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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 16384/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice rel.
Emanuela Romano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento introdotto da
nata il [...] in [...] Parte_1
4 con il patrocinio dell'Avv. URBANO NAZARIO, con studio professionale in Bologna, alla via Castiglione n. 4 RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 ex lege Distrettuale dello Stato (C.F.
) C.F._1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia (l'On.le Tribunale adito), PRELIMINARMENTE, SOSPENDERE l'efficacia del provvedimento 11/9/2024 del Questore della Provincia di Bologna impugnato col presente ricorso, sussistendone i requisiti di legge al fine;
NEL MERITO, ANNULLARE il provvedimento de quo per i motivi del ricorso, e particolarmente perché viziato da eccesso di potere, nonché pronunciato in violazione di legge, solo apparentemente motivato CON CONTESTUALE RICHIESTA CHE IL GIUDICE ACCERTI IL DIRITTO DEL RICORRENTE AL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE O ALTRO TIPO DI PROTEZIONE CHE NE EVITI IL RIMPATRIO”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere il ricorso siccome infondato. Spese vinte”.
Fatto e Diritto Con ricorso tempestivamente proposto ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 11.09.2024 dal Questore della Provincia di Bologna, notificatole il 24.10.2024. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che nel caso di specie l'istante: risulta immune da precedenti penali;
per quanto concerne la regolarità nel territorio nazionale si rappresenta che la stessa dichiara di trovarsi in Italia dal 2013, senza tuttavia fornire alcuna prova oggettiva della sua permanenza nel territorio nazionale, in quanto è in possesso di un passaporto rilasciato in data 22.9.2021 e pertanto privo di timbri d'ingresso antecedenti;
non ha mai chiesto un permesso di ungimento familiare, come sembra essere il caso di specie, con il di lei padre Per_1 nato il [...] in [...] (regolarmente soggiornante in Italia dal 2012)
[...] no ad altro titolo;
non ha intrapreso alcun percorso scolastico e/o di formazione professionale in Italia;
non è stata mai sottoposta a fotosegnalamento prima del 11.10.2023, data della presentazione dell'istanza de qua, non risulta inserita nello stato di famiglia del di lei padre;
non ha mai svolto attività lavorativa regolare in Italia, per quanto concerne l'integrazione della richiedente, e non deposita alcuna documentazione comprovante l'asserito legame familiare con
il presunto padre è coniugato con cittadina rumena e dalla loro unione sono nati Persona_1 ciliata all'indirizzo ospitata dal presunto padre e dalla di lui coniuge rumena…”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale sin dal 2013; il legame familiare con il padre residente in Italia, nonchè con la moglie del padre ed i loro due figli a fronte, invece, della inesistenza, pressoché totale, di rapporti con la propria madre residente in Serbia, e, infine, i propri tentativi di reperire un lavoro sia pur non in regola.
1.3. In data 22 novembre 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato 1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi Controparte_1 tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto de Il giudice, all'udienza del 6 marzo 2025, ha ascoltato la ricorrente, la quale ha dichiarato in lingua italiana: “... sono Italia dal 2015. Ma nel 2021 sono tornata in Serbia nel 2021 per farmi fare il passaporto. Sono rimasta là appena due settimane. Dal 2015 ad oggi sono stata sempre con il papà. Io ho il cognome di mia madre e serviva la sua firma per il permesso per motivi familiari. Recentemente ho saputo dall'avvocato che avrei dovuto chiedere al giudice tutelare per avere il pds da minorenne. Mi sono arrangiata lavorando in nero come baby sitter.”. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la prosecuzione della fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa mediante l'assunzione della testimonianza del padre della ricorrente, sig. il quale ha dichiarato in lingua italiana, all'udienza Persona_1 del 3 aprile 2025, d iò delegato appartenente all'Ufficio del Processo:
“ADR: io sono il padre di , lei vive con me da quando ha 15 an che nello Parte_1 stesso anno avevo perso mia madre. Loro due vivevano insieme a Belgrado e così , dopo la Pt_1 sua morte, mi ha raggiunto in Italia. Io e sua madre non ci siamo mai sposati, di e da una relazione di breve durata è nata mia figlia che all'età di 7-8 mesi è stata affidata da sua madre che
a vivere con un altro uomo alle cure di mia madre. Perciò, mia madre ha fatto d a
che non ha mai avuto un rapporto vero con la madre naturale. ADR: Quando è Pt_1 Pt_1
a me nel 2013 in Italia, io già ero sposato con mia moglie ed erano già nati gli ei
Pag. 2 di 7 due figli (un maschio e una femmina). ADR: io nel 2012 avevo ottenuto un permesso familiare mia moglie che è cittadina rumena, europea. AD: Non avete mai pensato di presentare per
un permesso per coesione familiare? R: io e mia moglie ci siamo rivolti alla Questura di Pt_1
e ad alcuni avvocati ma il problema era l'assenza di irreperibilità della madre naturale di
. Come ho detto on abbiamo avuto più sue notizie, io non ho mai mantenuto
Pt_1 con la madre dei;
lei non si è preoccupata di sua figlia che ha lasciato neonata a
Pt_1 mia madre per andare vi altro uomo. In Questura non abbiamo presentato una formale istanza ma siamo andati a parlare con l'Ufficio competente diverse volte e ci è stato detto che quello era il problema, che non avrebbero rilasciato, in assenza del consenso della m n permesso. Cioè serviva il consenso da parte di entrambi i genitori. ADR: Quando poi è diventata
Pt_1 maggiorenne nel 2016 la situazione era più complicata dal momento che era irregolare sul territorio nazionale. ADR: non avendo documenti o meglio avendo perso il passaporto serbo che aveva, mia figlia è tornata nel 2021 per qualche settimana in S a ottenuto un nuovo passaporto. Il passaporto è l'unico documento che lei possa avere. non ha il medico di
Pt_1 famiglia, non ha il codice fiscale. Non può avere la residenza, perciò certificato di residenza o sulle mie dichiarazioni dei redditi. AD: per il primo passaporto di sono andato
Pt_1 io in Serbia per dare il consenso come mi sta facendo notare lei;
da noi le legg meno a quei tempi, eno restrittive di quelle italiane, era sufficiente il consenso di un solo genitore. ADR: adesso sta lavorando come baby-sitter, è molto brava con i bambini anche se non ha potuto
Pt_1 freque ole o altri corsi professionali in assenza di permesso;
preciso, però, che in Serbia quando era partita da lì nel 2013 aveva terminato la scuola media. Lei va molto d'accordo con mia moglie e i suoi fratelli”.
1.6 Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
1.7.Solo parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche
Pag. 3 di 7 apportate dal DL n. 130/2020 (nel parere della Commissione territoriale si legge che la presentazione della domanda de qua da parte dell'istante è avvenuta in data antecedente all'11.3.23, data di entrata in vigore del citato D.L.20/23).
Dunque, non si applicano, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
7. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
8. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”).
Sul punto, va richiamata la sentenza n. 24413/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”.
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n.
Pag. 4 di 7 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
La vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni (Corte EDU, Sent. 16/12/1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU, Sent. 29/04/2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU, Sent. 2/11/2006, Giacomelli c. Italia).
Per quanto riguarda la vita familiare la CEDU (cfr. https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_8_eng Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights Right to respect for private and family life, home and correspondence, Updated on 9 April 2024) ha riconosciuto la rilevanza della relazione tra soggetti adulti e i loro genitori e/o fratelli come parte della vita familiare tutelata DU, anche quando gli adulti non vivono con i loro genitori e fratelli ( v. France, 1996, § 35) e nel caso in cui l'adulto abbia formato una Per_2 propria famiglia (Moustaquim v. Belgium, 1991, §§ 35 and 45-46; El Boujaïdi v. France, 1997, § 33).
La giurisprudenza più recente sembrerebbe aver ristretto l'esigenza di tutela rilevando che il legame familiare tra soggetti adulti e i loro genitori o fratelli merita una protezione minore rispetto a quella genitori-figli, salvo ci sia prova di ulteriori elementi di dipendenza, rino qualcosa di più del solo legame emotivo (Benhebba v. France, 2003, § 36; v. France, 20 nur v. the United Kingdom, 2009, § 45; CP_2
Slivenko v. Latvia [GC], 2003, § 97; v. the United Kingdom, 2011, § 32). Parte_2
Ciò chiarito, venendo al caso di specie la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, con particolare riferimento al diritto al rispetto della vita familiare, come emerso dalla giurisprudenza da ultimo citata.
Dal certificato di nascita serbo si evince che la r n sul punto parere della Ct in atti), è figlia di e Persona_1 Persona_3 dall'istruttoria orale è emerso che la giovane v avuto alcun legame materiale ed affettivo (v. verbale udienza del 3.4.25); vive i famiglia (v. rogito e cessione di fabbricato allegati al ricorso) con il padre titolare di perm o di lungo periodo, la di lui moglie Persona_1
e i due fratelli nato a [...] il [...] ed Persona_4 Persona_5
Pag. 5 di 7 nata a [...] il [...], anch'essi regolari sul territorio nazionale. Persona_6 hanno trovato conferma anche nella testimonianza assunta in sede giudiziale del padre (per quanto soggetto non indifferente) della ricorrente. La ricorrente ha dimostrato, infine, pur in assenza di idonee attestazioni, di conoscere la lingua italiana, essendosi svolta l'audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un mediatore linguistico. È indubbio che, nel lungo periodo trascorso sul territorio italiano (quanto meno pari a quasi quattro anni) dove si trova il padre e la sua famiglia, la ricorrente, del tutto priva di riferimenti familiari effettivi nel Paese d'origine, abbia qui radicato e consolidato la propria vita familiare. Occorre considerare che la giovane è rimasta sola, a seguito della morte della nonna in Serbia e qui ha potuto fare totale affidamento sul padre che giustamente si è preso cura di lei per ogni aspetto. La ricorrente ha organizzato la sua vita sul territorio nazionale, trascorrendo le sue giornate nella nuova famiglia del padre. Ciò dimostra la sussistenza degli ulteriori elementi di dipendenza della giovane dal padre richiesti dalla giurisprudenza europea.
A fronte di tali circostanze che dimostrano la sussistenza di un forte legame familiare, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica».
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dalla ricorrente, in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti ad un rimpatrio inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
9. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
10. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza;
il permesso di soggiorno ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
11. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
Pag. 6 di 7 accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Bologna, 8 maggio 2025
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 16384/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice rel.
Emanuela Romano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento introdotto da
nata il [...] in [...] Parte_1
4 con il patrocinio dell'Avv. URBANO NAZARIO, con studio professionale in Bologna, alla via Castiglione n. 4 RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 ex lege Distrettuale dello Stato (C.F.
) C.F._1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia (l'On.le Tribunale adito), PRELIMINARMENTE, SOSPENDERE l'efficacia del provvedimento 11/9/2024 del Questore della Provincia di Bologna impugnato col presente ricorso, sussistendone i requisiti di legge al fine;
NEL MERITO, ANNULLARE il provvedimento de quo per i motivi del ricorso, e particolarmente perché viziato da eccesso di potere, nonché pronunciato in violazione di legge, solo apparentemente motivato CON CONTESTUALE RICHIESTA CHE IL GIUDICE ACCERTI IL DIRITTO DEL RICORRENTE AL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE O ALTRO TIPO DI PROTEZIONE CHE NE EVITI IL RIMPATRIO”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere il ricorso siccome infondato. Spese vinte”.
Fatto e Diritto Con ricorso tempestivamente proposto ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 11.09.2024 dal Questore della Provincia di Bologna, notificatole il 24.10.2024. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che nel caso di specie l'istante: risulta immune da precedenti penali;
per quanto concerne la regolarità nel territorio nazionale si rappresenta che la stessa dichiara di trovarsi in Italia dal 2013, senza tuttavia fornire alcuna prova oggettiva della sua permanenza nel territorio nazionale, in quanto è in possesso di un passaporto rilasciato in data 22.9.2021 e pertanto privo di timbri d'ingresso antecedenti;
non ha mai chiesto un permesso di ungimento familiare, come sembra essere il caso di specie, con il di lei padre Per_1 nato il [...] in [...] (regolarmente soggiornante in Italia dal 2012)
[...] no ad altro titolo;
non ha intrapreso alcun percorso scolastico e/o di formazione professionale in Italia;
non è stata mai sottoposta a fotosegnalamento prima del 11.10.2023, data della presentazione dell'istanza de qua, non risulta inserita nello stato di famiglia del di lei padre;
non ha mai svolto attività lavorativa regolare in Italia, per quanto concerne l'integrazione della richiedente, e non deposita alcuna documentazione comprovante l'asserito legame familiare con
il presunto padre è coniugato con cittadina rumena e dalla loro unione sono nati Persona_1 ciliata all'indirizzo ospitata dal presunto padre e dalla di lui coniuge rumena…”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale sin dal 2013; il legame familiare con il padre residente in Italia, nonchè con la moglie del padre ed i loro due figli a fronte, invece, della inesistenza, pressoché totale, di rapporti con la propria madre residente in Serbia, e, infine, i propri tentativi di reperire un lavoro sia pur non in regola.
1.3. In data 22 novembre 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato 1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi Controparte_1 tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto de Il giudice, all'udienza del 6 marzo 2025, ha ascoltato la ricorrente, la quale ha dichiarato in lingua italiana: “... sono Italia dal 2015. Ma nel 2021 sono tornata in Serbia nel 2021 per farmi fare il passaporto. Sono rimasta là appena due settimane. Dal 2015 ad oggi sono stata sempre con il papà. Io ho il cognome di mia madre e serviva la sua firma per il permesso per motivi familiari. Recentemente ho saputo dall'avvocato che avrei dovuto chiedere al giudice tutelare per avere il pds da minorenne. Mi sono arrangiata lavorando in nero come baby sitter.”. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la prosecuzione della fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa mediante l'assunzione della testimonianza del padre della ricorrente, sig. il quale ha dichiarato in lingua italiana, all'udienza Persona_1 del 3 aprile 2025, d iò delegato appartenente all'Ufficio del Processo:
“ADR: io sono il padre di , lei vive con me da quando ha 15 an che nello Parte_1 stesso anno avevo perso mia madre. Loro due vivevano insieme a Belgrado e così , dopo la Pt_1 sua morte, mi ha raggiunto in Italia. Io e sua madre non ci siamo mai sposati, di e da una relazione di breve durata è nata mia figlia che all'età di 7-8 mesi è stata affidata da sua madre che
a vivere con un altro uomo alle cure di mia madre. Perciò, mia madre ha fatto d a
che non ha mai avuto un rapporto vero con la madre naturale. ADR: Quando è Pt_1 Pt_1
a me nel 2013 in Italia, io già ero sposato con mia moglie ed erano già nati gli ei
Pag. 2 di 7 due figli (un maschio e una femmina). ADR: io nel 2012 avevo ottenuto un permesso familiare mia moglie che è cittadina rumena, europea. AD: Non avete mai pensato di presentare per
un permesso per coesione familiare? R: io e mia moglie ci siamo rivolti alla Questura di Pt_1
e ad alcuni avvocati ma il problema era l'assenza di irreperibilità della madre naturale di
. Come ho detto on abbiamo avuto più sue notizie, io non ho mai mantenuto
Pt_1 con la madre dei;
lei non si è preoccupata di sua figlia che ha lasciato neonata a
Pt_1 mia madre per andare vi altro uomo. In Questura non abbiamo presentato una formale istanza ma siamo andati a parlare con l'Ufficio competente diverse volte e ci è stato detto che quello era il problema, che non avrebbero rilasciato, in assenza del consenso della m n permesso. Cioè serviva il consenso da parte di entrambi i genitori. ADR: Quando poi è diventata
Pt_1 maggiorenne nel 2016 la situazione era più complicata dal momento che era irregolare sul territorio nazionale. ADR: non avendo documenti o meglio avendo perso il passaporto serbo che aveva, mia figlia è tornata nel 2021 per qualche settimana in S a ottenuto un nuovo passaporto. Il passaporto è l'unico documento che lei possa avere. non ha il medico di
Pt_1 famiglia, non ha il codice fiscale. Non può avere la residenza, perciò certificato di residenza o sulle mie dichiarazioni dei redditi. AD: per il primo passaporto di sono andato
Pt_1 io in Serbia per dare il consenso come mi sta facendo notare lei;
da noi le legg meno a quei tempi, eno restrittive di quelle italiane, era sufficiente il consenso di un solo genitore. ADR: adesso sta lavorando come baby-sitter, è molto brava con i bambini anche se non ha potuto
Pt_1 freque ole o altri corsi professionali in assenza di permesso;
preciso, però, che in Serbia quando era partita da lì nel 2013 aveva terminato la scuola media. Lei va molto d'accordo con mia moglie e i suoi fratelli”.
1.6 Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
1.7.Solo parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche
Pag. 3 di 7 apportate dal DL n. 130/2020 (nel parere della Commissione territoriale si legge che la presentazione della domanda de qua da parte dell'istante è avvenuta in data antecedente all'11.3.23, data di entrata in vigore del citato D.L.20/23).
Dunque, non si applicano, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
7. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
8. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”).
Sul punto, va richiamata la sentenza n. 24413/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”.
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n.
Pag. 4 di 7 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
La vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni (Corte EDU, Sent. 16/12/1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU, Sent. 29/04/2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU, Sent. 2/11/2006, Giacomelli c. Italia).
Per quanto riguarda la vita familiare la CEDU (cfr. https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_8_eng Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights Right to respect for private and family life, home and correspondence, Updated on 9 April 2024) ha riconosciuto la rilevanza della relazione tra soggetti adulti e i loro genitori e/o fratelli come parte della vita familiare tutelata DU, anche quando gli adulti non vivono con i loro genitori e fratelli ( v. France, 1996, § 35) e nel caso in cui l'adulto abbia formato una Per_2 propria famiglia (Moustaquim v. Belgium, 1991, §§ 35 and 45-46; El Boujaïdi v. France, 1997, § 33).
La giurisprudenza più recente sembrerebbe aver ristretto l'esigenza di tutela rilevando che il legame familiare tra soggetti adulti e i loro genitori o fratelli merita una protezione minore rispetto a quella genitori-figli, salvo ci sia prova di ulteriori elementi di dipendenza, rino qualcosa di più del solo legame emotivo (Benhebba v. France, 2003, § 36; v. France, 20 nur v. the United Kingdom, 2009, § 45; CP_2
Slivenko v. Latvia [GC], 2003, § 97; v. the United Kingdom, 2011, § 32). Parte_2
Ciò chiarito, venendo al caso di specie la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, con particolare riferimento al diritto al rispetto della vita familiare, come emerso dalla giurisprudenza da ultimo citata.
Dal certificato di nascita serbo si evince che la r n sul punto parere della Ct in atti), è figlia di e Persona_1 Persona_3 dall'istruttoria orale è emerso che la giovane v avuto alcun legame materiale ed affettivo (v. verbale udienza del 3.4.25); vive i famiglia (v. rogito e cessione di fabbricato allegati al ricorso) con il padre titolare di perm o di lungo periodo, la di lui moglie Persona_1
e i due fratelli nato a [...] il [...] ed Persona_4 Persona_5
Pag. 5 di 7 nata a [...] il [...], anch'essi regolari sul territorio nazionale. Persona_6 hanno trovato conferma anche nella testimonianza assunta in sede giudiziale del padre (per quanto soggetto non indifferente) della ricorrente. La ricorrente ha dimostrato, infine, pur in assenza di idonee attestazioni, di conoscere la lingua italiana, essendosi svolta l'audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un mediatore linguistico. È indubbio che, nel lungo periodo trascorso sul territorio italiano (quanto meno pari a quasi quattro anni) dove si trova il padre e la sua famiglia, la ricorrente, del tutto priva di riferimenti familiari effettivi nel Paese d'origine, abbia qui radicato e consolidato la propria vita familiare. Occorre considerare che la giovane è rimasta sola, a seguito della morte della nonna in Serbia e qui ha potuto fare totale affidamento sul padre che giustamente si è preso cura di lei per ogni aspetto. La ricorrente ha organizzato la sua vita sul territorio nazionale, trascorrendo le sue giornate nella nuova famiglia del padre. Ciò dimostra la sussistenza degli ulteriori elementi di dipendenza della giovane dal padre richiesti dalla giurisprudenza europea.
A fronte di tali circostanze che dimostrano la sussistenza di un forte legame familiare, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica».
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dalla ricorrente, in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti ad un rimpatrio inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
9. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
10. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza;
il permesso di soggiorno ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
11. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
Pag. 6 di 7 accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Bologna, 8 maggio 2025
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
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