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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/06/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3181/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott. Virgilio Notari Presidente dott. Michela Grillo Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3181 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “divorzio contenzioso-scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 4 giugno 2025, e vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Sara Bergamini, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Formia, via C.
Colombo n. 19;
RICORRENTE
E
(C.F. nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
30.06.1979,
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 4 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 1. Con ricorso depositato il 6 dicembre 2024, la sig.ra – premesso che Parte_1
le parti hanno contratto matrimonio civile in data 11.10.2009 a Cassino, da cui sono nati i figli (il 2.07.2005) e (il 14.05.2012), che con accordo di negoziazione Per_1 Per_2
assistita del 3.11.2016 i coniugi addivenivano alla separazione consensuale, autorizzata con provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino il
10.11.2016, nel procedimento R.G. n. 136/16 – riferiva che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti;
che la ricorrente è priva di redditi mentre il resistente ha da sempre svolto lavori saltuari senza contribuire al mantenimento pattuito in sede di separazione;
che il figlio è maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Per_1
che il padre si disinteressa totalmente della figlia minore, la quale ha da sempre voluto incontrarlo, ma alla presenza del fratello maggiore, non sentendosi sicura di trascorrere il tempo con lo stesso. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso di lei e disciplina del diritto di visita paterno;
porsi a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento a favore di ciascun figlio nella misura di euro 200,00, a decorrere dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Notificati il ricorso e il relativo decreto a , quest'ultimo non si Controparte_1
costituiva in giudizio.
All'udienza del 4.06.2025, riscontrata l'impossibilità di tentare la conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, venivano confermati provvisoriamente i provvedimenti resi nell'ambito del giudizio di separazione. Alla suddetta udienza la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , che, Controparte_1
nonostante la ritualità della notificazione, non si è costituito in giudizio.
3. Va poi dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da ed Parte_1
, in quanto la separazione dei coniugi si protrae ininterrottamente e Controparte_1
non risulta che sia intervenuta riconciliazione tra gli stessi, sicché devono ritenersi ricorrere gli estremi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della L. n. 898/70.
4. Quanto al figlio , si dà atto che nelle more quest'ultimo è divenuto Per_1 maggiorenne. Pertanto, alcuna disposizione deve adottarsi in ordine all'affidamento, collocamento e diritto di visita dello stesso.
pagina 2 di 6 Con riguardo alla figlia minore anno poste le seguenti considerazioni. Per_2
In ordine alle modalità di affidamento, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., deve osservarsi, in linea generale, che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema
Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del
08/02/2012); la mera conflittualità infatti non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del 29/03/2012), con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 6535 del 2019; Cass. n. 24526 del 2010). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425;
pagina 3 di 6 Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n.
14480 del 2006).
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore in ragione del disinteresse manifestato dal padre nei confronti della stessa, che non vedrebbe da circa un anno, evidenziando, al contempo, che la figlia non ha mai instaurato un rapporto con il padre, viste le sue continue assenze. Ha altresì riferito nel ricorso che lo stesso non ha mai contribuito al mantenimento pattuito in sede di separazione.
Ciò posto, sussistono, al riguardo, le condizioni di cui all'art. 337 quater c.c. potendo desumersi dal già evidenziato, ormai perdurante nel tempo, sostanziale disinteresse del resistente per il proprio nucleo familiare e per i bisogni sia morali che materiali della minore che l'affidamento condiviso finirebbe per arrecare in concreto pregiudizio al preminente interesse della minore stessa;
ed invero, l'affido condiviso presuppone la costante collaborazione tra i genitori nel percorso di crescita, educativo e formativo del minore, che, in caso di disinteresse del genitore, manca del tutto e rivela l'inidoneità dello stesso ad occuparsi in maniera costante del figlio (cfr., tra le altre,
Tribunale Vicenza, Sez. II, 11 novembre 2019, n. 2328). Il resistente non costituendosi nel presente giudizio non ha mostrato interesse ad una decisione di segno contrario e, in particolare, non ha offerto, a fronte delle allegazioni della ricorrente, alcun elemento concreto indicativo di una oramai raggiunta capacità genitoriale e di una forte spinta motivazionale ad intrattenere un continuo e valido rapporto con la figlia garantendo alla stessa una costante e serena presenza finalizzata alla cura, all'istruzione e all'educazione oltre che al mantenimento.
Pertanto, deve ritenersi che sia nel migliore interesse della minore disporre l'affidamento esclusivo alla madre, con collocamento presso la stessa, con cui la figlia attualmente vive.
Quanto al diritto di visita – tenuto conto che la ricorrente ha riferito che durante le rare volte in cui il padre ha visto la figlia, quest'ultima lo ha sempre voluto incontrare con la presenza del fratello maggiore non sentendosi sicura – questo verrà disciplinato di volta in volta dalle parti, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e compatibilmente con la volontà della stessa.
5. In ordine al contributo economico a carico del resistente in favore dei figli, si ritiene di confermare quanto già disposto in sede di separazione. Pertanto, il padre pagina 4 di 6 contribuirà al mantenimento dei due figli nella misura complessiva di euro 400,00 al mese, ossia euro 200,00 per ciascuno, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso questo
Tribunale.
Detta quantificazione appare infatti congrua, tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore. Inoltre, non vi sono elementi per ritenere che il figlio oggi maggiorenne sia economicamente indipendente, considerata, peraltro, la Per_1 giovane età dello stesso (di quasi vent'anni). La ricorrente non ha depositato documentazione reddituale e in udienza ha comunque riferito di svolgere l'attività di assistente domiciliare e di guadagnare circa euro 500,00 mensili. Il resistente, che al tempo della separazione versava in precarie condizioni economiche e svolgeva lavori occasionali come cameriere (come evidenziato dalle parti nell'accordo di separazione allegato al ricorso), non costituendosi non ha offerto alcun elemento rilevante per un'eventuale modifica dell'assegno in questione. Va altresì confermata la ripartizione tra le parti delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50%.
Inoltre, tenuto conto del prevalente collocamento dei figli presso la ricorrente, si dispone la percezione dell'assegno unico interamente in favore della stessa, conformemente a quanto richiesto dalla parte alla prima udienza.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza (tenuto conto dell'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo) e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità), dell'attività svolta (con unificazione della fase di trattazione e decisionale, essendo la causa stata definita all'esito della prima udienza) e della non particolare complessità delle questioni trattate (con conseguente applicazione dei valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto il 6.12.2024 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_1
2. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da ed Parte_1 CP_1
in Itri (LT) in data 15.10.2009, iscritto nell'Ufficio di Stato Civile di detto
[...]
Comune, Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2009, Parte I, n. 7;
pagina 5 di 6 3. a modifica delle statuizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita del 3.11.2016 per la separazione consensuale dei coniugi autorizzata con provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino il 10.11.2016 (confermate anche in via temporanea e urgente nel presente giudizio), dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, confermando il collocamento prevalente presso la Per_2 quest'ultima e con disciplina del diritto di visita paterno secondo quanto indicato in parte motiva;
4. conferma le statuizioni di ordine economico assunte in sede di separazione (obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei due figli nella misura complessiva di euro
400,00 al mese, ossia euro 200,00 per ciascuno, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. dispone che l'assegno unico per la prole sia percepito interamente da Parte_1
6. manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Itri (LE), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
7. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
che liquida in euro 2,300,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed
[...]
euro 98,00 per esborsi.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale dell'11.06.2025
IL Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Virgilio Notari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott. Virgilio Notari Presidente dott. Michela Grillo Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3181 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “divorzio contenzioso-scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 4 giugno 2025, e vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Sara Bergamini, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Formia, via C.
Colombo n. 19;
RICORRENTE
E
(C.F. nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
30.06.1979,
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 4 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 1. Con ricorso depositato il 6 dicembre 2024, la sig.ra – premesso che Parte_1
le parti hanno contratto matrimonio civile in data 11.10.2009 a Cassino, da cui sono nati i figli (il 2.07.2005) e (il 14.05.2012), che con accordo di negoziazione Per_1 Per_2
assistita del 3.11.2016 i coniugi addivenivano alla separazione consensuale, autorizzata con provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino il
10.11.2016, nel procedimento R.G. n. 136/16 – riferiva che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti;
che la ricorrente è priva di redditi mentre il resistente ha da sempre svolto lavori saltuari senza contribuire al mantenimento pattuito in sede di separazione;
che il figlio è maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Per_1
che il padre si disinteressa totalmente della figlia minore, la quale ha da sempre voluto incontrarlo, ma alla presenza del fratello maggiore, non sentendosi sicura di trascorrere il tempo con lo stesso. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso di lei e disciplina del diritto di visita paterno;
porsi a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento a favore di ciascun figlio nella misura di euro 200,00, a decorrere dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Notificati il ricorso e il relativo decreto a , quest'ultimo non si Controparte_1
costituiva in giudizio.
All'udienza del 4.06.2025, riscontrata l'impossibilità di tentare la conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, venivano confermati provvisoriamente i provvedimenti resi nell'ambito del giudizio di separazione. Alla suddetta udienza la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , che, Controparte_1
nonostante la ritualità della notificazione, non si è costituito in giudizio.
3. Va poi dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da ed Parte_1
, in quanto la separazione dei coniugi si protrae ininterrottamente e Controparte_1
non risulta che sia intervenuta riconciliazione tra gli stessi, sicché devono ritenersi ricorrere gli estremi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della L. n. 898/70.
4. Quanto al figlio , si dà atto che nelle more quest'ultimo è divenuto Per_1 maggiorenne. Pertanto, alcuna disposizione deve adottarsi in ordine all'affidamento, collocamento e diritto di visita dello stesso.
pagina 2 di 6 Con riguardo alla figlia minore anno poste le seguenti considerazioni. Per_2
In ordine alle modalità di affidamento, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., deve osservarsi, in linea generale, che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema
Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del
08/02/2012); la mera conflittualità infatti non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del 29/03/2012), con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 6535 del 2019; Cass. n. 24526 del 2010). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425;
pagina 3 di 6 Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n.
14480 del 2006).
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore in ragione del disinteresse manifestato dal padre nei confronti della stessa, che non vedrebbe da circa un anno, evidenziando, al contempo, che la figlia non ha mai instaurato un rapporto con il padre, viste le sue continue assenze. Ha altresì riferito nel ricorso che lo stesso non ha mai contribuito al mantenimento pattuito in sede di separazione.
Ciò posto, sussistono, al riguardo, le condizioni di cui all'art. 337 quater c.c. potendo desumersi dal già evidenziato, ormai perdurante nel tempo, sostanziale disinteresse del resistente per il proprio nucleo familiare e per i bisogni sia morali che materiali della minore che l'affidamento condiviso finirebbe per arrecare in concreto pregiudizio al preminente interesse della minore stessa;
ed invero, l'affido condiviso presuppone la costante collaborazione tra i genitori nel percorso di crescita, educativo e formativo del minore, che, in caso di disinteresse del genitore, manca del tutto e rivela l'inidoneità dello stesso ad occuparsi in maniera costante del figlio (cfr., tra le altre,
Tribunale Vicenza, Sez. II, 11 novembre 2019, n. 2328). Il resistente non costituendosi nel presente giudizio non ha mostrato interesse ad una decisione di segno contrario e, in particolare, non ha offerto, a fronte delle allegazioni della ricorrente, alcun elemento concreto indicativo di una oramai raggiunta capacità genitoriale e di una forte spinta motivazionale ad intrattenere un continuo e valido rapporto con la figlia garantendo alla stessa una costante e serena presenza finalizzata alla cura, all'istruzione e all'educazione oltre che al mantenimento.
Pertanto, deve ritenersi che sia nel migliore interesse della minore disporre l'affidamento esclusivo alla madre, con collocamento presso la stessa, con cui la figlia attualmente vive.
Quanto al diritto di visita – tenuto conto che la ricorrente ha riferito che durante le rare volte in cui il padre ha visto la figlia, quest'ultima lo ha sempre voluto incontrare con la presenza del fratello maggiore non sentendosi sicura – questo verrà disciplinato di volta in volta dalle parti, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e compatibilmente con la volontà della stessa.
5. In ordine al contributo economico a carico del resistente in favore dei figli, si ritiene di confermare quanto già disposto in sede di separazione. Pertanto, il padre pagina 4 di 6 contribuirà al mantenimento dei due figli nella misura complessiva di euro 400,00 al mese, ossia euro 200,00 per ciascuno, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso questo
Tribunale.
Detta quantificazione appare infatti congrua, tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore. Inoltre, non vi sono elementi per ritenere che il figlio oggi maggiorenne sia economicamente indipendente, considerata, peraltro, la Per_1 giovane età dello stesso (di quasi vent'anni). La ricorrente non ha depositato documentazione reddituale e in udienza ha comunque riferito di svolgere l'attività di assistente domiciliare e di guadagnare circa euro 500,00 mensili. Il resistente, che al tempo della separazione versava in precarie condizioni economiche e svolgeva lavori occasionali come cameriere (come evidenziato dalle parti nell'accordo di separazione allegato al ricorso), non costituendosi non ha offerto alcun elemento rilevante per un'eventuale modifica dell'assegno in questione. Va altresì confermata la ripartizione tra le parti delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50%.
Inoltre, tenuto conto del prevalente collocamento dei figli presso la ricorrente, si dispone la percezione dell'assegno unico interamente in favore della stessa, conformemente a quanto richiesto dalla parte alla prima udienza.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza (tenuto conto dell'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo) e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità), dell'attività svolta (con unificazione della fase di trattazione e decisionale, essendo la causa stata definita all'esito della prima udienza) e della non particolare complessità delle questioni trattate (con conseguente applicazione dei valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto il 6.12.2024 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_1
2. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da ed Parte_1 CP_1
in Itri (LT) in data 15.10.2009, iscritto nell'Ufficio di Stato Civile di detto
[...]
Comune, Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2009, Parte I, n. 7;
pagina 5 di 6 3. a modifica delle statuizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita del 3.11.2016 per la separazione consensuale dei coniugi autorizzata con provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino il 10.11.2016 (confermate anche in via temporanea e urgente nel presente giudizio), dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, confermando il collocamento prevalente presso la Per_2 quest'ultima e con disciplina del diritto di visita paterno secondo quanto indicato in parte motiva;
4. conferma le statuizioni di ordine economico assunte in sede di separazione (obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei due figli nella misura complessiva di euro
400,00 al mese, ossia euro 200,00 per ciascuno, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. dispone che l'assegno unico per la prole sia percepito interamente da Parte_1
6. manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Itri (LE), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
7. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
che liquida in euro 2,300,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed
[...]
euro 98,00 per esborsi.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale dell'11.06.2025
IL Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Virgilio Notari
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