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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 15/09/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.SA Federica Lorenzatti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3994/2022 promoSA da:
, nata ad [...] in data [...], residente in [...]
Del Valletto, 2, Codice Fiscale in qualità di unica erede del Sig. C.F._1 Per_1 nato ad [...], il [...], residente a [...], P.zza Risorgimento, 28 CF.
[...]
difesa nel presente procedimento dall'Avv. Mnauel Peretti, giusta delega in C.F._2 calce all'atto introduttivo
-parte attrice -
CONTRO
(già “ ), con gli Avvocati Massimo Mattiello e Patrizia Controparte_1 CP_2
Di Pentima del Foro di Milano e l'Avv. Pierfranco Sado del Foro di Ivrea;
-parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice
IN VIA ISTRUTTORIA
Si indicano i seguenti capi di prova da ritenersi preceduti da rituale “vero che” con richiesta di escussione dei testi di seguito indicati.
1) In data 18 settembre 2007 il Signor si recava presso la filiale Persona_1 Controparte_3 di IN, ove erano stati formati gli atti per la stipulazione del mutuo e del contratto
[...] assicurativo, unitamente ai Signori e;
Parte_2 Parte_3
2) In tale circostanza il Signor informava l'incaricato, che si era occupato della pratica Persona_1 dell'accensione del mutuo bancario e della stipulazione del contratto di assicurazione – ramo vita, che la dichiarazione sullo stato di salute relativa alla domanda di mutuo ipotecario n. 3487906 doveva essere integrata;
3) L'incaricato dichiarava che la sottoscrizione della clausola di “buono stato di salute” CP_3 posta in calce alla proposta di adesione era una prassi costante nei casi di richiesta di accensione di mutui ipotecari;
4) Il funzionario dinnanzi al Signor ed ai nipoti e CP_3 Persona_1 Parte_2 [...]
, contattava telefonicamente la compagnia assicuratrice per elencare nel Parte_4 CP_2 corso della conversazione telefonica le patologie riferite dal Sig. , richiedendo Persona_1 istruzioni sul come comportarsi;
5) Al termine della comunicazione telefonica, il funzionario dell'istituto di credito dichiarava al
Signor che gli avrebbe inviato una scheda di dichiarazione anamnestica integrativa Per_1 CP_2 della documentazione ad integrazione della domanda di adesione sottoscritta dal de cuius in data
7 luglio 2007;
6) Il Signor richiedeva altresì un parere legale sul punto ed inviava - in data 19 Persona_1 novembre 2010 -, alla compagnia assicuratrice una comunicazione raccomandata – ricevuta da
in data 24.11.2010 – con la quale forniva a quest'ultima tutti i ragguagli sul proprio stato di CP_2 salute (doc. 3);
Sui capi sopra indicati si indicano i seguenti testimoni: - , Ozegna, TO;
- Parte_4
, Ozegna, TO;
- , Ozegna, TO. Parte_2 Testimone_1
SI INSTA Affinchè l'Ill.mo Tribunale voglia ordinare ad la produzione del Controparte_3 fascicolo assicurativo allegato al mutuo bancario n. n. 9070437, codice 07XG02006505, acceso da
Persona_1
Tutto quanto sopra esposto, parte attrice reitera le conclusioni già rassegnate nel proprio atto di citazione che ivi vengono reiterate e domanda, pertanto, l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione. Previe le opportune declaratoria
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- Accertare l'omeSA comunicazione / dichiarazione al Signor della volontà di Persona_1 impugnare il contratto assicurativo n. 5790537 nel rispetto del termine di tre mesi decorsi dal momento in cui la medesima è venuta a conoscenza del reale stato di salute dell'assicurato, in conseguenza di ciò dichiarare l'avvenuta decadenza della compagnia assicuratrice dal diritto di impugnare il contratto in oggetto e o comunque di far valere l'annullamento del medesimo per
l'omeSA dichiarazione dello stato di salute da parte dell'assicurato al momento della stipulazione del negozio giuridico e per l'effetto condannare in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, già al pagamento dell'indennizzo pari a n. 89 rate CP_2 del piano di ammortamento del mutuo n. 3487906 stipulato dal con Pt_5 Controparte_3
il tutto per una somma pari ad € 54.942,60 o alla somma superiore o veriore accertanda in
[...] corso di causa. IN SUBORDINE - Accertato l'inadempimento della obbligazione contrattuale pendente in capo alla convenuta, condannare la steSA al relativo adempimento contrattuale nei termini di polizza.
QUANTO ALLA ULTERIORE DOMANDA DI CONDANNA
- Accertare e dichiarare l'avvenuta stipula di apposito contratto di assicurazione ramo vita da parte del Signor con in collegamento alla stipulazione di mutuo Persona_1 Controparte_5 ipotecario acceso dal medesimo con n. 9070437, e per l'effetto Controparte_3 condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, già Controparte_4
a fornire la polizza e la relativa documentazione relativa alla proposta contrattuale n. CP_2
07XG02006505.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di patrocinio, oltre al rimborso forfettario al 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A, da rifondersi al difensore antistatario anche tenuto conto della mancata adesione alla mediazione obbligatoria promoSA.
per parte convenuta
Ogni eccezione, deduzione, diversa e contraria istanza disattesa e reiecta, Vo1glia il G.U. del
Tribunale adito,
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- accertata la carenza di legittimazione attiva dell'attrice nel presente procedimento, Parte_1 non essendo diretta beneficiaria della liquidazione della polizza “CREDITOR PROTECTION E
POLIZZA INCENDIO A CA1PITALE DECRESCENTE A GARANZIA DEL MUTUO” collegata alla do1manda di mutuo ipotecario n. 34879606 e contratta con (polizza n. 5790537) di CP_2 cui è causa, in quanto l'effettivo beneficiario risulta essere contrattualmente la “ Controparte_3
che ha diritto alla copertura del prefato finanziamento residuo per espresso mandato
[...] dell'assicurato, in assenza di prova documentale dell'asserita estinzione del mutuo, per l'effetto rigettare le domande di parte attrice e/o dichiarare l'estinzione del giudizio;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la validità ed efficacia della “dichiarazione sullo stato di salute dell'assicurato” sottoscritta, in data 3/07/2007, dal sig. in calce al modulo di adesione Persona_1 allegato alla copertura assicurativa “CREDITOR PROTECTION E POLIZZA INCENDIO A
CAPITALE DE1CRESCENTE A GARANZIA DEL MUTUO” collegata alla domanda di mu1tuo ipotecario n. 34879606 (polizza 5790537);
- accertare e dichiarare la sussistenza di dichiarazioni inesatte e reticenti effettuate dal contraente/assicurato sig. nella “dichiarazione sullo stato di salute dell'assicurato” Persona_1 sottoscritta in data 03/07/2007 in calce al modulo di adesione allegato alla copertura assicurativa
“CREDITOR PRO1TECTION E POLIZZA INCENDIO A CAPITALE DECRESCENTE A GARANZIA DEL MUTUO” collegata alla domanda di mutuo ipotecario n. 34879606 (polizza 5790537) di cui è causa, e per l'effetto accertare e dichiarare l'annullamento della polizza assicurativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 c.c. per i motivi di cui in narrativa della presente comparsa costitutiva e, quindi, respingere, in ogni caso, integralmente tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi venisse accertata e dichiarata dovuta la liquidazione integrale o in parte della polizza 5790537 collegata alla domanda di mutuo ipotecario n. 34879606 da parte della convenuta , disporre che l'importo – come accertato nel corso del giudizio Controparte_1
– sia dovuto unicamente a favore della beneficiaria a copertura del Controparte_3 finanziamento residuo del sig. alla data della sua morte nonché a favore degli aventi Persona_1 diritto quali eredi del contraente solo per la parte di capitale assicurato eccedente il debito residuo;
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA:
A) chiede ammettersi prove per testi e per interrogatorio formale dell'attrice su tutte le circostanze di cui in narrativa della comparsa costitutiva di precedute dalle parole Controparte_1
“Vero che” nonché sui seguenti c1pitoli di prova:
1. “Vero che il sig. ha sottoscritto, in data 03/07/2007, con la società “ il Persona_1 CP_2 modulo di adesione allegato alla copertura assicurativa “CREDITOR PROTEC1TION E POLIZZA
INCENDIO A CAPITALE DECRESCENTE A GARANZIA DEL MUTUO” collegata alla domanda di mutuo ipotecario n. 34879606 con tramite l'intermediaria Controparte_3 CP_3
con decorrenza dal 03/07/2007 (giorno di inizio dell'ammortamento del connesso contratto
[...] di finanziamento) sino al 31/07/2027 (per 240 rate mensili pari alla durata di 20 anni del mutuo ipotecario) per un capitale assicurato di euro 89.376,00 (pari ad euro 84.000,00 al netto dei premi assicurativi) con espresso beneficio a favore della , fino a concorrenza del debito Controparte_3 residuo, e a favore degli aventi diritto quali eredi del contraente solo per la parte di capitale assicurato eccedente il debito residuo”;
2. “Vero che il debito residuo a garanzia del mutuo in oggetto eventualmente dovuto è pari alla quota di capitale residuo di euro 45.399,48, alla data della morte dell'assicurato (25/02/2020), così come desumibile nel piano di ammortamento in corrispondenza al rateo n. 152 scadente alla data del 29/02/2020 (cfr. doc. n.
2 - fascicolo di parte attrice – che si rammostra al teste)”; Parte_1
3. “Vero che l'assicurato sig. ha aderito alla convenzione della polizza 210.610 per Persona_1 adesione sottoscritta tra e la quale prevede, nel caso di morte Controparte_3 CP_2 dell'assicurato stesso durante la vigenza della copertura contrattuale, nei limiti e nei termini contemplati in detta convenzione, il pagamento di un importo pari al debito residuo programmato nel piano di ammortamento relativo al contratto di finanziamento sottoscritto dall'assicurato, salvo i casi di esclusione previsti dalle condizioni contrattuali (cfr. doc. n. 01 - fascicolo Controparte_1
– che si rammostra al teste)”;
4. “Vero che il contraente/assicurato sig. , in data 03/07/2007, ha sottoscritto le Persona_1 seguenti “dichiarazioni”: • di aver ricevuto copia del documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
• di aver ricevuto copia della documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni di legge, copia del contratto stipulato e di ogni altro documento da esso sottoscritto;
• di aver accettato e approvato le Condizioni di Assicurazione (cfr. pag. 8 del doc. n. 1
– fascicolo – che si rammostra al teste)”; Controparte_1
5. “Vero che il contraente/assicurato sig. ha sottoscritto la “Dichiarazione di Buono Persona_1
Stato di Salute” e, quindi, ha espreSAmente dichiarato”
- di essere in buono stato di salute;
- di non essere affetto da disturbi o malattie o lesioni fisiche, che hanno comportato l'assenza totale o parziale dal lavoro o l'interruzione totale o parziale dalle normali attività negli ultimi 3 anni;
- di non essere al momento della sottoscrizione sotto trattamento medico o farmacologico per più di
30 giorni consecutivi;
- di non essere in attesa di ricovero e non essere stato ricoverato durante gli ultimi 5 anni;
- di non essere stato affetto da una malattia acuta o cronica (esempi di ma-lattie acute o croniche: disturbi cardio vascolari, disturbi del sistema nervoso, disturbi neuro-psichici, insufficienza respiratoria, insufficienza renale, ipertensione arteriosa, diabete, obesità, epatopatite, sieropositività HIV, tumori, malattie del sangue, broncopneumopatia cronico ostruttiva) e non presentare postumi invalidanti che riducano l'integrità fisica e psichica (infermità o invalidità)”;
6. “Vero che il contraente/assicurato sig. ha espreSAmente dichiarato: “di essere Persona_1 consapevole che le informazioni inerenti allo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza”;
7. “Vero che in data 25/02/2020 il sig. è deceduto a IN, senza coniuge e prole, Persona_1 lasciando unica erede la sorella signora giusto testamento olografo datato Parte_1
21/02/2020”;
8. “Vero che, in data 5/10/2020, ha ricevuto la relazione del medico curante del sig. CP_2 [...]
, Dr.SA , redatta in data 14/08/2020, nella quale è precisata l'anamnesi Per_1 Parte_6 personale recente e remota del paziente attestante la presenza di patologie pregresse quale:
“cardiopatia ischemica e ipertensiva dal 2002; obesità dal 1978; sedentarietà dal 1978; fumo dal
1973; diabete mellito Insulino D – ovvero insulino dipendente – dal 1990; ipertensione arteriosa dal
1990; dislipidemia dal 1990”; 9. “Vero che tali risultanze mediche hanno determinato il medico fiduciario della compagnia assicurativa a segnalare che il sinistro in oggetto era CP_2 inindennizzabile per patologie sottaciute, attesa l'attestazione della loro preesistenza nella relazione del medico curante allegata”; 10. “Vero che il sig. ha sottoscritto in data 06/06/2008 un contratto di finanziamento di Persona_1 euro 120.000,00 con la UNICREDIT Banca - Agenzia di IN, Via Reggio n. 4, ed ha richiesto in pari data l'attivazione di una polizza assicurativa “Creditor Protection” alla compagnia assicurativa
, tramite il funzionario dell'intermediaria ; CP_2 Testimone_2 CP_3
11. “Vero che, in data 10/06/2008, la compagnia assicurativa ha negato il proprio consenso CP_2 alla stipula della richiesta attivazione della polizza Creditor Protection al sig. e alla Persona_1
Unicredit Banca Ag. n. 8070”;
12. “Vero che la polizza incendio n. 3487906 (decorrenza 03/07/2007) è stata sottoscritta dal sig.
con la società “ ” (ora )”; Persona_1 Controparte_6 Controparte_7
13. “Vero che la polizza n. 002/5210414 Unit sottoscritta dal sig. con la società “ Persona_1 CP_2
è stata liquidata per riscatto nel febbraio 2013, mentre la polizza n. 130724 è stata
[...] CP_2 liquidata per riscatto nel 2002”;
Si indicano a testi: - Dr.SA , funzionario di , domiciliata presso Testimone_2 Controparte_3
l'Agenzia di IN (cap. 10153), Via Reggio n. 4, sui capitoli di prova n. Testimone_3
; - Dr.SA , medico di medicina generale, domiciliato presso lo studio in IN (cap.
[...] Parte_6
10154), Via Luigi Salvatore Cherubini n. 75/e, sui capitoli di prova nn.07-08; - Dr.SA Tes_4
dell'Ufficio Liquidazioni, domiciliata presso , in Milano, Via Scarsellini
[...] Controparte_1
n. 14, sui capitoli di prova n. ; Testimone_5
B) ordinare ex artt. 210 e 213 c.p.c. a carico dell'attrice nonché a carico: • Parte_1 dell in IN (cap. 10144), Via Luigi Controparte_8
Cibrario n. 72, in persona del Direttore Sanitario e/o del legale rappresentante;
l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione medica (cartelle cliniche, certificazioni, esami radiologici, tac, ecografie, eco dopler, analisi, esami ecc.) relativa ai ricoveri, anche in day hospital e/o ambulatoriali, effettuati presso le strutture sanitarie dal signor dal 2002 al 2007; • Persona_1 dell in IN (cap. 10154), Via Controparte_9 del Donatore di Sangue n. 3, in persona del e/o del legale rappresentante;
di Controparte_10 tutta la documentazione medica (cartelle cliniche, certificazioni, esami radiologici, tac, ecografie, ecodopler, analisi, esami ecc.) relativa ai ricoveri, anche in day hospital e/o ambulatoriali, effettuati presso le strutture sanitarie dal signor nel 2004 e sino alla data del decesso avvenuto Persona_1 il 25/02/2020;
C) ordinare ex artt. 210 e 213 c.p.c. a carico dell'attrice nonché a carico: • di Parte_1
, domiciliata presso l'Agenzia di IN (cap. 10153), Via Reggio n. 4, in persona Controparte_3 del Direttore e/o del legale rappresentante;
l'esibizione in giudizio della dichiarazione attestante il debito residuo alla data della morte dell'assicurato (25/02/20) per capitale del mutuo ipotecario n.
34879606 contratto in data 03/07/2007 dal sig. (rapporto n. 000/3487906/000) per Persona_1
l'importo originario di euro 89.376,00 nonché documentazione attestante l'eventuale intervenuta estinzione anticipata in data 21/06/21; D) disporsi CTU medico-legale sulle cartelle cliniche e su ogni altra docu1mentazione medica del signor , per accertare o meno la Firmato Da: Massimo Mattiello Emesso Da: InfoCert Persona_1
Firma Qualificata 2 Serial#: 16edba4 9 sussistenza di patologie pregresse al 3 luglio 2007 in capo allo Stesso assicurato.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte attrice, sorella del defunto , ha Persona_1 evocato in causa, innanzi all'intestato Tribunale, la società convenuta Controparte_1
(già “ ) al fine di sentire accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte
[...] CP_2
Alla base del prefato giudizio ha dedotto le seguenti circostanze:
1. In data 3.7.2007 ha stipulato con un mutuo ipotecario Persona_1 Controparte_3 di € 89.376,00 (piano ammortamento 240 rate, 31.8.2007–31.7.2027) abbinato alla polizza
“Creditor Protection” n. 5790537 (proposta 07XG02008546), corrispondendo CP_2 un premio di € 5.040,00 (doc. 1–2).
2. All'atto dell'adesione della polizza è stata sottoscritta dal sig. una dichiarazione Per_1 generica di “buono stato di salute”.
3. In data 18.9.2007, presso la filiale IN Piazza Perotti, l'assicurato ha CP_3 rappresentato all'operatore bancario l'inesattezza della dichiarazione e le proprie patologie;
il funzionario, nell'occasione ebbe a contattare telefonicamente la compagnia, assicurando l'invio di scheda anamnestica integrativa che, però, non è mai stata trasmeSA. Persistendo
l'inerzia, ha inviato ad raccomandata del 19.11.2010 con dettagli sul Persona_1 CP_2 proprio stato di salute (ricevuta il 24.11.2010), rimasta senza riscontro (doc. 3).
4. è deceduto il 25.2.2020 (doc. 4). L'erede ha attivato, Persona_1 Parte_1 conseguentemente, la polizza (doc. 6).
5. Con comunicazione del 3.11.2020 ha dichiarato l'annullamento del contratto CP_2 per omesse dichiarazioni sanitarie;
cui sono seguite note del 15.1.2021 e 15.4.2021 confermative del diniego (doc. 7–9).
L'attrice conseguentemente ha promosso senza esito la mediazione, rinnovando la richiesta di accesso alla scheda con i dati anamnestici;
riscontrata dalla società solo con lettera CP_11 del 4.11.2022 nella quale la compagnia ha allegato unicamente il modulo con dichiarazione generica (doc. 11–12), ancorchè dagli atti risulti una seconda polizza abbinata al mutuo CP_3
n. 9070437 (proposta 07XG02006505) di € 120.000,00, decorrenza 31.7.2008–30.6.2026 (doc.
13), rispetto alla quale la compagnia non ha mai fornito documentazione.
Ciò posto l'attrice chiede di (i) accertarsi la decadenza della compagnia dall'azione di annullamento ex art. 1892, co. 3, c.c.; (ii) condannarsi la convenuta al pagamento di € 54.942,60 a titolo di indennizzo corrispondente a n. 89 rate residue del mutuo n. 3487906; (iii) ordinarsi la consegna della documentazione relativa alla polizza collegata al mutuo n. 9070437. Si è costituita in giudizio la società (già , con comparsa di Controparte_1 CP_2 costituzione e risposta del 07.03.2023, chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
In via preliminare, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di , Parte_1 deducendo che, per contratto, il beneficiario della polizza “Creditor Protection” collegata al mutuo n. 3487906 è la banca mutuante sino a concorrenza del debito residuo, con eventuale CP_3 eccedenza spettante agli eredi.
Nel merito, la convenuta -ripercorrendo brevemente i fatti di causa- ha contestato la dedotta decadenza di cui all'art. 1892 c.c., rilevando come la raccomandata attorea del 19.11.2010 sarebbe stata indirizzata erroneamente ad (società distinta, Controparte_6 operante nei rami danni) e non ad titolare del ramo vita, sicché la prima effettiva CP_2 conoscenza delle patologie preesistenti del sig. risalirebbe al 2020; ha soggiunto che, Persona_1 comunque, quando la conoscenza sopravvenga dopo il sinistro, l'assicuratore può limitarsi a eccepire l'annullabilità in giudizio.
Quanto alla quantificazione, la convenuta ha dedotto che la prestazione, ove dovuta, sarebbe stata al più da parametrare al “debito residuo programmato” del mutuo, che alla data del decesso ammontava a € 45.399,48 e non alla maggiore somma richiesta;
in via subordinata ha chiesto che ogni pagamento fosse disposto direttamente a favore di fino al residuo, con CP_3
l'eventuale eccedenza agli eredi.
La società ha altresì negato l'esistenza di una seconda polizza collegata al mutuo CP_3
n. 9070437, affermando che nel giugno 2008 vi fu solo una richiesta di adesione poi rigettata.
La convenuta ha chiesto, quindi, il rigetto delle domande attoree sulla base delle surriferite argomentazioni in fatto e in diritto.
Alla prima udienza, le parti hanno reiterato le proprie istanze chiedendo concedersi termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. Vi c.p.c.
Tentata senza esito la conciliazione della controversia, la steSA è stata, dappoi, istruita con il deposito delle memorie istruttorie e nel prosieguo sono stati escussi alcuni testi.
Esaurita l'istruttoria, il Giudice -ritenuta la causa matura per la decisone- ha fiSAto udienza di precisazione delle conclusioni da tenersi a mezzo del modulo della trattazione scritta, con il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti, in quella sede, hanno precisato le loro conclusioni come in epigrafe indicate e il Giudice ha concesso termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche, trattenendo la causa in decisione.
***
Occorre, preliminarmente, ribadire l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di conclusioni. Non è sufficiente, infatti, riportare le istanze istruttorie esclusivamente nelle conclusioni: il Giudice deve poter valutare i motivi che farebbero ritenere indispensabili, ai fini della decisione, le prove addotte dalle parti. Peraltro, non sono stati allegati elementi novitari, ragion per cui Codesto Giudice si richiama all' ordinanza emeSA in data 07.03.2024, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto e richiamato.
Parimenti da rigettare sono le richieste formulate ex art. 210 c.p.c.
Ai fini qui in disamina appare utile rammentare che lo strumento processuale dell'istanza ex art. 210 c.p.c. è regolato dal combinato disposto di cui agli artt. 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., da cui emerge che l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo, al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza del documento e la sua idoneità a provare determinati fatti e che, inoltre, non sono ammissibili istanze di emissione di provvedimenti ex art. 210 c.p.c. aventi ad oggetto non specifici documenti ma “i documenti” o “tutta la documentazione” relativa a determinati fatti in quanto dette istanze spesso mirano a supplire agli oneri probatori gravanti sulla parte. Nel caso di specie parte attrice ha domandato l'esibizione di tutta la documentazione relativa alla posizione collegata al mutuo contratto dal sig. , senza Per_1 individuare la specificità di quanto richiesto. In ogni caso, la predetta documentazione anche ove esibita non avrebbe contribuito al decisum della controversia, atteso che le relative eccezioni di decadenza sviluppate da parte attrice riguardano il momento della conoscenza effettiva delle patologie pregresse del sig. , conoscenza che, come si evince sia dalla narrativa, sia dalla Per_1 documentazione in atti, è avvenuta successivamente alla adesione della polizza.
Quanto alla domanda di esibizione relativa alla distinta posizione conneSA al mutuo n. 9070437, la convenuta ha prodotto la comunicazione di rigetto dell'adesione in data 10.06.2008 (doc. 06 convenuta), escludendo l'esistenza di una polizza vita attivata. Alla luce di tale produzione e in difetto di specifici elementi contrari, la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. va rigettata perché non neceSAria ai fini della decisione.
1. Sulla carenza di legittimazione attiva
Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa in ordine alla carenza di legittimazione attiva dell'attrice ad agire in questo giudizio, posto che la beneficiaria della polizza -sottoscritta in allora dal sig. risulta essere direttamente la Persona_1 società Controparte_3
L'eccezione non risulta suscettibile di accoglimento.
Orbene, anche in presenza di clausola di beneficio a favore del mutuante sino a concorrenza del debito residuo (doc. 1 attrice;
doc. 01 convenuta), l'erede dell'assicurato, nella specie la sorella del de cuius, è portatore di un interesse qualificato ad ottenere in giudizio l'accertamento dell'obbligo indennitario e la condanna dell'assicuratore all'adempimento secondo il regolamento contrattuale, potendo il pagamento essere diretto al beneficiario contrattuale con rilascio di quietanza liberatoria.
La soluzione prospettata è coerente con la natura di assicurazione a garanzia del debito e con la funzione di protezione del nucleo familiare/eredi rispetto al rischio morte dell'assicurato.
2. Sulla decadenza ex art. 1892 c.c. Volgendo l'attenzione al merito della controversia ritiene questo giudice che l'azione sia infondata.
Sul punto occorre rammentare che l'art. 1892 c.c. prevede che, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato rese con dolo o colpa grave, l'assicuratore può impugnare il contratto;
tuttavia, il relativo diritto si prescrive (rectius: è soggetto a decadenza) se non esercitato entro tre mesi dal giorno in cui l'assicuratore ha avuto conoscenza della causa di annullamento.
Giova inoltre rammentare che: “nel contratto di assicurazione la descrizione del rischio è un onere dell'assicurato e del contraente, i quali, in caso di falsità o reticenze, sopportano le conseguenze previste dagli artt. 1892, 1898 o 1909 c.c.; ne consegue che l'assicuratore può legittimamente fare affidamento sulle circostanze dichiarate dall'assicurato o dal contraente, non avendo alcun obbligo di attivarsi per verificarne la verità, e non deve, nell'assicurazione per conto altrui, riferire all'assicurato le dichiarazioni del contraente delle quali ignori incolpevolmente la falsità.” Cass
Sez. 3 , Ordinanza n. 20658 del 24/07/2024 (Rv. 671826 - 01).
L'annullabilità ex art. 1892 c.c. richiede la compresenza di tre condizioni simultanee: (a) dichiarazione inesatta/reticente; (b) dolo o colpa grave dell'assicurato; (c) rilevanza causale della reticenza nella formazione del consenso dell'assicuratore. (Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2020, n.
11115, sull'argomento vedasi anche Cass. civ., sez. III, 5 ottobre 2018, n. 24563 ove si puntualizza che l'elemento soggettivo non postula artifici: è sufficiente la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione non veritiera/reticente).
In più occasioni la Suprema Corte ha affermato, altresì, che in tema di contratto di assicurazione, Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se sussiste un vizio di motivazione. Concentrandosi sulla seconda condizione, la Corte ha altresì ricordato con la sentenza n. 12086/2015, che, per dolo è sufficiente la coscienza e volontà dell'assicurato di rendere una dichiarazione inesatta o reticente, mentre per colpa grave, la negligenza presupponente la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza, la consapevolezza dell'importanza dell'informazione inesatta o mancata rispetto alla conclusione del contratto.
Ciò posto grava sull'assicuratore l'onere di provare i presupposti dell'annullamento (dichiarazioni inesatte/reticenti rese con dolo o colpa grave e tempestività dell'esercizio del rimedio: art. 1892, co. 3, c.c.); mentre sull'attrice incombe la prova del titolo e della misura dell'indennizzo, nonché dei fatti interruttivi/estensivi fatti valere (artt. 2697 c.c., 1218 c.c.).
Nel caso in esame, parte attrice ha allegato che nel 18.9.2007 informò l'intermediario bancario
(che operò da canale di comunicazione verso ) dell'inesattezza della dichiarazione resa e CP_2 delle patologie da questi non dichiarate in prima battuta, circostanza della quale il funzionario rese edotta la compagnia (telefonicamente), promettendo l'invio di questionario anamnestico, rimasto mai evaso e trasmesso al sig. . Per_1 Deduce, in ogni caso, quale dato dirimente ai fini di cui è causa, di aver trasmesso in data
19.11.2010 (ricevuta il 24.11.2010) comunicazione scritta alla compagnia assicurativa, lettera che costituì formale meSA a conoscenza dello stato di salute effettivo (doc. 3).
La convenuta, dal canto suo, assume che la missiva del 2010 sarebbe stata indirizzata non ad bensì ad (ramo danni), sicché la “conoscenza” rilevante ex art. CP_2 Controparte_6
1892 c.c. risalirebbe solo al 2020 (doc. 05-a/05-b convenuta). Evidenzia, inoltre, come i soggetti sarebbero distinti e quindi alcuna comunicazione ufficiale sarebbe mai pervenuta ad CP_2
La tesi convenuta è da condividere.
Quanto alle interlocuzioni occorse con il funzionario della banca nel 2007, l'allegazione dell'attrice non pare essere sorretta da riscontri oggettivi (identità dell'addetto, note interne, protocollazione, riscontro scritto), sicché non può affermarsi che l'assicuratore abbia conseguito, per il tramite dell'intermediario, una conoscenza giuridicamente rilevante dell'inesattezza (art. 1892, co. 3); conoscenza che la giurisprudenza valorizza per ritenere provato il fatto.
In questo senso, certamente, non pare potersi dare rilievo alcuno alle conversazioni telefoniche eventualmente intercorse fra il funzionario della Banca e l'assicuratore a fronte dei rilievi e delle perplessità sollevate dall'assicurato in ordine alla completezza delle dichiarazioni rese nel 2007; mentre potrebbe assumere in astratto rilievo in termini di certezza la conoscenza effettiva di tali fatti che sarebbe stata rappresentata a mezzo lettera raccomandata del 24.11.2010 alla compagnia assicurativa.
Risulta, tuttavia, che la predetta comunicazione NON sia stata correttamente inoltrata al soggetto destinatario ovvero bensì ad CP_2 Controparte_6
Tale missiva -peraltro assente ogni riferimento ai numeri di 'polizze vita' ai quali la dichiarazione Part Parte era riferita– è pervenuta alla compagnia assicurativa in quanto risulta CP_2 indirizzata ad altra compagnia assicurativa e, segnatamente, alla società “ ” – Controparte_6 con la quale il sig. aveva sottoscritto la polizza incendio mutui n. 5324951. Persona_1
Orbene, la documentazione prodotta (doc. 3 attrice) non dimostra la ricezione da parte di CP_2 né la trattazione da parte di unità competenti del ramo vita;
risulta, invece, l'inoltro a
[...] soggetto diverso ( ramo danni), come eccepito e documentato dalla convenuta Controparte_6
(doc. 05-a/05-b). In assenza di prova della pervenuta conoscenza all'assicuratore contrattuale, non può conseguentemente decorre il termine trimestrale di decadenza.
A tale riguardo parte attrice evidenzia che la raccomandata è stata correttamente indirizzata alla società holding del gruppo fondando, per quanto qui in discussione, una c.d. presunzione di conoscenza.
La tesi non appare condivisibile. La giurisprudenza è rigorosa nel ribadire la separatezza soggettiva delle società del gruppo;
salvo che si versi nell'ipotesi dell'unico centro di imputazione.
Nella specie non è possibile ritenere vi fosse un unico centro di imputazione (basti considerare che le polizze sono distinte e dal doc.1 pagina 8 fasc. convenuta- si evince chiaramente che il soggetto assicuratore verso cui indirizzare le comunicazioni e i reclami per la polizza in questione è CP_2
(con c.f. e p.IVA differente rispetto ). Inoltre, pur essendo vero che la
[...] Controparte_6 compagnia assicurativa all'epoca non riscontrò nulla, sarebbe stato onere dell'assicurato (il quale di fatto emendava un errore nella compilazione e dichiarazioni inizialmente rese) rendersi parte diligente e sollecitare una risposta, ovvero, ottenere un qualche riscontro documentale dal quale potesse evincersi che la Compagnia assicurativa aveva recepito le ulteriori dichiarazioni rese.
Tanto più che dalle condizioni del contratto si evince che lo stesso ha dichiarato “di essere Per_1 consapevole che le informazioni inerenti allo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora il momento della sottoscrizione della dichiarazione di adesione e la data di erogazione del mutuo, intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell'assicurato.
L'assicurato stesso deve darne sollecita comunicazione alla società per il tramite del contraente prima dell'erogazione, al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste.”
Ciò avrebbe dovuto indurre il soggetto assicurato ad effettuare un controllo approfondito attendendosi, quantomeno, dalla compagnia un'ulteriore istruttoria anche se successiva all'erogazione del mutuo, con diversa perimetrazione del rischio e del premio pattuito.
A fronte di quanto precisato, non sussistono pertanto i presupposti invocati da parte attrice per eccepire l'intervenuta decadenza ex art. 1892, comma 2, c.c. della odierna convenuta dal diritto di richiedere l'annullamento del contratto assicurativo per decorso dei tre mesi dalla conoscenza della dichiarazione integrativa sullo stato di salute del contraente sig. nella Parte_9 raccomandata datata 19/11/2010, in quanto, tale comunicazione non è mai pervenuta alla società convenuta.
La compagnia assicurativa è venuta a conoscenza della inesattezza delle dichiarazioni CP_2 rese dal sig. solo dopo il decesso del contraente assicurato, ovvero solo in data Persona_1
5/10/2020, in conseguenza dell'acquisizione della relazione del medico curante del , Persona_1
Dr.SA , redatta in data 14/08/2020, inoltrata, in nome e per conto della odierna attrice, Parte_6 dall'Avv. Angelica Commisso (cfr. doc. n. 02 – fascicolo ), attestante la presenza Controparte_1 di tutte le patologie pregresse indicate in detta relazione e sottaciute dal contraente.
La conoscenza di dette circostanze ha, pertanto, determinato la società assicurativa all'annullamento del contratto ex art. 1892 c.c. e alla conseguente comunicazione di non indennizzabilità della polizza n. 5790537 contratta da , fermo restando che Persona_1 CP_2
– essendo intervenuto il decesso del contraente/assicurato – non era tenuta al rispetto del termine di tre mesi potendo proporre l'annullamento del contratto assicurativo anche in sede giudiziale.
Resta, dunque, assorbente ai fini del decisum, la circostanza che la compagnia sia venuta a conoscenza effettiva delle patologie pregresse solo nel 2020, all'esito della relazione del medico curante (pervenuta 05.10.2020: doc. 02 convenuta), con conseguente comunicazione del diniego/annullamento in data 03.11.2020, entro il termine previsto dall'art. 1892 c.c. (comparsa, pp. 12-14; doc. 03 convenuta). La conclusione in parola è coerente con l'indirizzo prevalente della giurisprudenza, secondo cui, ove la conoscenza intervenga dopo il sinistro, l'assicuratore può eccepire l'annullabilità anche in giudizio, senza necessità di preventiva formale impugnazione entro tre mesi (Cass. 2895/1999; cfr. anche App. IN 924/2019; Trib. Roma 7532/2020, prodotti: doc. 08-09).
Appare inoltre non condivisibile la tesi attorea, la quale evidenzia come le dichiarazioni rese dall'assicurato sullo stato di salute nel 2007 siano state raccolte genericamente e in modo non corretto.
In punto soccorre il principio anch'esso di elaborazione giurisprudenziale, il quale ha affermato che
è legittimo che il modulo contenga richieste anche generali sugli stati morbosi;
l'assicurato deve dichiarare quanto rilevante per la valutazione del rischio. (cfr. Cass. civ., sez. III, 5 ottobre
2018, n. 24563 ove si ammette che la domanda anche generica sullo stato di salute fondi l'obbligo di verità e completezza;
l'autoresponsabilità dell'assicurato preclude difese fondate sulla mancata lettura)
In sostanza la presenza di dichiarazione sanitaria esige l'assenza di patologie croniche (tra cui ipertensione/diabete) e la loro omissione consapevole integra reticenza essenziale ai sensi dell'art. 1892 c.c. (Cass. 24563/2018).
Quanto al fatto che non fosse stato sottoposto all'assicurato un questionario sanitario, mette conto evidenziare che le condizioni generali di polizza (v. produzione in atti -doc. 14) subordinano l'ammissione alla copertura assicurativa all'assolvimento degli oneri documentali relativi allo stato di salute, in funzione della valutazione del rischio, effettuata, nella specie, sulla base delle dichiarazioni rese dalla contraente alla compagnia e riportate sul modulo di adesione, risultando espreSAmente prevista la possibilità che sia sufficiente la dichiarazione su detto modulo.
In sostanza, l'avvertenza rivolta all'assicurato (nel contratto di assicurazione) circa l'onere di rendere dichiarazioni complete e veritiere sullo stato di salute era peraltro graficamente visibile, ed era altresì chiaramente comprensibile.
Invero, stante il tenore del modulo di polizza non può sorgere alcun dubbio circa il fatto che la compagnia, ai fini della corretta formazione della propria volontà negoziale, volesse conoscere alcuni dati relativi alla salute dell'assicurato, raccolte in poche righe e facilmente leggibili, ed è aSAi rilevante il fatto che sia stata specificamente richiamata l'attenzione dell'assicurato proprio su tali informazioni ("sussiste poi la coscienza del valore determinante della dichiarazione reticente o falsa sul consenso dell'altra parte in quei casi in cui l'assicuratore ha espreSAmente detto nell'apposito questionario, richiamando sul punto la specifica attenzione dell'assicurato, che la conoscenza della notizia di pregressi sinistri della steSA natura subiti dall'assicurato sono essenziali ai fini degli artt. 1892 e 1893 cod. civ." (cfr. Cass 25.03.1999 n. 2815 ).
La rilevanza di tale dichiarazione al fine di una corretta formazione del giudizio sul rischio assicurato da parte della compagnia assicurativa, emerge chiaramente da diverse circostanze: innanzitutto, i plurimi avvertimenti, contenuti nel modulo di adesione circa la necessità che le informazioni rese dall'assicurato sul suo stato di salute corrispondano a "verità ed esattezza", oltre al richiamo esplicito alla disciplina legale prevista dall' art. 1892 c.c; tanto che, com'è previsto dall'art.
2.2 delle condizioni contrattuali (doc. 14 fasc. convenuta), rubricato "formalità di ammissione alla copertura assicurativa", la sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute costituiva condizione neceSAria per la conclusione del contratto di assicurazione, per cui, come anticipato, qualora l'assicurato avesse ritenuto di non poterla sottoscrivere, avrebbe dovuto provvedere alla compilazione di un questionario medico (doc. B), ed in questo caso l'impresa di assicurazione, una volta esaminata la documentazione sanitaria, si riservava di decidere se accettare o rifiutare la copertura assicurativa.
Assunta per vera e dunque e non contestata l'inesattezza delle dichiarazioni rese dal sig. Per_1 nel 2007 appare legittima la richiesta di annullamento del contratto avvenuta in sede di giudizio posto che la conoscenza del fatto (ovvero del reale stato di salute dell'assicurato dopo il sinistro) legittima la compagnia di assicurazione ad eccepire l'annullabilità in sede di giudizio.
Ciò chiarito, la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (così, tra le altre, le sentenze 12 novembre 1985, n. 5519, 4 marzo 2003, n. 3165, 4 gennaio 2010, n. 11,
13 luglio 2010, n. 16406, e 6 giugno 2014, n. 12831).
Nella specie, la convenuta ha formulato il rifiuto di pagamento in via di eccezione, giusta la regola sopra detta.
Ne discende il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Anche la domanda formulata in via graduata non può essere accolta in quanto parte attrice non ha dato alcuna prova documentale di aver sottoscritto ed ottenuto la pretesa polizza vita da parte della convenuta . CP_2
3. Sulle spese di lite
In ossequio al criterio della soccombenza, le spese di lite del presente giudizio vanno poste a carico di parte attrice, risultata soccombente, liquidate, nel limite della nota spese acclusa, per l'ammontare globale di Euro 6.000,00 sulla base del valore della controversia, secondo il D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. 147/ 2022, tenuto conto dei valori prossimi ai medi, per tutte e quattro le fasi del giudizio, stante la complessità della lite e l'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti:
RIGETTA la domanda di parte attrice , Codice Fiscale Parte_1 C.F._1
CONDANNA l'attrice , Codice Fiscale al pagamento delle Parte_1 C.F._1 spese di lite del presente giudizio nei riguardi di (già “ Controparte_1 CP_2
) che liquida in complessivi Euro 6.000,00 (ai sensi del DM 55/2014 s.m.i) oltre spese forf.
[...] nella misura del 15%, IVA, CPA e successive occorrende;
RIGETTA e/o DICHIARA ASSORBITA ogni altra domanda formulata da parte attrice;
Così deciso in Ivrea 13.09.2025
IL GIUDICE
(Dott.SA Federica Lorenzatti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.SA Federica Lorenzatti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3994/2022 promoSA da:
, nata ad [...] in data [...], residente in [...]
Del Valletto, 2, Codice Fiscale in qualità di unica erede del Sig. C.F._1 Per_1 nato ad [...], il [...], residente a [...], P.zza Risorgimento, 28 CF.
[...]
difesa nel presente procedimento dall'Avv. Mnauel Peretti, giusta delega in C.F._2 calce all'atto introduttivo
-parte attrice -
CONTRO
(già “ ), con gli Avvocati Massimo Mattiello e Patrizia Controparte_1 CP_2
Di Pentima del Foro di Milano e l'Avv. Pierfranco Sado del Foro di Ivrea;
-parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice
IN VIA ISTRUTTORIA
Si indicano i seguenti capi di prova da ritenersi preceduti da rituale “vero che” con richiesta di escussione dei testi di seguito indicati.
1) In data 18 settembre 2007 il Signor si recava presso la filiale Persona_1 Controparte_3 di IN, ove erano stati formati gli atti per la stipulazione del mutuo e del contratto
[...] assicurativo, unitamente ai Signori e;
Parte_2 Parte_3
2) In tale circostanza il Signor informava l'incaricato, che si era occupato della pratica Persona_1 dell'accensione del mutuo bancario e della stipulazione del contratto di assicurazione – ramo vita, che la dichiarazione sullo stato di salute relativa alla domanda di mutuo ipotecario n. 3487906 doveva essere integrata;
3) L'incaricato dichiarava che la sottoscrizione della clausola di “buono stato di salute” CP_3 posta in calce alla proposta di adesione era una prassi costante nei casi di richiesta di accensione di mutui ipotecari;
4) Il funzionario dinnanzi al Signor ed ai nipoti e CP_3 Persona_1 Parte_2 [...]
, contattava telefonicamente la compagnia assicuratrice per elencare nel Parte_4 CP_2 corso della conversazione telefonica le patologie riferite dal Sig. , richiedendo Persona_1 istruzioni sul come comportarsi;
5) Al termine della comunicazione telefonica, il funzionario dell'istituto di credito dichiarava al
Signor che gli avrebbe inviato una scheda di dichiarazione anamnestica integrativa Per_1 CP_2 della documentazione ad integrazione della domanda di adesione sottoscritta dal de cuius in data
7 luglio 2007;
6) Il Signor richiedeva altresì un parere legale sul punto ed inviava - in data 19 Persona_1 novembre 2010 -, alla compagnia assicuratrice una comunicazione raccomandata – ricevuta da
in data 24.11.2010 – con la quale forniva a quest'ultima tutti i ragguagli sul proprio stato di CP_2 salute (doc. 3);
Sui capi sopra indicati si indicano i seguenti testimoni: - , Ozegna, TO;
- Parte_4
, Ozegna, TO;
- , Ozegna, TO. Parte_2 Testimone_1
SI INSTA Affinchè l'Ill.mo Tribunale voglia ordinare ad la produzione del Controparte_3 fascicolo assicurativo allegato al mutuo bancario n. n. 9070437, codice 07XG02006505, acceso da
Persona_1
Tutto quanto sopra esposto, parte attrice reitera le conclusioni già rassegnate nel proprio atto di citazione che ivi vengono reiterate e domanda, pertanto, l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione. Previe le opportune declaratoria
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- Accertare l'omeSA comunicazione / dichiarazione al Signor della volontà di Persona_1 impugnare il contratto assicurativo n. 5790537 nel rispetto del termine di tre mesi decorsi dal momento in cui la medesima è venuta a conoscenza del reale stato di salute dell'assicurato, in conseguenza di ciò dichiarare l'avvenuta decadenza della compagnia assicuratrice dal diritto di impugnare il contratto in oggetto e o comunque di far valere l'annullamento del medesimo per
l'omeSA dichiarazione dello stato di salute da parte dell'assicurato al momento della stipulazione del negozio giuridico e per l'effetto condannare in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, già al pagamento dell'indennizzo pari a n. 89 rate CP_2 del piano di ammortamento del mutuo n. 3487906 stipulato dal con Pt_5 Controparte_3
il tutto per una somma pari ad € 54.942,60 o alla somma superiore o veriore accertanda in
[...] corso di causa. IN SUBORDINE - Accertato l'inadempimento della obbligazione contrattuale pendente in capo alla convenuta, condannare la steSA al relativo adempimento contrattuale nei termini di polizza.
QUANTO ALLA ULTERIORE DOMANDA DI CONDANNA
- Accertare e dichiarare l'avvenuta stipula di apposito contratto di assicurazione ramo vita da parte del Signor con in collegamento alla stipulazione di mutuo Persona_1 Controparte_5 ipotecario acceso dal medesimo con n. 9070437, e per l'effetto Controparte_3 condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, già Controparte_4
a fornire la polizza e la relativa documentazione relativa alla proposta contrattuale n. CP_2
07XG02006505.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di patrocinio, oltre al rimborso forfettario al 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A, da rifondersi al difensore antistatario anche tenuto conto della mancata adesione alla mediazione obbligatoria promoSA.
per parte convenuta
Ogni eccezione, deduzione, diversa e contraria istanza disattesa e reiecta, Vo1glia il G.U. del
Tribunale adito,
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- accertata la carenza di legittimazione attiva dell'attrice nel presente procedimento, Parte_1 non essendo diretta beneficiaria della liquidazione della polizza “CREDITOR PROTECTION E
POLIZZA INCENDIO A CA1PITALE DECRESCENTE A GARANZIA DEL MUTUO” collegata alla do1manda di mutuo ipotecario n. 34879606 e contratta con (polizza n. 5790537) di CP_2 cui è causa, in quanto l'effettivo beneficiario risulta essere contrattualmente la “ Controparte_3
che ha diritto alla copertura del prefato finanziamento residuo per espresso mandato
[...] dell'assicurato, in assenza di prova documentale dell'asserita estinzione del mutuo, per l'effetto rigettare le domande di parte attrice e/o dichiarare l'estinzione del giudizio;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la validità ed efficacia della “dichiarazione sullo stato di salute dell'assicurato” sottoscritta, in data 3/07/2007, dal sig. in calce al modulo di adesione Persona_1 allegato alla copertura assicurativa “CREDITOR PROTECTION E POLIZZA INCENDIO A
CAPITALE DE1CRESCENTE A GARANZIA DEL MUTUO” collegata alla domanda di mu1tuo ipotecario n. 34879606 (polizza 5790537);
- accertare e dichiarare la sussistenza di dichiarazioni inesatte e reticenti effettuate dal contraente/assicurato sig. nella “dichiarazione sullo stato di salute dell'assicurato” Persona_1 sottoscritta in data 03/07/2007 in calce al modulo di adesione allegato alla copertura assicurativa
“CREDITOR PRO1TECTION E POLIZZA INCENDIO A CAPITALE DECRESCENTE A GARANZIA DEL MUTUO” collegata alla domanda di mutuo ipotecario n. 34879606 (polizza 5790537) di cui è causa, e per l'effetto accertare e dichiarare l'annullamento della polizza assicurativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 c.c. per i motivi di cui in narrativa della presente comparsa costitutiva e, quindi, respingere, in ogni caso, integralmente tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi venisse accertata e dichiarata dovuta la liquidazione integrale o in parte della polizza 5790537 collegata alla domanda di mutuo ipotecario n. 34879606 da parte della convenuta , disporre che l'importo – come accertato nel corso del giudizio Controparte_1
– sia dovuto unicamente a favore della beneficiaria a copertura del Controparte_3 finanziamento residuo del sig. alla data della sua morte nonché a favore degli aventi Persona_1 diritto quali eredi del contraente solo per la parte di capitale assicurato eccedente il debito residuo;
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA:
A) chiede ammettersi prove per testi e per interrogatorio formale dell'attrice su tutte le circostanze di cui in narrativa della comparsa costitutiva di precedute dalle parole Controparte_1
“Vero che” nonché sui seguenti c1pitoli di prova:
1. “Vero che il sig. ha sottoscritto, in data 03/07/2007, con la società “ il Persona_1 CP_2 modulo di adesione allegato alla copertura assicurativa “CREDITOR PROTEC1TION E POLIZZA
INCENDIO A CAPITALE DECRESCENTE A GARANZIA DEL MUTUO” collegata alla domanda di mutuo ipotecario n. 34879606 con tramite l'intermediaria Controparte_3 CP_3
con decorrenza dal 03/07/2007 (giorno di inizio dell'ammortamento del connesso contratto
[...] di finanziamento) sino al 31/07/2027 (per 240 rate mensili pari alla durata di 20 anni del mutuo ipotecario) per un capitale assicurato di euro 89.376,00 (pari ad euro 84.000,00 al netto dei premi assicurativi) con espresso beneficio a favore della , fino a concorrenza del debito Controparte_3 residuo, e a favore degli aventi diritto quali eredi del contraente solo per la parte di capitale assicurato eccedente il debito residuo”;
2. “Vero che il debito residuo a garanzia del mutuo in oggetto eventualmente dovuto è pari alla quota di capitale residuo di euro 45.399,48, alla data della morte dell'assicurato (25/02/2020), così come desumibile nel piano di ammortamento in corrispondenza al rateo n. 152 scadente alla data del 29/02/2020 (cfr. doc. n.
2 - fascicolo di parte attrice – che si rammostra al teste)”; Parte_1
3. “Vero che l'assicurato sig. ha aderito alla convenzione della polizza 210.610 per Persona_1 adesione sottoscritta tra e la quale prevede, nel caso di morte Controparte_3 CP_2 dell'assicurato stesso durante la vigenza della copertura contrattuale, nei limiti e nei termini contemplati in detta convenzione, il pagamento di un importo pari al debito residuo programmato nel piano di ammortamento relativo al contratto di finanziamento sottoscritto dall'assicurato, salvo i casi di esclusione previsti dalle condizioni contrattuali (cfr. doc. n. 01 - fascicolo Controparte_1
– che si rammostra al teste)”;
4. “Vero che il contraente/assicurato sig. , in data 03/07/2007, ha sottoscritto le Persona_1 seguenti “dichiarazioni”: • di aver ricevuto copia del documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
• di aver ricevuto copia della documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni di legge, copia del contratto stipulato e di ogni altro documento da esso sottoscritto;
• di aver accettato e approvato le Condizioni di Assicurazione (cfr. pag. 8 del doc. n. 1
– fascicolo – che si rammostra al teste)”; Controparte_1
5. “Vero che il contraente/assicurato sig. ha sottoscritto la “Dichiarazione di Buono Persona_1
Stato di Salute” e, quindi, ha espreSAmente dichiarato”
- di essere in buono stato di salute;
- di non essere affetto da disturbi o malattie o lesioni fisiche, che hanno comportato l'assenza totale o parziale dal lavoro o l'interruzione totale o parziale dalle normali attività negli ultimi 3 anni;
- di non essere al momento della sottoscrizione sotto trattamento medico o farmacologico per più di
30 giorni consecutivi;
- di non essere in attesa di ricovero e non essere stato ricoverato durante gli ultimi 5 anni;
- di non essere stato affetto da una malattia acuta o cronica (esempi di ma-lattie acute o croniche: disturbi cardio vascolari, disturbi del sistema nervoso, disturbi neuro-psichici, insufficienza respiratoria, insufficienza renale, ipertensione arteriosa, diabete, obesità, epatopatite, sieropositività HIV, tumori, malattie del sangue, broncopneumopatia cronico ostruttiva) e non presentare postumi invalidanti che riducano l'integrità fisica e psichica (infermità o invalidità)”;
6. “Vero che il contraente/assicurato sig. ha espreSAmente dichiarato: “di essere Persona_1 consapevole che le informazioni inerenti allo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza”;
7. “Vero che in data 25/02/2020 il sig. è deceduto a IN, senza coniuge e prole, Persona_1 lasciando unica erede la sorella signora giusto testamento olografo datato Parte_1
21/02/2020”;
8. “Vero che, in data 5/10/2020, ha ricevuto la relazione del medico curante del sig. CP_2 [...]
, Dr.SA , redatta in data 14/08/2020, nella quale è precisata l'anamnesi Per_1 Parte_6 personale recente e remota del paziente attestante la presenza di patologie pregresse quale:
“cardiopatia ischemica e ipertensiva dal 2002; obesità dal 1978; sedentarietà dal 1978; fumo dal
1973; diabete mellito Insulino D – ovvero insulino dipendente – dal 1990; ipertensione arteriosa dal
1990; dislipidemia dal 1990”; 9. “Vero che tali risultanze mediche hanno determinato il medico fiduciario della compagnia assicurativa a segnalare che il sinistro in oggetto era CP_2 inindennizzabile per patologie sottaciute, attesa l'attestazione della loro preesistenza nella relazione del medico curante allegata”; 10. “Vero che il sig. ha sottoscritto in data 06/06/2008 un contratto di finanziamento di Persona_1 euro 120.000,00 con la UNICREDIT Banca - Agenzia di IN, Via Reggio n. 4, ed ha richiesto in pari data l'attivazione di una polizza assicurativa “Creditor Protection” alla compagnia assicurativa
, tramite il funzionario dell'intermediaria ; CP_2 Testimone_2 CP_3
11. “Vero che, in data 10/06/2008, la compagnia assicurativa ha negato il proprio consenso CP_2 alla stipula della richiesta attivazione della polizza Creditor Protection al sig. e alla Persona_1
Unicredit Banca Ag. n. 8070”;
12. “Vero che la polizza incendio n. 3487906 (decorrenza 03/07/2007) è stata sottoscritta dal sig.
con la società “ ” (ora )”; Persona_1 Controparte_6 Controparte_7
13. “Vero che la polizza n. 002/5210414 Unit sottoscritta dal sig. con la società “ Persona_1 CP_2
è stata liquidata per riscatto nel febbraio 2013, mentre la polizza n. 130724 è stata
[...] CP_2 liquidata per riscatto nel 2002”;
Si indicano a testi: - Dr.SA , funzionario di , domiciliata presso Testimone_2 Controparte_3
l'Agenzia di IN (cap. 10153), Via Reggio n. 4, sui capitoli di prova n. Testimone_3
; - Dr.SA , medico di medicina generale, domiciliato presso lo studio in IN (cap.
[...] Parte_6
10154), Via Luigi Salvatore Cherubini n. 75/e, sui capitoli di prova nn.07-08; - Dr.SA Tes_4
dell'Ufficio Liquidazioni, domiciliata presso , in Milano, Via Scarsellini
[...] Controparte_1
n. 14, sui capitoli di prova n. ; Testimone_5
B) ordinare ex artt. 210 e 213 c.p.c. a carico dell'attrice nonché a carico: • Parte_1 dell in IN (cap. 10144), Via Luigi Controparte_8
Cibrario n. 72, in persona del Direttore Sanitario e/o del legale rappresentante;
l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione medica (cartelle cliniche, certificazioni, esami radiologici, tac, ecografie, eco dopler, analisi, esami ecc.) relativa ai ricoveri, anche in day hospital e/o ambulatoriali, effettuati presso le strutture sanitarie dal signor dal 2002 al 2007; • Persona_1 dell in IN (cap. 10154), Via Controparte_9 del Donatore di Sangue n. 3, in persona del e/o del legale rappresentante;
di Controparte_10 tutta la documentazione medica (cartelle cliniche, certificazioni, esami radiologici, tac, ecografie, ecodopler, analisi, esami ecc.) relativa ai ricoveri, anche in day hospital e/o ambulatoriali, effettuati presso le strutture sanitarie dal signor nel 2004 e sino alla data del decesso avvenuto Persona_1 il 25/02/2020;
C) ordinare ex artt. 210 e 213 c.p.c. a carico dell'attrice nonché a carico: • di Parte_1
, domiciliata presso l'Agenzia di IN (cap. 10153), Via Reggio n. 4, in persona Controparte_3 del Direttore e/o del legale rappresentante;
l'esibizione in giudizio della dichiarazione attestante il debito residuo alla data della morte dell'assicurato (25/02/20) per capitale del mutuo ipotecario n.
34879606 contratto in data 03/07/2007 dal sig. (rapporto n. 000/3487906/000) per Persona_1
l'importo originario di euro 89.376,00 nonché documentazione attestante l'eventuale intervenuta estinzione anticipata in data 21/06/21; D) disporsi CTU medico-legale sulle cartelle cliniche e su ogni altra docu1mentazione medica del signor , per accertare o meno la Firmato Da: Massimo Mattiello Emesso Da: InfoCert Persona_1
Firma Qualificata 2 Serial#: 16edba4 9 sussistenza di patologie pregresse al 3 luglio 2007 in capo allo Stesso assicurato.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte attrice, sorella del defunto , ha Persona_1 evocato in causa, innanzi all'intestato Tribunale, la società convenuta Controparte_1
(già “ ) al fine di sentire accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte
[...] CP_2
Alla base del prefato giudizio ha dedotto le seguenti circostanze:
1. In data 3.7.2007 ha stipulato con un mutuo ipotecario Persona_1 Controparte_3 di € 89.376,00 (piano ammortamento 240 rate, 31.8.2007–31.7.2027) abbinato alla polizza
“Creditor Protection” n. 5790537 (proposta 07XG02008546), corrispondendo CP_2 un premio di € 5.040,00 (doc. 1–2).
2. All'atto dell'adesione della polizza è stata sottoscritta dal sig. una dichiarazione Per_1 generica di “buono stato di salute”.
3. In data 18.9.2007, presso la filiale IN Piazza Perotti, l'assicurato ha CP_3 rappresentato all'operatore bancario l'inesattezza della dichiarazione e le proprie patologie;
il funzionario, nell'occasione ebbe a contattare telefonicamente la compagnia, assicurando l'invio di scheda anamnestica integrativa che, però, non è mai stata trasmeSA. Persistendo
l'inerzia, ha inviato ad raccomandata del 19.11.2010 con dettagli sul Persona_1 CP_2 proprio stato di salute (ricevuta il 24.11.2010), rimasta senza riscontro (doc. 3).
4. è deceduto il 25.2.2020 (doc. 4). L'erede ha attivato, Persona_1 Parte_1 conseguentemente, la polizza (doc. 6).
5. Con comunicazione del 3.11.2020 ha dichiarato l'annullamento del contratto CP_2 per omesse dichiarazioni sanitarie;
cui sono seguite note del 15.1.2021 e 15.4.2021 confermative del diniego (doc. 7–9).
L'attrice conseguentemente ha promosso senza esito la mediazione, rinnovando la richiesta di accesso alla scheda con i dati anamnestici;
riscontrata dalla società solo con lettera CP_11 del 4.11.2022 nella quale la compagnia ha allegato unicamente il modulo con dichiarazione generica (doc. 11–12), ancorchè dagli atti risulti una seconda polizza abbinata al mutuo CP_3
n. 9070437 (proposta 07XG02006505) di € 120.000,00, decorrenza 31.7.2008–30.6.2026 (doc.
13), rispetto alla quale la compagnia non ha mai fornito documentazione.
Ciò posto l'attrice chiede di (i) accertarsi la decadenza della compagnia dall'azione di annullamento ex art. 1892, co. 3, c.c.; (ii) condannarsi la convenuta al pagamento di € 54.942,60 a titolo di indennizzo corrispondente a n. 89 rate residue del mutuo n. 3487906; (iii) ordinarsi la consegna della documentazione relativa alla polizza collegata al mutuo n. 9070437. Si è costituita in giudizio la società (già , con comparsa di Controparte_1 CP_2 costituzione e risposta del 07.03.2023, chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
In via preliminare, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di , Parte_1 deducendo che, per contratto, il beneficiario della polizza “Creditor Protection” collegata al mutuo n. 3487906 è la banca mutuante sino a concorrenza del debito residuo, con eventuale CP_3 eccedenza spettante agli eredi.
Nel merito, la convenuta -ripercorrendo brevemente i fatti di causa- ha contestato la dedotta decadenza di cui all'art. 1892 c.c., rilevando come la raccomandata attorea del 19.11.2010 sarebbe stata indirizzata erroneamente ad (società distinta, Controparte_6 operante nei rami danni) e non ad titolare del ramo vita, sicché la prima effettiva CP_2 conoscenza delle patologie preesistenti del sig. risalirebbe al 2020; ha soggiunto che, Persona_1 comunque, quando la conoscenza sopravvenga dopo il sinistro, l'assicuratore può limitarsi a eccepire l'annullabilità in giudizio.
Quanto alla quantificazione, la convenuta ha dedotto che la prestazione, ove dovuta, sarebbe stata al più da parametrare al “debito residuo programmato” del mutuo, che alla data del decesso ammontava a € 45.399,48 e non alla maggiore somma richiesta;
in via subordinata ha chiesto che ogni pagamento fosse disposto direttamente a favore di fino al residuo, con CP_3
l'eventuale eccedenza agli eredi.
La società ha altresì negato l'esistenza di una seconda polizza collegata al mutuo CP_3
n. 9070437, affermando che nel giugno 2008 vi fu solo una richiesta di adesione poi rigettata.
La convenuta ha chiesto, quindi, il rigetto delle domande attoree sulla base delle surriferite argomentazioni in fatto e in diritto.
Alla prima udienza, le parti hanno reiterato le proprie istanze chiedendo concedersi termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. Vi c.p.c.
Tentata senza esito la conciliazione della controversia, la steSA è stata, dappoi, istruita con il deposito delle memorie istruttorie e nel prosieguo sono stati escussi alcuni testi.
Esaurita l'istruttoria, il Giudice -ritenuta la causa matura per la decisone- ha fiSAto udienza di precisazione delle conclusioni da tenersi a mezzo del modulo della trattazione scritta, con il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti, in quella sede, hanno precisato le loro conclusioni come in epigrafe indicate e il Giudice ha concesso termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche, trattenendo la causa in decisione.
***
Occorre, preliminarmente, ribadire l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di conclusioni. Non è sufficiente, infatti, riportare le istanze istruttorie esclusivamente nelle conclusioni: il Giudice deve poter valutare i motivi che farebbero ritenere indispensabili, ai fini della decisione, le prove addotte dalle parti. Peraltro, non sono stati allegati elementi novitari, ragion per cui Codesto Giudice si richiama all' ordinanza emeSA in data 07.03.2024, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto e richiamato.
Parimenti da rigettare sono le richieste formulate ex art. 210 c.p.c.
Ai fini qui in disamina appare utile rammentare che lo strumento processuale dell'istanza ex art. 210 c.p.c. è regolato dal combinato disposto di cui agli artt. 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., da cui emerge che l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo, al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza del documento e la sua idoneità a provare determinati fatti e che, inoltre, non sono ammissibili istanze di emissione di provvedimenti ex art. 210 c.p.c. aventi ad oggetto non specifici documenti ma “i documenti” o “tutta la documentazione” relativa a determinati fatti in quanto dette istanze spesso mirano a supplire agli oneri probatori gravanti sulla parte. Nel caso di specie parte attrice ha domandato l'esibizione di tutta la documentazione relativa alla posizione collegata al mutuo contratto dal sig. , senza Per_1 individuare la specificità di quanto richiesto. In ogni caso, la predetta documentazione anche ove esibita non avrebbe contribuito al decisum della controversia, atteso che le relative eccezioni di decadenza sviluppate da parte attrice riguardano il momento della conoscenza effettiva delle patologie pregresse del sig. , conoscenza che, come si evince sia dalla narrativa, sia dalla Per_1 documentazione in atti, è avvenuta successivamente alla adesione della polizza.
Quanto alla domanda di esibizione relativa alla distinta posizione conneSA al mutuo n. 9070437, la convenuta ha prodotto la comunicazione di rigetto dell'adesione in data 10.06.2008 (doc. 06 convenuta), escludendo l'esistenza di una polizza vita attivata. Alla luce di tale produzione e in difetto di specifici elementi contrari, la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. va rigettata perché non neceSAria ai fini della decisione.
1. Sulla carenza di legittimazione attiva
Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa in ordine alla carenza di legittimazione attiva dell'attrice ad agire in questo giudizio, posto che la beneficiaria della polizza -sottoscritta in allora dal sig. risulta essere direttamente la Persona_1 società Controparte_3
L'eccezione non risulta suscettibile di accoglimento.
Orbene, anche in presenza di clausola di beneficio a favore del mutuante sino a concorrenza del debito residuo (doc. 1 attrice;
doc. 01 convenuta), l'erede dell'assicurato, nella specie la sorella del de cuius, è portatore di un interesse qualificato ad ottenere in giudizio l'accertamento dell'obbligo indennitario e la condanna dell'assicuratore all'adempimento secondo il regolamento contrattuale, potendo il pagamento essere diretto al beneficiario contrattuale con rilascio di quietanza liberatoria.
La soluzione prospettata è coerente con la natura di assicurazione a garanzia del debito e con la funzione di protezione del nucleo familiare/eredi rispetto al rischio morte dell'assicurato.
2. Sulla decadenza ex art. 1892 c.c. Volgendo l'attenzione al merito della controversia ritiene questo giudice che l'azione sia infondata.
Sul punto occorre rammentare che l'art. 1892 c.c. prevede che, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato rese con dolo o colpa grave, l'assicuratore può impugnare il contratto;
tuttavia, il relativo diritto si prescrive (rectius: è soggetto a decadenza) se non esercitato entro tre mesi dal giorno in cui l'assicuratore ha avuto conoscenza della causa di annullamento.
Giova inoltre rammentare che: “nel contratto di assicurazione la descrizione del rischio è un onere dell'assicurato e del contraente, i quali, in caso di falsità o reticenze, sopportano le conseguenze previste dagli artt. 1892, 1898 o 1909 c.c.; ne consegue che l'assicuratore può legittimamente fare affidamento sulle circostanze dichiarate dall'assicurato o dal contraente, non avendo alcun obbligo di attivarsi per verificarne la verità, e non deve, nell'assicurazione per conto altrui, riferire all'assicurato le dichiarazioni del contraente delle quali ignori incolpevolmente la falsità.” Cass
Sez. 3 , Ordinanza n. 20658 del 24/07/2024 (Rv. 671826 - 01).
L'annullabilità ex art. 1892 c.c. richiede la compresenza di tre condizioni simultanee: (a) dichiarazione inesatta/reticente; (b) dolo o colpa grave dell'assicurato; (c) rilevanza causale della reticenza nella formazione del consenso dell'assicuratore. (Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2020, n.
11115, sull'argomento vedasi anche Cass. civ., sez. III, 5 ottobre 2018, n. 24563 ove si puntualizza che l'elemento soggettivo non postula artifici: è sufficiente la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione non veritiera/reticente).
In più occasioni la Suprema Corte ha affermato, altresì, che in tema di contratto di assicurazione, Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se sussiste un vizio di motivazione. Concentrandosi sulla seconda condizione, la Corte ha altresì ricordato con la sentenza n. 12086/2015, che, per dolo è sufficiente la coscienza e volontà dell'assicurato di rendere una dichiarazione inesatta o reticente, mentre per colpa grave, la negligenza presupponente la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza, la consapevolezza dell'importanza dell'informazione inesatta o mancata rispetto alla conclusione del contratto.
Ciò posto grava sull'assicuratore l'onere di provare i presupposti dell'annullamento (dichiarazioni inesatte/reticenti rese con dolo o colpa grave e tempestività dell'esercizio del rimedio: art. 1892, co. 3, c.c.); mentre sull'attrice incombe la prova del titolo e della misura dell'indennizzo, nonché dei fatti interruttivi/estensivi fatti valere (artt. 2697 c.c., 1218 c.c.).
Nel caso in esame, parte attrice ha allegato che nel 18.9.2007 informò l'intermediario bancario
(che operò da canale di comunicazione verso ) dell'inesattezza della dichiarazione resa e CP_2 delle patologie da questi non dichiarate in prima battuta, circostanza della quale il funzionario rese edotta la compagnia (telefonicamente), promettendo l'invio di questionario anamnestico, rimasto mai evaso e trasmesso al sig. . Per_1 Deduce, in ogni caso, quale dato dirimente ai fini di cui è causa, di aver trasmesso in data
19.11.2010 (ricevuta il 24.11.2010) comunicazione scritta alla compagnia assicurativa, lettera che costituì formale meSA a conoscenza dello stato di salute effettivo (doc. 3).
La convenuta, dal canto suo, assume che la missiva del 2010 sarebbe stata indirizzata non ad bensì ad (ramo danni), sicché la “conoscenza” rilevante ex art. CP_2 Controparte_6
1892 c.c. risalirebbe solo al 2020 (doc. 05-a/05-b convenuta). Evidenzia, inoltre, come i soggetti sarebbero distinti e quindi alcuna comunicazione ufficiale sarebbe mai pervenuta ad CP_2
La tesi convenuta è da condividere.
Quanto alle interlocuzioni occorse con il funzionario della banca nel 2007, l'allegazione dell'attrice non pare essere sorretta da riscontri oggettivi (identità dell'addetto, note interne, protocollazione, riscontro scritto), sicché non può affermarsi che l'assicuratore abbia conseguito, per il tramite dell'intermediario, una conoscenza giuridicamente rilevante dell'inesattezza (art. 1892, co. 3); conoscenza che la giurisprudenza valorizza per ritenere provato il fatto.
In questo senso, certamente, non pare potersi dare rilievo alcuno alle conversazioni telefoniche eventualmente intercorse fra il funzionario della Banca e l'assicuratore a fronte dei rilievi e delle perplessità sollevate dall'assicurato in ordine alla completezza delle dichiarazioni rese nel 2007; mentre potrebbe assumere in astratto rilievo in termini di certezza la conoscenza effettiva di tali fatti che sarebbe stata rappresentata a mezzo lettera raccomandata del 24.11.2010 alla compagnia assicurativa.
Risulta, tuttavia, che la predetta comunicazione NON sia stata correttamente inoltrata al soggetto destinatario ovvero bensì ad CP_2 Controparte_6
Tale missiva -peraltro assente ogni riferimento ai numeri di 'polizze vita' ai quali la dichiarazione Part Parte era riferita– è pervenuta alla compagnia assicurativa in quanto risulta CP_2 indirizzata ad altra compagnia assicurativa e, segnatamente, alla società “ ” – Controparte_6 con la quale il sig. aveva sottoscritto la polizza incendio mutui n. 5324951. Persona_1
Orbene, la documentazione prodotta (doc. 3 attrice) non dimostra la ricezione da parte di CP_2 né la trattazione da parte di unità competenti del ramo vita;
risulta, invece, l'inoltro a
[...] soggetto diverso ( ramo danni), come eccepito e documentato dalla convenuta Controparte_6
(doc. 05-a/05-b). In assenza di prova della pervenuta conoscenza all'assicuratore contrattuale, non può conseguentemente decorre il termine trimestrale di decadenza.
A tale riguardo parte attrice evidenzia che la raccomandata è stata correttamente indirizzata alla società holding del gruppo fondando, per quanto qui in discussione, una c.d. presunzione di conoscenza.
La tesi non appare condivisibile. La giurisprudenza è rigorosa nel ribadire la separatezza soggettiva delle società del gruppo;
salvo che si versi nell'ipotesi dell'unico centro di imputazione.
Nella specie non è possibile ritenere vi fosse un unico centro di imputazione (basti considerare che le polizze sono distinte e dal doc.1 pagina 8 fasc. convenuta- si evince chiaramente che il soggetto assicuratore verso cui indirizzare le comunicazioni e i reclami per la polizza in questione è CP_2
(con c.f. e p.IVA differente rispetto ). Inoltre, pur essendo vero che la
[...] Controparte_6 compagnia assicurativa all'epoca non riscontrò nulla, sarebbe stato onere dell'assicurato (il quale di fatto emendava un errore nella compilazione e dichiarazioni inizialmente rese) rendersi parte diligente e sollecitare una risposta, ovvero, ottenere un qualche riscontro documentale dal quale potesse evincersi che la Compagnia assicurativa aveva recepito le ulteriori dichiarazioni rese.
Tanto più che dalle condizioni del contratto si evince che lo stesso ha dichiarato “di essere Per_1 consapevole che le informazioni inerenti allo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora il momento della sottoscrizione della dichiarazione di adesione e la data di erogazione del mutuo, intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell'assicurato.
L'assicurato stesso deve darne sollecita comunicazione alla società per il tramite del contraente prima dell'erogazione, al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste.”
Ciò avrebbe dovuto indurre il soggetto assicurato ad effettuare un controllo approfondito attendendosi, quantomeno, dalla compagnia un'ulteriore istruttoria anche se successiva all'erogazione del mutuo, con diversa perimetrazione del rischio e del premio pattuito.
A fronte di quanto precisato, non sussistono pertanto i presupposti invocati da parte attrice per eccepire l'intervenuta decadenza ex art. 1892, comma 2, c.c. della odierna convenuta dal diritto di richiedere l'annullamento del contratto assicurativo per decorso dei tre mesi dalla conoscenza della dichiarazione integrativa sullo stato di salute del contraente sig. nella Parte_9 raccomandata datata 19/11/2010, in quanto, tale comunicazione non è mai pervenuta alla società convenuta.
La compagnia assicurativa è venuta a conoscenza della inesattezza delle dichiarazioni CP_2 rese dal sig. solo dopo il decesso del contraente assicurato, ovvero solo in data Persona_1
5/10/2020, in conseguenza dell'acquisizione della relazione del medico curante del , Persona_1
Dr.SA , redatta in data 14/08/2020, inoltrata, in nome e per conto della odierna attrice, Parte_6 dall'Avv. Angelica Commisso (cfr. doc. n. 02 – fascicolo ), attestante la presenza Controparte_1 di tutte le patologie pregresse indicate in detta relazione e sottaciute dal contraente.
La conoscenza di dette circostanze ha, pertanto, determinato la società assicurativa all'annullamento del contratto ex art. 1892 c.c. e alla conseguente comunicazione di non indennizzabilità della polizza n. 5790537 contratta da , fermo restando che Persona_1 CP_2
– essendo intervenuto il decesso del contraente/assicurato – non era tenuta al rispetto del termine di tre mesi potendo proporre l'annullamento del contratto assicurativo anche in sede giudiziale.
Resta, dunque, assorbente ai fini del decisum, la circostanza che la compagnia sia venuta a conoscenza effettiva delle patologie pregresse solo nel 2020, all'esito della relazione del medico curante (pervenuta 05.10.2020: doc. 02 convenuta), con conseguente comunicazione del diniego/annullamento in data 03.11.2020, entro il termine previsto dall'art. 1892 c.c. (comparsa, pp. 12-14; doc. 03 convenuta). La conclusione in parola è coerente con l'indirizzo prevalente della giurisprudenza, secondo cui, ove la conoscenza intervenga dopo il sinistro, l'assicuratore può eccepire l'annullabilità anche in giudizio, senza necessità di preventiva formale impugnazione entro tre mesi (Cass. 2895/1999; cfr. anche App. IN 924/2019; Trib. Roma 7532/2020, prodotti: doc. 08-09).
Appare inoltre non condivisibile la tesi attorea, la quale evidenzia come le dichiarazioni rese dall'assicurato sullo stato di salute nel 2007 siano state raccolte genericamente e in modo non corretto.
In punto soccorre il principio anch'esso di elaborazione giurisprudenziale, il quale ha affermato che
è legittimo che il modulo contenga richieste anche generali sugli stati morbosi;
l'assicurato deve dichiarare quanto rilevante per la valutazione del rischio. (cfr. Cass. civ., sez. III, 5 ottobre
2018, n. 24563 ove si ammette che la domanda anche generica sullo stato di salute fondi l'obbligo di verità e completezza;
l'autoresponsabilità dell'assicurato preclude difese fondate sulla mancata lettura)
In sostanza la presenza di dichiarazione sanitaria esige l'assenza di patologie croniche (tra cui ipertensione/diabete) e la loro omissione consapevole integra reticenza essenziale ai sensi dell'art. 1892 c.c. (Cass. 24563/2018).
Quanto al fatto che non fosse stato sottoposto all'assicurato un questionario sanitario, mette conto evidenziare che le condizioni generali di polizza (v. produzione in atti -doc. 14) subordinano l'ammissione alla copertura assicurativa all'assolvimento degli oneri documentali relativi allo stato di salute, in funzione della valutazione del rischio, effettuata, nella specie, sulla base delle dichiarazioni rese dalla contraente alla compagnia e riportate sul modulo di adesione, risultando espreSAmente prevista la possibilità che sia sufficiente la dichiarazione su detto modulo.
In sostanza, l'avvertenza rivolta all'assicurato (nel contratto di assicurazione) circa l'onere di rendere dichiarazioni complete e veritiere sullo stato di salute era peraltro graficamente visibile, ed era altresì chiaramente comprensibile.
Invero, stante il tenore del modulo di polizza non può sorgere alcun dubbio circa il fatto che la compagnia, ai fini della corretta formazione della propria volontà negoziale, volesse conoscere alcuni dati relativi alla salute dell'assicurato, raccolte in poche righe e facilmente leggibili, ed è aSAi rilevante il fatto che sia stata specificamente richiamata l'attenzione dell'assicurato proprio su tali informazioni ("sussiste poi la coscienza del valore determinante della dichiarazione reticente o falsa sul consenso dell'altra parte in quei casi in cui l'assicuratore ha espreSAmente detto nell'apposito questionario, richiamando sul punto la specifica attenzione dell'assicurato, che la conoscenza della notizia di pregressi sinistri della steSA natura subiti dall'assicurato sono essenziali ai fini degli artt. 1892 e 1893 cod. civ." (cfr. Cass 25.03.1999 n. 2815 ).
La rilevanza di tale dichiarazione al fine di una corretta formazione del giudizio sul rischio assicurato da parte della compagnia assicurativa, emerge chiaramente da diverse circostanze: innanzitutto, i plurimi avvertimenti, contenuti nel modulo di adesione circa la necessità che le informazioni rese dall'assicurato sul suo stato di salute corrispondano a "verità ed esattezza", oltre al richiamo esplicito alla disciplina legale prevista dall' art. 1892 c.c; tanto che, com'è previsto dall'art.
2.2 delle condizioni contrattuali (doc. 14 fasc. convenuta), rubricato "formalità di ammissione alla copertura assicurativa", la sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute costituiva condizione neceSAria per la conclusione del contratto di assicurazione, per cui, come anticipato, qualora l'assicurato avesse ritenuto di non poterla sottoscrivere, avrebbe dovuto provvedere alla compilazione di un questionario medico (doc. B), ed in questo caso l'impresa di assicurazione, una volta esaminata la documentazione sanitaria, si riservava di decidere se accettare o rifiutare la copertura assicurativa.
Assunta per vera e dunque e non contestata l'inesattezza delle dichiarazioni rese dal sig. Per_1 nel 2007 appare legittima la richiesta di annullamento del contratto avvenuta in sede di giudizio posto che la conoscenza del fatto (ovvero del reale stato di salute dell'assicurato dopo il sinistro) legittima la compagnia di assicurazione ad eccepire l'annullabilità in sede di giudizio.
Ciò chiarito, la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (così, tra le altre, le sentenze 12 novembre 1985, n. 5519, 4 marzo 2003, n. 3165, 4 gennaio 2010, n. 11,
13 luglio 2010, n. 16406, e 6 giugno 2014, n. 12831).
Nella specie, la convenuta ha formulato il rifiuto di pagamento in via di eccezione, giusta la regola sopra detta.
Ne discende il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Anche la domanda formulata in via graduata non può essere accolta in quanto parte attrice non ha dato alcuna prova documentale di aver sottoscritto ed ottenuto la pretesa polizza vita da parte della convenuta . CP_2
3. Sulle spese di lite
In ossequio al criterio della soccombenza, le spese di lite del presente giudizio vanno poste a carico di parte attrice, risultata soccombente, liquidate, nel limite della nota spese acclusa, per l'ammontare globale di Euro 6.000,00 sulla base del valore della controversia, secondo il D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. 147/ 2022, tenuto conto dei valori prossimi ai medi, per tutte e quattro le fasi del giudizio, stante la complessità della lite e l'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti:
RIGETTA la domanda di parte attrice , Codice Fiscale Parte_1 C.F._1
CONDANNA l'attrice , Codice Fiscale al pagamento delle Parte_1 C.F._1 spese di lite del presente giudizio nei riguardi di (già “ Controparte_1 CP_2
) che liquida in complessivi Euro 6.000,00 (ai sensi del DM 55/2014 s.m.i) oltre spese forf.
[...] nella misura del 15%, IVA, CPA e successive occorrende;
RIGETTA e/o DICHIARA ASSORBITA ogni altra domanda formulata da parte attrice;
Così deciso in Ivrea 13.09.2025
IL GIUDICE
(Dott.SA Federica Lorenzatti)