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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
01/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU LL, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice
in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 937/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Novara
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Novara - Via Grezar 14 00042 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 27/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NOVARA sez. 1 e pubblicata il 18/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320229000184932000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 539/2025 depositato il 02/10/2025
Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Chiede che «la CGT di Secondo Grado adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e / o produzione, voglia riformare la sentenza appellata, come meglio individuata in epigrafe e allegata, annullando l'intimazione opposta e comunque dichiarando che l'avviso di accertamento n. T7U010200897/2019 per l'anno d'imposta 2014 della DP novarese di AE non è stato validamente notificato al destinatario, il quale non ne ha così potuta avere legale conoscenza, con conseguente decadenza dell'Agenzia delle Entrate dalla potestà di accertamento della ridetta annualità di imposta e con ogni conseguente effetto caducatorio e di nullità derivata e/o annullamento sulle attività conseguenti dell'Agente della riscossione;
Si riformi la sentenza anche in punto spese di lite, condannando le Controparti ovvero l'una e/o l'altra di esse al pagamento in favore del ricorrente di quelle relative ad entrambi i gradi, ovvero ed in subordine si compensino quelle del primo grado e si regolino quelle del presente appello in favore del ricorrente».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA (ADER)
«Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di II Grado in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ente della Riscossione in ordine all'asserita omessa notifica dell'avviso di accertamento n. T7U010200897/2019 e, per l'effetto, manlevare l'ADER da ogni conseguenza di legge, ivi compresa, in caso di soccombenza, la condanna alle spese di giudizio.
Nel merito rigettare l'appello perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 27/01/2024, pronunciata dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Novara in data 06/06/2023, depositata in data 18/04/2004 e mai notificata.
Con vittoria di diritti, spese ed onorari di procedura». CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA (AGENZIA DELLE ENTRATE)
L'Agenzia delle entrate «chiede a codesta Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata (n. 27/2024 della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Novara), con condanna dell'appellante alle spese di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato con pec 18 novembre 2024 all'Agenzia delle entrate – Riscossione ed all'Agenzia delle entrate Ricorrente_1 appellò la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara n. 27/2024, pronunciata il 6 giugno 2023 e depositata il 18 aprile 2024, non notificata. Il 17 dicembre 2024 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Riferì di aver impugnato l'intimazione di pagamento ADER n. 073 2022 90001849 32/000 ricevuta il 4 aprile 2022 annoverante, tra gli altri atti ad essa presupposti, l'avviso di accertamento n.
T7U010200897/2019, asseritamente notificato il 30 agosto 2019.
Espose di non avere avuto conoscenza del suddetto atto impositivo se non in giudizio allorché
l'Agenzia delle entrate depositò copia dello stesso e della connessa relata di notifica. In particolare di aver contestato nel primo grado del giudizio i vizi della consegna (ovvero l'illeggibilità delle firme e delle annotazioni sulle relate oltre che il mancato ricevimento della raccomandata informativa). In altri termini come non vi fosse prova in giudizio di avvenuto, valido ed efficace perfezionamento della notificazione dell'avviso suddetto. Inoltre di aver eccepito l'illegittimità dell'intimazione relativamente alle prime tre cartelle di pagamento riportate nell'atto (n. 073 2017 0002994035 000 del 24 luglio 2017 di euro 146,64, n. 073 2017 0003514330 000 del 21 settembre 2017 di euro 260,24 e n. 073 2017 0005973772000 del 18 gennaio 2018 di euro 894,03) avendo per le stesse proposto istanza di cd
«Rottamazione ter» e versato quanto dovuto.
Espose che la Corte di primo grado respinse il gravame per la cui riforma propose i seguenti motivi.
In ordine alla notifica dell'avviso di accertamento suddetto rimproverò il giudice provinciale di aver dato preponderanza a quanto riportato in una zona del foglio della relata rispetto ad altra parte della medesima, in totale assenza di indici testuali giustificanti siffatta prevalenza. Lamentò così come non vi fosse alcun elemento tale da giustificare la statuizione di primo grado secondo cui:
«…dovendosi dare prevalenza alle indicazioni riportate nella parte inferiore della relata mediante timbro preimpostato ad hoc, in quanto più dettagliate rispetto a quanto riportato nella parte barrata nel corpo della relata stessa, riferibile alla diversa ipotesi dell'irreperibilità relativa». Ossia asserì come non risultasse in alcun modo la volontà del messo di dara maggior peso a quanto risultante nel timbro preimpostato al fondo del documento, avendo invece a suo dire pregio la parte superiore riportante i dati manoscritti dal notificante.
Eccepì poi non essere stata prodotta in giudizio copia della raccomandata informativa, né copia del suo avviso di ricevimento ovvero della sua busta, con la prova di compiuta giacenza postale e come pertanto la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non fosse validamente perfezionata (cfr. Cass. sent. 11 novembre 2020 n. 25351 e 12 dicembre 2022, n. 36225).
Lamentò quindi come il messo non avesse svolto effettive e concludenti ricerche fondanti l'irreperibilità assoluta soprattutto considerando l'intrinseca contraddizione con una precedente e anche più dettagliata e manoscritta relata di notifica ex art. 140 oltre che l'illogicità dell'identità di date delle due relate (ovvero il 22 agosto 2019).
Censurò poi il capo della decisione in cui il collegio così si espresse: «né il ricorrente adduce alcun elemento da cui possa desumersi la sua reperibilità, quanto meno formale, in loco». In altri termini stigmatizzò la violazione del principio di riparto e distribuzione dell'onere della prova, essendo l'onere di verificare e provare lo stato e grado di irreperibilità del destinatario della notificazione gravante sul notificante e non sul contribuente destinatario della notificazione. Denunciò infine l'erroneità della decisione nella parte in cui il collegio così sentenziò: «il messo comunale ha dichiarato di non aver reperito abitazione, ufficio od azienda riconducibile al destinatario, ciò che implica l'effettuazione delle necessarie ricerche (del resto, verosimilmente agevoli nell'ambito di un territorio di competenza relativamente limitato)». In altri termini rimproverò il collegio provinciale per aver elaborato aspetti fattuali non presenti in atti non essendovi sufficiente descrizione delle ricerche effettuate dal messo comunale, per escludere l'irreperibilità relativa del destinatario.
In ordine alle spese di lite stigmatizzò la iniquità della condanna per soccombenza totale, al più potendosi considerare parziale, con più equa compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
1.2. – L'Agenzia delle entrate con nota depositata sulla piattaforma del processo tributario il 18 dicembre 2024 si costituì in giudizio.
Riesposti i fatti di causa propose le proprie controdeduzioni relativamente alla notifica dell'avviso di accertamento.
Narrò di aver tentato una prima notifica a mezzo dell'agente postale, il quale dichiarò
l'irreperibilità assoluta di controparte al suo domicilio in Trecate, in Indirizzo_1 , e che pertanto ricorse, per la notificazione dell'avviso di accertamento, al messo comunale di Trecate come consentito dall'art. 60 co. 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Inoltre che quest'ultimo constatata l'irreperibilità assoluta del contribuente notificò l'atto ai sensi dell'art. 60, co. 1, lett. e) D.P.R. cit. e quindi, il 22 agosto 2019, depositò in busta sigillata presso il Comune di Trecate ed affisse il prescritto avviso di deposito all'albo pretorio per otto giorni consecutivi (dal 22 al 30 agosto 2019). Asserì pertanto essere l'avviso di accertamento, concernente l'anno d'imposta 2014, regolarmente notificato il 30 agosto 2019.
In ordine alla denunciata incompatibilità fra la compilazione, nella relata, sia della parte sull'irreperibilità relativa sia del timbro del messo accertante l'irreperibilità assoluta, affermò la correttezza della decisione impugnata. Rimarcò come controparte mai avesse contestato il suo status di
«irreperibile assoluto» al momento dei tentativi di notifica oggetto del presente giudizio, né produsse prova volta a confutare quanto certificato nella relata di notificazione. In particolare come un «timbro» cartaceo ad hoc sulla relata, al fine di attestare l'irreperibilità assoluta, in luogo della compilazione dell'ultima sezione della relata (recante proprio le formalità da svolgersi in caso di irreperibilità assoluta) confermasse la precisa ed inequivocabile intenzione del messo comunale di certificare l'irreperibilità assoluta del contribuente.
Asserì poi come l'identità di date (22 agosto 2019) nelle due parti della relata di notifica, addotta dall'appellante a sostegno delle proprie ragioni, fosse invece conferma di un refuso.
In merito alla presunta mancata effettuazione di ricerche da parte del messo comunale confermò essere la condotta del notificante conforme alla interpretazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass sent. 7 luglio 2022 n. 21522) avendo questi fatto le opportune ricerche (cfr. Cass. ord. 11 gennaio 2024 n. 1172). Rimarcò poi essere il comune di Trecate un ambito territorialmente non di grandi dimensioni e come il contribuente mai avesse affermato non aver ancora abitazione e/o ufficio e/o azienda nel territorio del suddetto Ente. In definitiva che la notifica si perfezionò, secondo l'orientamento di legittimità, in quanto: «ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune» (cfr. Cass. 12 febbraio 2020 n. 3378), come evidenziato nella sentenza impugnata.
Sulla regolazione delle spese di lite ritenne essere la sentenza impugnata meritevole di integrale conferma.
1.3. – L'Agenzia delle entrate riscossione con atto depositato il 15 gennaio 2025 si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni. Vale a che sul motivo di appello relativo alla regolarità della notifica del suddetto atto impositivo n. T7U010200897/2019 eccepì il suo difetto di legittimazione passiva essendo la notifica effettuata dall'Agenzie delle entrate.
Denunciò poi l'infondatezza del secondo motivo di appello relativo al punto spese.
All'odierna udienza, udita l'esposizione del relatore, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello del contribuente non merita favore e la impugnata decisione deve essere confermata.
2.1. – Occorre in primo luogo considerare la notifica dell'atto di accertamento.
Orbene questo collegio ritiene opportuno rimarcare che la legge non prevede che sia approvato per regolamento amministrativo un modello di relata della notificazione degli atti impositivi ai sensi dell'art. 60 cit., a differenza ad esempio dei modelli di cartella esattoriale (cfr. cpv art. 25 del Decreto
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). In altri termini che l'ufficiale notificatore fiscale, nella formazione della relata, deve rispettare, per espresso rinvio di cui al primo co. dell'art. 60 cit., le disposizioni in materia di notificazione contenute nel c.p.c, tra cui anche il disposto dell'art. 148 disciplinante il contenuto della relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario, vale a dire che, ai sensi del co. 2 dell'art. ult. cit.: «La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario».
Fatta questa premessa è d'uopo considerare che la relata di notifica offerta in atti contiene tutti i suddetti elementi. Vi è infatti da rimarcare che il messo notificatore in testa all'atto indicò precisamente le sue generalità, l'ente di appartenenza (il comune di Trecate), gli estremi dell'atto, la data in cui fu effettuata la notifica e l'indirizzo del destinatario della notifica (ossia Indirizzo_1). Indicò poi nel primo paragrafo, ovvero quello da cui risulta che la notifica fu effettuata: «nella casa di abitazione / nell'ufficio / nell'azienda / presso l'ufficio del domicilio eletto in “luogo libero”, mediante consegna nelle “mani proprie” del destinatario», il nome del contribuente, scrivendolo a mano, senza null'altro aggiungere.
Compilò poi, dopo aver inserito a lato a mano una crocetta, la sezione seguente, nella quale attestò aver notificato l'atto «mediante procedura di deposito in busta sigillata sulla quale è trascritto il numero 1164 cronologico della notificazione, presso la casa Comunale di Trecate ed affissione di avviso di deposito in busta sigillata alla abitazione nel comune di Trecate, Indirizzo_1 poiché non trovato dandone notizia al destinatario / domiciliatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento n/ 15137449671-3 in data 22/8/2019 dell'ufficio postale di Trecate».
Infine aggiunse la seguente annotazione a stampa in basso a destra: «Io sottoscritto messo
Comunale dei Comune di Trecate, constatata l'impossibilità di eseguire la notifica del presente atto il
Ricorrente_1 Indirizzo_120/08/2019 al signor in ai sensi dell 'art 138 e 139 in quanto né all'indirizzo dichiarato nell'atto, né altrove in Questo Comune, è stata reperita l'abitazione ovvero l'ufficio o l'azienda del destinatario, ho notificata oggi 22/08/2019 mediante deposito di una copia alla
Casa Comunale., in busta chiusa che provvedo a sigillare e sulla quale trascrivo il cronologico della notificazione e mediante affissione del prescritto Avviso di deposito all'albo Pretorio, per giorni otto consecutivi dal 22/08/2019 al 30/08/2019 in busta chiusa che ho provveduto a sigillare, ai sensi dell'art. 60 lettera e) del d.P.R. 600/1973». Su tale annotazione appose il timbro del Comune ed in calce la sua firma.
Dall'esame di tale relata non risultano a giudizio di questo Collegio vizi nella notifica.
Occorre a tal proposito infatti osservare che utilizzando un modulo prestampato (a cui palesemente aggiunse una ulteriore parte prestampata) il messo notificatore diede atto, compilando la parte in basso, di aver voluto far prevalere tale parte e che pertanto la sentenza impugnata deve essere considerata corretta nella parte in cui così giudicò: «In sostanza, il messo ha utilizzato le modalità per il caso d'irreperibilità assoluta, dovendosi dare prevalenza alle indicazioni riportate nella parte inferiore della relata mediante timbro preimpostato ad hoc, in quanto più dettagliate rispetto a quanto riportato nella parte barrata nel corpo della relata stessa, riferibile alla diversa ipotesi dell'irreperibilità relativa».
E d'altra parte a sostegno di questa tesi soccorrono alcuni elementi. In primo luogo occorre rimarcare che: «il criterio distintivo tra le due ipotesi di irreperibilità sta nel fatto che, nel caso dell'irreperibilità relativa, si ha riguardo a circostanze che concernono il destinatario o i soggetti abilitati a ricevere la notifica, mentre, nell'ipotesi dell'irreperibilità assoluta, assumono rilevanza circostanze che si riferiscono al luogo dove la notificazione deve essere eseguita (Cass. n. 16696/2013 e Cass. n. 27729/2024)» (cfr. Cass. Ord. 8 settembre 2025, n. 24781).
Inoltre occorre sottolineare la natura fidefacente della suddetta relata. Insegna infatti la
Suprema Corte di Cassazione che: «il certificato di residenza non ha efficacia fidefaciente tale da contrastare gli accertamenti compiuti dall'ufficiale giudiziario. Questa Corte ha, invero, chiarito che, in materia di notificazione dell'avviso di accertamento, l'attestazione del pubblico ufficiale sulla relata di notifica di avere acquisito, da accertamenti eseguiti in loco, la conoscenza che il contribuente non è risultato reperibile presso l'indirizzo indicato costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. Tale prova non può essere inficiata da certificati anagrafici o elettorali che attestino solo formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica, poiché risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza» (Cfr. Cass. ord. , n. 24781 cit.).
Infine risulta dalla relata di notifica, valida fino a querela di falso, che il messo effettuò il deposito presso la casa comunale ed inviò una raccomandata informativa al contribuente, come previsto dall'art. 140 del c.p.c..
Cosicché è da ritenere sulla scorta di questi elementi che nessun rimprovero possa essere mosso al messo notificatore.
2.2. – Deve poi essere affrontata l'ulteriore critica proposta dal contribuente ovvero che nessuna delle resistenti produsse in giudizio né copia di tale raccomandata informativa, né copia dell'avviso di ricevimento di tale raccomandata, né copia della busta contenente tale raccomandata, con la prova di compiuta giacenza postale. A fronte di tale critica questa Corte non può che richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: «Le attestazioni del messo notificatore contenute nella relata di notifica, in quanto provenienti da un pubblico ufficiale, devono essere valutate come prova della corretta spedizione della raccomandata informativa ex art. 60, comma 1, lett. b) bis, del D.P.R. n. 600/73, per stabilire la validità della notifica dell'avviso di accertamento» (cfr. Cass. ord. 7 agosto 2025, n. 22835 ed ord. 4 agosto 2025, n. 22444).
Orbene, avendo il messo notificatore indicato, come detto sopra, nella relata di notifica la spedizione della raccomandata informativa tale motivo non può trovare favore.
2.3. – Deve poi essere affrontato l'ulteriore critica in ordine alle ricerche svolte dal messo notificatore. Insegna a tal proposito la Suprema Corte di Cassazione che: «Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga che tali ricerche siano state effettuate, e che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma primo, lett. e) cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (ex multis, Cass. n. 2877/2018)» (cfr. Cass. ord. 9 ottobre 2025, n. 27080).
In altri termini nessun rimprovero può essere mosso al messo notificatore.
2.4. – In definitiva l'appello non merita favore e la impugnata decisione deve essere confermata.
2.5. – Alla soccombenza di parte appellante segue la sua condanna alle spese che si liquidano a favore di complessivi euro 1.500,00, oltre accessori legge, per ciascuna delle parti appellate.
Tutto quanto considerato
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: conferma la decisione di primo grado;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre accessori legge, per ciascuna delle parti appellate.
Così deciso in Torino, allì 1° ottobre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
01/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU LL, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice
in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 937/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Novara
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Novara - Via Grezar 14 00042 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 27/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NOVARA sez. 1 e pubblicata il 18/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320229000184932000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 539/2025 depositato il 02/10/2025
Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Chiede che «la CGT di Secondo Grado adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e / o produzione, voglia riformare la sentenza appellata, come meglio individuata in epigrafe e allegata, annullando l'intimazione opposta e comunque dichiarando che l'avviso di accertamento n. T7U010200897/2019 per l'anno d'imposta 2014 della DP novarese di AE non è stato validamente notificato al destinatario, il quale non ne ha così potuta avere legale conoscenza, con conseguente decadenza dell'Agenzia delle Entrate dalla potestà di accertamento della ridetta annualità di imposta e con ogni conseguente effetto caducatorio e di nullità derivata e/o annullamento sulle attività conseguenti dell'Agente della riscossione;
Si riformi la sentenza anche in punto spese di lite, condannando le Controparti ovvero l'una e/o l'altra di esse al pagamento in favore del ricorrente di quelle relative ad entrambi i gradi, ovvero ed in subordine si compensino quelle del primo grado e si regolino quelle del presente appello in favore del ricorrente».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA (ADER)
«Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di II Grado in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ente della Riscossione in ordine all'asserita omessa notifica dell'avviso di accertamento n. T7U010200897/2019 e, per l'effetto, manlevare l'ADER da ogni conseguenza di legge, ivi compresa, in caso di soccombenza, la condanna alle spese di giudizio.
Nel merito rigettare l'appello perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 27/01/2024, pronunciata dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Novara in data 06/06/2023, depositata in data 18/04/2004 e mai notificata.
Con vittoria di diritti, spese ed onorari di procedura». CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA (AGENZIA DELLE ENTRATE)
L'Agenzia delle entrate «chiede a codesta Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata (n. 27/2024 della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Novara), con condanna dell'appellante alle spese di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato con pec 18 novembre 2024 all'Agenzia delle entrate – Riscossione ed all'Agenzia delle entrate Ricorrente_1 appellò la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara n. 27/2024, pronunciata il 6 giugno 2023 e depositata il 18 aprile 2024, non notificata. Il 17 dicembre 2024 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Riferì di aver impugnato l'intimazione di pagamento ADER n. 073 2022 90001849 32/000 ricevuta il 4 aprile 2022 annoverante, tra gli altri atti ad essa presupposti, l'avviso di accertamento n.
T7U010200897/2019, asseritamente notificato il 30 agosto 2019.
Espose di non avere avuto conoscenza del suddetto atto impositivo se non in giudizio allorché
l'Agenzia delle entrate depositò copia dello stesso e della connessa relata di notifica. In particolare di aver contestato nel primo grado del giudizio i vizi della consegna (ovvero l'illeggibilità delle firme e delle annotazioni sulle relate oltre che il mancato ricevimento della raccomandata informativa). In altri termini come non vi fosse prova in giudizio di avvenuto, valido ed efficace perfezionamento della notificazione dell'avviso suddetto. Inoltre di aver eccepito l'illegittimità dell'intimazione relativamente alle prime tre cartelle di pagamento riportate nell'atto (n. 073 2017 0002994035 000 del 24 luglio 2017 di euro 146,64, n. 073 2017 0003514330 000 del 21 settembre 2017 di euro 260,24 e n. 073 2017 0005973772000 del 18 gennaio 2018 di euro 894,03) avendo per le stesse proposto istanza di cd
«Rottamazione ter» e versato quanto dovuto.
Espose che la Corte di primo grado respinse il gravame per la cui riforma propose i seguenti motivi.
In ordine alla notifica dell'avviso di accertamento suddetto rimproverò il giudice provinciale di aver dato preponderanza a quanto riportato in una zona del foglio della relata rispetto ad altra parte della medesima, in totale assenza di indici testuali giustificanti siffatta prevalenza. Lamentò così come non vi fosse alcun elemento tale da giustificare la statuizione di primo grado secondo cui:
«…dovendosi dare prevalenza alle indicazioni riportate nella parte inferiore della relata mediante timbro preimpostato ad hoc, in quanto più dettagliate rispetto a quanto riportato nella parte barrata nel corpo della relata stessa, riferibile alla diversa ipotesi dell'irreperibilità relativa». Ossia asserì come non risultasse in alcun modo la volontà del messo di dara maggior peso a quanto risultante nel timbro preimpostato al fondo del documento, avendo invece a suo dire pregio la parte superiore riportante i dati manoscritti dal notificante.
Eccepì poi non essere stata prodotta in giudizio copia della raccomandata informativa, né copia del suo avviso di ricevimento ovvero della sua busta, con la prova di compiuta giacenza postale e come pertanto la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non fosse validamente perfezionata (cfr. Cass. sent. 11 novembre 2020 n. 25351 e 12 dicembre 2022, n. 36225).
Lamentò quindi come il messo non avesse svolto effettive e concludenti ricerche fondanti l'irreperibilità assoluta soprattutto considerando l'intrinseca contraddizione con una precedente e anche più dettagliata e manoscritta relata di notifica ex art. 140 oltre che l'illogicità dell'identità di date delle due relate (ovvero il 22 agosto 2019).
Censurò poi il capo della decisione in cui il collegio così si espresse: «né il ricorrente adduce alcun elemento da cui possa desumersi la sua reperibilità, quanto meno formale, in loco». In altri termini stigmatizzò la violazione del principio di riparto e distribuzione dell'onere della prova, essendo l'onere di verificare e provare lo stato e grado di irreperibilità del destinatario della notificazione gravante sul notificante e non sul contribuente destinatario della notificazione. Denunciò infine l'erroneità della decisione nella parte in cui il collegio così sentenziò: «il messo comunale ha dichiarato di non aver reperito abitazione, ufficio od azienda riconducibile al destinatario, ciò che implica l'effettuazione delle necessarie ricerche (del resto, verosimilmente agevoli nell'ambito di un territorio di competenza relativamente limitato)». In altri termini rimproverò il collegio provinciale per aver elaborato aspetti fattuali non presenti in atti non essendovi sufficiente descrizione delle ricerche effettuate dal messo comunale, per escludere l'irreperibilità relativa del destinatario.
In ordine alle spese di lite stigmatizzò la iniquità della condanna per soccombenza totale, al più potendosi considerare parziale, con più equa compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
1.2. – L'Agenzia delle entrate con nota depositata sulla piattaforma del processo tributario il 18 dicembre 2024 si costituì in giudizio.
Riesposti i fatti di causa propose le proprie controdeduzioni relativamente alla notifica dell'avviso di accertamento.
Narrò di aver tentato una prima notifica a mezzo dell'agente postale, il quale dichiarò
l'irreperibilità assoluta di controparte al suo domicilio in Trecate, in Indirizzo_1 , e che pertanto ricorse, per la notificazione dell'avviso di accertamento, al messo comunale di Trecate come consentito dall'art. 60 co. 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Inoltre che quest'ultimo constatata l'irreperibilità assoluta del contribuente notificò l'atto ai sensi dell'art. 60, co. 1, lett. e) D.P.R. cit. e quindi, il 22 agosto 2019, depositò in busta sigillata presso il Comune di Trecate ed affisse il prescritto avviso di deposito all'albo pretorio per otto giorni consecutivi (dal 22 al 30 agosto 2019). Asserì pertanto essere l'avviso di accertamento, concernente l'anno d'imposta 2014, regolarmente notificato il 30 agosto 2019.
In ordine alla denunciata incompatibilità fra la compilazione, nella relata, sia della parte sull'irreperibilità relativa sia del timbro del messo accertante l'irreperibilità assoluta, affermò la correttezza della decisione impugnata. Rimarcò come controparte mai avesse contestato il suo status di
«irreperibile assoluto» al momento dei tentativi di notifica oggetto del presente giudizio, né produsse prova volta a confutare quanto certificato nella relata di notificazione. In particolare come un «timbro» cartaceo ad hoc sulla relata, al fine di attestare l'irreperibilità assoluta, in luogo della compilazione dell'ultima sezione della relata (recante proprio le formalità da svolgersi in caso di irreperibilità assoluta) confermasse la precisa ed inequivocabile intenzione del messo comunale di certificare l'irreperibilità assoluta del contribuente.
Asserì poi come l'identità di date (22 agosto 2019) nelle due parti della relata di notifica, addotta dall'appellante a sostegno delle proprie ragioni, fosse invece conferma di un refuso.
In merito alla presunta mancata effettuazione di ricerche da parte del messo comunale confermò essere la condotta del notificante conforme alla interpretazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass sent. 7 luglio 2022 n. 21522) avendo questi fatto le opportune ricerche (cfr. Cass. ord. 11 gennaio 2024 n. 1172). Rimarcò poi essere il comune di Trecate un ambito territorialmente non di grandi dimensioni e come il contribuente mai avesse affermato non aver ancora abitazione e/o ufficio e/o azienda nel territorio del suddetto Ente. In definitiva che la notifica si perfezionò, secondo l'orientamento di legittimità, in quanto: «ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune» (cfr. Cass. 12 febbraio 2020 n. 3378), come evidenziato nella sentenza impugnata.
Sulla regolazione delle spese di lite ritenne essere la sentenza impugnata meritevole di integrale conferma.
1.3. – L'Agenzia delle entrate riscossione con atto depositato il 15 gennaio 2025 si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni. Vale a che sul motivo di appello relativo alla regolarità della notifica del suddetto atto impositivo n. T7U010200897/2019 eccepì il suo difetto di legittimazione passiva essendo la notifica effettuata dall'Agenzie delle entrate.
Denunciò poi l'infondatezza del secondo motivo di appello relativo al punto spese.
All'odierna udienza, udita l'esposizione del relatore, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello del contribuente non merita favore e la impugnata decisione deve essere confermata.
2.1. – Occorre in primo luogo considerare la notifica dell'atto di accertamento.
Orbene questo collegio ritiene opportuno rimarcare che la legge non prevede che sia approvato per regolamento amministrativo un modello di relata della notificazione degli atti impositivi ai sensi dell'art. 60 cit., a differenza ad esempio dei modelli di cartella esattoriale (cfr. cpv art. 25 del Decreto
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). In altri termini che l'ufficiale notificatore fiscale, nella formazione della relata, deve rispettare, per espresso rinvio di cui al primo co. dell'art. 60 cit., le disposizioni in materia di notificazione contenute nel c.p.c, tra cui anche il disposto dell'art. 148 disciplinante il contenuto della relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario, vale a dire che, ai sensi del co. 2 dell'art. ult. cit.: «La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario».
Fatta questa premessa è d'uopo considerare che la relata di notifica offerta in atti contiene tutti i suddetti elementi. Vi è infatti da rimarcare che il messo notificatore in testa all'atto indicò precisamente le sue generalità, l'ente di appartenenza (il comune di Trecate), gli estremi dell'atto, la data in cui fu effettuata la notifica e l'indirizzo del destinatario della notifica (ossia Indirizzo_1). Indicò poi nel primo paragrafo, ovvero quello da cui risulta che la notifica fu effettuata: «nella casa di abitazione / nell'ufficio / nell'azienda / presso l'ufficio del domicilio eletto in “luogo libero”, mediante consegna nelle “mani proprie” del destinatario», il nome del contribuente, scrivendolo a mano, senza null'altro aggiungere.
Compilò poi, dopo aver inserito a lato a mano una crocetta, la sezione seguente, nella quale attestò aver notificato l'atto «mediante procedura di deposito in busta sigillata sulla quale è trascritto il numero 1164 cronologico della notificazione, presso la casa Comunale di Trecate ed affissione di avviso di deposito in busta sigillata alla abitazione nel comune di Trecate, Indirizzo_1 poiché non trovato dandone notizia al destinatario / domiciliatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento n/ 15137449671-3 in data 22/8/2019 dell'ufficio postale di Trecate».
Infine aggiunse la seguente annotazione a stampa in basso a destra: «Io sottoscritto messo
Comunale dei Comune di Trecate, constatata l'impossibilità di eseguire la notifica del presente atto il
Ricorrente_1 Indirizzo_120/08/2019 al signor in ai sensi dell 'art 138 e 139 in quanto né all'indirizzo dichiarato nell'atto, né altrove in Questo Comune, è stata reperita l'abitazione ovvero l'ufficio o l'azienda del destinatario, ho notificata oggi 22/08/2019 mediante deposito di una copia alla
Casa Comunale., in busta chiusa che provvedo a sigillare e sulla quale trascrivo il cronologico della notificazione e mediante affissione del prescritto Avviso di deposito all'albo Pretorio, per giorni otto consecutivi dal 22/08/2019 al 30/08/2019 in busta chiusa che ho provveduto a sigillare, ai sensi dell'art. 60 lettera e) del d.P.R. 600/1973». Su tale annotazione appose il timbro del Comune ed in calce la sua firma.
Dall'esame di tale relata non risultano a giudizio di questo Collegio vizi nella notifica.
Occorre a tal proposito infatti osservare che utilizzando un modulo prestampato (a cui palesemente aggiunse una ulteriore parte prestampata) il messo notificatore diede atto, compilando la parte in basso, di aver voluto far prevalere tale parte e che pertanto la sentenza impugnata deve essere considerata corretta nella parte in cui così giudicò: «In sostanza, il messo ha utilizzato le modalità per il caso d'irreperibilità assoluta, dovendosi dare prevalenza alle indicazioni riportate nella parte inferiore della relata mediante timbro preimpostato ad hoc, in quanto più dettagliate rispetto a quanto riportato nella parte barrata nel corpo della relata stessa, riferibile alla diversa ipotesi dell'irreperibilità relativa».
E d'altra parte a sostegno di questa tesi soccorrono alcuni elementi. In primo luogo occorre rimarcare che: «il criterio distintivo tra le due ipotesi di irreperibilità sta nel fatto che, nel caso dell'irreperibilità relativa, si ha riguardo a circostanze che concernono il destinatario o i soggetti abilitati a ricevere la notifica, mentre, nell'ipotesi dell'irreperibilità assoluta, assumono rilevanza circostanze che si riferiscono al luogo dove la notificazione deve essere eseguita (Cass. n. 16696/2013 e Cass. n. 27729/2024)» (cfr. Cass. Ord. 8 settembre 2025, n. 24781).
Inoltre occorre sottolineare la natura fidefacente della suddetta relata. Insegna infatti la
Suprema Corte di Cassazione che: «il certificato di residenza non ha efficacia fidefaciente tale da contrastare gli accertamenti compiuti dall'ufficiale giudiziario. Questa Corte ha, invero, chiarito che, in materia di notificazione dell'avviso di accertamento, l'attestazione del pubblico ufficiale sulla relata di notifica di avere acquisito, da accertamenti eseguiti in loco, la conoscenza che il contribuente non è risultato reperibile presso l'indirizzo indicato costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. Tale prova non può essere inficiata da certificati anagrafici o elettorali che attestino solo formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica, poiché risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza» (Cfr. Cass. ord. , n. 24781 cit.).
Infine risulta dalla relata di notifica, valida fino a querela di falso, che il messo effettuò il deposito presso la casa comunale ed inviò una raccomandata informativa al contribuente, come previsto dall'art. 140 del c.p.c..
Cosicché è da ritenere sulla scorta di questi elementi che nessun rimprovero possa essere mosso al messo notificatore.
2.2. – Deve poi essere affrontata l'ulteriore critica proposta dal contribuente ovvero che nessuna delle resistenti produsse in giudizio né copia di tale raccomandata informativa, né copia dell'avviso di ricevimento di tale raccomandata, né copia della busta contenente tale raccomandata, con la prova di compiuta giacenza postale. A fronte di tale critica questa Corte non può che richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: «Le attestazioni del messo notificatore contenute nella relata di notifica, in quanto provenienti da un pubblico ufficiale, devono essere valutate come prova della corretta spedizione della raccomandata informativa ex art. 60, comma 1, lett. b) bis, del D.P.R. n. 600/73, per stabilire la validità della notifica dell'avviso di accertamento» (cfr. Cass. ord. 7 agosto 2025, n. 22835 ed ord. 4 agosto 2025, n. 22444).
Orbene, avendo il messo notificatore indicato, come detto sopra, nella relata di notifica la spedizione della raccomandata informativa tale motivo non può trovare favore.
2.3. – Deve poi essere affrontato l'ulteriore critica in ordine alle ricerche svolte dal messo notificatore. Insegna a tal proposito la Suprema Corte di Cassazione che: «Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga che tali ricerche siano state effettuate, e che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma primo, lett. e) cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (ex multis, Cass. n. 2877/2018)» (cfr. Cass. ord. 9 ottobre 2025, n. 27080).
In altri termini nessun rimprovero può essere mosso al messo notificatore.
2.4. – In definitiva l'appello non merita favore e la impugnata decisione deve essere confermata.
2.5. – Alla soccombenza di parte appellante segue la sua condanna alle spese che si liquidano a favore di complessivi euro 1.500,00, oltre accessori legge, per ciascuna delle parti appellate.
Tutto quanto considerato
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: conferma la decisione di primo grado;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre accessori legge, per ciascuna delle parti appellate.
Così deciso in Torino, allì 1° ottobre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu