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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/02/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5280 - 2022 r.g. , avente ad oggetto: separazione
giudiziale,
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. BITONTO ALESSANDRO Parte_1
come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. PUGLIESE FABRIZIO, come CP_1
da mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/09/2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Crispiano (TA) il 13/07/2016, con , che CP_1
dalla loro unione era nata la figlia in data 09.03.2018, chiedeva pronunziarsi Per_1
la separazione personale con addebito al marito per i fatti dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio;
in particolare chiedeva di disciplinarsi il regime di
CP_ affidamento e di visita della piccola , ponendo a carico del l'obbligo di Per_1
corrispondere in suo favore la somma di euro 400,00 a titolo di concorso al suo mantenimento e la ulteriore somma di euro 400,00 per il mantenimento della minore, formulando altre domande accessorie.
Costituitasi in giudizio, la parte resistente si associava alla pronuncia di separazione, contestando la domanda di addebito formulata e la ricostruzione dei fatti prospettata dalla Pt_1
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti e nominato il Giudice
istruttore, all'udienza del 15/01/2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni per la pronuncia relativa al solo status.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si
verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi,
fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare
grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è
creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi, con riflessi negativi sulla serenità della prole.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi, salva l'attività istruttoria per gli altri profili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, non definitivamente pronunciando nella causa n. 5280 - 2022 R.G., tra Pt_1
e , così provvede:
[...] CP_1
1) dichiara la separazione personale tra , nata a [...] Parte_1
(TA) il 14/11/1980, e , nato a [...] il CP_1
24/12/1982, uniti in matrimonio in Crispiano (TA) il 13/07/2016, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Crispiano dell'anno 2016 (atto n.19, p.
II, s.A);
2) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) provvede con contestuale ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) spese al definitivo. Così deciso nella Camera di Consiglio del 26/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola