Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 60
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizi di notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ritiene che la relata di notifica contenga tutti gli elementi richiesti dalla legge, inclusa la dichiarazione di irreperibilità assoluta attestata dal messo comunale. La relata, fino a querela di falso, fa fede riguardo alle ricerche effettuate e al deposito dell'atto presso la casa comunale. La notifica della raccomandata informativa è attestata nella relata, e tale attestazione è considerata sufficiente dalla giurisprudenza di legittimità.

  • Rigettato
    Mancanza di prova della notifica della raccomandata informativa

    La Corte richiama l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui le attestazioni del messo notificatore contenute nella relata di notifica, in quanto provenienti da un pubblico ufficiale, sono considerate prova della corretta spedizione della raccomandata informativa.

  • Rigettato
    Insufficienti ricerche di irreperibilità

    La Corte afferma che nessuna norma prescrive le specifiche attività di ricerca da compiere, purché emerga che siano state effettuate e siano attribuibili al messo notificatore. La relata di notifica, fino a querela di falso, attesta l'acquisizione di notizie e l'espletamento delle ricerche necessarie per la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma primo, lett. e) cit.

  • Rigettato
    Condanna alle spese di lite

    La Corte conferma la sentenza impugnata in punto spese di lite e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori, per ciascuna delle parti appellate.

  • Rigettato
    Legittimazione passiva dell'Agente della riscossione

    La Corte, pur non esplicitando una statuizione diretta sulla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, rigetta l'appello complessivamente, confermando la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l'intimazione di pagamento. L'Agente della Riscossione è parte appellata nel giudizio di secondo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 60
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 60
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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