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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G.N. 5139/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato il 04/11/2024
da
DA (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura su atto informatico separato al ricorso introduttivo, dall'avv. Alessandra Perin (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Conegliano;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
rappresentata e difesa, come da mandato a margine della memoria di costituzione, dall'avv.
Graziella Cantiello (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._4
in Pordenone;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
I coniugi concludono come da accordo riportato nel verbale di udienza del 25/02/2025.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5139/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che dal rapporto di convivenza Parte_2
more uxorio con la resistente, nascevano due figli: il 29/03/2014 a Vittorio Veneto e Per_1
il 20/06/2018 a Conegliano;
che essendo giunta al termine la relazione tra le parti si Per_2 rendeva necessario regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale con i minori.
Ampiamente illustrate le vicende familiari ed esposte le rispettive situazioni patrimoniali e reddituali, il ricorrente concludeva rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva in data 20/01/2025 contestando integralmente gli assunti di controparte. CP_1
Fornita quindi la propria la ricostruzione dei fatti chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza di prima comparizione del 18/02/2025 erano presenti i procuratori e le parti in persona.
Il Giudice esperiva tentativo di conciliazione che dava esito positivo e le parti chiedevano un breve differimento per formalizzare l'accordo raggiunto.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 25/02/2025, all'esito della quale le parti confermavano di aver raggiunto un accordo.
I procuratori precisavano quindi conclusioni congiunte e il Giudice si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Ritenuto quindi che le condizioni congiunte di cui le parti chiedono l'accoglimento siano congrue, rispondano all'interesse di e e non presentino profili di illegittimità; Per_1 Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti che di seguito si riportano integralmente:
1. Assegna la casa familiare, sita a Vittorio Veneto, Via A. Diaz n. 16 int. 1 alla madre, GN
. Considerato che l'assegnazione viene pattuita esclusivamente per consentire ai minori CP_1 di mantenere l'attuale sistemazione ed abitudini e di poter godere contemporaneamente dell'abitazione familiare, sita in via A. Diaz, 16/1, e dell'immobile adiacente, sito in Via A. Diaz n.
22, di proprietà del signor che rimarrà in utilizzo esclusivo dello stesso e dei figli, Parte_2
salvo diversi accordi. Nei tempi in cui i figli sono collocati ed affidati al padre e la madre risulta assente da casa, il ricorrente per esigenze legate alla gestione dei figli potrà liberamente accedere all'abitazione di Via A. Diaz n. 16 int. 1.
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5139/2024 Le parti si danno atto inoltre che l'assegnazione costituisce un diritto di godimento e non un diritto reale e per l'effetto pattuiscono, quanto all'uso della casa da parte della madre, che solo i figli e la madre potranno utilizzare l'immobile.
Per garantire ai figli un ambiente familiare sereno e stabile le parti accettano l'espresso divieto di ospitare terzi, salvo parenti stretti in caso di necessità, presso la casa familiare e peculiarmente il divieto di ospitare eventuali nuovi compagni della madre se non espressamente condiviso con il padre.
Il padre si impegna a farsi carico di tutte le utenze e spese relative alla casa familiare comprensive degli interventi di manutenzione straordinaria.
La GN si impegna ad utilizzare l'immobile secondo l'ordinaria diligenza. CP_1
2. Affida i figli minori e in forma condivisa ad entrambi i genitori con residenza Per_1 Per_2
anagrafica a Vittorio Veneto Via A. Diaz n. 16 int. 1.
Dispone che i figli stiano con i genitori secondo il seguente calendario:
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA
P M M M P P P
M M P P M M M
Le parti concordano che la turnazione dei figli avverrà alle ore 16.00 o comunque all'uscita da scuola.
Il padre si rende disponibile a tenere i figli in orario extralavorativo anche nei giorni in cui i minori sono affidati alla madre.
I genitori convengono che qualora per esigenze lavorative o altri motivi improrogabili e imprescindibili, siano impossibilitati a stare con i figli secondo il calendario sopra indicato, prima di affidare i figli a terzi verifichino, con un preavviso di almeno due giorni, salvo ragioni di urgenza, la disponibilità dell'altro genitore a stare con i figli;
i giorni in meno, rispetto al calendario concordato, che un genitore trascorrerà con i figli saranno recuperati nell'arco delle due settimane.
I genitori concordano, altresì, che:
- durante le vacanze di Natale e di Pasqua i figli trascorrano pari giorni con ciascun genitore, alterando il giorno di Natale e di Capodanno ed il giorno di Pasqua e Pasquetta;
- anche negli altri giorni di festività e vacanze scolastiche i genitori si accorderanno per una suddivisione delle giornate o con un'alternanza delle festività, in modo che se un genitore trascorrerà con i figli una festività l'altro trascorrerà la festività successiva;
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5139/2024 - durante il periodo estivo, corrispondente alle festività scolastiche, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive impegnandosi a concordarle entro la fine del mese di maggio, se possibile e fatti salvi diversi accordi.
Resta inteso che il genitore presso il quale i minori si trovano eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione;
mentre i genitori dovranno assumere insieme le decisioni di maggior interesse per i minori tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni, naturali aspirazioni, cercando di concordare al massimo tali decisioni. Le decisioni di maggior interesse debbono intendersi quelle relative alla scuola, ad ogni terapia medica, ai viaggi o ad attività extrascolastiche. Solo in caso di emergenza, e nell'impossibilità di comunicare con l'altro genitore, per gravi motivi, il genitore può prendere decisioni autonome relative alla salute e sicurezza dei minori informandone al più presto l'altro genitore e a tal fine ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia tutti i recapiti utili in caso di necessità di mettersi in contatto con l'altro. Ogni genitore deve avere accesso alle informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza della minore e deve collaborare perché entrambi possano avere accesso alla documentazione afferente questi argomenti.
I genitori concordano altresì che i viaggi all'estero debbano essere condivisi e concordati da entrambi i genitori.
I genitori si impegnano a comunicare direttamente e a scambiare tutte le informazioni rilevanti nell'interesse dei minori principalmente a mezzo messaggi, whatsapp o email, con ciò intendendosi decisioni circa le spese da affrontare o decisioni riguardo alla salute, educazione o attività extrascolastiche, viaggi (anche in compagnia del genitore in quel momento affidatario). I genitori accederanno al diario scolastico dei minori e avranno entrambi la facoltà di interloquire con gli insegnanti e con ogni educatore con cui i minori verranno in contatto. I genitori si impegnano a condividere le informazioni, anche di natura medica, impegnandosi nel contempo a limitare le comunicazioni, se non urgenti, in orari extra lavorativi. Auspicano che in futuro tali comunicazioni possano essere sostituite da incontri e dialoghi da tenersi comunque sempre non in presenza dei minori.
I genitori, nell'interesse dei minori, concordano altresì di introdurre eventuali nuovi compagni ai figli dopo un periodo di frequentazione di almeno un anno e mezzo e comunque solo in considerazione di una relazione stabile e duratura.
I genitori, nell'interesse dei minori, concordano che il IG. alla luce di quanto Controparte_2
appreso tra le parti, non debba avere alcun contatto con i figli e e che i minori, Per_1 Per_2
altresì, non vengano sottoposti a telefonate in presenza del suddetto signore.
________________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5139/2024 3. Quanto alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, sollevate nel presente procedimento con ricorso ex art. 473bis.38 c.p.c., i genitori dichiarano reciprocamente di essere d'accordo che:
a) inizi la frequenza della scuola secondaria di primo grado all'Istituto Lorenzo Da Ponte di Per_1
Vittorio Veneto (TV) con orario dal lunedì al venerdì indirizzo musicale e seconda lingua spagnolo, come da iscrizione formalizzata in via telematica dal padre;
b) riceva il Sacramento del Battesimo nella parrocchia di Meschio, quartiere di residenza, Per_2
e che frequenti, sin da subito, il percorso di catechesi in preparazione allo stesso;
c) inizi un percorso di psicomotricità con il dott. con studio a Vittorio Per_2 Persona_3
Veneto, per un periodo minimo consigliato dal professionista e con spese a carico del padre.
4. Quanto al mantenimento dei figli, considerato che la GN attualmente non ha un lavoro CP_1
stabile e che le consenta di concorrere allo stesso, le parti convengono che:
a) il signor verserà alla GN , a titolo di concorso al mantenimento Parte_2 CP_1 dei figli, un assegno mensile di € 800,00 (€ 400 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici istat a decorrere da marzo 2026;
b) il padre inoltre si farà carico integralmente delle spese della mensa scolastica per entrambi i figli;
c) il padre si farà carico integralmente delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso al quale si rinvia e da intendersi qui per esteso richiamato;
d) l'assegno unico familiare sarà percepito esclusivamente dalla IG.ra . CP_1
Al fine di consentire le detrazioni fiscali i genitori si impegnano, al momento del pagamento delle spese, a farsi rilasciare fatturazione intestata alla minore;
e) il signor si farà carico di adoperarsi per il trasferimento a favore della GN Parte_2
dell'autovettura Jeep Renegade, già in uso alla stessa e ritenuta adeguata per lo spostamento e CP_1
le esigenze dei minori. Saranno a carico della GN le spese per detto trasferimento, nonché CP_1 ogni altra spesa relativa all'autovettura (bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.).
5. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso in data 26/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5139/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G.N. 5139/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato il 04/11/2024
da
DA (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura su atto informatico separato al ricorso introduttivo, dall'avv. Alessandra Perin (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Conegliano;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
rappresentata e difesa, come da mandato a margine della memoria di costituzione, dall'avv.
Graziella Cantiello (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._4
in Pordenone;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
I coniugi concludono come da accordo riportato nel verbale di udienza del 25/02/2025.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5139/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che dal rapporto di convivenza Parte_2
more uxorio con la resistente, nascevano due figli: il 29/03/2014 a Vittorio Veneto e Per_1
il 20/06/2018 a Conegliano;
che essendo giunta al termine la relazione tra le parti si Per_2 rendeva necessario regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale con i minori.
Ampiamente illustrate le vicende familiari ed esposte le rispettive situazioni patrimoniali e reddituali, il ricorrente concludeva rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva in data 20/01/2025 contestando integralmente gli assunti di controparte. CP_1
Fornita quindi la propria la ricostruzione dei fatti chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza di prima comparizione del 18/02/2025 erano presenti i procuratori e le parti in persona.
Il Giudice esperiva tentativo di conciliazione che dava esito positivo e le parti chiedevano un breve differimento per formalizzare l'accordo raggiunto.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 25/02/2025, all'esito della quale le parti confermavano di aver raggiunto un accordo.
I procuratori precisavano quindi conclusioni congiunte e il Giudice si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Ritenuto quindi che le condizioni congiunte di cui le parti chiedono l'accoglimento siano congrue, rispondano all'interesse di e e non presentino profili di illegittimità; Per_1 Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti che di seguito si riportano integralmente:
1. Assegna la casa familiare, sita a Vittorio Veneto, Via A. Diaz n. 16 int. 1 alla madre, GN
. Considerato che l'assegnazione viene pattuita esclusivamente per consentire ai minori CP_1 di mantenere l'attuale sistemazione ed abitudini e di poter godere contemporaneamente dell'abitazione familiare, sita in via A. Diaz, 16/1, e dell'immobile adiacente, sito in Via A. Diaz n.
22, di proprietà del signor che rimarrà in utilizzo esclusivo dello stesso e dei figli, Parte_2
salvo diversi accordi. Nei tempi in cui i figli sono collocati ed affidati al padre e la madre risulta assente da casa, il ricorrente per esigenze legate alla gestione dei figli potrà liberamente accedere all'abitazione di Via A. Diaz n. 16 int. 1.
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5139/2024 Le parti si danno atto inoltre che l'assegnazione costituisce un diritto di godimento e non un diritto reale e per l'effetto pattuiscono, quanto all'uso della casa da parte della madre, che solo i figli e la madre potranno utilizzare l'immobile.
Per garantire ai figli un ambiente familiare sereno e stabile le parti accettano l'espresso divieto di ospitare terzi, salvo parenti stretti in caso di necessità, presso la casa familiare e peculiarmente il divieto di ospitare eventuali nuovi compagni della madre se non espressamente condiviso con il padre.
Il padre si impegna a farsi carico di tutte le utenze e spese relative alla casa familiare comprensive degli interventi di manutenzione straordinaria.
La GN si impegna ad utilizzare l'immobile secondo l'ordinaria diligenza. CP_1
2. Affida i figli minori e in forma condivisa ad entrambi i genitori con residenza Per_1 Per_2
anagrafica a Vittorio Veneto Via A. Diaz n. 16 int. 1.
Dispone che i figli stiano con i genitori secondo il seguente calendario:
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA
P M M M P P P
M M P P M M M
Le parti concordano che la turnazione dei figli avverrà alle ore 16.00 o comunque all'uscita da scuola.
Il padre si rende disponibile a tenere i figli in orario extralavorativo anche nei giorni in cui i minori sono affidati alla madre.
I genitori convengono che qualora per esigenze lavorative o altri motivi improrogabili e imprescindibili, siano impossibilitati a stare con i figli secondo il calendario sopra indicato, prima di affidare i figli a terzi verifichino, con un preavviso di almeno due giorni, salvo ragioni di urgenza, la disponibilità dell'altro genitore a stare con i figli;
i giorni in meno, rispetto al calendario concordato, che un genitore trascorrerà con i figli saranno recuperati nell'arco delle due settimane.
I genitori concordano, altresì, che:
- durante le vacanze di Natale e di Pasqua i figli trascorrano pari giorni con ciascun genitore, alterando il giorno di Natale e di Capodanno ed il giorno di Pasqua e Pasquetta;
- anche negli altri giorni di festività e vacanze scolastiche i genitori si accorderanno per una suddivisione delle giornate o con un'alternanza delle festività, in modo che se un genitore trascorrerà con i figli una festività l'altro trascorrerà la festività successiva;
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3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5139/2024 - durante il periodo estivo, corrispondente alle festività scolastiche, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive impegnandosi a concordarle entro la fine del mese di maggio, se possibile e fatti salvi diversi accordi.
Resta inteso che il genitore presso il quale i minori si trovano eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione;
mentre i genitori dovranno assumere insieme le decisioni di maggior interesse per i minori tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni, naturali aspirazioni, cercando di concordare al massimo tali decisioni. Le decisioni di maggior interesse debbono intendersi quelle relative alla scuola, ad ogni terapia medica, ai viaggi o ad attività extrascolastiche. Solo in caso di emergenza, e nell'impossibilità di comunicare con l'altro genitore, per gravi motivi, il genitore può prendere decisioni autonome relative alla salute e sicurezza dei minori informandone al più presto l'altro genitore e a tal fine ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia tutti i recapiti utili in caso di necessità di mettersi in contatto con l'altro. Ogni genitore deve avere accesso alle informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza della minore e deve collaborare perché entrambi possano avere accesso alla documentazione afferente questi argomenti.
I genitori concordano altresì che i viaggi all'estero debbano essere condivisi e concordati da entrambi i genitori.
I genitori si impegnano a comunicare direttamente e a scambiare tutte le informazioni rilevanti nell'interesse dei minori principalmente a mezzo messaggi, whatsapp o email, con ciò intendendosi decisioni circa le spese da affrontare o decisioni riguardo alla salute, educazione o attività extrascolastiche, viaggi (anche in compagnia del genitore in quel momento affidatario). I genitori accederanno al diario scolastico dei minori e avranno entrambi la facoltà di interloquire con gli insegnanti e con ogni educatore con cui i minori verranno in contatto. I genitori si impegnano a condividere le informazioni, anche di natura medica, impegnandosi nel contempo a limitare le comunicazioni, se non urgenti, in orari extra lavorativi. Auspicano che in futuro tali comunicazioni possano essere sostituite da incontri e dialoghi da tenersi comunque sempre non in presenza dei minori.
I genitori, nell'interesse dei minori, concordano altresì di introdurre eventuali nuovi compagni ai figli dopo un periodo di frequentazione di almeno un anno e mezzo e comunque solo in considerazione di una relazione stabile e duratura.
I genitori, nell'interesse dei minori, concordano che il IG. alla luce di quanto Controparte_2
appreso tra le parti, non debba avere alcun contatto con i figli e e che i minori, Per_1 Per_2
altresì, non vengano sottoposti a telefonate in presenza del suddetto signore.
________________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5139/2024 3. Quanto alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, sollevate nel presente procedimento con ricorso ex art. 473bis.38 c.p.c., i genitori dichiarano reciprocamente di essere d'accordo che:
a) inizi la frequenza della scuola secondaria di primo grado all'Istituto Lorenzo Da Ponte di Per_1
Vittorio Veneto (TV) con orario dal lunedì al venerdì indirizzo musicale e seconda lingua spagnolo, come da iscrizione formalizzata in via telematica dal padre;
b) riceva il Sacramento del Battesimo nella parrocchia di Meschio, quartiere di residenza, Per_2
e che frequenti, sin da subito, il percorso di catechesi in preparazione allo stesso;
c) inizi un percorso di psicomotricità con il dott. con studio a Vittorio Per_2 Persona_3
Veneto, per un periodo minimo consigliato dal professionista e con spese a carico del padre.
4. Quanto al mantenimento dei figli, considerato che la GN attualmente non ha un lavoro CP_1
stabile e che le consenta di concorrere allo stesso, le parti convengono che:
a) il signor verserà alla GN , a titolo di concorso al mantenimento Parte_2 CP_1 dei figli, un assegno mensile di € 800,00 (€ 400 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici istat a decorrere da marzo 2026;
b) il padre inoltre si farà carico integralmente delle spese della mensa scolastica per entrambi i figli;
c) il padre si farà carico integralmente delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso al quale si rinvia e da intendersi qui per esteso richiamato;
d) l'assegno unico familiare sarà percepito esclusivamente dalla IG.ra . CP_1
Al fine di consentire le detrazioni fiscali i genitori si impegnano, al momento del pagamento delle spese, a farsi rilasciare fatturazione intestata alla minore;
e) il signor si farà carico di adoperarsi per il trasferimento a favore della GN Parte_2
dell'autovettura Jeep Renegade, già in uso alla stessa e ritenuta adeguata per lo spostamento e CP_1
le esigenze dei minori. Saranno a carico della GN le spese per detto trasferimento, nonché CP_1 ogni altra spesa relativa all'autovettura (bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.).
5. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso in data 26/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5139/2024