Decreto cautelare 31 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2026
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00698/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02130/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2130 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LO TE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B72367BD20, rappresentata e difesa dagli avvocati RA IA UC, VI De BA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Buccino, C.U.C. Lago di Occhito, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Eka - Servizi e Trasporti per L'Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato RC UN, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Determinazione n. 412 del 26.11.2025 con la quale la Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito ha disposto, per conto del Comune di Buccino, l'aggiudicazione del "Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio del comune di Buccino (SA) (CIG: B72367BD20)" in favore della controinteressata EKA S.R.L. - Servizi e trasporti per l'ambiente;
di tutti i verbali di gara e loro allegati ed in particolare del verbale n. 1 del 10.10.2025 (1^ - 2^ - 3^ seduta pubblica del 1.10.2025 - 3.10.2025 - 10.10.2025), verbale di gara n. 2 del 4.11.2025 e verbale n. 3 del 7.11.2025;
di ogni altro atto ai predetti presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto, inclusi ove occorra in parte qua e nei limiti di interesse della ricorrente, tutti gli atti della procedura e quelli ad essa propedeutici, sia del Comune che della C.U.C., richiamati nella Determina di aggiudicazione, tra cui il verbale di validazione degli atti del 29.5.2025, la decisione a contrarre n. 442 del 30.5.2025, l'atto gestionale n. 211 del 5.6.2025, l'atto gestionale n. 320 dell'11.9.2025, gli atti relativi alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara, nonché il bando, il disciplinare, il capitolato speciale, il piano industriale e rispettivi allegati;
per l'accertamento
del diritto della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione della gara e, per l'effetto, di stipulare il contratto, anche a mezzo di subentro a cui si rende fin d'ora disponibile, per l'intera durata dell'affidamento prevista dalla lex specialis;
per la declaratoria di inefficacia, anche retroattiva, del contratto se ed in quanto nelle more stipulato
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LO TE S.R.L. il 2.1.2026:
- della determinazione n. 920 del 30.12.2025 con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Buccino ha preso atto degli atti della gara e dell’aggiudicazione conclusiva per cui è causa ed ha disposto di procedere con la stipula del contratto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Eka - Servizi e Trasporti per L'Ambiente S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa AN RI e uditi per le parti i difensori UC RA IA, De BA VI, UN RC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto n. 211 del 5.6.2025, la C.U.C. del Lago di Occhito ha indetto, per conto del Comune di Buccino, gara d’appalto mediante procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 71 d.lgs. 36/2023, per l’affidamento, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del “ Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio del comune di Buccino (SA) ”, per una durata di otto anni e per l’importo complessivo a base d’asta di € 4.908.426,74, oltre IVA.
All’esito della gara è risultata seconda classificata la società LO TE (con punti 84.723), preceduta in graduatoria dalla società EKA s.r.l. - Servizi e trasporti per l'ambiente (con punti 84.877), cui la commessa è stata aggiudicata con determinazione n. 412 del 26.11.2025.
2. Avverso l’aggiudicazione e gli ulteriori atti in epigrafe specificati è insorta, con atto notificato il 27 dicembre 2025 e depositato il successivo 29 dicembre, la società LO, affidando il ricorso a tre motivi, così rubricati: “ 1- Violazione e/o erronea applicazione artt. 22 e 16 Disciplinare. Violazione artt. 2, 5, 16 e 24 Capitolato Speciale d’Appalto e art. 13 Relazione tecnica Piano industriale (Progetto a base di gara). Violazione art. 3 L. n. 241/1990. Violazione dei principi dell’autovincolo e della par condicio. Eccesso di potere per erronea presupposizione, carenza di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza, contraddittorietà; 2. - Violazione e/o erronea applicazione art. 22 Disciplinare e art. 21 CSA. Violazione art. 3 L. n. 241/1990. Violazione dei principi dell’autovincolo e della par condicio. Eccesso di potere per erronea presupposizione, carenza di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza; 3. - Violazione e/o erronea applicazione artt. 108 e 110 D.Lgs. n. 36/2023. Violazione e/o erronea applicazione art. 17 lett. b) e artt. 22 e 23 Disciplinare. Violazione e/o erronea applicazione art. 3 L. n. 241/1990. Violazione dei principi dell’autovincolo e della par condicio. Eccesso di potere per erronea presupposizione, carenza di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza ”.
2.1. La ricorrente, oltre alla domanda di annullamento degli atti gravati, ha chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato, manifestando la disponibilità a subentrare nel servizio e/o nel contratto per l’intera durata contrattuale posta a base di gara o, in subordine, per la residua parte.
3. Con atto di motivi aggiunti notificati e depositati il 2 gennaio 2026 la ricorrente ha impugnato la determinazione n. 920 del 30 dicembre 2025, con cui il Comune di Buccino ha preso atto degli atti di gara disponendo di procedere con la stipula del contratto, deducendone l’illegittimità sia in via derivata che per vizi propri.
4. Si è costituita la controinteressata, contrastando la fondatezza dell’avverso gravame.
5. Con ordinanza n. 16 del 14 gennaio 2026 è stata accolta la domanda cautelare “ considerato, allo stato degli atti e sulla base della cognizione sommaria tipica della fase, impregiudicata ogni diversa valutazione nella decisione sul merito del ricorso all’esito dell’udienza pubblica, che nella comparazione dei contrapposti interessi, in disparte ogni altra considerazione sul fumus, sia preferibile la soluzione cautelare che consente di pervenire alla decisione di merito re adhuc integra ”.
6. Previo deposito di memorie e memorie di replica, all’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa è stata spedita in decisione.
7. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa (o, in via subordinata, subire una decurtazione di punteggio) per aver formulato, con riferimento al criterio di valutazione A.6, afferente alla “Raccolta e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali” un’offerta irregolare, parziale e condizionata. In dettaglio, secondo la prospettazione della ricorrente, la proposta migliorativa relativa alla “ gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di esumazione ed estumulazione ”, recando la precisazione che “ i costi dello smaltimento di tali rifiuti e le eventuali contestazioni dell’impianto sono da intendersi a carico della Stazione Appaltante ”, da un lato genera per il Comune oneri economici aggiuntivi rispetto al prezzo dell'appalto, in contrasto con plurime disposizioni del Capitolato (art. 5: “ l’importo a base di gara include e remunera tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste per l’esecuzione del contratto, compresi anche i costi per le offerte migliorative proposte dal concorrente in sede di gara ”; art. 24, secondo cui il corrispettivo contrattuale “ copre tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni oggetto dell’appalto, comprese le offerte migliorative proposte dal concorrente in sede di gara che non devono generare alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante ”; art. 2, comma 3, lett. b) che prevede il “ Trasporto a destino e Smaltimento dei rifiuti raccolti presso il Comune di Buccino con oneri di conferimento e smaltimento carico dell’Appaltatore ”) e della Relazione tecnica contenente il Piano Industriale a base di gara (art. 13, secondo cui “ i costi di trattamento e smaltimento di tutti i rifiuti, compresi gli ulteriori oneri stabiliti dal gestore dell’Impianto o imposti da norme nazionali e regionali, spettano all’Impresa per l’intera durata dell’appalto e sono già compresi nel canone che sarà corrisposto dal Committente ”); dall’altro lato trasferisce alla S.A. i profili di rischio e responsabilità connessi alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, violando non solo i principi valevoli in materia di appalti (secondo cui la responsabilità connessa all’esecuzione del servizio deve ricadere sull’appaltatore e già non sulla stazione appaltante) ma anche l’art. 16, ultimo comma, CSA (a mente del quale per il conferimento agli impianti finali la ditta appaltatrice “ dovrà sempre uniformarsi alle norme di carattere igienico-sanitario nonché a quelle di carattere tecnico-logistico fissate dal gestore dell’impianto e dovrà eseguire tutte le prestazioni complementari che valgono a completare la gestione dell'appalto. … La D.A. terrà manlevato ed indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, d'igiene e sanitarie vigenti ”).
7.1. Le doglianza, pur suggestive, si appalesano ad avviso del Collegio infondate atteso che i rifiuti da esumazione ed estumulazione, pur sussumibili nell’ambito dei rifiuti urbani, non ricadono nell’oggetto dell’appalto.
7.2. L’art. 184 d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che “ i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali… ” (comma 1) e che “ sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) ” (comma 2).
A sua volta l’art. 183, comma 1, lett. b-ter, recante l’elenco dei rifiuti classificati “urbani”, contempla tra questi (punto 6): “ i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 ”.
La citata disposizione, nell’includere i rifiuti da “esumazione ed estumulazione” fra i rifiuti “urbani” (e non fra i rifiuti speciali, come correttamente evidenziato dalla ricorrente in replica alle deduzioni della controinteressata), li annovera separatamente (e dunque li distingue) dai “rifiuti provenienti da aree cimiteriali”.
A sua volta, il d.P.R. n. 254/2003, recante “ disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 ”, richiama, all’art. 1, comma 5, lettera f , “ i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali ” e definisce, all’art. 2, i rifiuti da esumazione ed estumulazione come “ i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione: 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura; 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie); 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo) ” (lettera e) e i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali come “ i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari; 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione ” (lettera f).
L’autonomia fra le due tipologie di rifiuto, emergente già sul piano letterale, è inoltre avvalorata dalla specialità della disciplina cui i rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni sono assoggettati ex art. 12 d.P.R. n. 254/2003, ai sensi del quale " i rifiuti da esumazione o estumulazione devono essere raccolti separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani prodotti nel cimitero " (comma 1) e “ …devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni” (comma 2).
7.3. Tanto premesso, occorre rilevare come il CSA, nell’elencare le prestazioni oggetto di appalto, richiama (all’art. 2, lett. g) unicamente la “raccolta rifiuti urbani da aree cimiteriali”, senza operare alcun riferimento ai rifiuti derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione, che non possono pertanto ritenersi ricompresi nell’oggetto dell’appalto; risultano pertanto condivisibili le argomentazioni spese dalla controinteressata, che evidenzia che “ i suddetti costi, cioè, ad oggi sono interamente a carico della S.A., di modo che l'offerta migliorativa non genera un nuovo onere a carico della S.A., la quale era - ed è - già onerata ad eseguire lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla esumazione ed estumulazione. In virtù dell'offerta migliorativa, invece, la S.A. è sgravata dell'onere di raccolta, gestione e trasporto del rifiuto speciale, oggi a suo carico ” (memoria del 12 gennaio 2026, pagg. 2 e 3).
8. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che numerose prestazioni offerte (punti A.1.2, A.1.4, A.1.5, A.1.8 e A.5.13 della relazione tecnica) risultano condizionate al monte ore contrattuale del personale impiegato, limitando così la continuità e la piena disponibilità del servizio e determinando incertezza sull’adempimento integrale delle prestazioni.
8.1. La censura non coglie nel segno.
8.2. L’offerta tecnica dell’aggiudicataria reca, con riguardo alle prestazioni richiamate dalla ricorrente (taglio erba e rimozione erbe infestanti, pulizia griglie salvapiante, pulizia caditoie, pulizia parchi giochi, gestione e frequenze di svuotamento dei contenitori offerti), l’indicazione che le stesse saranno eseguite tenendo conto “ del monte ore contrattuale dei dipendenti assunti ” (punti A.1.2, A.1.4, A.1.5 e A.5.13) e “ nel rispetto … delle ore lavorative disponibili ” (punto A.1.8).
Orbene, le espressioni segnalate da parte ricorrente non evidenziano invero fattispecie riconducibili all'offerta condizionata, la quale ricorre, come precisato da costante giurisprudenza, in presenza di specifici elementi costitutivi, ovverosia “ nel caso in cui l'offerente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante; in tale caso l'offerta va dichiarata inammissibile, atteso che le regole che informano la materia degli appalti pubblici esigono, a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici (funzionali alla corretta esecuzione dell'appalto), la perfetta conformità tra il regolamento predisposto dalla stazione appaltante e l'offerta presentata dal concorrente. Detta conformità non sussiste allorquando il concorrente subordini appunto la sua adesione al contratto a condizioni non univoche ed estranee all'oggetto del procedimento o ad elementi non previsti nelle norme di gara o nel capitolato ” (Consiglio di Stato, sez. V, 21 maggio 2020, n. 3226).
Detto in altri termini, l'offerta può dirsi condizionata allorquando la ditta non si impegni in termini immediati all'assunzione dell'obbligazione, ma subordini l'assunzione dell'obbligo al verificarsi di un evento futuro e incerto; tanto non accade nel caso di specie, in cui la controinteressata assume direttamente e immediatamente l'obbligo di esecuzione della prestazione, limitandosi a precisare che le prestazioni migliorative offerte, avendo natura di interventi ciclici (in taluni casi da programmare di concerto con la stazione appaltante o da svolgersi su sua richiesta in caso di necessità) verranno eseguite senza impiego di personale aggiuntivo o di ore di lavoro straordinario dedicate, bensì sfruttando le "economie di tempo" generate da un'efficiente organizzazione del lavoro delle unità impiegate per il servizio base, e dunque nell’ambito del monte orario dei dipendenti già assunti per l'espletamento del servizio.
9. Con il terzo motivo la ricorrente:
a) in via principale deduce che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa stante la manifesta incongruità degli oneri aziendali di sicurezza, pari a appena € 22.000,00 (€ 2.750,00 annui) ammontare che si discosta significativamente sia dal valore medio degli analoghi oneri indicati dagli altri concorrenti (rispetto ai quali è inferiore di oltre il 70%) sia dai costi minimi annui stabiliti dalle Tabelle ministeriali, pari a euro 708,00 annui per unità lavorativa e dunque a euro 7.080,00 annui per dieci unità (rispetto ai quali è inferiore del 61%);
b) in via subordinata lamenta l’illegittimità dell’aggiudicazione per omessa verifica della congruità dei costi della sicurezza.
9.1. La censura, nelle sue diverse articolazioni, risulta infondata.
9.2. L'art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che: “ Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale ”.
Ai sensi del successivo art. 110 “1 . Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che, in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione. 2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti [...]. [...] 5. La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto: [...] c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; [...] ”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza il comma 5 dell'articolo qui riportato “ contempla due ipotesi di esclusione dell'offerta non congrua. Il primo caso è quello in cui le giustificazioni non siano risultate sufficienti a spiegare il livello dei costi o dei prezzi indicati in offerta. Il secondo caso, invece, introdotto dalla congiunzione con valore disgiuntivo “oppure”, è quello dell'offerta anormalmente bassa per (tra le altre ipotesi contemplate dalla norma) la non congruità dei costi aziendali indicati in offerta ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 19 febbraio 2026, n. 1199).
Tanto premesso, quanto ai costi della sicurezza, giova rammentare che si tratta degli oneri che l'impresa deve sostenere per garantire la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dell'appalto, che vanno distinti dagli oneri per la sicurezza “da interferenza” che sono relativi ai contatti rischiosi che possono aversi tra personale della stazione appaltante e dell'appaltatore, ovvero tra le varie imprese che partecipano all'esecuzione dell'appalto. Questi ultimi sono indicati nell'offerta ma non sono soggetti a ribasso in quanto predeterminati dalla stazione appaltante; pertanto non afferiscono alla componente variabile dell'offerta (Consiglio di Stato, sez. III, n. 4907/2020; n. 1677/2024).
Gli oneri aziendali sono invece rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante e, di conseguenza, non possono essere determinati rigidamente ed unitariamente dalla stazione appaltante, poiché variano da un'impresa all'altra e sono influenzati nel loro ammontare dall'organizzazione produttiva e dal tipo di offerta (Consiglio di Stato, sez. V, n. 177/2018). Gli oneri di sicurezza aziendali rientrano, dunque, nell'offerta economica che l'operatore presenta alla stazione appaltante come costo variabile da sostenere per l'esecuzione dell'appalto e l'ordinamento giuridico ne richiede la necessaria indicazione affinché la stazione appaltante possa verificare in che modo l'operatore economico sia giunto a formulare il prezzo offerto, rispondendo all'esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 32 Cost.), così come l'altrettanto necessaria indicazione dei costi della manodopera tutela il lavoro per il profilo relativo alla giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost. (Consiglio di Stato, sez. V, n. 6306/2020).
Orbene, la giurisprudenza ha più volte ribadito (Consiglio di Stato, sez. III, n. 1480/2023) che la congruità degli oneri di sicurezza, riferita alla singola realtà aziendale, non può essere desunta né dagli importi offerti dagli altri partecipanti alla procedura di gara, né dalle tabelle ministeriali, che non costituiscono un parametro uniforme per ciascun operatore economico del settore e dunque vincolante per la verifica di anomalia (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2020, n. 4308); inoltre, l'eventuale sottostima di tale voce di costo può trovare compensazione in eventuali altre voci di cui l'offerta si compone, purché questa sia nel suo complesso sostenibile (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 19 febbraio 2026, n. 1199) di modo che, anche ammesso che tali oneri siano incongrui, per poter dire anomala l'offerta - o comunque, per poter suggerire un sospetto di anomalia - è pur sempre necessario dimostrare che la loro rideterminazione al rialzo renderebbe irrealizzabile l'offerta nella globalità; in mancanza, il passaggio dall'incongruenza degli oneri di sicurezza aziendali all'anomalia dell'offerta sconterebbe un evidente salto logico.
Sulla base delle considerazioni ora espresse, pertanto, non può ritenersi irragionevole la decisione della stazione appaltante di non svolgere approfondimenti sulla congruità dell'offerta con specifico riguardo agli oneri di sicurezza, anche considerato che, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, “ l'amministrazione dispone di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell'offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto ” ( ex plurimis , da ultimo, T.A.R. Umbria, sez. I, 16 dicembre 2025, n. 863).
10. Procedendo nell’esame dei motivi aggiunti, vanno respinte, per le medesime ragioni sopra illustrate, sia le censure di invalidità derivata che la doglianza di difetto di motivazione dell'aggiudicazione la quale, pur dedotta in via autonoma, risultando incentrata sull’omessa valutazione dei vizi denunciati con il ricorso introduttivo, non può che seguirne le sorti.
11. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
12. In ragione della peculiarità della vicenda può disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA ZZ, Presidente
AN RI, Primo Referendario, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RI | SA ZZ |
IL SEGRETARIO