Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4036 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 11/04/1980 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 12/06/1973 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via Nicolò Turrisi n.59 presso lo studio dell'avv. Cammarata Barbara che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 13/09/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 gennaio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. - I coniugi vivranno separati e liberi ciascuno di organizzare la propria vita, con l'obbligo del mutuo rispetto, senza alcuna ingerenza nella conduzione dell'altrui sfera affettiva e patrimoniale.
2. Che, la sig.ra stante le patologie del sig si impegna ad Parte_1 Controparte_1 accompagnarlo per visite mediche specialistiche secondo le necessità dello stesso;
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
3. L'affidamento della figlia minor è condiviso, in favore di entrambi i genitori, con domicilio Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
4. Il padre avrà facoltà di esercitare il suo diritto di visita e tenerla con sé ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con esigenze scolastiche della minore. In caso di disaccordo il sig. potrà CP_1 vedere e tenere con sé la figlia minore almeno due volte la settimana con relativo pernottamento e trascorrerà un fine settimana, alternativamente, a casa di ciascun genitore, dal sabato mattina all'uscita della scuola fino alla domenica sera.
5. La figlia trascorrerà le festività natalizie, il Capodanno, il primo dell'anno e le festività Per_1 pasquali in modo alternato con i rispettivi genitori.
6. E ancora, i coniugi concordano che nel periodo delle vacanze estive il padre avrà diritto di tenere con sé la minore, ogni qualvolta lo vorrà e, comunque, in caso di disaccordo per un periodo di almeno dieci giorni consecutivi.
7. Resta inteso che, compatibilmente con le esigenze di ciascuno dei genitori, nel contemperamento delle reciproche autonomie, i ricorrenti, per le mutate esigenze della figlia, anche in via temporanea, potranno modificare, nel rispetto reciproco e d'intesa tra loro, le superiori previsioni che, per tale motivo, non hanno carattere tassativo.
8. Tutte le decisioni più significative e rilevanti per l'educazione della figlia minore saranno adottate con il consenso di entrambi i genitori.
9. – Il sig. , si obbliga a corrispondere, entro il giorno cinque di ogni mese, alla Controparte_1 sig.ra , a titolo di concorso per il mantenimento della figlia minore la somma Parte_1 Per_1 di € 200,00.
9. Tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia saranno a carico di Per_1 entrambi i genitori, come da Protocollo del Tribunale di Palermo.
10. Le parti considerata la loro situazione reddituale, patrimoniale e familiare rinunciano reciprocamente e vicendevolmente a qualsiasi contributo al mantenimento del coniuge.
2 11. - La casa coniugale, costituita da un appartamento in affitto resterà alla sig. Parte_1 che vi coabiterà con la figlia.
12. Che il sig. , sta già provvedendo a trovare una nuova collocazione;
Controparte_1
13 - Ognuno dei coniugi presta fin d'ora reciproco consenso per le autorizzazioni di polizia necessarie per il rilascio dei rispettivi passaporti, mentre per il passaporto della minore, , sarà Pt_1 necessario il consenso di entrambi i genitori”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 13/09/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 12/05/2022 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Carini al n.
7 - P. I - Anno 2022).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 30 gennaio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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