati in loro possesso e successivamente per verificare la correttezza della fattura che Pt_3
e MA CE ci mandava”.
[...]
Il Ricorso è infondato.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità del verbali per carenza degli elementi essenziali motivazionali tali da non consentire al destinatario di prendere corretta cognizione delle ragioni sottese alle sanzioni di cui all'O.I. Ed invero, l'O.I. impugnata contiene un chiaro riferimento al verbale unico di accertamento ispettivo, regolarmente notificato e richiamato nell'O.I. impugnata, ove venivano riportati tutti gli elementi che consentivano di ricostruire la fattispecie contestata ispettori verbalizzanti dando conto degli esiti dettagliati dell'accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova.
In ogni caso nel testo dell'O.I. vi è per ciascuna sanzione applicata un esplicito riferimento motivazionale e normativo: “lavoro al nero” con indicazione del nominativo del lavoratore e della normativa violata;
“appalto fittizio” con riferimento chiaro alle cooperative interessate e alla normativa violata.
Passando al merito dell'opposizione, non essendovi nessuna allegazione da parte del ricorrente circa la violazione di cui al punto a) dell'impugnata OI, il nucleo centrale della controversia coinvolge, quindi, il profilo del discrimine tra appalto di servizi genuino e somministrazione illecita di manodopera, al fine di verificare se vi sia stata violazione della norma fondamentale in materia costituita dall'art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. A tale fine si deve
14 verificare la sussistenza dell'esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltatore sui propri dipendenti e l'assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore stesso.
L'appalto lecito si distingue quindi, dalla somministrazione di manodopera in quanto l'appaltatore assume: a) il potere di organizzare i mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività richiesta;
b) il potere direttivo sui lavoratori impiegati;
c) il rischio di impresa.
Analizzando la documentazione depositata dalle parti e gli esiti della prova testimoniale si evince parte resistente ha assolto al proprio onere probatorio essendo emerso che i dipendenti delle due cooperative, svolgenti le mansioni di addetti al carico scarico, trasporto e stoccaggio merci nel sito produttivo della committente ricevevano indicazioni circa il lavoro CP_1 da svolgere dal dipendente della committente e dal ricorrente circa i trasporti Per_1 Pt_1
da effettuare, l'individuazione delle merci da movimentare all'interno del sito.
È altresì emerso che la presenza degli organi direttivi delle due cooperative sul sito non era mai finalizzata a impartire direttive ai propri lavoratori, bensì solo a colloquiare con i dirigenti della committente.
È emerso che i mezzi utilizzati per lo svolgimento dell'appalto erano di proprietà della committente.
È emerso che solo la gestione amministrativa e contabile della prestazione lavorativa era esercitato dalle due cooperative, mentre anche i turni di servizio erano stabiliti dalla committente unitariamente per tutti i dipendenti presenti sul sito produttivo a prescindere dal fatto che fossero dipendenti delle cooperative o della . CP_1
Ritiene il giudicante che vi sia in presenza di elementi semantici dell'eterodirezione, l'uso di poteri di direzione del lavoro da parte di N.T.C, la proprietà da parte di quest'ultima dei mezzi utilizzati per come realizzato ed in relazione alle caratteristiche proprie dell'appalto in questione valgano a dimostrate la interposizione fittizia di mano d'opera e la conseguente fittizietà degli appalti restando in capo alle cooperative solo i poteri amministrativo contabili sui propri lavoratori.
Afferma infatti la Cassazione che “ tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro,
l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie
15 vietata dall'art. 1 della l. n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore; la sussistenza o meno della modestia di tale apporto, e quindi la stessa reale autonomia dell'appaltatore, deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto; con la conseguenza che - nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell'appaltante - l'anzidetta presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), "know how", "software" o altri beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto. A tal fine, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. "pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. "leggeri", in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti. (Cass., 28.6.2023 n. 18455).
Nel caso di specie le due cooperative appaltatrici hanno trasferito al committente i propri dipendenti che fruivano a titolo gratuito degli strumenti messi a disposizione da quest'ultimo, inoltre i dipendenti della cooperativa risultano essere stati sottoposti al potere direttivo della committente esercitato dal ricorrente e del dipendente Persona_1
Può dunque affermarsi che committente che pertanto ha svolto nei confronti dei lavoratori delle cooperative le prerogative proprie del datore di lavoro.
In tale quadro emerge una mera utilizzazione della manodopera concessa dall'appaltatore al committente, senza alcuna organizzazione dell'attività imprenditoriale autonoma da parte del primo e senza assunzione di rischio d'impresa in capo al medesimo.
In merito alla quantificazione delle sanzioni il ricorrente ne ha chiesto la riduzione al minimo allegando di non aver elementi per verificare la correttezza del calcolo effettuato dall'Ispettorato del lavoro.
Parte resistente ha chiesto la conferma dell'importo dovuto così come quantificato in relazione alla prima violazione ex art. 16 L. 689/81, per ciò che concerne, invece, le violazioni di cui sub
16 b) e c) dell'OI, le sanzioni nell'importo minimo non sono applicabili nell'ipotesi sanzionatoria contestate essendo previsto direttamente l'importo ex art. 16 L. 689/81.
Ritiene questo giudice che alcuna riduzione delle sanzioni richieste sia concedibile in adesione alla ricostruzione normativa di cui alla memoria difensiva.
Va dunque rigetta la domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso e dichiara dovute le somme di cui alle ordinanze di ingiunzione nn.
386/23-00 e 386/23-01
2) Condanna le parti ricorrenti in solido alla refusione delle spese di lite in favore della resistente, spese liquidate in euro 1.430 oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge.
Brescia, 6/11/2025
Il Giudice del lavoro
CO BO
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. CO BO – in applicazione presso il Tribunale ordinario di
Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 5 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 331/2024 vertente tra in proprio, nonché quale amministratore unico e legale rappresentante di Parte_1
, rapp.to e dif. dall'avv.to Laura Cristini CP_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso come in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7.2.24 il ricorrente in proprio e quale legale Pt_1
rappresentante della ha convenuto in giudizio l CP_1 Controparte_2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale: previ gli accertamenti
[...]
1 e le declaratorie del caso dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'annullamento e/o la revoca e/o l'inammissibilità dell'ordinanza di ingiunzione n. 386/23-00 e 386/23-01 dell' , e per l'effetto dichiarare non dovute le Controparte_2
somme in essa riportate;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma in tutto o in parte dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, dichiarare l'opponente tenuta al pagamento delle sanzioni amministrative nella misura minima prevista ex lege.
Vittoria di spese e competenze del giudizio, “
Ha allegato di aver ricevuto, in proprio, in data 9.1.24 e quale legale rapp.te della in CP_3 data 6.2.24, notifica da parte dell' di delle ordinanze di Controparte_2 CP_2
ingiunzione n. 386/23-00 e 386/23-01, con la quale l'Ente ha ingiunto il pagamento a titolo di sanzione amministrativa della somma di euro 95.883,40 in relazione alle seguenti violazioni:
a) Art. 3, commi 3 e 3-quater, D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito con modificazioni dalla
Legge 23 aprile 2002 nr. 73 come sostituto dall'art. 22, comma 1, D. Lgs 14 settembre 2015 nr.
151 per aver occupato il lavoratore omissis per complessive tre giornate di Parte_2
lavoro senza la preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro dal 04/05/2021 al 06/05/2021;
b) Artt. 29, co. 1, e 18, co. 5 bis, D.Lgs 10 settembre 2003, nr. 276 così come modificato dal D.
Lgs. n. 251/2004 e dall'art. 1, comma 1, D.Lgs 08/2016 per aver posto in esecuzione, quale pseudo-appaltatore un contratto intercorso con la ditta Parte_3 risultato carente dei requisiti di cui all'art. 29, co 1, del D.Lgs n. 276/03;
c) Artt. 29, co. 1, e 18, co. 5 bis, D.Lgs 10 settembre 2003, nr. 276 così come modificato dal D.
Lgs. n. 251/2004 e dall'art. 1, comma 1, D.Lgs 08/2016 per aver posto in esecuzione, quale pseudo-appaltatore un contratto intercorso con la ditta MAS CE Società Cooperativa A
R.L. risultato carente dei requisiti di cui all'art. 29, co 1, del D.Lgs n. 276/03. Controparte_4
Ha allegato in fatto che la sanzione amministrativa traeva origine dalle violazioni contestate dagli Ispettori del Lavoro di con il verbale unico di accertamento e notificazione nr. CP_2
BS00000/2021-691-01 e 2021007102/ddl del 24.11.2021, redatto a seguito dell'accesso degli
Ispettori presso l'unità locale di . CP_1
2 All'esito dell'attività ispettiva veniva contestato a di aver utilizzato per il periodo CP_1
da 11/2018 a 01/2021 le prestazioni lavorative di alcuni lavoratori dipendenti delle società
Brescia CE Società Cooperativa in liquidazione – cancellata dal Registro delle Imprese in data 20.01.2021 – e , ricorrendo alla Controparte_5 somministrazione illecita di manodopera.
Ha dedotto parte ricorrente che le conclusioni cui erano giunti gli ispettori circa il ricorso alla somministrazione illecita di personale da parte di non corrispondevano alla realtà CP_1
dei fatti, in quanto i rapporti tra la ricorrente e le cooperative venivano disciplinati da due regolari contratti d'appalto con cui la , in attuazione della riorganizzazione delle CP_1 attività di carico, scarico, stoccaggio e spedizione merci, si determinava ad affidare a un soggetto terzo i servizi necessari allo svolgimento del proprio oggetto sociale e quindi sottoscriveva prima con poi con MA CE due contratti d'appalto. Parte_3
Dietro il corrispettivo stabilito, l'appaltatrice si obbligava così a compiere i servizi di carico, scarico, stoccaggio merci, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti della committente.
Le appaltatrici secondo la prospettazione del ricorrente organizzavano in piena autonomia e nell'esercizio del potere direttivo il proprio personale impiegato in , stabilivano CP_1
turni e ferie, predisponevano i cedolini delle buste, fornivano i dispositivi di sicurezza personali
(mascherine, guanti).
In punto di diritto parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione sotto il profilo della violazione ex art. 3 della L. n. 241/1990, che prevede che qualsivoglia atto amministrativo debba essere espressamente motivato e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, mentre nel caso di specie, da una lettura dell'ordinanza, risultava evidente l'assenza di indicazioni circa le modalità, le tempistiche e le condotte attraverso le quali si sarebbero realizzati gli illeciti contestati.
Nel merito ha contestato il ricorso all'interposizione illecita di personale con e Parte_3 con MA CE realizzata mediante appalti fittizi evidenziando la genuinità degli appalti
3 essendovi stato da parte delle appaltatrici impiego di una propria organizzazione di mezzi e assunzione del rischio della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito.
Ha poi evidenziato parte ricorrente che non poteva escludersi la sussistenza di un contratto d'appalto genuino per il sol fatto dell'utilizzo da parte dell'appaltatrice di attrezzature e macchinari della committente.
Ha contestato poi la misura delle sanzioni irrogate, da ridurre alla misura minima.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
Ha chiesto il rigetto della domanda di nullità per supposta mancanza degli elementi essenziali del provvedimento in quanto il verbale unico di accertamento ispettivo, regolarmente notificato e richiamato nell'O.I. impugnata, riportava tutti gli elementi che consentivano di ricostruire la fattispecie contestata ispettori verbalizzanti dando conto degli esiti dettagliati dell'accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova.
Nel merito parte convenuta ha rilevato che parte ricorrente nulla aveva dedotto in ordine alla violazione di cui al punto a) dell'O.I. riguardante l'irregolare impiego del lavoratore Pt_2
[...]
Nel dettaglio delle altre due contestazioni, parte resistente ha allegato come dall'accesso ispettivo era emerso che i dipendenti delle due cooperative fossero coordinati e gestiti dai coordinatori/referenti della in particolare gli operai della cooperativa che svolgevano CP_1 mansioni di magazzinieri ricevevano le direttive dal Sig. , responsabile di Persona_1
magazzino nonché dipendente della committente. Anche nella gestione del lavoro, non era ravvisabile alcuna sostanziale autonomia operativa da parte dei dipendenti delle due Contr cooperative, essendo risultato provato, per contro, l'intervento diretto della società nell'organizzazione e nel controllo dell'operato dei lavoratori assunti dalle suddette
Cooperative che tra l'altro prestavano la loro opera presso il magazzino della committente.
Secondo la prospettazione di parte resistente anche i mezzi utilizzati per l'esecuzione dell'appalto erano di esclusiva proprietà della società committente ed anche le CP_1
indicazioni relativamente alle consegne da effettuare ed al percorso da seguire venivano fornite loro dal Sig. e/o dalle impiegate della società Per_1 CP_1
4 Evidenziava l' che le due cooperative non avevano sopportato alcun rischio di CP_2
impresa non avendo sopportato costi per l'acquisto di materiale di facile consumo, per l'acquisto e/o noleggio di attrezzature, per la fornitura di energia elettrica, gas ed acqua.
Sulla base dei suddetti rilievi, essendo risultate le cooperative prive di un'effettiva struttura imprenditoriale era emerso che gli appalti avevano avuto ad oggetto la sola fornitura di manodopera da parte delle suddette Cooperative e non, viceversa, un servizio svolto dall'impresa fornitrice con assunzione dei relativi rischi economici e autonomia di gestione e organizzazione dei mezzi e del personale.
Il giudice ha istruito la causa mediante prova testimoniale.
Il teste ha dichiarato: Testimone_1
Contro
“Al momento sono autista dipendente di Sono dipendente di da circa 5/6 mesi. CP_6
Prima ero dipendente di NCT e lavoravo a RO NO. Sono stato dipendente anche della nel 2019. In teoria io ho lavorato a Erbusco con il signor ed il signor Parte_3 Per_2
CO, che sono i padroni della . In teoria ho lavorato per loro 2 anni, fino al Parte_3
2021 non ricordo il mese, però durante questi 2 anni hanno cambiato il contratto e io sono passato alle dipendenze di MAS. Prima ero dipendente della , poi della società Parte_3 cooperativa e poi di MAS. Hanno cambiato una società cooperativa e poi sono passato alle dipendenze di , ma erano sempre loro. Quando andavo a prendere la busta CP_7 paga mi dicevano che mancavano delle firme e la segretaria mi faceva firmare e vedere i fogli.
e CO dicevano di non preoccuparmi, che a me non sarebbe cambiato niente e mi Per_2 dicevano di firmare. Io firmavo perché mi serviva il lavoro. Poi hanno cambiato molte sedi Contr dell'ufficio senza avvisare nessuno. Io ho lavorato alle dipendenze di , Parte_3
società cooperativa e poi MAS. Io ho sempre lavorato a RO NO. Anche se io ero Contr dipendente di o di MAS prendevo sempre i furgoni di Io conosco Parte_3
magari lavora in magazzino. Io conosco solo i miei colleghi autisti. Persona_3 Per_4
Conosco anche , è un autista, lo incontro quando carico. Non so se anche per loro è Tes_2
successo il passaggio che è successo a me. MA cambia sede di ufficio senza avvisare, una volta a Cellatica e l'ultima volta lo hanno spostato a Gussago. Io sono stato assunto da NCT prima della cooperativa. Nel 2019 ho lavorato 5-6 mesi con NCT dal primo di aprile 2019. Poi
5 ho lavorato con MAS, e poi con la società cooperativa. Poi sono rimasto a Parte_3
casa per il Covid. Da loro devo recuperare dei soldi, 3 mensilità ed il TFR che non mi hanno pagato. Io ho sempre svolto le stesse mansioni. Io ero autista e mi occupavo delle consegne. I furgoni erano di NCT. I muletti non so di chi fossero, penso sempre della cooperativa. Non mi hanno dato scarpe antinfortunistiche. Nel magazzino c'erano solo i responsabili della Contr Contr
io tante volte vedevo il signor , che è qui di fuori. È un responsabile della Per_1 che controlla il magazzino. Veniva anche il titolare di NCT. e CO Parte_1 Per_2
passavano dal magazzino per i documenti. Andavano solo in ufficio, non parlavano con i dipendenti. Le indicazioni su cosa fare dentro il magazzino le dava Io facevo Parte_1 lo stesso giro tutti i giorni ed era organizzato da Io non andavo in ufficio, non Parte_1
ho mi visto le impiegate. Conosco dell'ufficio amministrativo, ma non so di chi sia Tes_3 dipendente. La conosco perché sotto l'ufficio c'è un bar, la conosco perché la salutavo. Non so se chi era in magazzino era dipendente della cooperativa, conoscevo le persone. Quando la cooperativa aveva chiuso le era subentrata MAS. Quando non andavo al lavoro avvisavo o CO, mandavo a tutti e due un messaggio. Non ho mai detto delle mie assenze a Per_2
.”. Tes_3
Il teste ha dichiarato: Persona_1
“Io sono magazziniere dipendente di una società di cui non ricordo il nome perché sono stato assunto ai primi di novembre. Prima ho lavorato per NCT dal 2019 a ottobre 2024. Svolgevo mansioni di magazziniere, non ero proprio responsabile, ero un magazziniere. Dal 2019 al Contr 2024 sono stato dipendente solo di NCT. Il magazzino della era in via Mattei n. 6 a
RO NO. , erano autisti mi Persona_5 Per_6 Per_7 Persona_8
sembra. Erano impiegati alcuni nel magazzino dove lavoravo ed alcuni erano esterni. Se non ricordo male erano dipendenti di una cooperativa, non certamente di NCT. Non so dire se successivamente siano stati dipendenti di NCT. Credo fossero dipendenti della cooperativa
. Io li vedevo nel magazzino, non so se dalla cooperativa fossero passati a NCT. Parte_3
Era usuale che nel magazzino lavorassero dipendenti che non erano di NCT. Il responsabile Contr del magazzino era il titolare di poi si cercava di collaborare tra tutti. Parte_1
Non vi erano indicazioni vere e proprie, io sapevo che lavori dovevamo fare e ogni tanto
6 dicevo a chi era vicino a me cosa fare. Il lavoro era sempre quello e lo si conosceva, anche se i dipendenti erano di diverse società per noi non cambiava niente. lavora Testimone_4
Contr nell'amministrazione di NCT, credo fosse dipendente di Non so quale fosse il suo ruolo nella società, io la vedevo in amministrazione ma non so di cosa si occupasse. Noi utilizzavamo furgoni, muletti e transpallet, ma non so di che società fossero. I furgoni non avevano nessuna scritta, erano tutti neutri. Io non so se i magazzinieri o gli autisti fossero Contr dipendenti di , della cooperativa o di So che vi era una cooperativa ma Parte_3
non so come si chiamasse, penso fosse . Più o meno facevamo tutti le stesse Parte_3 cose, non vi era niente che distingueva le attività. dava indicazioni sul lavoro, ma Pt_1 essendo un lavoro ripetitivo era pressochè automatico. credo fosse uno dei Per_2 responsabili di una cooperativa, so che passava dal magazzino e parlava con dei ragazzi, ma non era in magazzino stabilmente. Non sono rimasto in rapporti con la NCT, ogni tanto sento il signor Non sapevo di questa causa.” Pt_1
Contr Il teste ha dichiarato: “Io sono il padre dell'amministratore della non ho un Tes_5 ruolo specifico in azienda, cerco di farne gli interessi visto che mio figlio da qualche tempo a questa parte non sta molto bene. Non ho nessun ruolo in azienda, faccio le veci di mio figlio da qualche anno, all'incirca dal periodo Covid. Non sono ancora in pensione perché ho 63 anni.
Ho iniziato a lavorare molto giovane ed oggi do una mano a mio figlio nell'azienda di trasporti di cui è a capo. Io formalmente è come se non lavorassi. Vado nel magazzino di
RO 2/3 volte a settimana, dipende dalla necessità. Attualmente mio figlio non c'è quindi cerco di andarci il più possibile per quanto mi possa competere, non avendo un ruolo in azienda. Della cooperativa so che ha prestato servizio per un periodo nel magazzino, forse durante il covid. Noi avevamo delle persone fornite dalla cooperativa che prestavano anche come servizio di trasporto. Si, la cooperativa ci forniva del personale. Il personale che ci veniva mandato dalla cooperativa rimaneva assunto alle dipendenze di quest'ultima, era semplicemente prestato. Noi ad un certo punto abbiamo assunto questi dipendenti, non siamo stati costretti ma vi era un rapporto di conoscenza ed erano padri di famiglia e quindi piuttosto che assumere persone che non conoscevamo abbiamo scelto di assumere loro. Di fatto per loro non è cambiato niente, facevano le stesse mansioni di prima. Non tutti hanno aderito alle
7 nostre proposte di assunzione, alcuni se ne sono andati. All'interno del magazzino buona parte dei mezzi che i lavoratori utilizzavano li fornivamo noi. Altri mezzi invece li avevano loro della cooperativa. Se non sbaglio la cooperativa aveva 1 o 2 furgoni, poi in base alle esigenze del cliente se noi ne avevamo alcuni disponibili glieli prestavamo. è una nostra Testimone_4 dipendente, è in amministrazione. Nel periodo in cui la cooperativa ci forniva la manodopera
NC controllava la fattura della cooperativa e la portava in amministrazione per fare il bonifico. Le ore lavorate dai dipendenti della cooperativa non so come fossero verificate. La fattura che noi pagavamo non so con esattezza come fosse quantificata, ma credo in base alle persone che loro ci fornivano. Forse i dipendenti timbravano il cartellino presenze, ma non ne sono sicuro. I Dpi erano forniti dalla cooperativa, loro usavano pettorine con un colore diverso dalle nostre. e venivano spesso in magazzino, per Parte_4 Persona_9 un periodo sono venuti abbastanza spesso e parlavano con un loro responsabile. I loro responsabili erano che aveva più esperienza sul magazzino, ed un ragazzo Per_1 moldavo o rumeno. Questi due erano dipendenti della cooperativa, anche secondo Per_1 me era dipendente della MA CE o della . e parlavano Parte_3 Per_2 Parte_4
con mio figlio, non con me. Avevano preso accordi con mio figlio e io non ne conosco il contenuto. Mio figlio non era un referente dell'azienda in magazzino, si occupava dell'amministrazione ed aveva più contatti diretti con i clienti che con il personale. I dipendenti di NCT e della cooperativa non lavoravano in luoghi particolari. La cooperativa aveva una camapta di capannone per svolgere operazioni di stoccaggio, che non era svolta dai dipendenti di NCT che preparavano giri e facevano altre mansioni. È chiaro che naturalmente se vi era bisogno di una mano qualcuno dei nostri poteva anche andare ad aiutarli. I dipendenti della cooperativa avevano un lavoro specifico e i nostri un altro. Avevano anche orari diversi, i nostri partivano alle 5:00 del mattino con lo scarico mentre i dipendenti della cooperativa verso le 8:00. Diversamente non avrebbe avuto senso attingere ad una cooperativa”
Il teste ha dichiarato: Persona_5
“Attualmente sono autista per la N.C.T. da 4 anni. Prima di NCT ho lavorato per Bartolini, Contr poi per la società , sempre come autista. Il mio primo contatto con è quello Parte_5
8 attuale. Il magazzino di riferimento di NCT è quello di via Mattei n. 6 a RO NO. Io ho Contr lavorato anche per la cooperativa prima di passare a se non sbaglio. Parte_3
Con Quanto io lavoravo alla i nomi che lei mi ha letto di cui al capitolo 4 Parte_3
erano miei colleghi. sinceramente non l'ho presente. Tutti hanno lavorato per CP_9 la . In NCT c'era ancora invece non mi dice Parte_3 Persona_3 CP_9
Contr niente. Noi siamo passati da non ricordo se vi è stato uno stacco nel Controparte_10 passaggio di contratto. Ricordo che il problema è che non ci pagava. Non mi Parte_3
sembra di avere lavorato per MA CE, il nome non mi dice niente, mentre Parte_3
sì. Quando lavoravo per la sede lavorativa era sempre nel magazzino della Parte_3
Contr NCT a RO NO. Nel magazzino della vi erano degli uffici, poi dentro non so chi c'era e chi non c'era a parte le impiegate. Noi autisti arrivavamo, prendevamo il furgone, entravamo nel magazzino, scaricavamo la merce e poi andavamo via. era Parte_3
dentro la sede di NCT a RO NO, i furgoni che utilizzavamo anche quando ero dipendente di sono sempre stati di NCT. Per quanto riguarda le attrezzature Parte_3 usate in magazzino presumo, per logica, che siano sempre state di NCT. Lo presumo ma, onestamente, non l'ho mai chiesto. Io ho ricevuto in dotazione i DPI (scarpe e giubbetti) dalle impiegate. Mi hanno detto che queste erano le scarpe antinfortunistiche che ero obbligato a portare, ma non so se le impiegate se fossero di NCT o di . Le Parte_3 impiegate erano e l'altra non mi viene in mente. L'unica che ricordo Persona_10
Contr chiaramente è lei, non so se fosse dipendente di o di . Da quando lavoro Parte_3
Contr per NCT non ho visto nessun referente o responsabile di o di Il Parte_3 referente di era e l'altro mi sembra si chiamasse . Comunque Parte_3 Per_2 Per_11 io non li vedevo. I signori e sono i titolari di NCT. Io ho visto Parte_1 Tes_5
e parlare insieme una volta, durante un colloquio con noi autisti ad Per_2 Parte_1
inizio rapporto. L'oggetto di questo colloquio era che noi lavoravamo per e Parte_3 che il magazzino dove andavamo a caricare era quello di NCT, ma noi lavoravamo per la Contr
. Non ho mai chiesto se i magazzinieri erano dipendenti di o Parte_3 Pt_3
. Quando io lavoravo per non vi erano autisti di NCT, vi erano solo
[...] Parte_3 autisti della prima società. Che io sappia i magazzinieri non si distinguevano per turni
9 diversi a seconda che fossero dipendenti dell'una o dell'altra società. In magazzino i turni variavano, potevano iniziare alle 7:00 o alle 8:00 a seconda delle esigenze di lavoro, non so dire se iniziassero alle 5:00. era un magazziniere, era diciamo un responsabile Persona_1
del magazzino che preparava la merce da portare fuori in consegna. Era un magazziniere più qualificato degli altri, ma non dava indicazioni. Noi autisti ricevevamo le indicazioni sui giri e sulle consegne dalla , penso da o da , che sono gli unici che Parte_3 Per_2 Per_11 ricordo. La mattina quando partivamo il giro era già predisposto dalla . Io Parte_3
lavoravo per e la mattina avevo il giro pronto, penso lo predisponesse , Parte_3 Per_2
non il signor che era addetto alla preparazione. Io non avevo un cartellino marca Per_1 tempo per le presenze, non ricordo se i magazzinieri lo avessero. Le mie assenze, quando lavoravo per , le comunicavo ad . Non le ho mai comunicate a Parte_3 Per_2
o . Il nome non mi dice niente, non so Testimone_4 Persona_10 Parte_4
chi sia.
Il teste ha dichiarato: Testimone_6
“Ho aperto un bar da ottobre 2023 a Gardone Val Trompia. Prima lavoravo per una cooperativa, la Eurocop società cooperativa. Ricordo di avere lavorato anche per
[...]
, prima di avere lavorato per Eurocop, dal 2019 al dicembre 2020. Parte_3
Il giorno giusto non lo ricordo, ma sicuramente fino a dicembre 2020 ho lavorato per Pt_3
. Nel 2021 non ho lavorato per , avevo smesso di lavorare dal dicembre
[...] Parte_3
2020, ma il contratto di cessazione mi è stato mandato dopo 2-3 mesi e dopo molte mie insistenze, credo me lo abbiamo trasmesso ad aprile 2021. Con lavoravo in Parte_3 ufficio, mi occupavo delle assunzioni, cessazioni e proroghe di contratto e gestivo le mail della cooperativa. Non ero da solo, avevano un ufficio ad Erbusco in via Rovato, vicino alle Porte
Franche. Nell'ufficio c'erano 2.3 postazioni e con me c'era che all'epoca Persona_9
era il proprietario, poi è subentrato anche , che è diventato l'amministratore, e Persona_12 poi c'è stato nell'ufficio dove lavoravo. Per 7/8/10 mesi ha lavorato con Parte_4
me anche mia sorella nell'ufficio, che si chiama Avevamo gli stessi orari, entrambi Per_13 facevamo mattina e pomeriggio. Io ero sempre in ufficio fino alle 2/3/4 del pomeriggio, quando avevo finito andavo. La inviava personale a chi lo chiedeva, che sappia io Parte_3
10 non aveva una sua attività produttiva o altro, l'unico scopo era inviare personale ai committenti che ne facevano richiesta. Non ricordo di essere stato sentito dagli ispettori di Con
”. A questo punto vengono rilette al teste le dichiarazioni rese in data 21 giugno 2021 e Con prodotte sub. allegato 5 e il teste dichiara: “Ora che mi ha riletto le dichiarazioni ricordo Con di averle effettivamente rilasciate agli ispettori di , non mi ricordavo la data. Confermo integralmente il contenuto delle stesse. Preciso che portava i DPI ai Parte_4 dipendenti nei cantieri e le buste paga. Io imbustavo le buste e scrivevo i nomi, poi lui le portava nelle ditte. Che io sappia il sig. non faceva altro, magari qualche colloquio di Pt_4
lavoro con i dipendenti. si occupava di tutto ciò che non facevo io. andava Per_9 Per_2 nei cantieri, era sempre in giro. Lui andava sempre dai committenti, ma non so se seguisse i dipendenti. Non so se andasse dai committenti per curare i rapporti con loro o se facesse anche altro, non so per quale motivo si recasse nelle aziende. Preciso che la era una Pt_6
lavanderia a Sanremo. Ricordo della società , quando lavoravo in era CP_1 Parte_3 una committente. Io avevo assunto dei dipendenti per N.C.T. I dipendenti di Parte_3 lavoravano in N.C.T. Non so se vi fosse stato un passaggio di dipendenti tra le due società.
Quando io ero lì i dipendenti che lavoravano presso erano assunti dalla CP_1 Pt_3
Con
”. Sul capitolo 4 : “Tutti i nomi che lei mi ha appena letto mi dicono qualcosa,
[...]
tranne , di cui non ricordo bene. Credo di averli assunti tutti io alle dipendenze CP_9 di . Li ricordo dalle buste paga e dal file excel in cui inserivo le ore, lavoravano Parte_3
in . Non so dire se fossero in precedenza dipendenti di Non ricordo se i Parte_3 CP_1 dipendenti di siamo passati a o viceversa, non potevo saperlo. Io so di CP_1 Parte_3 averli assunti. Non ricordo con esattezza, io ricordo di averli assunti, poi non so se erano passati in ufficio con i documenti o se i documenti mi erano stati consegnati da Per_9
. Se non li ho assunti io al massimo li ha assunti mia sorella”. ADR: “Non ricordo con
[...]
certezza se e avessero fatto dei corsi presso la sede di Rovato. Quando Pt_4 Per_9 comunicavo per utilizzavo un indirizzo e-mail aziendale”. Parte_3
La teste ha dichiarato: Testimone_4
“Attualmente lavoro per un'azienda di autotrasporti, la Lavoro per questa società da CP_6
5/6 mesi, prima lavorato per la Ho lavorato per N.C.T. dal 2015 per circa 8/9 anni. In CP_1
11 N.C.T. ero impiegata amministrativa, mi occupavo di risponder al telefono, inviare mail, comunicare con fornitori e clienti e con i padroncini o chi prestava lavoro presso di noi. Per padroncini intendo le altre aziende come noi, che fanno trasporto, a cui affidiamo la merce.
Sono dei corrieri indipendenti con una loro partita IVA, non sono con noi. Se ci fossero stati problematiche mi sarei relazionato con i miei colleghi dipendenti di CP_1
dell'amministrazione o che lavoravano nel magazzino. I miei colleghi sono sempre del reparto amministrativo. aveva dipendenti suoi e per un periodo, credo nel periodo covid CP_1
2019/2020, vi era un'azienda che viaggiava per conto suo e si chiamava . Parte_3
Quando veniva richiesto personale loro seguivano il loro personale, in particolare il sig.
. Quando serviva personale comunicava con loro per avere il personale di cui vi Per_2 CP_1
era bisogno nel magazzino. poi aveva dei propri dipendenti, erano due entità diverse. CP_1
N.C.T. quando aveva bisogno contattava per avere del personale in più per Parte_3
svolgere proprie lavorazioni. curava il proprio personale, se c'era bisogno di Parte_3 qualcosa contattavamo loro. service forniva loro i dpi e le mascherine, tutto quello che CP_2 serviva. loro passavano e chiedevano se vi fosse bisogno di materiale. Non so se le Pt_3
svolgesse delle lavorazioni autonome da non essendo sul posto non posso dare
[...] CP_1 risposte. So solo che noi, se ci serviva qualcosa, ci relazionavamo con loro. Ricordo che vi è stato un passaggio di personale da service a perché erano lavoratori molto CP_2 CP_1 bravi e quindi li ha assunti così da poterli spostare dove serviva e per lo svolgimento di CP_1
Con altre mansioni. Sul capitolo 4 : “Non ricordo con esattezza se i nomi che lei mi ha detto facessero parte dei dipendenti che sono passati da a Io mi ricordo una Parte_3 CP_1 segretaria che era molto brava, che si chiamava È stata assunta anche lei, da Persona_14
è passata in era un ragazzo venuto da Parte_3 Controparte_11 Pt_3
e lavorava come magazziniere. Ricordo il nome, non ricordo se poi sia stato assunto
[...]
da Non ricordo se in precedenza avesse lavorato per poi diventata CP_1 Controparte_12
Io non ho mai visto lavorare il sig. , non sono quasi mai stata in magazzino. CP_1 CP_11
Non ricordo se a Provezza fosse stato chiesto di sostituire un'impiegata di in cassa CP_1 integrazione. credo sia stata la sostituzione di . Vi è stato il Parte_7 Parte_3 momento in cui invece che fatturare a fatturavo a cambiando i Parte_3 Parte_7
12 contratti. Noi fatturavamo a e in base alle ore effettuate dai Parte_3 Parte_7
dipendenti. Loro mandavano il conto delle ore, noi mandavamo quanto risultava a noi. Se qualcosa non andava e qualche ora non veniva segnata i dipendenti contattavano il sig.
e discutevano con loro. A noi poi fornivano la fattura, che veniva pagata. Anche noi Per_2 tenevamo traccia delle ore, i dipendenti timbravano con il nostro badge. Poi mandavano una scheda, che io rimandavo a loro. Se c'era qualcosa che non andava ne parlavano tra loro. I
DPI e le mascherine erano forniti da , anche i corsi sulla sicurezza li facevano Parte_3
loro ed avevano i loro attestati. I dipendenti di e lavoravano nella sede di CP_2 Parte_7
NCT sita in via Mattei n. 7 a RO NO. Durante le lavorazioni non era sempre presente qualcuno di o spesso erano presenti Parte_3 Parte_7 Persona_9
e . Non so cosa facevano quando venivano lì. So che loro parlavano con i loro Parte_8 dipendenti e, se serviva qualcosa, parlavano anche con il sig. Non so di cosa Pt_1
parlassero con i loro dipendenti. I lavoratori di e svolgevano le Parte_3 Parte_7 attività di N.C.T., quanto alle indicazioni spesso c'era il sig. Le mansioni poi erano Per_2 sempre le stesse, penso che il sig. li indirizzasse un pochino di più, poi erano spesso Per_1 presenti i signori. Io non ho mai dato indicazioni agli autisti di , il sig. Parte_3 sicuramente avrà dato indicazioni, nel momento del bisogno quando non erano Per_1 presenti loro. La fatturazione veniva fatta in base alle ore lavorate, non ricordo se venissero pagati diversamente a seconda delle mansioni e dei ruoli svolti. Se i ragazzi mandati da Bescia
CE o non erano presenti lo comunicavano a , che poi Parte_7 Parte_3 comunicava a noi. Non essendo nell'operativo, deduco questa cosa. A questo punto vengono Con rilette alla teste le dichiarazioni rese in data 6 maggio 2021 sub. doc. 12 e la teste dichiara: “Tra le impiegate del magazzino vi era Non ricordo sinceramente Persona_10 se avesse dato indicazioni, non so come avrebbe potuto fornire indicazioni gli Persona_10
autisti. La sicuramente non aveva predisposto il giro degli autisti. Quando ho Per_10 dichiarato che le impiegate del magazzino davano indicazioni sul percorso da seguire intendevo che era possibile che gli autisti quando dovevano partire per il giro trovassero solo il sig. o le impiegate e allora chiedessero qualche chiarimento. Ribadisco che Per_1 sicuramente le impiegate non predisponevano il giro delle consegne, anche perché non erano
13 in grado di farlo. È possibile che il sig. possa averlo fatto, perché lui era Per_1
perfettamente in grado di farlo, ma non so dire con sicurezza se poi lo abbia effettivamente fatto perché non c'ero. Preciso che le impiegate erano quelle che preparavano i borderò, sparano le bolle ed escono dei riepiloghi, non preparano i giri. Non so se lo facessero per tutti gli autisti, anche per quelli esterni, o solo per quelli interni. È possibile che all'epoca in cui ho reso le dichiarazioni ricordassi meglio e lo facessero sia per gli autisti interni sia per quelli esterni. Quando ho dichiarato che le impiegate mi comunicavano le assenze dei dipendenti di e MA CE intendevo fare riferimento alle impiegate del magazzino di Parte_3
facevano queste operazioni per permettermi di confrontare le risultanze dei badge con i CP_1 dati in loro possesso e successivamente per verificare la correttezza della fattura che Pt_3
e MA CE ci mandava”.
[...]
Il Ricorso è infondato.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità del verbali per carenza degli elementi essenziali motivazionali tali da non consentire al destinatario di prendere corretta cognizione delle ragioni sottese alle sanzioni di cui all'O.I. Ed invero, l'O.I. impugnata contiene un chiaro riferimento al verbale unico di accertamento ispettivo, regolarmente notificato e richiamato nell'O.I. impugnata, ove venivano riportati tutti gli elementi che consentivano di ricostruire la fattispecie contestata ispettori verbalizzanti dando conto degli esiti dettagliati dell'accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova.
In ogni caso nel testo dell'O.I. vi è per ciascuna sanzione applicata un esplicito riferimento motivazionale e normativo: “lavoro al nero” con indicazione del nominativo del lavoratore e della normativa violata;
“appalto fittizio” con riferimento chiaro alle cooperative interessate e alla normativa violata.
Passando al merito dell'opposizione, non essendovi nessuna allegazione da parte del ricorrente circa la violazione di cui al punto a) dell'impugnata OI, il nucleo centrale della controversia coinvolge, quindi, il profilo del discrimine tra appalto di servizi genuino e somministrazione illecita di manodopera, al fine di verificare se vi sia stata violazione della norma fondamentale in materia costituita dall'art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. A tale fine si deve
14 verificare la sussistenza dell'esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltatore sui propri dipendenti e l'assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore stesso.
L'appalto lecito si distingue quindi, dalla somministrazione di manodopera in quanto l'appaltatore assume: a) il potere di organizzare i mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività richiesta;
b) il potere direttivo sui lavoratori impiegati;
c) il rischio di impresa.
Analizzando la documentazione depositata dalle parti e gli esiti della prova testimoniale si evince parte resistente ha assolto al proprio onere probatorio essendo emerso che i dipendenti delle due cooperative, svolgenti le mansioni di addetti al carico scarico, trasporto e stoccaggio merci nel sito produttivo della committente ricevevano indicazioni circa il lavoro CP_1 da svolgere dal dipendente della committente e dal ricorrente circa i trasporti Per_1 Pt_1
da effettuare, l'individuazione delle merci da movimentare all'interno del sito.
È altresì emerso che la presenza degli organi direttivi delle due cooperative sul sito non era mai finalizzata a impartire direttive ai propri lavoratori, bensì solo a colloquiare con i dirigenti della committente.
È emerso che i mezzi utilizzati per lo svolgimento dell'appalto erano di proprietà della committente.
È emerso che solo la gestione amministrativa e contabile della prestazione lavorativa era esercitato dalle due cooperative, mentre anche i turni di servizio erano stabiliti dalla committente unitariamente per tutti i dipendenti presenti sul sito produttivo a prescindere dal fatto che fossero dipendenti delle cooperative o della . CP_1
Ritiene il giudicante che vi sia in presenza di elementi semantici dell'eterodirezione, l'uso di poteri di direzione del lavoro da parte di N.T.C, la proprietà da parte di quest'ultima dei mezzi utilizzati per come realizzato ed in relazione alle caratteristiche proprie dell'appalto in questione valgano a dimostrate la interposizione fittizia di mano d'opera e la conseguente fittizietà degli appalti restando in capo alle cooperative solo i poteri amministrativo contabili sui propri lavoratori.
Afferma infatti la Cassazione che “ tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro,
l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie
15 vietata dall'art. 1 della l. n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore; la sussistenza o meno della modestia di tale apporto, e quindi la stessa reale autonomia dell'appaltatore, deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto; con la conseguenza che - nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell'appaltante - l'anzidetta presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), "know how", "software" o altri beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto. A tal fine, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. "pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. "leggeri", in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti. (Cass., 28.6.2023 n. 18455).
Nel caso di specie le due cooperative appaltatrici hanno trasferito al committente i propri dipendenti che fruivano a titolo gratuito degli strumenti messi a disposizione da quest'ultimo, inoltre i dipendenti della cooperativa risultano essere stati sottoposti al potere direttivo della committente esercitato dal ricorrente e del dipendente Persona_1
Può dunque affermarsi che committente che pertanto ha svolto nei confronti dei lavoratori delle cooperative le prerogative proprie del datore di lavoro.
In tale quadro emerge una mera utilizzazione della manodopera concessa dall'appaltatore al committente, senza alcuna organizzazione dell'attività imprenditoriale autonoma da parte del primo e senza assunzione di rischio d'impresa in capo al medesimo.
In merito alla quantificazione delle sanzioni il ricorrente ne ha chiesto la riduzione al minimo allegando di non aver elementi per verificare la correttezza del calcolo effettuato dall'Ispettorato del lavoro.
Parte resistente ha chiesto la conferma dell'importo dovuto così come quantificato in relazione alla prima violazione ex art. 16 L. 689/81, per ciò che concerne, invece, le violazioni di cui sub
16 b) e c) dell'OI, le sanzioni nell'importo minimo non sono applicabili nell'ipotesi sanzionatoria contestate essendo previsto direttamente l'importo ex art. 16 L. 689/81.
Ritiene questo giudice che alcuna riduzione delle sanzioni richieste sia concedibile in adesione alla ricostruzione normativa di cui alla memoria difensiva.
Va dunque rigetta la domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso e dichiara dovute le somme di cui alle ordinanze di ingiunzione nn.
386/23-00 e 386/23-01
2) Condanna le parti ricorrenti in solido alla refusione delle spese di lite in favore della resistente, spese liquidate in euro 1.430 oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge.
Brescia, 6/11/2025
Il Giudice del lavoro
CO BO
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