TAR Salerno, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 698
TAR
Decreto cautelare 31 dicembre 2025
>
TAR
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2026
>
TAR
Sentenza 14 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Irregolarità dell'offerta della controinteressata per la gestione dei rifiuti cimiteriali

    I rifiuti da esumazione ed estumulazione, pur classificabili come urbani, non rientrano nell'oggetto specifico dell'appalto come definito dal Capitolato Speciale d'Appalto, che menziona solo la raccolta di rifiuti urbani da aree cimiteriali. Pertanto, l'offerta migliorativa della controinteressata non genera oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, ma anzi la sgravia dall'onere di gestione di tali rifiuti speciali.

  • Rigettato
    Condizionamento di numerose prestazioni offerte al monte ore contrattuale del personale

    Le espressioni utilizzate nell'offerta della controinteressata non configurano un'offerta condizionata. La controinteressata si impegna direttamente all'esecuzione delle prestazioni, precisando che gli interventi migliorativi verranno eseguiti sfruttando le economie di tempo generate da un'efficiente organizzazione del lavoro, senza impiego di personale aggiuntivo o straordinario, e nell'ambito del monte ore dei dipendenti già assunti.

  • Rigettato
    Incongruità degli oneri aziendali di sicurezza

    La congruità degli oneri di sicurezza aziendali, riferita alla singola realtà aziendale, non può essere desunta dagli importi offerti da altri partecipanti o dalle tabelle ministeriali. L'eventuale sottostima di tale voce di costo può trovare compensazione in altre voci dell'offerta, purché questa sia globalmente sostenibile. L'amministrazione ha ampia discrezionalità nel decidere se procedere a verifica facoltativa della congruità dell'offerta, e la mancata verifica non è sindacabile se non in caso di macroscopica irragionevolezza.

  • Rigettato
    Invalidità derivata e difetto di motivazione

    Le censure relative ai motivi aggiunti sono respinte per le medesime ragioni illustrate in merito al ricorso introduttivo. La doglianza di difetto di motivazione, incentrata sull'omessa valutazione dei vizi denunciati nel ricorso introduttivo, segue le sorti di quest'ultimo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 698
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 698
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo