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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/11/2025, n. 15623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15623 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 50067/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
, nata in [...] il [...], Controparte_1 Controparte_2
, nato in [...] il [...], nato in [...] il [...],
[...] Controparte_3
e per la minore , nata in [...] il [...], rappresentata, Persona_1 come da procura, dai genitori: Sig.ra e Sig. Controparte_1 Controparte_4
tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Alfiero Costantini e Ana Paula Bezerra
Santos, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Velletri (RM), via Vittorio Marandola,
n. 5
Ricorrenti
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_5 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
*** Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19.11.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano nato a [...] in data [...], successivamente emigrato in Brasile, Persona_2 senza tuttavia mai naturalizzarsi cittadino straniero (cfr. estratto dell'atto di nascita e certificato negativo di naturalizzazione in atti).
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 23.5.2025, ha preliminarmente eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda. In caso di accoglimento della domanda attorea, parte resistente ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata sin da quanto depositato unitamente al ricorso introduttivo.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel
1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno in primo luogo rappresentato di aver ripetutamente tentato di inoltrare le relative istanze al Consolato Generale d'Italia a San Paolo, Brasile, territorialmente competente in base alla residenza, senza esito, deducendo altresì che, come indicato sul sito web della stessa rappresentanza diplomatica, al momento della presentazione del ricorso erano in corso di convocazione i richiedenti che avessero presentato domanda nell'anno 2016, dal che ne risulta che l'evasione delle pratiche avviene soltanto molti anni dopo la presentazione delle relative domande.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale. Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 8.11.2025.
Il Giudice
AN LA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
, nata in [...] il [...], Controparte_1 Controparte_2
, nato in [...] il [...], nato in [...] il [...],
[...] Controparte_3
e per la minore , nata in [...] il [...], rappresentata, Persona_1 come da procura, dai genitori: Sig.ra e Sig. Controparte_1 Controparte_4
tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Alfiero Costantini e Ana Paula Bezerra
Santos, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Velletri (RM), via Vittorio Marandola,
n. 5
Ricorrenti
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_5 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
*** Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19.11.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano nato a [...] in data [...], successivamente emigrato in Brasile, Persona_2 senza tuttavia mai naturalizzarsi cittadino straniero (cfr. estratto dell'atto di nascita e certificato negativo di naturalizzazione in atti).
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 23.5.2025, ha preliminarmente eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda. In caso di accoglimento della domanda attorea, parte resistente ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata sin da quanto depositato unitamente al ricorso introduttivo.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel
1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno in primo luogo rappresentato di aver ripetutamente tentato di inoltrare le relative istanze al Consolato Generale d'Italia a San Paolo, Brasile, territorialmente competente in base alla residenza, senza esito, deducendo altresì che, come indicato sul sito web della stessa rappresentanza diplomatica, al momento della presentazione del ricorso erano in corso di convocazione i richiedenti che avessero presentato domanda nell'anno 2016, dal che ne risulta che l'evasione delle pratiche avviene soltanto molti anni dopo la presentazione delle relative domande.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale. Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 8.11.2025.
Il Giudice
AN LA