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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/10/2025, n. 4489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4489 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa Gallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 13491/2022 promossa da:
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Alberto e Cristina
Cavaliere, giusta delega in atti
ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Olivetti, giusta delega in atti CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, previe le declaratorie del caso: nel merito:
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità e/o di legittimazione passiva di
[...]
rispetto alle domande di pagamento formulate dal dott. Controparte_2
; CP_1
- accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabilità) e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e, comunque, revocare e/o dichiarare privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino, dott. Martinat, n. 3820 del 25.05.2022 (R.G. n. 9675/2022), a favore pagina 1 di 12 del dott. e notificato a il 31.05.2022 (cfr. ns. doc. 1), per tutti i motivi CP_1 Parte_1 esposti in atti (e nelle udienze tenutesi);
- accogliere, comunque, nel merito l'opposizione proposta e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino, dott. Martinat, n. 3820 del 25.05.2022
(R.G. n. 9675/2022), a favore del dott. e notificato a C.R.F. S.r.l. il 31.05.2022 (cfr. ns. CP_1 doc. 1);
- respingere, in ogni caso, tutte le domande proposte dal dott. nel presente CP_1 giudizio nei confronti di;
Controparte_2
- in accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Torino, dott. Martinat, n. 3820 del 25.05.2022 (R.G. n. 9675/2022), avanzata con atto di citazione del
09.07.2022, voglia condannare il dott. a restituire a CP_1 Controparte_2
tutte le somme dallo stesso dott. eventualmente percepite in forza del
[...] CP_1 predetto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
- disporre con ordinanza, ai sensi dell'art. 89, II c., c.p.c., la cancellazione dal ricorso per ingiunzione del dott. (cfr. ns. doc. 1) delle seguenti espressioni sconvenienti ed CP_1 offensive, specialmente all'esito delle risultanze della C.T.U. espletata:
- “purtroppo, è emerso, dalle indagini della Procura e da ultimo dalla perizia calligrafica allegata, che la società utilizzava dei documenti artefatti al fine di utilizzare i beni ed i CP_2 denari del sig. per propri scopi” (cfr. capo 23 del ricorso, ns. doc. 1); CP_1
- “Per tale ragione il signor teme fortemente che la società possa disporre del proprio CP_1 patrimonio apponendo sottoscrizioni palesemente false per trarne esclusivamente un proprio benefecio” (cfr. p. 7 del ricorso;
ns. doc. 1); nonché la cancellazione dalla comparsa di costituzione del dott. del 28.11.2022 delle CP_1 seguenti espressioni sconvenienti ed offensive, specialmente all'esito delle risultanze della
C.T.U. espletata:
- “Tuttavia, controparte, oltre a produrre una serie di scritture, all'evidenza alterate e falsificate, al fine di giustificare gli spostamenti di somme effettuati in danno del dott. CP_1
(chiaramente a sua insaputa)” (a p. 3);
- “in tale occasione, venivano rammostrate per la prima volta al dott. le fotocopie di CP_1 alcuni documenti - non gli originali - relativi ad investimenti compiuti mediante l'utilizzo dei titoli e dei valori concessi dall'esponente in amministrazione fiduciaria, recanti la sottoscrizione chiaramente falsificata del dott. e della di lui ex-consorte, e tra questi CP_1 proprio i documenti che sono stati prodotti da parte opponente” (a p. 7); pagina 2 di 12 - “aveva cura di eccepire al dott. Pignata come le firme, tanto sue quanto della ex moglie, risultassero in parte falsificate ed in parte contraffatte, comunque non apposte dai soggetti interessati;
” (alle pp. 11 e 12);
- “dalla documentazione di cui sovra, il dott. veniva a sapere che il proprio patrimonio CP_1 era stato utilizzato da per finanziare società a lui completamente sconosciute, CP_2 riconducibili al dott. , nonché ai familiari (proprietari della e Persona_1 CP_2 collaboratori di quest'ultimo, che, in definitiva, risultavano essere tutte di proprietà di CP_2
(meglio infra)” (a p. 12);
- “nell'esclusivo intento di giustificare l'utilizzo indebito del patrimonio del dott. per i CP_1 propri scopi alterava e falsificava numerosi documenti al fine di giustificare il passaggio di denaro, documenti che presentano chiare tracce di manomissione” (a p. 15);
- “la società insieme all'allora dott. e ad altri presunti collaboratori, CP_2 Persona_1 abbiano ingegnato sofisticati passaggi di documentazione al fine di spostare denaro e titoli sì da porre risorse altrui a garanzia di proprie attività imprenditoriali ed economiche” (a p. 15);
- “Per il tramite di mandati fiduciari, parte opponente è riuscita ad ottenere da parte del dott.
l'intestazione di ingenti somme ed importanti valori in titoli che, successivamente, con CP_1 contrattualistica e modulistica ad arte predisposta, destinava per sostenere e garantire operazioni finanziarie proprie.” (a p. 16);
- “È innegabile come la C.R.F. abbia ideato un vero e proprio sistema ad hoc finalizzato a soddisfare le esigenze patrimoniali della stessa e delle società ad essa orbitanti, a discapito degli interessi del reale proprietario delle somme. Invero, dalla rassegna delle suddette società, emerge chiaramente che le società citate da controparte ( e ) siano CP_3 CP_4 tutte, nessuna esclusa, di proprietà della C.R.F. Eppure la celandosi dietro a artefatte CP_2 scritture e comunicazioni, prodotte ad hoc, tenta il colpo sostenendo di non avere alcun debito nei confronti del fiduciante e che, a tutto voler concedere, quest'ultimo avrebbe semmai un credito nei confronti di ” (a p. 17); CP_4
- “i documenti prodotti da controparte siano indiscutibilmente alterati, falsi, di indiscutibile provenienza unilaterale e privi di autentica sottoscrizione del dott. .” (a p. 17); CP_1
- “La C.R.F., quindi, al fine di giustificare le operazioni non autorizzate, falsificava la firma del dott. oppure tramite un sistema di “copia e incolla” creava dei documenti ad hoc.” (a CP_1
p. 18);
pagina 3 di 12 - “L'unico soggetto ad essere favorito da dette operazioni era, per l'appunto, C.R.F., o meglio,
i soci della che utilizzavano uno schema simil “Ponzi” per poter beneficiare dei beni di CP_2 un soggetto terzo per le proprie operazioni commerciali!” (a p. 18);
- “controparte, al fine di non restituire le somme in favore del proprietario, produce scritture private false” (a p. 20);
- “nascondendo, poi, tale violazione dei propri obblighi attraverso la falsificazione di atti e documenti!” (a p. 22);
- “opportunamente occultato da al fine di nascondere l'utilizzo improprio che di tale CP_2 somma era stato fatto dalla ” (a p. 23); Controparte_2
- in ogni caso, condannare il dott. al rimborso dei compensi di avvocato (oltre CP_1
I.V.A. e CPA) contemplati nel Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014, n. 55 (come modificato dal D.M. 13.08.2022, n. 147), determinati – con riferimento allo scaglione che sarà individuato dal Tribunale – nella misura massima comprensiva delle spese tutte (ivi incluse quelle generali e per Contributo Unificato e marca da bollo) di questo giudizio, oltre al rimborso delle spese di C.T.U. anticipate”
Per il convenuto
Voglia l'Ill.mo Giudice dell'opposizione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via principale:
- respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3820 del 25.05.2022, e tutte le domande ex adverso proposte;
- confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto e/o in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 pagamento della somma di euro 737.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda di restituzione e spese come riconosciute in decreto;
- dichiarare tenuta la al pagamento delle somme ritenute dovute, anche in via CP_2 equitativa;
Con il favore delle spese e onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario ex art. 13 comma 10 L.
247/2012, nella misura massima prevista dal DM 55/2014 e con applicazione anche delle maggiorazioni previste dall'art. 4 commi 2 e 8 DM 55/2014, con distrazione a favore del procuratore antistatario”.
pagina 4 di 12 IN FATTO E IN DIRITTO
1. La presente controversia ha per oggetto l'opposizione proposta da
[...]
(d'ora in poi al decreto ingiuntivo n.3820/2022, emesso dal Controparte_2 CP_2
Tribunale di Torino in data 24.5.2022, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore del sig. della somma di € 737.000,00, oltre interessi e spese. CP_1
In sintesi, con il ricorso monitorio esponeva il sig. : che in data 1.2.2010 aveva CP_1 conferito alla società fiduciaria e di revisione un mandato di amministrazione fiduciaria, CP_2 mediante sottoscrizione di due identici moduli prestampati predisposti da quest'ultima, al fine di intestare fiduciariamente a nome di alcuni valori mobiliari (titoli e/o azioni) e somme CP_2 di denaro;
che in data 9 marzo 2010, il sig. aveva trasferito in amministrazione CP_1 fiduciaria a mediante bonifico bancario, la somma di Euro 1.200.000,00, con l'intesa CP_5 che tale importo gli sarebbe stato restituito in tranches dell'ammontare di volta in volta stabilito dal fiduciante a semplice richiesta;
che in data 21 marzo 2017 aveva inviato al CP_2 sig. una comunicazione con cui dichiarava come la somma fiduciariamente affidata CP_1 ammontasse ad € 737.000,00; che, nonostante le plurime richieste, la C.R.F. non aveva mai provveduto a restituire il predetto importo;
che, inoltre, il sig. aveva avuto modo di CP_1 apprendere come la C.R.F. avesse formato documenti falsi, apparentemente sottoscritti dal stesso, al fine di utilizzare i beni del ricorrente per scopi propri della società. CP_1
Chiedeva dunque, e otteneva, l'emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto, con cui la
C.R.F. veniva condannata a restituire al sig. la somma di € 737.000,00. CP_1 ha proposto opposizione al decreto riferendo: che in corretto adempimento del CP_2 mandato ricevuto aveva sempre provveduto ad eseguire le operazioni di volta in volta ordinate dal sig. ; che, in particolare, l'importo di € 1.200.000,00 era stato bonificato da CP_1 alla società , con la causale “acquisto quote”, come da istruzioni impartite CP_2 CP_4 dal sig. ; che l'asserito riconoscimento di debito invocato dal sig. (doc. 5 CP_1 CP_1 prodotto con il ricorso monitorio) consisteva in un documento non sottoscritto e in alcun modo riconducibile alla C.R.F.; che, in conclusione, la società opponente si era sempre e solo limitata ad un'attività di gestione “statica” per conto del fiduciante e non aveva mai avuto disponibilità delle somme dallo stesso versate.
Contestava, dunque, di essere debitrice del sig. ed instava per la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si è costituito in giudizio il sig.
, disconoscendo le sottoscrizioni apparentemente da lui apposte a gran parte della CP_1
pagina 5 di 12 documentazione prodotta da ribadendo come l'opponente non gli avesse mai CP_2 restituito la somma di € 737.000,00, pari alla differenza tra l'importo di € 1.200.000,00 trasferito in amministrazione fiduciaria in data 9.3.2010 e la somma di € 463.000,00 nel frattempo restituita da (cfr. anche pag. 4 ric. monit.), ed insisteva per la conferma del CP_2 decreto opposto.
Con ordinanza del 23.1.2023 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Espletata in corso di causa una CTU volta a verificare l'autografia o meno delle sottoscrizioni del sig. , la causa è stata infine rinviata per la precisazione delle conclusioni CP_1 all'udienza del 29.5.2025, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Va preliminarmente rilevato come il convenuto non abbia depositato le note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni (incombente previsto per l'udienza del 22.5.2025); occorre dunque tener ferme quelle riportate nella comparsa conclusionale, conformi a quelle rassegnate sia nella comparsa di costituzione che nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1
c.p.c.
2.1. E' pacifico e documentale come in data 1.2.2010 il sig. abbia sottoscritto con CP_1 un contratto fiduciario con il quale l'odierno convenuto incaricava la di intestare CP_2 CP_2
a se stessa tutti i titoli “(le azioni, le obbligazioni, i titoli di Stato ed i valori mobiliari in genere”, come da punto 1 del contratto) trasmesse dal fiduciante o acquistate dalla fiduciaria su incarico del sig. con le somme dallo stesso messe a disposizione (doc. 2 attrice). CP_1
Ricorre la fattispecie del negozio fiduciario allorché un soggetto (fiduciante) trasferisce ad un altro soggetto (fiduciario) la titolarità di un diritto il cui esercizio viene limitato da un accordo tra le parti (pactum fiduciae) per uno scopo che il fiduciario si impegna a realizzare, ritrasferendo poi il diritto allo stesso fiduciante o ad un terzo beneficiario.
Con riguardo all'oggetto della presente controversia, sostiene il sig. di aver trasferito CP_1 in data 9.3.2010 “in amministrazione fiduciaria a mediante bonifico bancario, la CP_2 somma di Euro 1.200.000,00 (doc.3), con l'intesa che tale importo sarebbe stato restituito al
Dottor in tranches dell'ammontare di volta in volta stabilito da quest'ultimo a seconda CP_1 delle di lui necessità a semplice richiesta” (cfr. pag. 2 ricorso monitorio).
Nel rappresentare come nel corso degli anni la C.R.F. gli avesse solo parzialmente restituito detto importo, ha sostenuto di vantare ancora un credito di € 737.000,00, somma riconosciuta pagina 6 di 12 dalla stessa C.R.F. con dichiarazione resa in data 21.3.2017, prodotta con il ricorso monitorio sub doc. 5.
Nella tesi dell'opponente, invece, l'importo di € 1.200.000,00 sarebbe stato versato dal sig.
per pagare il corrispettivo dallo stesso pattuito con e finalizzato CP_1 CP_4 all'acquisizione delle quote della proprio in esecuzione delle istruzioni impartite CP_6 dal fiduciario, la C.R.F. provvedeva dunque a trasferire ad l'importo di CP_4
1.200.000,00 euro, con causale “acquisto quote”, come comprovato dal doc. 8 di parte attrice.
Se, dunque, è pacifico che il sig. abbia trasferito in amministrazione fiduciaria alla CP_1 la somma di € 1.200.000,00, le posizioni delle parti divergono in ordine alla CP_2 destinazione di detta somma: da restituire al sig. a sua semplice richiesta, secondo la CP_1 prospettazione del convenuto, impiegata nell'acquisto delle quote della secondo CP_6 la prospettazione dell'opponente.
La documentazione in atti e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio portano a ritenere fondata la ricostruzione attorea.
Occorre innanzitutto evidenziare come il sig. , al fine di provare il proprio credito CP_1 restitutorio, abbia dato particolare rilievo ad un asserito riconoscimento di debito del
21.3.2017, con cui la C.R.F. comunicava che “alla data sopraindicata risultano a noi fiduciariamente affidate le seguenti somme: Euro 737.000,00 salvo eventuali conguagli”.
Tale dichiarazione, prodotta quale doc. 5 con il ricorso monitorio, non risulta tuttavia sottoscritta dalla C.R.F., la quale ne ha fermamente contestato la provenienza.
Fermo restando che neppure era necessario un disconoscimento formale di tale scrittura
(strumento invocabile solo allorchè una scrittura privata risulti effettivamente sottoscritta), la
C.R.F. ha comunque prontamente negato l'appartenenza della dichiarazione, evidenziandone peraltro la difformità con la carta intestata utilizzata dalla C.R.F. e affermando che “non è stata predisposta dall'opponente e dal suo amministratore dott. (che ne Persona_2 disconosce l'attribuibilità a C.R.F. ed al suo amministratore unico” (pag. 4 citaz.).
Sul punto il convenuto non ha replicato compiutamente nella propria comparsa, limitandosi ad affermare “come le contestazioni relative al riconoscimento di debito (cfr. doc. 5 ricorso per decreto ingiuntivo) si basano su dei rilievi stilistici di poco conto dal momento che le produzioni documentali di C.r.f. non presentano un'unica e invariabile intestazione ma si ravvisano almeno 3 o 4 differenti tipologie di carta intestata, con diffusi refusi e imprecisioni”
(cfr. pag. 20 comp.costit.).
pagina 7 di 12 Tale contestazione è tuttavia del tutto generica (il convenuto non ha neppure chiarito con quale modalità gli sarebbe stata trasmessa la comunicazione) e certamente non idonea a comprovare la provenienza del documento da parte della C.R.F.
2.2. Chiarito, dunque, che non può essere attribuito alcun valore probatorio a tale documento, ritiene questo giudice che la ricostruzione fornita dall'opponente sia adeguatamente comprovata dalla documentazione in atti.
Nel rappresentare i rapporti intercorsi con il sig. e la di lui moglie CP_1 Persona_3
(anch'ella firmataria, in data 1.2.2010, di un parallelo accordo di amministrazione fiduciaria con la l'opponente ha in particolare riferito che: CP_2
- in 6.3.2010 la sig.ra ed avevano inviato a una lettera Per_3 Controparte_7 CP_2
“alla quale era allegato un contratto preliminare, stipulato in pari data dalle predette parti, in cui si impegnava a cedere alla sig.ra 1.400 quote di CP_4 Per_3 per un prezzo di 1.400.000,00 euro (doc. 3). Nel predetto accordo era CP_6 previsto il versamento ad , da parte della sig.ra , di un “acconto” di CP_4 Per_3
900.000,00 euro da effettuare “per il tramite della che andrà a CP_2 trasmettervi entro il 10/03/2010” (cfr. doc. 3). Nel citato contratto preliminare era altresì previsto che la successiva vendita delle quote societarie sarebbe stata fatta, a saldo del prezzo avvenuto, con intestazione fiduciaria delle stesse a per conto della CP_2 sig.ra (cfr. doc. 3)” (pag. 5 citaz.); Per_3
- in pari data, anche il sig. ed stipulavano un contratto preliminare con CP_1 CP_4 il quale si impegnava a cedere al sig. 400 quote di per CP_4 CP_1 CP_6 un prezzo di 400.000,00 euro e veniva previsto che il sig. versasse ad CP_1
“un “acconto” di 300.000,00 euro da effettuare “per il tramite della CP_4 CP_2 che andrà a trasmettervi entro il 10/03/2010” (cfr. doc. 4). Nel citato contratto
[...] preliminare era, inoltre, previsto che la futura vendita delle quote societarie sarebbe stata fatta, a saldo del prezzo avvenuto, con intestazione fiduciaria delle stesse a per conto del dott. (cfr. doc. 4)” (pag. 5 citaz.); anche tale contratto CP_2 CP_1 veniva trasmesso alla C.R.F. il 6.3.2010;
- infine, sempre il 6.3.2010 la sig.ra trasmetteva a una lettera, Per_3 CP_2 sottoscritta anche dal sig. , in cui dava istruzioni all'opponente per l'acquisto CP_1 delle quote della e comunicava alla società fiduciaria che “a tale scopo Vi CP_6 metto a disposizione l'acconto di Euro 900.000 che il signor , mio CP_1 marito, provvederà a trasmettervi sul vostro conto corrente bancario presso la BANCA pagina 8 di 12 e vi do incarico di girare detto importo al Vostro fiduciante Parte_2
Provvederò al saldo come pattuito con il Promittente venditore Controparte_7 come da scrittura tra noi stipulata in data odierna” (doc. 5); inoltre, con lettera del
9.3.2010, indirizzata alla moglie, il sig. comunicava: “che l'importo di Euro CP_1
900.000 che ti ho concesso in prestito, e da te utilizzato per l'acquisto dalla società delle quote della società in data 06/03/2010, contratto Controparte_7 CP_6
a me ben noto, dovrà essere da te restituito entro il 31/12/2020, salvo eventuali proroghe mediante la girata delle predette quote della società o del CP_6 precitato contratto” (doc. 6).
Così ricostruiti i fatti rilevanti ai fini di causa, la C.R.F. ha dunque spiegato di aver utilizzato l'importo di € 1.200.000,00 messole a disposizione dal sig. per eseguire il bonifico CP_1 degli acconti destinati ad . CP_4
Le affermazioni attoree sono credibili.
In primo luogo, il fatto che la C.R.F. abbia eseguito in data 18.3.2010 - e dunque nei giorni immediatamente successivi alla sottoscrizione dei contratti preliminari tra il sig. , la CP_1 sig.ra ed - un bonifico di € 1.200.000,00 in favore di , con Per_3 CP_4 CP_4 causale “acquisto quote”, è comprovato dal doc. 8 di parte attrice.
Al contrario, l'affermazione del convenuto, secondo cui il trasferimento sarebbe avvenuto “con
l'intesa che tale importo sarebbe stato restituito al Dottor in tranches dell'ammontare CP_1 di volta in volta stabilito da quest'ultimo a seconda delle di lui necessità a semplice richiesta”
(pag. 2 ric. monit.) non ha trovato alcun riscontro probatorio.
In secondo luogo, il disconoscimento, operato dal sig. , di larga parte della CP_1 documentazione prodotta dall'attrice è risultato privo di fondamento alla luce della CTU grafologica espletata.
Per quanto rileva in particolare nella presente controversia, il sig. ha disconosciuto la CP_1 sottoscrizione apparentemente da lui apposta ai documenti 4, 5 e 6 prodotti da parte attrice, contenenti, rispettivamente, “la scrittura privata di cessione quote” stipulata tra il sig. CP_1 ed in data 6.3.2010 e la relativa lettera di trasmissione a C.R.F. (doc. 4), l'impegno CP_4 del sig. di trasmettere alla C.R.F. la somma di € 900.000,00 per l'acquisto delle quote CP_1 della in favore della sig.ra (doc. 5) e la comunicazione con cui il sig. CP_6 Per_3
confermava alla sig.ra di aver messo a disposizione la somma di € CP_1 Per_3
900.000,00 per l'acquisto delle quote.
pagina 9 di 12 Dopo attenta analisi di tutta la documentazione fornita e delle scritture di comparazione, la consulente dr.ssa ha affermato che “le ipotesi di falso per copia pedissequa o per Per_4 ricalco non hanno trovato fondatezza per l'evidente velocità esecutiva, elasticità pressoria e assenza di studiatezza rilevabili sul tracciato;
le ipotesi di falso per riproduzione libera oppure
a memoria per forme note non hanno trovato sostanza perché pur a fronte di un tracciato dinamico, non si sono evidenziati dettagli anche minimi di incompatibilità soprattutto dei piccoli gesti automatici, incompatibilità che necessariamente deve rilevarsi anche solo parzialmente in caso di esecuzione da parte di un Terzo” (pag. 60 CTU) ed ha concluso che
“ha trovato sostanza invece la tesi di autografia spontanea, pienamente soddisfatta dalla corrispondenza degli indici concomitanti di dinamismo e affinità morfologica, soprattutto in relazione alla gestualità meno controllabile che genera firme simili ma variabili via via, in modo naturale. Solo tale ipotesi è congrua a giustificare le peculiarità esecutive che sono state rinvenute nelle verificande ed è pertanto l'unica ammissibile” (pag. 61 CTU).
In sintesi, la dr.ssa ha affermato, “con il massimo grado di confidenza tecnica”, che “le Per_4 firme oggetto di accertamento…provengono dal pugno del signor e sono CP_1 quindi da giudicarsi AUTOGRAFE” (pag. 66).
La consulente tecnica si è inoltre fatta carico di esaminare le osservazioni provenienti dal consulente di parte convenuta e di fornire risposta, chiarendo le ragioni per cui non le ha ritenute condivisili.
Alla luce di quanto emerso dalla relazione tecnica d'ufficio, dalle cui conclusioni non è vi è ragione di dissentire, deve dunque concludersi per l'attribuibilità al sig. dei documenti CP_1 oggetto di causa;
al contrario, non hanno trovato alcuna conferma le condotte falsificatorie attribuite dal convenuto all'opponente.
Ne deriva che le allegazioni della C.R.F. relative all'impiego della somma di € 1.200.000,00 hanno trovato pieno riscontro nella documentazione in atti e che non è dunque ravvisabile alcun obbligo restitutorio in capo all'opponente la quale, dando esecuzione alle istruzioni del fiduciante, ha trasferito il predetto importo ad;
ogni questione sollevata dal sig. CP_4
relativamente all'effettivo trasferimento o meno delle quote sociali e ai rapporti tra CP_1
C.R.F. e altre società fiducianti è dunque del tutto irrilevante nella presente sede.
Va infine osservato come, in base alle risultanze della CTU, anche la restante documentazione disconosciuta dal sig. debba in realtà essergli attribuita, circostanza CP_1 che conferma l'infondatezza dell'intero impianto difensivo del convenuto.
pagina 10 di 12 In accoglimento dell'opposizione deve dunque procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo;
non può disporsi, in questo giudizio, la condanna del convenuto alla restituzione di “tutte le somme dallo stesso dott. eventualmente percepite in forza del predetto decreto CP_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo” (pag. 2 note di precisazione conclusioni del
22.5.2025), non essendovi prova dell'effettivo pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione e non essendo ammissibile una condanna “eventuale”.
3. L'attrice ha chiesto che con ordinanza ex art. 89, II comma, c.p.c., venisse disposta la cancellazione di una serie di espressioni sconvenienti ed offensive contenute nel ricorso monitorio e nella comparsa di costituzione del convenuto.
L'istanza non può essere accolta.
Come affermato dalla Suprema Corte, “in tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole […] che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario” (Cass. n.
21031/2016; Cass. n. 17325/2015; Cass. n. 26195/2011; Cass.n.16202/2002).
Nella fattispecie in esame, le numerose espressioni utilizzate dal sig. , e censurate CP_1 dall'opponente, si pongono all'interno dei confini del diritto di difesa e il loro utilizzo trova spiegazione nelle complessive allegazioni e tesi della parte convenuta la quale, sin dal proprio ricorso monitorio, ha sostenuto (sebbene infondatamente, come emerso dalla CTU) che la C.R.F. avesse alterato e falsificato numerosi documenti al fine di giustificare il passaggio di denaro.
In sostanza, la circostanza che le affermazioni del convenuto si siano rivelate infondate non è sufficiente a giustificare l'applicazione dell'art. 89 c.p.c., non essendo ravvisabili nelle singole espressioni utilizzate un mero intento dispregiativo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 520.001 ed € 1.000.000. pagina 11 di 12 Le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico esclusivo del convenuto in ossequio ai principi di soccombenza e causalità; non se ne dispone in questa sede il rimborso in favore dell'attrice, non essendo documentata la relativa anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.3820/2022, emesso dal
Tribunale di Torino in data 24.5.2022; condanna a rimborsare a le CP_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in complessivi € 29.193,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico esclusivo di , nei soli rapporti CP_1 interni tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 21.10.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa Gallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 13491/2022 promossa da:
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Alberto e Cristina
Cavaliere, giusta delega in atti
ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Olivetti, giusta delega in atti CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, previe le declaratorie del caso: nel merito:
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità e/o di legittimazione passiva di
[...]
rispetto alle domande di pagamento formulate dal dott. Controparte_2
; CP_1
- accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabilità) e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e, comunque, revocare e/o dichiarare privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino, dott. Martinat, n. 3820 del 25.05.2022 (R.G. n. 9675/2022), a favore pagina 1 di 12 del dott. e notificato a il 31.05.2022 (cfr. ns. doc. 1), per tutti i motivi CP_1 Parte_1 esposti in atti (e nelle udienze tenutesi);
- accogliere, comunque, nel merito l'opposizione proposta e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino, dott. Martinat, n. 3820 del 25.05.2022
(R.G. n. 9675/2022), a favore del dott. e notificato a C.R.F. S.r.l. il 31.05.2022 (cfr. ns. CP_1 doc. 1);
- respingere, in ogni caso, tutte le domande proposte dal dott. nel presente CP_1 giudizio nei confronti di;
Controparte_2
- in accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Torino, dott. Martinat, n. 3820 del 25.05.2022 (R.G. n. 9675/2022), avanzata con atto di citazione del
09.07.2022, voglia condannare il dott. a restituire a CP_1 Controparte_2
tutte le somme dallo stesso dott. eventualmente percepite in forza del
[...] CP_1 predetto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
- disporre con ordinanza, ai sensi dell'art. 89, II c., c.p.c., la cancellazione dal ricorso per ingiunzione del dott. (cfr. ns. doc. 1) delle seguenti espressioni sconvenienti ed CP_1 offensive, specialmente all'esito delle risultanze della C.T.U. espletata:
- “purtroppo, è emerso, dalle indagini della Procura e da ultimo dalla perizia calligrafica allegata, che la società utilizzava dei documenti artefatti al fine di utilizzare i beni ed i CP_2 denari del sig. per propri scopi” (cfr. capo 23 del ricorso, ns. doc. 1); CP_1
- “Per tale ragione il signor teme fortemente che la società possa disporre del proprio CP_1 patrimonio apponendo sottoscrizioni palesemente false per trarne esclusivamente un proprio benefecio” (cfr. p. 7 del ricorso;
ns. doc. 1); nonché la cancellazione dalla comparsa di costituzione del dott. del 28.11.2022 delle CP_1 seguenti espressioni sconvenienti ed offensive, specialmente all'esito delle risultanze della
C.T.U. espletata:
- “Tuttavia, controparte, oltre a produrre una serie di scritture, all'evidenza alterate e falsificate, al fine di giustificare gli spostamenti di somme effettuati in danno del dott. CP_1
(chiaramente a sua insaputa)” (a p. 3);
- “in tale occasione, venivano rammostrate per la prima volta al dott. le fotocopie di CP_1 alcuni documenti - non gli originali - relativi ad investimenti compiuti mediante l'utilizzo dei titoli e dei valori concessi dall'esponente in amministrazione fiduciaria, recanti la sottoscrizione chiaramente falsificata del dott. e della di lui ex-consorte, e tra questi CP_1 proprio i documenti che sono stati prodotti da parte opponente” (a p. 7); pagina 2 di 12 - “aveva cura di eccepire al dott. Pignata come le firme, tanto sue quanto della ex moglie, risultassero in parte falsificate ed in parte contraffatte, comunque non apposte dai soggetti interessati;
” (alle pp. 11 e 12);
- “dalla documentazione di cui sovra, il dott. veniva a sapere che il proprio patrimonio CP_1 era stato utilizzato da per finanziare società a lui completamente sconosciute, CP_2 riconducibili al dott. , nonché ai familiari (proprietari della e Persona_1 CP_2 collaboratori di quest'ultimo, che, in definitiva, risultavano essere tutte di proprietà di CP_2
(meglio infra)” (a p. 12);
- “nell'esclusivo intento di giustificare l'utilizzo indebito del patrimonio del dott. per i CP_1 propri scopi alterava e falsificava numerosi documenti al fine di giustificare il passaggio di denaro, documenti che presentano chiare tracce di manomissione” (a p. 15);
- “la società insieme all'allora dott. e ad altri presunti collaboratori, CP_2 Persona_1 abbiano ingegnato sofisticati passaggi di documentazione al fine di spostare denaro e titoli sì da porre risorse altrui a garanzia di proprie attività imprenditoriali ed economiche” (a p. 15);
- “Per il tramite di mandati fiduciari, parte opponente è riuscita ad ottenere da parte del dott.
l'intestazione di ingenti somme ed importanti valori in titoli che, successivamente, con CP_1 contrattualistica e modulistica ad arte predisposta, destinava per sostenere e garantire operazioni finanziarie proprie.” (a p. 16);
- “È innegabile come la C.R.F. abbia ideato un vero e proprio sistema ad hoc finalizzato a soddisfare le esigenze patrimoniali della stessa e delle società ad essa orbitanti, a discapito degli interessi del reale proprietario delle somme. Invero, dalla rassegna delle suddette società, emerge chiaramente che le società citate da controparte ( e ) siano CP_3 CP_4 tutte, nessuna esclusa, di proprietà della C.R.F. Eppure la celandosi dietro a artefatte CP_2 scritture e comunicazioni, prodotte ad hoc, tenta il colpo sostenendo di non avere alcun debito nei confronti del fiduciante e che, a tutto voler concedere, quest'ultimo avrebbe semmai un credito nei confronti di ” (a p. 17); CP_4
- “i documenti prodotti da controparte siano indiscutibilmente alterati, falsi, di indiscutibile provenienza unilaterale e privi di autentica sottoscrizione del dott. .” (a p. 17); CP_1
- “La C.R.F., quindi, al fine di giustificare le operazioni non autorizzate, falsificava la firma del dott. oppure tramite un sistema di “copia e incolla” creava dei documenti ad hoc.” (a CP_1
p. 18);
pagina 3 di 12 - “L'unico soggetto ad essere favorito da dette operazioni era, per l'appunto, C.R.F., o meglio,
i soci della che utilizzavano uno schema simil “Ponzi” per poter beneficiare dei beni di CP_2 un soggetto terzo per le proprie operazioni commerciali!” (a p. 18);
- “controparte, al fine di non restituire le somme in favore del proprietario, produce scritture private false” (a p. 20);
- “nascondendo, poi, tale violazione dei propri obblighi attraverso la falsificazione di atti e documenti!” (a p. 22);
- “opportunamente occultato da al fine di nascondere l'utilizzo improprio che di tale CP_2 somma era stato fatto dalla ” (a p. 23); Controparte_2
- in ogni caso, condannare il dott. al rimborso dei compensi di avvocato (oltre CP_1
I.V.A. e CPA) contemplati nel Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014, n. 55 (come modificato dal D.M. 13.08.2022, n. 147), determinati – con riferimento allo scaglione che sarà individuato dal Tribunale – nella misura massima comprensiva delle spese tutte (ivi incluse quelle generali e per Contributo Unificato e marca da bollo) di questo giudizio, oltre al rimborso delle spese di C.T.U. anticipate”
Per il convenuto
Voglia l'Ill.mo Giudice dell'opposizione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via principale:
- respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3820 del 25.05.2022, e tutte le domande ex adverso proposte;
- confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto e/o in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 pagamento della somma di euro 737.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda di restituzione e spese come riconosciute in decreto;
- dichiarare tenuta la al pagamento delle somme ritenute dovute, anche in via CP_2 equitativa;
Con il favore delle spese e onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario ex art. 13 comma 10 L.
247/2012, nella misura massima prevista dal DM 55/2014 e con applicazione anche delle maggiorazioni previste dall'art. 4 commi 2 e 8 DM 55/2014, con distrazione a favore del procuratore antistatario”.
pagina 4 di 12 IN FATTO E IN DIRITTO
1. La presente controversia ha per oggetto l'opposizione proposta da
[...]
(d'ora in poi al decreto ingiuntivo n.3820/2022, emesso dal Controparte_2 CP_2
Tribunale di Torino in data 24.5.2022, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore del sig. della somma di € 737.000,00, oltre interessi e spese. CP_1
In sintesi, con il ricorso monitorio esponeva il sig. : che in data 1.2.2010 aveva CP_1 conferito alla società fiduciaria e di revisione un mandato di amministrazione fiduciaria, CP_2 mediante sottoscrizione di due identici moduli prestampati predisposti da quest'ultima, al fine di intestare fiduciariamente a nome di alcuni valori mobiliari (titoli e/o azioni) e somme CP_2 di denaro;
che in data 9 marzo 2010, il sig. aveva trasferito in amministrazione CP_1 fiduciaria a mediante bonifico bancario, la somma di Euro 1.200.000,00, con l'intesa CP_5 che tale importo gli sarebbe stato restituito in tranches dell'ammontare di volta in volta stabilito dal fiduciante a semplice richiesta;
che in data 21 marzo 2017 aveva inviato al CP_2 sig. una comunicazione con cui dichiarava come la somma fiduciariamente affidata CP_1 ammontasse ad € 737.000,00; che, nonostante le plurime richieste, la C.R.F. non aveva mai provveduto a restituire il predetto importo;
che, inoltre, il sig. aveva avuto modo di CP_1 apprendere come la C.R.F. avesse formato documenti falsi, apparentemente sottoscritti dal stesso, al fine di utilizzare i beni del ricorrente per scopi propri della società. CP_1
Chiedeva dunque, e otteneva, l'emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto, con cui la
C.R.F. veniva condannata a restituire al sig. la somma di € 737.000,00. CP_1 ha proposto opposizione al decreto riferendo: che in corretto adempimento del CP_2 mandato ricevuto aveva sempre provveduto ad eseguire le operazioni di volta in volta ordinate dal sig. ; che, in particolare, l'importo di € 1.200.000,00 era stato bonificato da CP_1 alla società , con la causale “acquisto quote”, come da istruzioni impartite CP_2 CP_4 dal sig. ; che l'asserito riconoscimento di debito invocato dal sig. (doc. 5 CP_1 CP_1 prodotto con il ricorso monitorio) consisteva in un documento non sottoscritto e in alcun modo riconducibile alla C.R.F.; che, in conclusione, la società opponente si era sempre e solo limitata ad un'attività di gestione “statica” per conto del fiduciante e non aveva mai avuto disponibilità delle somme dallo stesso versate.
Contestava, dunque, di essere debitrice del sig. ed instava per la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si è costituito in giudizio il sig.
, disconoscendo le sottoscrizioni apparentemente da lui apposte a gran parte della CP_1
pagina 5 di 12 documentazione prodotta da ribadendo come l'opponente non gli avesse mai CP_2 restituito la somma di € 737.000,00, pari alla differenza tra l'importo di € 1.200.000,00 trasferito in amministrazione fiduciaria in data 9.3.2010 e la somma di € 463.000,00 nel frattempo restituita da (cfr. anche pag. 4 ric. monit.), ed insisteva per la conferma del CP_2 decreto opposto.
Con ordinanza del 23.1.2023 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Espletata in corso di causa una CTU volta a verificare l'autografia o meno delle sottoscrizioni del sig. , la causa è stata infine rinviata per la precisazione delle conclusioni CP_1 all'udienza del 29.5.2025, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Va preliminarmente rilevato come il convenuto non abbia depositato le note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni (incombente previsto per l'udienza del 22.5.2025); occorre dunque tener ferme quelle riportate nella comparsa conclusionale, conformi a quelle rassegnate sia nella comparsa di costituzione che nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1
c.p.c.
2.1. E' pacifico e documentale come in data 1.2.2010 il sig. abbia sottoscritto con CP_1 un contratto fiduciario con il quale l'odierno convenuto incaricava la di intestare CP_2 CP_2
a se stessa tutti i titoli “(le azioni, le obbligazioni, i titoli di Stato ed i valori mobiliari in genere”, come da punto 1 del contratto) trasmesse dal fiduciante o acquistate dalla fiduciaria su incarico del sig. con le somme dallo stesso messe a disposizione (doc. 2 attrice). CP_1
Ricorre la fattispecie del negozio fiduciario allorché un soggetto (fiduciante) trasferisce ad un altro soggetto (fiduciario) la titolarità di un diritto il cui esercizio viene limitato da un accordo tra le parti (pactum fiduciae) per uno scopo che il fiduciario si impegna a realizzare, ritrasferendo poi il diritto allo stesso fiduciante o ad un terzo beneficiario.
Con riguardo all'oggetto della presente controversia, sostiene il sig. di aver trasferito CP_1 in data 9.3.2010 “in amministrazione fiduciaria a mediante bonifico bancario, la CP_2 somma di Euro 1.200.000,00 (doc.3), con l'intesa che tale importo sarebbe stato restituito al
Dottor in tranches dell'ammontare di volta in volta stabilito da quest'ultimo a seconda CP_1 delle di lui necessità a semplice richiesta” (cfr. pag. 2 ricorso monitorio).
Nel rappresentare come nel corso degli anni la C.R.F. gli avesse solo parzialmente restituito detto importo, ha sostenuto di vantare ancora un credito di € 737.000,00, somma riconosciuta pagina 6 di 12 dalla stessa C.R.F. con dichiarazione resa in data 21.3.2017, prodotta con il ricorso monitorio sub doc. 5.
Nella tesi dell'opponente, invece, l'importo di € 1.200.000,00 sarebbe stato versato dal sig.
per pagare il corrispettivo dallo stesso pattuito con e finalizzato CP_1 CP_4 all'acquisizione delle quote della proprio in esecuzione delle istruzioni impartite CP_6 dal fiduciario, la C.R.F. provvedeva dunque a trasferire ad l'importo di CP_4
1.200.000,00 euro, con causale “acquisto quote”, come comprovato dal doc. 8 di parte attrice.
Se, dunque, è pacifico che il sig. abbia trasferito in amministrazione fiduciaria alla CP_1 la somma di € 1.200.000,00, le posizioni delle parti divergono in ordine alla CP_2 destinazione di detta somma: da restituire al sig. a sua semplice richiesta, secondo la CP_1 prospettazione del convenuto, impiegata nell'acquisto delle quote della secondo CP_6 la prospettazione dell'opponente.
La documentazione in atti e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio portano a ritenere fondata la ricostruzione attorea.
Occorre innanzitutto evidenziare come il sig. , al fine di provare il proprio credito CP_1 restitutorio, abbia dato particolare rilievo ad un asserito riconoscimento di debito del
21.3.2017, con cui la C.R.F. comunicava che “alla data sopraindicata risultano a noi fiduciariamente affidate le seguenti somme: Euro 737.000,00 salvo eventuali conguagli”.
Tale dichiarazione, prodotta quale doc. 5 con il ricorso monitorio, non risulta tuttavia sottoscritta dalla C.R.F., la quale ne ha fermamente contestato la provenienza.
Fermo restando che neppure era necessario un disconoscimento formale di tale scrittura
(strumento invocabile solo allorchè una scrittura privata risulti effettivamente sottoscritta), la
C.R.F. ha comunque prontamente negato l'appartenenza della dichiarazione, evidenziandone peraltro la difformità con la carta intestata utilizzata dalla C.R.F. e affermando che “non è stata predisposta dall'opponente e dal suo amministratore dott. (che ne Persona_2 disconosce l'attribuibilità a C.R.F. ed al suo amministratore unico” (pag. 4 citaz.).
Sul punto il convenuto non ha replicato compiutamente nella propria comparsa, limitandosi ad affermare “come le contestazioni relative al riconoscimento di debito (cfr. doc. 5 ricorso per decreto ingiuntivo) si basano su dei rilievi stilistici di poco conto dal momento che le produzioni documentali di C.r.f. non presentano un'unica e invariabile intestazione ma si ravvisano almeno 3 o 4 differenti tipologie di carta intestata, con diffusi refusi e imprecisioni”
(cfr. pag. 20 comp.costit.).
pagina 7 di 12 Tale contestazione è tuttavia del tutto generica (il convenuto non ha neppure chiarito con quale modalità gli sarebbe stata trasmessa la comunicazione) e certamente non idonea a comprovare la provenienza del documento da parte della C.R.F.
2.2. Chiarito, dunque, che non può essere attribuito alcun valore probatorio a tale documento, ritiene questo giudice che la ricostruzione fornita dall'opponente sia adeguatamente comprovata dalla documentazione in atti.
Nel rappresentare i rapporti intercorsi con il sig. e la di lui moglie CP_1 Persona_3
(anch'ella firmataria, in data 1.2.2010, di un parallelo accordo di amministrazione fiduciaria con la l'opponente ha in particolare riferito che: CP_2
- in 6.3.2010 la sig.ra ed avevano inviato a una lettera Per_3 Controparte_7 CP_2
“alla quale era allegato un contratto preliminare, stipulato in pari data dalle predette parti, in cui si impegnava a cedere alla sig.ra 1.400 quote di CP_4 Per_3 per un prezzo di 1.400.000,00 euro (doc. 3). Nel predetto accordo era CP_6 previsto il versamento ad , da parte della sig.ra , di un “acconto” di CP_4 Per_3
900.000,00 euro da effettuare “per il tramite della che andrà a CP_2 trasmettervi entro il 10/03/2010” (cfr. doc. 3). Nel citato contratto preliminare era altresì previsto che la successiva vendita delle quote societarie sarebbe stata fatta, a saldo del prezzo avvenuto, con intestazione fiduciaria delle stesse a per conto della CP_2 sig.ra (cfr. doc. 3)” (pag. 5 citaz.); Per_3
- in pari data, anche il sig. ed stipulavano un contratto preliminare con CP_1 CP_4 il quale si impegnava a cedere al sig. 400 quote di per CP_4 CP_1 CP_6 un prezzo di 400.000,00 euro e veniva previsto che il sig. versasse ad CP_1
“un “acconto” di 300.000,00 euro da effettuare “per il tramite della CP_4 CP_2 che andrà a trasmettervi entro il 10/03/2010” (cfr. doc. 4). Nel citato contratto
[...] preliminare era, inoltre, previsto che la futura vendita delle quote societarie sarebbe stata fatta, a saldo del prezzo avvenuto, con intestazione fiduciaria delle stesse a per conto del dott. (cfr. doc. 4)” (pag. 5 citaz.); anche tale contratto CP_2 CP_1 veniva trasmesso alla C.R.F. il 6.3.2010;
- infine, sempre il 6.3.2010 la sig.ra trasmetteva a una lettera, Per_3 CP_2 sottoscritta anche dal sig. , in cui dava istruzioni all'opponente per l'acquisto CP_1 delle quote della e comunicava alla società fiduciaria che “a tale scopo Vi CP_6 metto a disposizione l'acconto di Euro 900.000 che il signor , mio CP_1 marito, provvederà a trasmettervi sul vostro conto corrente bancario presso la BANCA pagina 8 di 12 e vi do incarico di girare detto importo al Vostro fiduciante Parte_2
Provvederò al saldo come pattuito con il Promittente venditore Controparte_7 come da scrittura tra noi stipulata in data odierna” (doc. 5); inoltre, con lettera del
9.3.2010, indirizzata alla moglie, il sig. comunicava: “che l'importo di Euro CP_1
900.000 che ti ho concesso in prestito, e da te utilizzato per l'acquisto dalla società delle quote della società in data 06/03/2010, contratto Controparte_7 CP_6
a me ben noto, dovrà essere da te restituito entro il 31/12/2020, salvo eventuali proroghe mediante la girata delle predette quote della società o del CP_6 precitato contratto” (doc. 6).
Così ricostruiti i fatti rilevanti ai fini di causa, la C.R.F. ha dunque spiegato di aver utilizzato l'importo di € 1.200.000,00 messole a disposizione dal sig. per eseguire il bonifico CP_1 degli acconti destinati ad . CP_4
Le affermazioni attoree sono credibili.
In primo luogo, il fatto che la C.R.F. abbia eseguito in data 18.3.2010 - e dunque nei giorni immediatamente successivi alla sottoscrizione dei contratti preliminari tra il sig. , la CP_1 sig.ra ed - un bonifico di € 1.200.000,00 in favore di , con Per_3 CP_4 CP_4 causale “acquisto quote”, è comprovato dal doc. 8 di parte attrice.
Al contrario, l'affermazione del convenuto, secondo cui il trasferimento sarebbe avvenuto “con
l'intesa che tale importo sarebbe stato restituito al Dottor in tranches dell'ammontare CP_1 di volta in volta stabilito da quest'ultimo a seconda delle di lui necessità a semplice richiesta”
(pag. 2 ric. monit.) non ha trovato alcun riscontro probatorio.
In secondo luogo, il disconoscimento, operato dal sig. , di larga parte della CP_1 documentazione prodotta dall'attrice è risultato privo di fondamento alla luce della CTU grafologica espletata.
Per quanto rileva in particolare nella presente controversia, il sig. ha disconosciuto la CP_1 sottoscrizione apparentemente da lui apposta ai documenti 4, 5 e 6 prodotti da parte attrice, contenenti, rispettivamente, “la scrittura privata di cessione quote” stipulata tra il sig. CP_1 ed in data 6.3.2010 e la relativa lettera di trasmissione a C.R.F. (doc. 4), l'impegno CP_4 del sig. di trasmettere alla C.R.F. la somma di € 900.000,00 per l'acquisto delle quote CP_1 della in favore della sig.ra (doc. 5) e la comunicazione con cui il sig. CP_6 Per_3
confermava alla sig.ra di aver messo a disposizione la somma di € CP_1 Per_3
900.000,00 per l'acquisto delle quote.
pagina 9 di 12 Dopo attenta analisi di tutta la documentazione fornita e delle scritture di comparazione, la consulente dr.ssa ha affermato che “le ipotesi di falso per copia pedissequa o per Per_4 ricalco non hanno trovato fondatezza per l'evidente velocità esecutiva, elasticità pressoria e assenza di studiatezza rilevabili sul tracciato;
le ipotesi di falso per riproduzione libera oppure
a memoria per forme note non hanno trovato sostanza perché pur a fronte di un tracciato dinamico, non si sono evidenziati dettagli anche minimi di incompatibilità soprattutto dei piccoli gesti automatici, incompatibilità che necessariamente deve rilevarsi anche solo parzialmente in caso di esecuzione da parte di un Terzo” (pag. 60 CTU) ed ha concluso che
“ha trovato sostanza invece la tesi di autografia spontanea, pienamente soddisfatta dalla corrispondenza degli indici concomitanti di dinamismo e affinità morfologica, soprattutto in relazione alla gestualità meno controllabile che genera firme simili ma variabili via via, in modo naturale. Solo tale ipotesi è congrua a giustificare le peculiarità esecutive che sono state rinvenute nelle verificande ed è pertanto l'unica ammissibile” (pag. 61 CTU).
In sintesi, la dr.ssa ha affermato, “con il massimo grado di confidenza tecnica”, che “le Per_4 firme oggetto di accertamento…provengono dal pugno del signor e sono CP_1 quindi da giudicarsi AUTOGRAFE” (pag. 66).
La consulente tecnica si è inoltre fatta carico di esaminare le osservazioni provenienti dal consulente di parte convenuta e di fornire risposta, chiarendo le ragioni per cui non le ha ritenute condivisili.
Alla luce di quanto emerso dalla relazione tecnica d'ufficio, dalle cui conclusioni non è vi è ragione di dissentire, deve dunque concludersi per l'attribuibilità al sig. dei documenti CP_1 oggetto di causa;
al contrario, non hanno trovato alcuna conferma le condotte falsificatorie attribuite dal convenuto all'opponente.
Ne deriva che le allegazioni della C.R.F. relative all'impiego della somma di € 1.200.000,00 hanno trovato pieno riscontro nella documentazione in atti e che non è dunque ravvisabile alcun obbligo restitutorio in capo all'opponente la quale, dando esecuzione alle istruzioni del fiduciante, ha trasferito il predetto importo ad;
ogni questione sollevata dal sig. CP_4
relativamente all'effettivo trasferimento o meno delle quote sociali e ai rapporti tra CP_1
C.R.F. e altre società fiducianti è dunque del tutto irrilevante nella presente sede.
Va infine osservato come, in base alle risultanze della CTU, anche la restante documentazione disconosciuta dal sig. debba in realtà essergli attribuita, circostanza CP_1 che conferma l'infondatezza dell'intero impianto difensivo del convenuto.
pagina 10 di 12 In accoglimento dell'opposizione deve dunque procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo;
non può disporsi, in questo giudizio, la condanna del convenuto alla restituzione di “tutte le somme dallo stesso dott. eventualmente percepite in forza del predetto decreto CP_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo” (pag. 2 note di precisazione conclusioni del
22.5.2025), non essendovi prova dell'effettivo pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione e non essendo ammissibile una condanna “eventuale”.
3. L'attrice ha chiesto che con ordinanza ex art. 89, II comma, c.p.c., venisse disposta la cancellazione di una serie di espressioni sconvenienti ed offensive contenute nel ricorso monitorio e nella comparsa di costituzione del convenuto.
L'istanza non può essere accolta.
Come affermato dalla Suprema Corte, “in tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole […] che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario” (Cass. n.
21031/2016; Cass. n. 17325/2015; Cass. n. 26195/2011; Cass.n.16202/2002).
Nella fattispecie in esame, le numerose espressioni utilizzate dal sig. , e censurate CP_1 dall'opponente, si pongono all'interno dei confini del diritto di difesa e il loro utilizzo trova spiegazione nelle complessive allegazioni e tesi della parte convenuta la quale, sin dal proprio ricorso monitorio, ha sostenuto (sebbene infondatamente, come emerso dalla CTU) che la C.R.F. avesse alterato e falsificato numerosi documenti al fine di giustificare il passaggio di denaro.
In sostanza, la circostanza che le affermazioni del convenuto si siano rivelate infondate non è sufficiente a giustificare l'applicazione dell'art. 89 c.p.c., non essendo ravvisabili nelle singole espressioni utilizzate un mero intento dispregiativo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 520.001 ed € 1.000.000. pagina 11 di 12 Le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico esclusivo del convenuto in ossequio ai principi di soccombenza e causalità; non se ne dispone in questa sede il rimborso in favore dell'attrice, non essendo documentata la relativa anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.3820/2022, emesso dal
Tribunale di Torino in data 24.5.2022; condanna a rimborsare a le CP_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in complessivi € 29.193,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico esclusivo di , nei soli rapporti CP_1 interni tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 21.10.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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