TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/12/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1417 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1417 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2025, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Manconi, elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Roberto Normanno, elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
E
(c.f. c.f. ), in persona del pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliato presso i corrispondenti uffici;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione.
Conclusioni
Per “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le motivazioni in atti indicate, IN TESI: Parte_1
A) accertare la nullità della notifica della cartella n. 13620160012953921000 eseguita in data
27.02.2017 per avvenuta notifica ad indirizzo di residenza del destinatario NON corretto (all.04) e, conseguentemente, B) dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione delle somme richieste con
1 la “cartella di pagamento n. 13620160012953921000” per il decorso del termine di oltre dieci anni dalla formazione dell'atto fondante fino alla notifica nei confronti dell'opponente dell'atto di
“intimazione di pagamento n. 13620249001437131/000” oggi opposto e, all'esito, C) dichiarare non dovute le pretese creditorie relative alla “cartella di pagamento n. 13620160012953921000”, annullando l'opposta “intimazione di pagamento n. 13620249001437131/000” e disponendo le necessarie comunicazioni all che ha emesso il ruolo, ordinando allo Controparte_4 stesso lo sgravio della posizione ovvero, IN IPOTESI: D) accertare la nullità e/o l'annullabilità e/o comunque l'inefficacia e/o invalidità della “intimazione di pagamento n.13620249001437131/000”, pervenuta al sig. il 06.06.2024 ed oggetto dell'odierna opposizione, limitatamente Parte_1 alle somme richieste in forza della “cartella di pagamento n. 13620160012953921000”, conseguente alla nullità della notifica di quest'ultima, atto prodromico necessario all'avvio della procedura di riscossione, nonché in conseguenza della intervenuta prescrizione del relativo credito;
E) in ogni caso accertare la decadenza della P.A. da ogni diritto di credito azionato per tardiva iscrizione a ruolo delle somme richieste in forza della “cartella di pagamento n. 13620160012953921000”, considerato che l'anno di competenza era il 2008 mentre l'iscrizione a ruolo si è avuta solo nel
2016”;
Per : “Voglia l'Ill.mo Giudicante, previo rigetto Controparte_5 dell'avversa istanza di sospensione dell'atto opposto, respinta ogni altra contraria richiesta, difesa, eccezione, che tutte si impugnano, in via principale, nel merito, - accertare e dichiarare l'avversa opposizione inammissibile, infondata in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione;
- in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese. Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Roberto Normanno che si dichiara antistatario”;
Per il MINISTERO DELLA DIFESA: “Voglia il Tribunale adito respingere integralmente
l'opposizione ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa. Spese vinte e, nella denegata ipotesi di annullamento dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha mosso opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n.13620249001437131/000, notificata il 06.06.2024, nei confronti di e del , chiedendo in Controparte_5 Controparte_2 via cautelare la sua sospensione e in via principale, in tesi, il suo annullamento per nullità della notifica e la dichiarazione di infondatezza della pretesa creditoria portata dalla cartella n. 2 13620160012953921000 e, in ipotesi, l'annullamento per nullità della notifica della cartella di pagamento n. n. 13620160012953921000.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che: con l'atto esecutivo impugnato, notificato da gli era stato richiesto il pagamento di euro Controparte_1
222.627,14, sulla base della cartella di pagamento n. 136 2016 00129539 21 000 notificata il
27.02.2017 e della cartella di pagamento n. 136 2022 00023651 51 000 notificata l'08.05.2023; tuttavia, egli non aveva mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 136 2016 00129539 21
000, riguardante l'importo di euro 221.832,19; dall'esame della documentazione raccolta era infatti emerso che tale cartella era stata notificata all'indirizzo di via Benricevuto di Ser Leonardo 16, Int.
1, piano terra, Prato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ossia con deposito presso la casa comunale di Prato;
all'epoca della notifica, però, egli non risultava ivi né residente, né domiciliato;
poiché poi il titolo della pretesa portata dalla predetta cartella risaliva al 2008, ne era ormai maturata la prescrizione.
Si è costituita domandando il rigetto Controparte_5 dell'opposizione.
A sostegno dell'azione esecutiva, ha innanzitutto rivendicato la correttezza della procedura seguita per la notifica della cartella n. 136 2016 00129539 21 000, considerando che la variazione dell'indirizzo di residenza del contribuente, da via Benricevuto di Ser Leonardo 16 a Via Don Antonio
Ciabatti 13/1 a far data dal 17 novembre 2015 non era opponibile all'amministrazione, non essendo stato comunicato il cambio di domicilio fiscale. Ha, poi, contestato l'eccezione di prescrizione, rilevandone la tardività, atteso che essa avrebbe dovuto essere sollevata in sede di opposizione nei confronti dell'avviso di pagamento n. 13620199005451584000, ritualmente notificato. Infine, ha fatto presente come l'eventuale maturazione del termine di prescrizione in data antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento non poteva essere imputata all'agente della riscossione.
Si è costituito anche il , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Innanzitutto, ha replicato all'eccezione di prescrizione, rilevando come: nel 2012 l'amministrazione aveva inoltrato una lettera raccomandata, con successivo sollecito e conseguente notifica di apposita ingiunzione di pagamento, intimando all'opponente la restituzione dell'importo di euro 155.951,74; la Corte di Appello di Firenze, infatti, con sentenza n. 1068/2008, depositata il 17 luglio 2008, poi confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15716, depositata il 18 luglio 2011, aveva rideterminato in euro 143.096,47 la somma dovuta dal in favore dell'attore, riformando CP_2 la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2770/2004, in esecuzione della quale era stata versata all'opponente la somma di euro 298.458,27; con la prima raccomandata del 27 dicembre 2012 il
MINISTERO aveva dunque richiesto il rimborso di euro 155.951,74, trasmettendo un sollecito in data 25 febbraio 2015; in assenza di riscontro era stato, dunque, formalmente intimato il pagamento
3 di euro 176.563,02 (ossia euro 155.951,74 a titolo d capitale ed euro 20.643,32 a titolo di interesse), oltre interessi e spese, con l'avvertimento che in caso di inadempimento avrebbe fatto seguito l'iscrizione a ruolo e l'avvio dell'esecuzione forzata, nonché il fermo di beni mobili registrati e iscrizione di ipoteca e che il contribuente avrebbe potuto opporsi innanzi al Tribunale di competenza nel termine di 30 giorni. Ha concluso, infine, osservando come, in ogni caso, alcun addebito avrebbe potuto essere mosso al per eventuali vizi del procedimento di notificazione CP_2 dell'intimazione di pagamento.
Con la prima memoria istruttoria, ha negato di aver ricevuto la notifica della Parte_1 raccomandata del 27 dicembre 2012 e della successiva intimazione di pagamento, rilevando come esse fossero state indirizzate non alla propria residenza, ma allo studio legale, disconoscendo la firma del destinatario della prima e sottolineando la mancanza di una firma per ricevuta della seconda. In merito alla regolarità della notifica della cartella impugnata ha rimarcato la propria regolare registrazione presso il Comune di Prato sin dal 14 marzo 2011, osservando che egli non era imprenditore né aveva mai eletto domicilio fiscale. Ha poi contestato la pertinenza dei richiami alla notifica degli atti tributari, considerato che l'impugnazione ha ad oggetto un atto esecutivo relativo alla ripetizione di somme indebitamente percepite. Infine, ha eccepito la decadenza della pretesa impositiva, considerando la tardiva iscrizione a ruolo.
Le altre parti non hanno depositato memorie istruttorie.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 7 gennaio 2025, le parti hanno chiesto la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
Con provvedimento emesso all'esito dello scambio delle note scritte, il Giudice ha respinta l'istanza cautelare, per assenza dei presupposti del periculum in mora, ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 189
c.p.c.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2025, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in epigrafe.
*****
1. Sulla regolarità della notifica dell'intimazione impugnata. si è opposto all'azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti sollevando Parte_1 innanzitutto la questione della nullità della notifica della cartella di pagamento n.
13620160012953921000 sottostante l'intimazione n. 13620249001437131/000, in quanto indirizzata ad un luogo diverso dalla sua residenza.
A tal proposito, dai documenti di causa risulta che la cartella suddetta è stata notificata il 17 febbraio
2017 a Prato, via Benricevuto di Ser Leonardo 16, mediante deposito in Comune, dopo l'accertamento
4 dell'assenza del destinatario e di altre persone idonee a riceverla ex art. 139 c.p.c. (doc. 3 parte opponente).
In merito, va innanzitutto premesso che ai sensi dell'art. 60, D.P.R. 600/1973: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è Controparte_5 abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano;
salvo il caso di consegna dell'atto
o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli articoli
142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano”.
Risulta dunque applicabile al caso di specie l'art. 140 c.p.c., il quale presuppone che sia noto il luogo di residenza, dimora o domicilio dove la notificazione può essere eseguita ai sensi dell'art. 139, ma si frappongano ostacoli al suo funzionamento per effetto dell'irreperibilità temporanea del destinatario e per l'assenza, incapacità o rifiuto da parte delle persone abilitate a ricevere in consegna
5 la copia dell'atto. In tal caso l'ufficiale giudiziario non può esimersi dall'eseguire la notifica, ma deve procedere con le formalità di cui all'art. 140 c.p.c.
Dunque, si ha irreperibilità quando nei luoghi nei quali la legge presume che il destinatario possa essere reperito (art. 139, co. 1) manchino (nel senso che non esistano) o non si rinvengano (nel senso che non siano presenti) il destinatario stesso o le persone che la norma processuale (art. 139, 2° co., ss.) considera idonee a garantire la trasmissione dell'atto, a causa della relazione o del rapporto, di diritto o di fatto, esistente con il destinatario;
si ha rifiuto quando le persone indicate (ma non il destinatario) rifiutino di ricevere l'atto.
Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che la notifica sia avvenuta in uno dei luoghi indicati dall'art. 139 c.p.c. e, in particolare, presso la residenza dell'opponente.
Invero, non risultano agli atti elementi capaci di evidenziare un effettivo collegamento tra Pt_1
l'indirizzo presso cui è stata effettuata la notificazione, né da cui trarre che all'epoca
[...] della notificazione tale luogo coincidesse con la sua residenza anagrafica. Piuttosto dal certificato storico di residenza prodotto dall'opponente risulta, al contrario, che a tale data la sua residenza era registrata in Prato, Via Don Antonio Ciabatti 13/1 a far data dal 17 novembre 2015 (doc. 4 parte opponente). Poiché le risultanze anagrafiche costituiscono presunzione semplice circa il collocamento della residenza (v. Cass. civ. Sez. I, 25/02/1995, n. 2143: “Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario di una notifica è rilevante esclusivamente il luogo dove questi dimora di fatto in via abituale. Pertanto, le risultanze anagrafiche rivestono un mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento”), sarebbe stato onere dell'amministrazione dimostrare un collegamento effettivo tra il contribuente e il luogo ove era stata effettuata la notifica;
tuttavia, non è stato dato né offerto alcun elemento in tal senso.
Non solo. Dalla documentazione prodotta dal risulta altresì che persino la notifica della CP_2 cartella fu effettuata presso Via Don Antonio Ciabatti già il 2 maggio 2016 (v.
IngiunzioneDiPagamentoConRelata prodotta dal ), cosicché se ne può dedurre che tale CP_2 risultava essere la residenza anagrafica registrata del contribuente sin da tale data, con la conseguenza che risulta del tutto priva di giustificazione la notificazione della cartella presso l'indirizzo di via
Benricevuto di Ser Leonardo 16.
A tal proposito, non ha nessuna rilevanza l'omessa comunicazione all' CP_5 circa la variazione del domicilio fiscale che, per le persone fisiche, coincide con la
[...] residenza anagrafica. Il terzo comma dell'art. 60, D.P.R. 600/1973 prevede, infatti, che: “Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica”, cosicché alla data del 17 febbraio
6 2017, quando è stata eseguita la notifica della cartella qui opposta, la variazione di residenza del doveva ormai ritenersi opponibile all'amministrazione, in quanto risalente al 17 Pt_1 novembre 2015.
Ne discende la nullità della notifica della cartella di pagamento sottostante l'intimazione oggetto di opposizione, con la conseguenza che, alla luce dell'orientamento recepito dalle Sezioni Unite della
Cassazione (Cass. Sez. U. 25/07/2007 n. 16412), l'intero procedimento di formazione della pretesa tributaria è illegittimo, poiché, in materia di vizio di omessa notifica della cartella di pagamento, il vizio formale non può essere ridotto alla mera dimensione di vizio proprio dell'atto, ma costituisce un vizio procedurale che, incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, inficia il rispetto dell'ordinato progredire delle notificazioni degli atti destinati con diversa e specifica funzione a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente e a rendere possibile per quest'ultimo un'efficace diritto di difesa.
Tanto basta, dunque, a compromettere, in parte qua, l'atto conseguente, ossia l'intimazione di pagamento n.13620249001437131/000, oggetto di opposizione (v. Cass. civ., Sez. Unite, 15/04/2021,
n. 10012 “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, 3° comma, del d.lgs.
n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria
a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”; v. anche, con specifico riferimento all'omessa notifica della cartella di pagamento, Cass. civ., Sez. V, 08/02/2006, n. 2798, rv. 590466: “In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la mancata previa notifica della cartella esattoriale di pagamento - o, a maggior ragione, dell'avviso di accertamento - comporta la nullità dell'avviso di mora: nullità che, in quanto vizio proprio di tale atto, è deducibile nei confronti del concessionario
7 che lo ha emesso. L'amministrazione finanziaria, infatti, deve rispettare le cadenze imposte dalla legge, in base alle quali la notificazione della cartella esattoriale costituisce un adempimento indefettibile, la cui mancanza comporta la nullità dell'avviso di mora indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute”.).
Considerato che l'opposizione ha ad oggetto un atto complesso, ossia l'intimazione di pagamento n.13620249001437131/000, riferita tanto alla cartella di pagamento n. 13620160012953921000 quanto alla cartella di pagamento n. 136 2022 00023651 51 000, lo stesso deve essere annullato parzialmente, non avendo l'amministrazione il diritto di agire esecutivamente per la soddisfazione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 3620160012953921000.
2. Sull'accertamento dell'infondatezza della pretesa impositiva. non si è limitato a contestare la pretesa esecutiva, ossia il diritto Parte_1 dell'amministrazione di portare ad esecuzione il credito fondato sulla cartella n.
13620160012953921000, avendo chiesto, in tesi, anche l'accertamento dell'insussistenza di quest'ultimo, risultando prescritta o comunque decaduta la pretesa sottostante.
Si tratta, nello specifico, di un credito avente ad oggetto la restituzione di somme corrisposte con ordine di pagamento dell'8 agosto 2005 in favore dell'opponente in forza della sentenza n. 2770/2004 del Tribunale di Firenze, poi riformata in appello.
La domanda, segnatamente, ha ad oggetto l'accertamento negativo del credito presupposto dell'azione esecutiva, fondato sull'esistenza di una fattispecie estintiva, ossia la sua prescrizione o la sua decadenza.
Quanto al primo aspetto, nonostante la nullità della notificazione della cartella di pagamento n.
13620160012953921000, non risultano gli estremi della prescrizione, considerato che i relativi termini sono stati interrotti dalla rituale notifica all'opponente, in data 2 maggio 2016, dell'ingiunzione di pagamento delle somme relative al credito corrispondente (v.
IngiunzioneDiPagamentoConRelata prodotta dal ), sorto nel il 17 luglio 2008 per effetto CP_2 della riforma della sentenza di primo grado, in forza della sentenza della Corte di Appello di Firenze
1068/2008. Solo da tale momento, infatti, l'amministrazione avrebbe potuto richiedere la restituzione delle somme eccedenti corrisposte in forza della condanna di primo grado, considerato che quest'ultima costituiva valido titolo per la loro conservazione in capo all'accipiens.
Più specificamente, la pretesa fatta valere dall'amministrazione è diretta ad ottenere la restituzione di somme versate in forza di un titolo giudiziale parzialmente venuto meno. Segnatamente, l'art. 2033
c.c. consente di ottenere la restituzione della prestazione non dovuta, ossia di ciò che è ingiustificatamente transitato da un soggetto ad un altro per mezzo di un comportamento bilateralmente attivo, proveniente tanto dal solvens (il pagamento) quanto dall'accipiens (il
8 ricevimento dell'oggetto della prestazione). Nessun altro presupposto è richiesto per l'indebito c.d. oggettivo.
Con particolare riferimento al caso di specie, relativo alla restituzione di somme corrisposte in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale riformato, la giurisprudenza segue il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 21/11/2019, n. 30389, rv. 656254-01; Cass. civ. Sez. III Ord., 03/10/2005, n. 19296, rv. 584460).
A tal proposito, secondo l'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tradizionalmente, si ritiene che le uniche circostanze che rilevano ai fini del decorso del termine sono quelle di diritto, tra le quali rientra certamente l'interposizione di una sentenza che impedisce all'avente diritto di recuperare le somme indebitamente corrisposte.
Ne discende che, nel caso di specie il termine di prescrizione decennale decorre dal 17 luglio 2009 ed è stato validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento del 2 maggio 2016 e successivamente dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.13620249001437131/000 del
06.06.2024.
Dalla relata di notifica redatta dal funzionario dell' emerge che in data 2 maggio 2016 l'atto Pt_2 con cui il MINISTERO aveva intimato a il pagamento di euro 176.595,06, per Parte_1
i titoli in esame, è stato consegnato a quest'ultimo, il quale ha apposto sulla relata la propria firma per ricevuta ((v. IngiunzioneDiPagamentoConRelata prodotta dal ). CP_2
L'eccezione di prescrizione non è perciò meritevole di accoglimento.
È altresì infondata la domanda di accertamento negativo per decadenza della pretesa tardivamente iscritta a ruolo, considerato che i termini previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 si applicano solo alle imposte dirette e all'IVA, pertanto i crediti non tributari sono sottoposti alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 07/03/2025, n. 1905).
La domanda va dunque respinta.
3. Conclusioni e regime delle spese.
In definitiva deve essere accolta l'opposizione, con dichiarazione dell'insussistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente al recupero delle somme portate dalla cartella n.
13620160012953921000, mentre va respinta l'azione di accertamento negativo promossa dall'opponente.
Considerata la soccombenza reciproca, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
Del resto, sul punto non ha alcuna influenza la circostanza che il procedimento di notificazione sia
9 stato svolto a cura del concessionario, poiché, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore realizzando atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni (nell'ambito dei quali non è stata spiegata alcuna azione di garanzia che conduca a porre le spese a carico dell'ente impositore), mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., data ud. 21/09/2022, 02/11/2022, n. 32263).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza o eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e dichiara l'insussistenza del diritto di procedere esecutivamente per il recupero delle somme portate dalla cartella n. 13620160012953921000;
2. RESPINGE l'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria portata dalla cartella n.
13620160012953921000;
3. DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Prato, 16/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1417 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2025, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Manconi, elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Roberto Normanno, elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
E
(c.f. c.f. ), in persona del pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliato presso i corrispondenti uffici;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione.
Conclusioni
Per “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le motivazioni in atti indicate, IN TESI: Parte_1
A) accertare la nullità della notifica della cartella n. 13620160012953921000 eseguita in data
27.02.2017 per avvenuta notifica ad indirizzo di residenza del destinatario NON corretto (all.04) e, conseguentemente, B) dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione delle somme richieste con
1 la “cartella di pagamento n. 13620160012953921000” per il decorso del termine di oltre dieci anni dalla formazione dell'atto fondante fino alla notifica nei confronti dell'opponente dell'atto di
“intimazione di pagamento n. 13620249001437131/000” oggi opposto e, all'esito, C) dichiarare non dovute le pretese creditorie relative alla “cartella di pagamento n. 13620160012953921000”, annullando l'opposta “intimazione di pagamento n. 13620249001437131/000” e disponendo le necessarie comunicazioni all che ha emesso il ruolo, ordinando allo Controparte_4 stesso lo sgravio della posizione ovvero, IN IPOTESI: D) accertare la nullità e/o l'annullabilità e/o comunque l'inefficacia e/o invalidità della “intimazione di pagamento n.13620249001437131/000”, pervenuta al sig. il 06.06.2024 ed oggetto dell'odierna opposizione, limitatamente Parte_1 alle somme richieste in forza della “cartella di pagamento n. 13620160012953921000”, conseguente alla nullità della notifica di quest'ultima, atto prodromico necessario all'avvio della procedura di riscossione, nonché in conseguenza della intervenuta prescrizione del relativo credito;
E) in ogni caso accertare la decadenza della P.A. da ogni diritto di credito azionato per tardiva iscrizione a ruolo delle somme richieste in forza della “cartella di pagamento n. 13620160012953921000”, considerato che l'anno di competenza era il 2008 mentre l'iscrizione a ruolo si è avuta solo nel
2016”;
Per : “Voglia l'Ill.mo Giudicante, previo rigetto Controparte_5 dell'avversa istanza di sospensione dell'atto opposto, respinta ogni altra contraria richiesta, difesa, eccezione, che tutte si impugnano, in via principale, nel merito, - accertare e dichiarare l'avversa opposizione inammissibile, infondata in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione;
- in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese. Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Roberto Normanno che si dichiara antistatario”;
Per il MINISTERO DELLA DIFESA: “Voglia il Tribunale adito respingere integralmente
l'opposizione ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa. Spese vinte e, nella denegata ipotesi di annullamento dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha mosso opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n.13620249001437131/000, notificata il 06.06.2024, nei confronti di e del , chiedendo in Controparte_5 Controparte_2 via cautelare la sua sospensione e in via principale, in tesi, il suo annullamento per nullità della notifica e la dichiarazione di infondatezza della pretesa creditoria portata dalla cartella n. 2 13620160012953921000 e, in ipotesi, l'annullamento per nullità della notifica della cartella di pagamento n. n. 13620160012953921000.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che: con l'atto esecutivo impugnato, notificato da gli era stato richiesto il pagamento di euro Controparte_1
222.627,14, sulla base della cartella di pagamento n. 136 2016 00129539 21 000 notificata il
27.02.2017 e della cartella di pagamento n. 136 2022 00023651 51 000 notificata l'08.05.2023; tuttavia, egli non aveva mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 136 2016 00129539 21
000, riguardante l'importo di euro 221.832,19; dall'esame della documentazione raccolta era infatti emerso che tale cartella era stata notificata all'indirizzo di via Benricevuto di Ser Leonardo 16, Int.
1, piano terra, Prato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ossia con deposito presso la casa comunale di Prato;
all'epoca della notifica, però, egli non risultava ivi né residente, né domiciliato;
poiché poi il titolo della pretesa portata dalla predetta cartella risaliva al 2008, ne era ormai maturata la prescrizione.
Si è costituita domandando il rigetto Controparte_5 dell'opposizione.
A sostegno dell'azione esecutiva, ha innanzitutto rivendicato la correttezza della procedura seguita per la notifica della cartella n. 136 2016 00129539 21 000, considerando che la variazione dell'indirizzo di residenza del contribuente, da via Benricevuto di Ser Leonardo 16 a Via Don Antonio
Ciabatti 13/1 a far data dal 17 novembre 2015 non era opponibile all'amministrazione, non essendo stato comunicato il cambio di domicilio fiscale. Ha, poi, contestato l'eccezione di prescrizione, rilevandone la tardività, atteso che essa avrebbe dovuto essere sollevata in sede di opposizione nei confronti dell'avviso di pagamento n. 13620199005451584000, ritualmente notificato. Infine, ha fatto presente come l'eventuale maturazione del termine di prescrizione in data antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento non poteva essere imputata all'agente della riscossione.
Si è costituito anche il , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Innanzitutto, ha replicato all'eccezione di prescrizione, rilevando come: nel 2012 l'amministrazione aveva inoltrato una lettera raccomandata, con successivo sollecito e conseguente notifica di apposita ingiunzione di pagamento, intimando all'opponente la restituzione dell'importo di euro 155.951,74; la Corte di Appello di Firenze, infatti, con sentenza n. 1068/2008, depositata il 17 luglio 2008, poi confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15716, depositata il 18 luglio 2011, aveva rideterminato in euro 143.096,47 la somma dovuta dal in favore dell'attore, riformando CP_2 la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2770/2004, in esecuzione della quale era stata versata all'opponente la somma di euro 298.458,27; con la prima raccomandata del 27 dicembre 2012 il
MINISTERO aveva dunque richiesto il rimborso di euro 155.951,74, trasmettendo un sollecito in data 25 febbraio 2015; in assenza di riscontro era stato, dunque, formalmente intimato il pagamento
3 di euro 176.563,02 (ossia euro 155.951,74 a titolo d capitale ed euro 20.643,32 a titolo di interesse), oltre interessi e spese, con l'avvertimento che in caso di inadempimento avrebbe fatto seguito l'iscrizione a ruolo e l'avvio dell'esecuzione forzata, nonché il fermo di beni mobili registrati e iscrizione di ipoteca e che il contribuente avrebbe potuto opporsi innanzi al Tribunale di competenza nel termine di 30 giorni. Ha concluso, infine, osservando come, in ogni caso, alcun addebito avrebbe potuto essere mosso al per eventuali vizi del procedimento di notificazione CP_2 dell'intimazione di pagamento.
Con la prima memoria istruttoria, ha negato di aver ricevuto la notifica della Parte_1 raccomandata del 27 dicembre 2012 e della successiva intimazione di pagamento, rilevando come esse fossero state indirizzate non alla propria residenza, ma allo studio legale, disconoscendo la firma del destinatario della prima e sottolineando la mancanza di una firma per ricevuta della seconda. In merito alla regolarità della notifica della cartella impugnata ha rimarcato la propria regolare registrazione presso il Comune di Prato sin dal 14 marzo 2011, osservando che egli non era imprenditore né aveva mai eletto domicilio fiscale. Ha poi contestato la pertinenza dei richiami alla notifica degli atti tributari, considerato che l'impugnazione ha ad oggetto un atto esecutivo relativo alla ripetizione di somme indebitamente percepite. Infine, ha eccepito la decadenza della pretesa impositiva, considerando la tardiva iscrizione a ruolo.
Le altre parti non hanno depositato memorie istruttorie.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 7 gennaio 2025, le parti hanno chiesto la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
Con provvedimento emesso all'esito dello scambio delle note scritte, il Giudice ha respinta l'istanza cautelare, per assenza dei presupposti del periculum in mora, ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 189
c.p.c.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2025, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in epigrafe.
*****
1. Sulla regolarità della notifica dell'intimazione impugnata. si è opposto all'azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti sollevando Parte_1 innanzitutto la questione della nullità della notifica della cartella di pagamento n.
13620160012953921000 sottostante l'intimazione n. 13620249001437131/000, in quanto indirizzata ad un luogo diverso dalla sua residenza.
A tal proposito, dai documenti di causa risulta che la cartella suddetta è stata notificata il 17 febbraio
2017 a Prato, via Benricevuto di Ser Leonardo 16, mediante deposito in Comune, dopo l'accertamento
4 dell'assenza del destinatario e di altre persone idonee a riceverla ex art. 139 c.p.c. (doc. 3 parte opponente).
In merito, va innanzitutto premesso che ai sensi dell'art. 60, D.P.R. 600/1973: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è Controparte_5 abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano;
salvo il caso di consegna dell'atto
o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli articoli
142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano”.
Risulta dunque applicabile al caso di specie l'art. 140 c.p.c., il quale presuppone che sia noto il luogo di residenza, dimora o domicilio dove la notificazione può essere eseguita ai sensi dell'art. 139, ma si frappongano ostacoli al suo funzionamento per effetto dell'irreperibilità temporanea del destinatario e per l'assenza, incapacità o rifiuto da parte delle persone abilitate a ricevere in consegna
5 la copia dell'atto. In tal caso l'ufficiale giudiziario non può esimersi dall'eseguire la notifica, ma deve procedere con le formalità di cui all'art. 140 c.p.c.
Dunque, si ha irreperibilità quando nei luoghi nei quali la legge presume che il destinatario possa essere reperito (art. 139, co. 1) manchino (nel senso che non esistano) o non si rinvengano (nel senso che non siano presenti) il destinatario stesso o le persone che la norma processuale (art. 139, 2° co., ss.) considera idonee a garantire la trasmissione dell'atto, a causa della relazione o del rapporto, di diritto o di fatto, esistente con il destinatario;
si ha rifiuto quando le persone indicate (ma non il destinatario) rifiutino di ricevere l'atto.
Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che la notifica sia avvenuta in uno dei luoghi indicati dall'art. 139 c.p.c. e, in particolare, presso la residenza dell'opponente.
Invero, non risultano agli atti elementi capaci di evidenziare un effettivo collegamento tra Pt_1
l'indirizzo presso cui è stata effettuata la notificazione, né da cui trarre che all'epoca
[...] della notificazione tale luogo coincidesse con la sua residenza anagrafica. Piuttosto dal certificato storico di residenza prodotto dall'opponente risulta, al contrario, che a tale data la sua residenza era registrata in Prato, Via Don Antonio Ciabatti 13/1 a far data dal 17 novembre 2015 (doc. 4 parte opponente). Poiché le risultanze anagrafiche costituiscono presunzione semplice circa il collocamento della residenza (v. Cass. civ. Sez. I, 25/02/1995, n. 2143: “Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario di una notifica è rilevante esclusivamente il luogo dove questi dimora di fatto in via abituale. Pertanto, le risultanze anagrafiche rivestono un mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento”), sarebbe stato onere dell'amministrazione dimostrare un collegamento effettivo tra il contribuente e il luogo ove era stata effettuata la notifica;
tuttavia, non è stato dato né offerto alcun elemento in tal senso.
Non solo. Dalla documentazione prodotta dal risulta altresì che persino la notifica della CP_2 cartella fu effettuata presso Via Don Antonio Ciabatti già il 2 maggio 2016 (v.
IngiunzioneDiPagamentoConRelata prodotta dal ), cosicché se ne può dedurre che tale CP_2 risultava essere la residenza anagrafica registrata del contribuente sin da tale data, con la conseguenza che risulta del tutto priva di giustificazione la notificazione della cartella presso l'indirizzo di via
Benricevuto di Ser Leonardo 16.
A tal proposito, non ha nessuna rilevanza l'omessa comunicazione all' CP_5 circa la variazione del domicilio fiscale che, per le persone fisiche, coincide con la
[...] residenza anagrafica. Il terzo comma dell'art. 60, D.P.R. 600/1973 prevede, infatti, che: “Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica”, cosicché alla data del 17 febbraio
6 2017, quando è stata eseguita la notifica della cartella qui opposta, la variazione di residenza del doveva ormai ritenersi opponibile all'amministrazione, in quanto risalente al 17 Pt_1 novembre 2015.
Ne discende la nullità della notifica della cartella di pagamento sottostante l'intimazione oggetto di opposizione, con la conseguenza che, alla luce dell'orientamento recepito dalle Sezioni Unite della
Cassazione (Cass. Sez. U. 25/07/2007 n. 16412), l'intero procedimento di formazione della pretesa tributaria è illegittimo, poiché, in materia di vizio di omessa notifica della cartella di pagamento, il vizio formale non può essere ridotto alla mera dimensione di vizio proprio dell'atto, ma costituisce un vizio procedurale che, incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, inficia il rispetto dell'ordinato progredire delle notificazioni degli atti destinati con diversa e specifica funzione a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente e a rendere possibile per quest'ultimo un'efficace diritto di difesa.
Tanto basta, dunque, a compromettere, in parte qua, l'atto conseguente, ossia l'intimazione di pagamento n.13620249001437131/000, oggetto di opposizione (v. Cass. civ., Sez. Unite, 15/04/2021,
n. 10012 “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, 3° comma, del d.lgs.
n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria
a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”; v. anche, con specifico riferimento all'omessa notifica della cartella di pagamento, Cass. civ., Sez. V, 08/02/2006, n. 2798, rv. 590466: “In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la mancata previa notifica della cartella esattoriale di pagamento - o, a maggior ragione, dell'avviso di accertamento - comporta la nullità dell'avviso di mora: nullità che, in quanto vizio proprio di tale atto, è deducibile nei confronti del concessionario
7 che lo ha emesso. L'amministrazione finanziaria, infatti, deve rispettare le cadenze imposte dalla legge, in base alle quali la notificazione della cartella esattoriale costituisce un adempimento indefettibile, la cui mancanza comporta la nullità dell'avviso di mora indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute”.).
Considerato che l'opposizione ha ad oggetto un atto complesso, ossia l'intimazione di pagamento n.13620249001437131/000, riferita tanto alla cartella di pagamento n. 13620160012953921000 quanto alla cartella di pagamento n. 136 2022 00023651 51 000, lo stesso deve essere annullato parzialmente, non avendo l'amministrazione il diritto di agire esecutivamente per la soddisfazione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 3620160012953921000.
2. Sull'accertamento dell'infondatezza della pretesa impositiva. non si è limitato a contestare la pretesa esecutiva, ossia il diritto Parte_1 dell'amministrazione di portare ad esecuzione il credito fondato sulla cartella n.
13620160012953921000, avendo chiesto, in tesi, anche l'accertamento dell'insussistenza di quest'ultimo, risultando prescritta o comunque decaduta la pretesa sottostante.
Si tratta, nello specifico, di un credito avente ad oggetto la restituzione di somme corrisposte con ordine di pagamento dell'8 agosto 2005 in favore dell'opponente in forza della sentenza n. 2770/2004 del Tribunale di Firenze, poi riformata in appello.
La domanda, segnatamente, ha ad oggetto l'accertamento negativo del credito presupposto dell'azione esecutiva, fondato sull'esistenza di una fattispecie estintiva, ossia la sua prescrizione o la sua decadenza.
Quanto al primo aspetto, nonostante la nullità della notificazione della cartella di pagamento n.
13620160012953921000, non risultano gli estremi della prescrizione, considerato che i relativi termini sono stati interrotti dalla rituale notifica all'opponente, in data 2 maggio 2016, dell'ingiunzione di pagamento delle somme relative al credito corrispondente (v.
IngiunzioneDiPagamentoConRelata prodotta dal ), sorto nel il 17 luglio 2008 per effetto CP_2 della riforma della sentenza di primo grado, in forza della sentenza della Corte di Appello di Firenze
1068/2008. Solo da tale momento, infatti, l'amministrazione avrebbe potuto richiedere la restituzione delle somme eccedenti corrisposte in forza della condanna di primo grado, considerato che quest'ultima costituiva valido titolo per la loro conservazione in capo all'accipiens.
Più specificamente, la pretesa fatta valere dall'amministrazione è diretta ad ottenere la restituzione di somme versate in forza di un titolo giudiziale parzialmente venuto meno. Segnatamente, l'art. 2033
c.c. consente di ottenere la restituzione della prestazione non dovuta, ossia di ciò che è ingiustificatamente transitato da un soggetto ad un altro per mezzo di un comportamento bilateralmente attivo, proveniente tanto dal solvens (il pagamento) quanto dall'accipiens (il
8 ricevimento dell'oggetto della prestazione). Nessun altro presupposto è richiesto per l'indebito c.d. oggettivo.
Con particolare riferimento al caso di specie, relativo alla restituzione di somme corrisposte in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale riformato, la giurisprudenza segue il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 21/11/2019, n. 30389, rv. 656254-01; Cass. civ. Sez. III Ord., 03/10/2005, n. 19296, rv. 584460).
A tal proposito, secondo l'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tradizionalmente, si ritiene che le uniche circostanze che rilevano ai fini del decorso del termine sono quelle di diritto, tra le quali rientra certamente l'interposizione di una sentenza che impedisce all'avente diritto di recuperare le somme indebitamente corrisposte.
Ne discende che, nel caso di specie il termine di prescrizione decennale decorre dal 17 luglio 2009 ed è stato validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento del 2 maggio 2016 e successivamente dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.13620249001437131/000 del
06.06.2024.
Dalla relata di notifica redatta dal funzionario dell' emerge che in data 2 maggio 2016 l'atto Pt_2 con cui il MINISTERO aveva intimato a il pagamento di euro 176.595,06, per Parte_1
i titoli in esame, è stato consegnato a quest'ultimo, il quale ha apposto sulla relata la propria firma per ricevuta ((v. IngiunzioneDiPagamentoConRelata prodotta dal ). CP_2
L'eccezione di prescrizione non è perciò meritevole di accoglimento.
È altresì infondata la domanda di accertamento negativo per decadenza della pretesa tardivamente iscritta a ruolo, considerato che i termini previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 si applicano solo alle imposte dirette e all'IVA, pertanto i crediti non tributari sono sottoposti alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 07/03/2025, n. 1905).
La domanda va dunque respinta.
3. Conclusioni e regime delle spese.
In definitiva deve essere accolta l'opposizione, con dichiarazione dell'insussistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente al recupero delle somme portate dalla cartella n.
13620160012953921000, mentre va respinta l'azione di accertamento negativo promossa dall'opponente.
Considerata la soccombenza reciproca, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
Del resto, sul punto non ha alcuna influenza la circostanza che il procedimento di notificazione sia
9 stato svolto a cura del concessionario, poiché, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore realizzando atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni (nell'ambito dei quali non è stata spiegata alcuna azione di garanzia che conduca a porre le spese a carico dell'ente impositore), mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., data ud. 21/09/2022, 02/11/2022, n. 32263).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza o eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e dichiara l'insussistenza del diritto di procedere esecutivamente per il recupero delle somme portate dalla cartella n. 13620160012953921000;
2. RESPINGE l'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria portata dalla cartella n.
13620160012953921000;
3. DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Prato, 16/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10