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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/10/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5915/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa TO De NI, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 30/10/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5915/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
C.F. ), quale esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Persona_1 C.F._2 GIAGNORIO MICHELE RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/06/2025 premesso di aver presentato Parte_1 domanda amministrativa volta all'accertamento dello stato di invalidità del figlio minore Per_1
e che lo stesso non era stato riconosciuto invalido ai fini dell'indennità di frequenza e della condizione di disabilità ex art.3 co.1 e co.3 l.104/1992, ha dedotto di aver diritto al riconoscimento di uno stato invalidante utile ai fini dell'ottenimento delle suddette prestazioni.
L' non si è costituito in giudizio, CP_1
In data 17.10.2025 parte ricorrente ha depositato l'atto di rinuncia agli atti del giudizio.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
***** pagina 1 di 2 La rinuncia agli atti da parte del ricorrente, per mezzo del procuratore munito del relativo potere (come si evince dalla delega in atti), fa venir meno l'interesse alla definizione del giudizio.
Non essendo in atti la costituzione in giudizio dell , non v'è da provvedere sulle spese CP_1 di causa.
Revoca l'incarico al dott. , essendo venuta meno la necessità Persona_2 dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 con ricorso depositato il 03/06/2025 , nella causa iscritta al n. 5915 /2025 R.G.A.C. così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
revoca l'incarico al dott. ; Persona_3 nulla per le spese.
Foggia, 30/10/2025
Il Giudice
TO De NI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa TO De NI, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 30/10/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5915/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
C.F. ), quale esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Persona_1 C.F._2 GIAGNORIO MICHELE RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/06/2025 premesso di aver presentato Parte_1 domanda amministrativa volta all'accertamento dello stato di invalidità del figlio minore Per_1
e che lo stesso non era stato riconosciuto invalido ai fini dell'indennità di frequenza e della condizione di disabilità ex art.3 co.1 e co.3 l.104/1992, ha dedotto di aver diritto al riconoscimento di uno stato invalidante utile ai fini dell'ottenimento delle suddette prestazioni.
L' non si è costituito in giudizio, CP_1
In data 17.10.2025 parte ricorrente ha depositato l'atto di rinuncia agli atti del giudizio.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
***** pagina 1 di 2 La rinuncia agli atti da parte del ricorrente, per mezzo del procuratore munito del relativo potere (come si evince dalla delega in atti), fa venir meno l'interesse alla definizione del giudizio.
Non essendo in atti la costituzione in giudizio dell , non v'è da provvedere sulle spese CP_1 di causa.
Revoca l'incarico al dott. , essendo venuta meno la necessità Persona_2 dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 con ricorso depositato il 03/06/2025 , nella causa iscritta al n. 5915 /2025 R.G.A.C. così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
revoca l'incarico al dott. ; Persona_3 nulla per le spese.
Foggia, 30/10/2025
Il Giudice
TO De NI
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