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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO -Consigliere-
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere- relatore- ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 75 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2602/2020(RG 9951/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di riliquidazione pensione, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore,
rappr. e difeso dall' avv. A. ANDRIULLI
- Appellante-
E
rappr. e difeso dagli avv.ti C. MARAGNO e S. CAVALLO Controparte_1
Appellato-
OGGETTO: “ricostituzione di pensione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 11/3/2021 l' ha impugnato la sentenza con cui il Pt_2
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto la domanda proposta da , Controparte_1 ricostituendo la pensione sulla base di una ctu svolta in giudizio, a seguito delle contestazioni del ricorrente in ordine ai criteri di calcolo utilizzati dall' in sede di liquidazione. In particolare il CP_2 ricorrente aveva lamentato in primo grado che la quota A di pensione(per contributi accreditati fino al 31/12/92)fosse stata calcolata in modo errato con riferimento alla retribuzione media settimanale considerata dall' la quota B di pensione(calcolata con i contributi versati fino al 31/12/2011) Pt_2 contenesse degli errori in ordine al numero complessivo dei contributi computati, la quota C di pensione(calcolata con i contributi versati dal 1/12/2012 al 31/10/2016)fosse stata calcolata su un montante retributivo inferiore a quello effettivo, dipendente dall'applicazione di un errato coefficiente di rivalutazione. I rilievi prettamente tecnici sono stati risolti in sentenza sulla base di una ctu contabile.
Ha assunto l' l'erroneità della sentenza per avere recepito il calcolo del ctu, che avrebbe CP_2 commesso un errore nella liquidazione della quota D di pensione, con particolare riferimento all'accredito dei contributi figurativi per disoccupazione, che andavano conteggiati sulla retribuzione teorica e non sull'imponibile, mancando la prestazione lavorativa. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata, risultando corretto il rateo riconosciuto dall'Istituto di € 1712,96 alla decorrenza iniziale.
L'appellato ha domandato il rigetto dell'appello.
L'appello dell' è infondato. Pt_2
L'unico motivo di appello riguarda l'imputazione dei contributi figurativi per disoccupazione relativi agli ultimi anni di lavoro, che a dire dell' vanno calcolati sulla retribuzione teorica. Pt_2
Non ha contestato invece l' la sentenza relativamente alle altre doglianze della parte ricorrente, Pt_2 che pure sono state accolte e hanno portato ad una rideterminazione del rateo pensionistico.
Ebbene, la questione, di natura prettamente tecnica, è stata affidata ad un consulente, il quale nello spiegare i criteri seguiti, ha chiaramente ed espressamente affermato, alla pagina 7 della consulenza, che per i periodi di disoccupazione egli ha utilizzato la retribuzione teorica, proprio come vorrebbe l' E risulta che la maggiore retribuzione imponibile nell'ultima quota sia derivata da un Pt_2 maggiore accantonamento di contribuzione nelle quote A e B per effetto dell'accoglimento degli altri motivi di censura, il cui accoglimento non è stato contestato in appello, che hanno consentito un innalzamento della contribuzione versata nelle prime quote e un aumento del montante retributivo capitalizzato su cui è stata calcolata l'ultima quota(da 45.521,20 considerato dall' a Pt_2
51.493,09€ considerato dal ctu).
La individuazione di un rateo pensionistico più elevato sarebbe insomma il frutto dell'accoglimento di tutti i motivi di censura sollevati in primo grado e non dell'errore sulla retribuzione presa a riferimento per il calcolo dei contributi figurativi nei periodi di disoccupazione, che non c'è stato.
L'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Sull grava l'ulteriore contributo unificato Pt_2
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 1800,00 Pt_2 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge, con distrazione. Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante Taranto, 12/11/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Todaro dott.ssa A. Lastella