TRIB
Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/07/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5861/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il BU, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 5861/2015 promossa da:
(C. F. , con il patrocinio degli Avv.ti VIRGINIO Parte_1 C.F._1
NISTA e VITTORIO NISTA, elettivamente domiciliato in Poggio Imperiale (FG) alla Via De Cicco, 32, presso i difensori Avv.ti VIRGINIO NISTA e VITTORIO NISTA.
-ATTORE - contro
(quale soggetto incorporante di ),, con il Controparte_1 Controparte_2 patrocinio dell'Avv.to FRANCESCO PAOLO PEPE, elettivamente domiciliata in Foggia alla P.zza Federico II, 11, presso il difensore Avv. FRANCESCO PAOLO PEPE.
- CONVENUTA –
(C. F. ), procuratrice speciale della Controparte_3 P.IVA_1 [...]
(C.F.- P.I. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_2 degli Avv.ti CLAUDIA D'ARCANGELO e FRANCESCO MERLICCO, elettivamente domiciliata in Foggia alla P.zza Umberto Giordano 13/C, presso i difensori Avv.ti CLAUDIA D'ARCANGELO e FRANCESCO MERLICCO.
- TERZA INTERVENTRICE VOLONTARIA - CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 19/2/2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione regolarmente notificato, esponeva: Parte_1
- di aver stipulato in data 02.07.1999 con a un contratto di conto corrente n. Controparte_5
660784 sul quale a partire dal 1°trimestre 2005 e fino all'estinzione avvenuta in data 09.06.2015, la aveva applicato un T.E.G. superiore al tasso soglia;
CP_2
- che, nel 3°trimestre 2007 a fronte di un tasso soglia del 14,94%, la aveva applicato un CP_2
T.E.G. del 21,986%;
pagina 1 di 5 - che, in data 12.05.2000 aveva stipulato un contratto di apertura di credito per esigenze famigliari per l'importo di € 7.746,85, privo dell'indicazione del tasso debitore e degli oneri accessori;
- che, in data 18.06.2015, aveva provveduto a segnalare la posizione del sig. CP_2 [...]
alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia dandone comunicazione anche Parte_1 ai sigg. e fideiussori dell'attore con riferimento al contratto di Controparte_6 CP_7 apertura di credito del 12.05.2000. Sulla base di tali premesse conveniva in giudizio innanzi il BU di Foggia la
[...]
, in persona del l.r.p.t. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2 ibunale adito, ogni avversa istanza ed eccezione reietta e disattesa, accogliere la domanda attrice e quindi: A) In via principale:
1- accertare e dichiarare che ha applicato un tasso di interesse debitore superiore al Controparte_2 tasso soglia sul conto corren itto presso la filiale di Apricena in data 02.07.1999 e, per l'effetto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 1815 cc e dall'art. 2 della Legge n. 108/96, dichiarare non dovute le somme pagate dall'attore o contabilizzate dalla banca a titolo di interessi passivi ed a titolo di spese;
2- rideterminare il saldo relativo conto corrente de quo alla luce dell'esposto che precede e condannare alla restituzione della somma di Controparte_2 quarantotto/04), oltre alla maggiorazione dovuta per gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, salvo diversa quantificazione all'esito dell'espletanda CTU, con eventuale compensazione degli importi dare avere;
3- condannare la convenuta a risarcire il sig. del danno morale patito a causa Parte_1 dell'illecita usura applicata, nella misura ritenuta equa e di giustizia ex art. 1226 c.c. B) in via del tutto gradata, ove non si dovesse riscontrare il superamento del tasso soglia:
4 – accertare e dichiarare che ha violato le norme in materia di capitalizzazione Controparte_2 degli interessi passivi e di commissione di massimo scoperto e per l'effetto, ai sensi del combinato di cui agli art 1283 e 1346 c.c., dichiarare illegittima per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, l'applicata capitalizzazione degli interessi passivi con qualsiasi periodicità, e l'addebito di somme per commissioni di massimo scoperto;
5 – rideterminare ut supra il saldo relativo conto corrente e condannare alla Controparte_2 restituzione delle somme indebitamente percepite e/o contabilizzate p iche anatocistiche e dell'applicazione della commissione di massimo scoperto nella misura accertata in sede di CTU, oltre alla maggiorazione dovuta per gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con eventuale compensazione degli importi dare avere;
C) in via ulteriormente gradata:
6 – accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito 12.05.2000 per violazione dell'art. 117 comma 4 del D.Lgs 385 del 1993 per omessa indicazione del tasso di interesse passivo;
7 – rideterminare il saldo relativo conto corrente de quo con applicazione degli interessi previsti dall'art. 177 comma 7 lett. a) del D.Lgs 385 del 1993 e, per l'effetto, del condannare CP_2 alla restituzione delle somme indebitamente percepite e/o contabilizzate
[...] compensazione degli importi dare avere;
D) in ogni caso:
8 – dichiarare illegittima la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia fatta dalla convenuta in danno dell'attore;
9 – condannare ut supra al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimo i Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) indicata in pagina 2 di 5 narrativa ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c.; 10 – vinte le spese.” Con comparsa di risposta depositata in data 19/11/2015 si costituiva , in Controparte_8 persona della procuratrice speciale, chiedendo il rigetto della domanda e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia il BU adito
- In via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa restituzione delle somme versate dall'attore per il titolo di cui alla domanda;
- nel merito rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
- in via istruttoria si oppone alla richiesta c. t. u. in quanto inammissibile perché avrebbe soltanto effetto esplorativo e comunque non costituisce mezzo di prova;
- con la condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”. Con comparsa dell'8/05/2019 si costituiva la in persona del Controparte_9
l.r.p.t, procuratrice speciale di , in surroga Controparte_10 della convenuta di cui chiedeva l'estromissione dal giudizio, oltre a Controparte_11 chiedere che venisse dichiarata l'improcedibilità delle domande restitutorie o risarcitorie, ai sensi dell'art. 83 T.U.B., per mancanza di legittimazione passiva. Con comparsa del 17/5/2023 si costituiva (quale società Controparte_1 incorporante a far data dal 27/5/2019), contestando la domanda e Controparte_11 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice Monocratico del BU di Foggia,così decidere: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa restituzione delle somme versate dall'attore per il titolo di cui alla domanda;
NEL MERITO: rigettare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni indicate nelle difese. Il tutto con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio“. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/2/2025 la causa, istruita solo documentalmente, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 2. Ritiene il BU che la presente controversia possa essere decisa facendo applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, affermato dalla Corte di Cassazione in varie occasioni (Cass., n. 11458 del 2018; Cass., n. 12002 del 2014; SS.UU., n. 9936 del 2014) e desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale:
- “deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 8 marzo 2017, n. 5804, nonché, Cass. Civ., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936);
- “ è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio nel caso in cui ricorra un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria, sì da assorbire l'interesse dell'intero giudizio. Il principio de quo, infatti, è desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. , sicché il giudizio può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, attese le esigenze di economia processuale e di celerità dei giudizi “ ( BU , Torre Annunziata , sez. II , 27/07/2022 , n. 1880);
- “ In tema di procedimento civile e sentenza, il principio della ragione più liquida in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, pagina 3 di 5 senza che sia necessario esaminare previamente le altre “ (BU , Bari , sez. lav. , 02/05/2022 , n. 1259);
- “ Il giudice può fondare la decisione di una causa su una ragione di pronta e più agevole soluzione, anche se subordinata ad altre questioni pregiudiziali, senza che sia necessario esaminare previamente queste ultime, in applicazione del principio della ragione più liquida, espressione delle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio ad esso sottese “ Tanto premesso, nel merito l'appello è infondato e non può trovare accoglimento” ( BU , EL , sez. I , 26/04/2022 , n. 140);
- “ In tema di sentenza e del c.d. principio della ragione più liquida, al Giudice è consentito decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (BU , RI , sez. I , 07/04/2022 , n. 194). 3. Orbene, in base al principio della ragione più liquida va affrontata direttamente la questione del difetto di legittimazione passiva di quale società Controparte_1 incorporante dell'originaria convenuta Controparte_2
Dalla documentazione prodotta agli atti emerge infatti che il rapporto di c/c per cui è causa rientra nell'ambito delle passività escluse dal contratto di cessione intervenuto in data 26/06/2017 (e dunque dopo l'avvio del presente giudizio, iscritto a ruolo nel marzo 2017) tra quale cedente ed quale cessionaria. Parte_2 Controparte_1
Vedasi in tal senso l'art. 3 del suddetto contratto ove, dopo la precisazione al punto 1 che “per attività incluse e passività incluse … si intendono anche quelle delle relative partecipate” (nella fattispecie, , si specifica tuttavia al successivo punto 3.1.4, lett. a (i) che sono CP_2 espressame cessione “i crediti di V.B. … classificabili alla data di esecuzione come sofferenze, inadempienze probabili o come esposizioni scadute e i relativi rapporti contrattuali …”. Peraltro, proprio in esecuzione di quanto previsto dall'art.
8.3 del predetto contratto di cessione, in data 10/07/2017 tra quale banca trasferente e CP_2 Parte_2 quale banca trasferitaria, sia intervenuto ulteriore contratto di trasferimento (per quel che qui in interessa) “di tutti i crediti deteriorati o che siano classificabili come i crediti di VB che sono esclusi dall'insieme aggregato ai sensi del contratto di cessione”. Ora, è evidente che il rapporto bancario dedotto in giudizio, chiusosi con un saldo negativo per il correntista in epoca antecedente alla cessione del 26/06/2017, costituisca quantomeno un'inadempienza probabile (se non una sofferenza) e rientri dunque nella cd. “bad bank” che è rimasta nella titolarità della la quale deve ritenersi allo stato l'unica Parte_2 legittimata passiva. Non altera tali conclusioni l'ulteriore contratto di cessione del 11/04/2018 con cui
[...] ha ceduto in blocco alla terza interventrice i crediti classificati Parte_2 CP_4 come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta, esclusi dalla cessione in favore di Controparte_1
La cit. cessione –finalizzata ad un'attività di recupero i cui proventi devono essere destinati al pagamento dei creditori della banca in l.c.a.- prevede infatti che (società CP_4 partecipata dallo Stato) subentri nelle passività della cedente nei confronti dei debitori ceduti e nel relativo contenzioso esclusivamente entro i limiti in cui tali passività siano compensabili con i crediti ceduti alla cessionaria con il prefato contratto. Non essendo stata neanche allegata la ricorrenza di quest'ultimo presupposto, si ribadisce che la titolarità passiva dei rapporti dedotti in giudizio spetta dunque in via esclusiva a Pt_2
[...] pagina 4 di 5 La questione concernente la titolarità della situazione giuridica dedotta attiene al merito della causa, ma integra una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto rientrante nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio delle parti. Si tratta pertanto di una questione rilevabile anche d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2951/16). Con l'ulteriore precisazione che l'eventuale coinvolgimento nel presente giudizio di Pt_2 avrebbe determinato l'improcedibilità delle domande attoree - rilevabile anche
[...]
d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. 2003 n. 6475; Cass. 2000 n. 8018; Cass. 1994 n. 3432) – in virtù della sottoposizione del prefato istituto a liquidazione coatta amministrativa in forza del D.M. n. 186/17 (a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 2017 n. 99, conv. in L. 2017 n. 212). E' noto infatti che agli istituti di credito è applicabile l'art. 83 T.U.B. in forza del quale, alla data di insediamento degli organi della liquidazione, contro la banca in L.c.a. non può essere promossa alcuna azione, né per qualsiasi titolo può essere promosso alcun atto di esecuzione forzata o cautelare;
ciò in ossequio al principio secondo cui i creditori devono soddisfarsi secondo le regole del concorso, avanzando la loro pretesa attraverso la procedura di insinuazione al passivo e non già nelle ordinarie forme contenziose, ai sensi degli artt. 201-52 L.F., stante il richiamo del cit. art. 83, co. 3 alla sez. II del capo III del titolo II della L.F. 4. Quanto infine alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il BU che sussistano eccezionali motivi idonei a giustificare la loro integrale compensazione tra tutte le parti in causa, all'uopo richiamandosi la recente pronuncia della Corte Cost. n. 77/2018 che ha dichiarato illegittimo l'art. 92, co. 2 c.p.c. nella parte in cui restringe il potere di compensazione delle spese ai soli due casi ivi attualmente indicati. Al riguardo, è sufficiente osservare che l'atto di cessione del credito e la messa in l.c.a. di (così come gli ulteriori atti di trasferimento) sono intervenuti solo dopo Parte_3
l'avvio del presente giudizio e non costituiscono all'evidenza circostanze imputabili a parte attrice che, anzi, di fronte alle sopravvenienze verificatesi e all'intricata vicenda dispositiva che ha reso altamente incerta l'attuale titolarità del rapporto contrattuale de quo, ha preferito abbandonare prontamente il giudizio.
P.Q.M.
Il BU, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da… nei confronti di , in persona del presidente nazionale e legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda
2) compensa interamente le spese di lite fra le parti. Foggia, 19 luglio 2025 Il Giudice
dott. Francesco Pellecchia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il BU, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 5861/2015 promossa da:
(C. F. , con il patrocinio degli Avv.ti VIRGINIO Parte_1 C.F._1
NISTA e VITTORIO NISTA, elettivamente domiciliato in Poggio Imperiale (FG) alla Via De Cicco, 32, presso i difensori Avv.ti VIRGINIO NISTA e VITTORIO NISTA.
-ATTORE - contro
(quale soggetto incorporante di ),, con il Controparte_1 Controparte_2 patrocinio dell'Avv.to FRANCESCO PAOLO PEPE, elettivamente domiciliata in Foggia alla P.zza Federico II, 11, presso il difensore Avv. FRANCESCO PAOLO PEPE.
- CONVENUTA –
(C. F. ), procuratrice speciale della Controparte_3 P.IVA_1 [...]
(C.F.- P.I. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_2 degli Avv.ti CLAUDIA D'ARCANGELO e FRANCESCO MERLICCO, elettivamente domiciliata in Foggia alla P.zza Umberto Giordano 13/C, presso i difensori Avv.ti CLAUDIA D'ARCANGELO e FRANCESCO MERLICCO.
- TERZA INTERVENTRICE VOLONTARIA - CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 19/2/2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione regolarmente notificato, esponeva: Parte_1
- di aver stipulato in data 02.07.1999 con a un contratto di conto corrente n. Controparte_5
660784 sul quale a partire dal 1°trimestre 2005 e fino all'estinzione avvenuta in data 09.06.2015, la aveva applicato un T.E.G. superiore al tasso soglia;
CP_2
- che, nel 3°trimestre 2007 a fronte di un tasso soglia del 14,94%, la aveva applicato un CP_2
T.E.G. del 21,986%;
pagina 1 di 5 - che, in data 12.05.2000 aveva stipulato un contratto di apertura di credito per esigenze famigliari per l'importo di € 7.746,85, privo dell'indicazione del tasso debitore e degli oneri accessori;
- che, in data 18.06.2015, aveva provveduto a segnalare la posizione del sig. CP_2 [...]
alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia dandone comunicazione anche Parte_1 ai sigg. e fideiussori dell'attore con riferimento al contratto di Controparte_6 CP_7 apertura di credito del 12.05.2000. Sulla base di tali premesse conveniva in giudizio innanzi il BU di Foggia la
[...]
, in persona del l.r.p.t. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2 ibunale adito, ogni avversa istanza ed eccezione reietta e disattesa, accogliere la domanda attrice e quindi: A) In via principale:
1- accertare e dichiarare che ha applicato un tasso di interesse debitore superiore al Controparte_2 tasso soglia sul conto corren itto presso la filiale di Apricena in data 02.07.1999 e, per l'effetto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 1815 cc e dall'art. 2 della Legge n. 108/96, dichiarare non dovute le somme pagate dall'attore o contabilizzate dalla banca a titolo di interessi passivi ed a titolo di spese;
2- rideterminare il saldo relativo conto corrente de quo alla luce dell'esposto che precede e condannare alla restituzione della somma di Controparte_2 quarantotto/04), oltre alla maggiorazione dovuta per gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, salvo diversa quantificazione all'esito dell'espletanda CTU, con eventuale compensazione degli importi dare avere;
3- condannare la convenuta a risarcire il sig. del danno morale patito a causa Parte_1 dell'illecita usura applicata, nella misura ritenuta equa e di giustizia ex art. 1226 c.c. B) in via del tutto gradata, ove non si dovesse riscontrare il superamento del tasso soglia:
4 – accertare e dichiarare che ha violato le norme in materia di capitalizzazione Controparte_2 degli interessi passivi e di commissione di massimo scoperto e per l'effetto, ai sensi del combinato di cui agli art 1283 e 1346 c.c., dichiarare illegittima per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, l'applicata capitalizzazione degli interessi passivi con qualsiasi periodicità, e l'addebito di somme per commissioni di massimo scoperto;
5 – rideterminare ut supra il saldo relativo conto corrente e condannare alla Controparte_2 restituzione delle somme indebitamente percepite e/o contabilizzate p iche anatocistiche e dell'applicazione della commissione di massimo scoperto nella misura accertata in sede di CTU, oltre alla maggiorazione dovuta per gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con eventuale compensazione degli importi dare avere;
C) in via ulteriormente gradata:
6 – accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito 12.05.2000 per violazione dell'art. 117 comma 4 del D.Lgs 385 del 1993 per omessa indicazione del tasso di interesse passivo;
7 – rideterminare il saldo relativo conto corrente de quo con applicazione degli interessi previsti dall'art. 177 comma 7 lett. a) del D.Lgs 385 del 1993 e, per l'effetto, del condannare CP_2 alla restituzione delle somme indebitamente percepite e/o contabilizzate
[...] compensazione degli importi dare avere;
D) in ogni caso:
8 – dichiarare illegittima la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia fatta dalla convenuta in danno dell'attore;
9 – condannare ut supra al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimo i Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) indicata in pagina 2 di 5 narrativa ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c.; 10 – vinte le spese.” Con comparsa di risposta depositata in data 19/11/2015 si costituiva , in Controparte_8 persona della procuratrice speciale, chiedendo il rigetto della domanda e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia il BU adito
- In via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa restituzione delle somme versate dall'attore per il titolo di cui alla domanda;
- nel merito rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
- in via istruttoria si oppone alla richiesta c. t. u. in quanto inammissibile perché avrebbe soltanto effetto esplorativo e comunque non costituisce mezzo di prova;
- con la condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”. Con comparsa dell'8/05/2019 si costituiva la in persona del Controparte_9
l.r.p.t, procuratrice speciale di , in surroga Controparte_10 della convenuta di cui chiedeva l'estromissione dal giudizio, oltre a Controparte_11 chiedere che venisse dichiarata l'improcedibilità delle domande restitutorie o risarcitorie, ai sensi dell'art. 83 T.U.B., per mancanza di legittimazione passiva. Con comparsa del 17/5/2023 si costituiva (quale società Controparte_1 incorporante a far data dal 27/5/2019), contestando la domanda e Controparte_11 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice Monocratico del BU di Foggia,così decidere: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa restituzione delle somme versate dall'attore per il titolo di cui alla domanda;
NEL MERITO: rigettare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni indicate nelle difese. Il tutto con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio“. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/2/2025 la causa, istruita solo documentalmente, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 2. Ritiene il BU che la presente controversia possa essere decisa facendo applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, affermato dalla Corte di Cassazione in varie occasioni (Cass., n. 11458 del 2018; Cass., n. 12002 del 2014; SS.UU., n. 9936 del 2014) e desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale:
- “deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 8 marzo 2017, n. 5804, nonché, Cass. Civ., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936);
- “ è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio nel caso in cui ricorra un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria, sì da assorbire l'interesse dell'intero giudizio. Il principio de quo, infatti, è desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. , sicché il giudizio può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, attese le esigenze di economia processuale e di celerità dei giudizi “ ( BU , Torre Annunziata , sez. II , 27/07/2022 , n. 1880);
- “ In tema di procedimento civile e sentenza, il principio della ragione più liquida in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, pagina 3 di 5 senza che sia necessario esaminare previamente le altre “ (BU , Bari , sez. lav. , 02/05/2022 , n. 1259);
- “ Il giudice può fondare la decisione di una causa su una ragione di pronta e più agevole soluzione, anche se subordinata ad altre questioni pregiudiziali, senza che sia necessario esaminare previamente queste ultime, in applicazione del principio della ragione più liquida, espressione delle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio ad esso sottese “ Tanto premesso, nel merito l'appello è infondato e non può trovare accoglimento” ( BU , EL , sez. I , 26/04/2022 , n. 140);
- “ In tema di sentenza e del c.d. principio della ragione più liquida, al Giudice è consentito decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (BU , RI , sez. I , 07/04/2022 , n. 194). 3. Orbene, in base al principio della ragione più liquida va affrontata direttamente la questione del difetto di legittimazione passiva di quale società Controparte_1 incorporante dell'originaria convenuta Controparte_2
Dalla documentazione prodotta agli atti emerge infatti che il rapporto di c/c per cui è causa rientra nell'ambito delle passività escluse dal contratto di cessione intervenuto in data 26/06/2017 (e dunque dopo l'avvio del presente giudizio, iscritto a ruolo nel marzo 2017) tra quale cedente ed quale cessionaria. Parte_2 Controparte_1
Vedasi in tal senso l'art. 3 del suddetto contratto ove, dopo la precisazione al punto 1 che “per attività incluse e passività incluse … si intendono anche quelle delle relative partecipate” (nella fattispecie, , si specifica tuttavia al successivo punto 3.1.4, lett. a (i) che sono CP_2 espressame cessione “i crediti di V.B. … classificabili alla data di esecuzione come sofferenze, inadempienze probabili o come esposizioni scadute e i relativi rapporti contrattuali …”. Peraltro, proprio in esecuzione di quanto previsto dall'art.
8.3 del predetto contratto di cessione, in data 10/07/2017 tra quale banca trasferente e CP_2 Parte_2 quale banca trasferitaria, sia intervenuto ulteriore contratto di trasferimento (per quel che qui in interessa) “di tutti i crediti deteriorati o che siano classificabili come i crediti di VB che sono esclusi dall'insieme aggregato ai sensi del contratto di cessione”. Ora, è evidente che il rapporto bancario dedotto in giudizio, chiusosi con un saldo negativo per il correntista in epoca antecedente alla cessione del 26/06/2017, costituisca quantomeno un'inadempienza probabile (se non una sofferenza) e rientri dunque nella cd. “bad bank” che è rimasta nella titolarità della la quale deve ritenersi allo stato l'unica Parte_2 legittimata passiva. Non altera tali conclusioni l'ulteriore contratto di cessione del 11/04/2018 con cui
[...] ha ceduto in blocco alla terza interventrice i crediti classificati Parte_2 CP_4 come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta, esclusi dalla cessione in favore di Controparte_1
La cit. cessione –finalizzata ad un'attività di recupero i cui proventi devono essere destinati al pagamento dei creditori della banca in l.c.a.- prevede infatti che (società CP_4 partecipata dallo Stato) subentri nelle passività della cedente nei confronti dei debitori ceduti e nel relativo contenzioso esclusivamente entro i limiti in cui tali passività siano compensabili con i crediti ceduti alla cessionaria con il prefato contratto. Non essendo stata neanche allegata la ricorrenza di quest'ultimo presupposto, si ribadisce che la titolarità passiva dei rapporti dedotti in giudizio spetta dunque in via esclusiva a Pt_2
[...] pagina 4 di 5 La questione concernente la titolarità della situazione giuridica dedotta attiene al merito della causa, ma integra una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto rientrante nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio delle parti. Si tratta pertanto di una questione rilevabile anche d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2951/16). Con l'ulteriore precisazione che l'eventuale coinvolgimento nel presente giudizio di Pt_2 avrebbe determinato l'improcedibilità delle domande attoree - rilevabile anche
[...]
d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. 2003 n. 6475; Cass. 2000 n. 8018; Cass. 1994 n. 3432) – in virtù della sottoposizione del prefato istituto a liquidazione coatta amministrativa in forza del D.M. n. 186/17 (a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 2017 n. 99, conv. in L. 2017 n. 212). E' noto infatti che agli istituti di credito è applicabile l'art. 83 T.U.B. in forza del quale, alla data di insediamento degli organi della liquidazione, contro la banca in L.c.a. non può essere promossa alcuna azione, né per qualsiasi titolo può essere promosso alcun atto di esecuzione forzata o cautelare;
ciò in ossequio al principio secondo cui i creditori devono soddisfarsi secondo le regole del concorso, avanzando la loro pretesa attraverso la procedura di insinuazione al passivo e non già nelle ordinarie forme contenziose, ai sensi degli artt. 201-52 L.F., stante il richiamo del cit. art. 83, co. 3 alla sez. II del capo III del titolo II della L.F. 4. Quanto infine alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il BU che sussistano eccezionali motivi idonei a giustificare la loro integrale compensazione tra tutte le parti in causa, all'uopo richiamandosi la recente pronuncia della Corte Cost. n. 77/2018 che ha dichiarato illegittimo l'art. 92, co. 2 c.p.c. nella parte in cui restringe il potere di compensazione delle spese ai soli due casi ivi attualmente indicati. Al riguardo, è sufficiente osservare che l'atto di cessione del credito e la messa in l.c.a. di (così come gli ulteriori atti di trasferimento) sono intervenuti solo dopo Parte_3
l'avvio del presente giudizio e non costituiscono all'evidenza circostanze imputabili a parte attrice che, anzi, di fronte alle sopravvenienze verificatesi e all'intricata vicenda dispositiva che ha reso altamente incerta l'attuale titolarità del rapporto contrattuale de quo, ha preferito abbandonare prontamente il giudizio.
P.Q.M.
Il BU, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da… nei confronti di , in persona del presidente nazionale e legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda
2) compensa interamente le spese di lite fra le parti. Foggia, 19 luglio 2025 Il Giudice
dott. Francesco Pellecchia
pagina 5 di 5