TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3580/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in via Goethe 1, Palermo, presso il suo studio, che sta in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliata in Corso Calatafimi n. 589, Palermo, presso lo studio dell'Avv.
MA RE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 7 ottobre 2025 e sottoscritto il 21 giugno 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 8 settembre
1987).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
2. Assegnazione della casa coniugale: La casa coniugale sita in Palermo via
Gino Marinuzzi n. 80, scala B piano I, riportato al C.U. di Palermo alla parita
109724, foglio 66. mappale 670 sub 25. z.c. 2 categoria A/3, classe 6, vani
6.5. R. C. e. 369.27 viene assegnata alla sig.ra , che ivi dimorerà CP_1 assieme alle figlie seppur maggiorenni ed ad oggi non totalmente autonome economicamente;
3. Il Sig. , si obbliga a trasferire l'usufrutto vita natural durante Parte_1 della casa coniugale sita in Palermo via Gino Marinuzzi n. 80, scala B piano I, riportato al C.U. di Palermo alla partita , foglio 66, mappale 670 sub P.IVA_1
25. Z.c. 2 categoria A/3, classe 6, vani 6.5. R C. €. 369.27 alla sig.ra CP_1
che ivi dimorerà assieme alle figlie seppur maggiorenni ed ad oggi non
[...] totalmente autonome economicamente. Tale assegnazione è finalizzata alla tutela dellinteresse delle figlie a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciute, costituendo tale interesse un dirito fondamentale di rango costituzionale, come riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata;
4. cessione nuda proprietà: il sig. si obbliga a cedere la nuda Parte_1 proprietà del medesino immobile sito in Palermo nella Via Gino Marinuzzi n
80 seala B Piano 1° riportato al C.U. di Palermo alla parita 109724, foglio 66, mappale 670 sub 25, z.c. 2 categoria A/3. classe 6, vani 6,5. R.C € 369.27 ai cinque figli: , nata il [...]; nata il [...]; Persona_1 Per_2
nata il [...]; , nata il [...]; e Per_3 Persona_4 [...]
, nato il [...], in [...] uguali tra loro. Pt_2
5. Mantenimento figlia non autosufficiente: Il sig. a decorrere dal Pt_1 mese di ottobre 2025, si obbliga a versare alla moglie, anticipatamente e comunque entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 100,00 (cento/00), a titolo di contributo all'assegno di mantenimento per la figlia , che verrà Per_4 rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale contributo cesserà al
2 raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
6. Spese straordinarie: Oltre al contributo di cui al punto precedente, il sig. si obbliga a corrispondere il 50% delle eventuali spese mediche non Pt_1 coperte dal Servizio Sanitario Nazionale nonché delle spese universitarie e di formazione professionale, da intendersi a titolo esaustivo: tasse universitarie, acquisto dei libri, materiale didattico, viaggi di istruzione e tutto quanto connesso alle attività formative. Le spese sopra indicate dovranno essere preventivamente concordate dai coniugi, salvo quelle di carattere urgente e indifferibile;
7. Spese straordinarie - modalità di rimborso: Le spese straordinarie, per la quota del 50% di pertinenza di ciascun coniuge, saranno rimborsate a colui/colei che le ha sostenute entro e non oltre il mese successivo all'avvenuto esborso, se debitamente documentate. Le eventuali spese straordinarie di importo superiore a €. 200,00 dovranno essere preventivamente concordate tra le parti;
8. Mantenimento figlio naturale riconosciuto: Il sig. si obbliga a Pt_1 mantenere le medesime condizioni sopra descritte anche nei confronti del proprio figlio , il quale dimora stabilmente con la propria madre Parte_2 sig.ra fino al raggiungimento dell'indipendenza Parte_3 economica o al compimento del 26° anno di età;
9. Regolazione rapporti patrimoniali: I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale come sopra indicato. Con la sottoscrizione della presente dichiarano di non avere nulla a che pretendere reciprocamente, fatta salva l'esecuzione delle pattuizioni sopra descritte;
10. Consenso per documenti di identità: I coniugi danno il loro reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e/o delle carte d'identità valide per l'espatrio, per uso turistico o di lavoro;
11. Spese processuali: Le spese del presente giudizio sono a carico di ciascuna delle parti.
12. Trascrizione del decreto di omologa: Le parti chiedono espressamente che il decreto di omologa della presente separazione consensuale, contenente l'assegnazione della casa coniugale di cui al punto 2), sia trascritto nei registri
3 immobiliari presso la Conservatoria competente per territorio, ai sensi degli artt. 2643 e 2657 del Codice civile. A tal fine, le parti si impegnano a presentare al Conservatore dei registri immobiliari, entro 60 giorni dall'omologazione, copia autenticata del decreto di omologa unitamente alla nota di trascrizione redatta in conformità all'art. 2659 del Codice civile, con le spese di trascrizione a carico del sig. .” Parte_1
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 113, P. II-, S. A, Anno 1987) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3580/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in via Goethe 1, Palermo, presso il suo studio, che sta in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliata in Corso Calatafimi n. 589, Palermo, presso lo studio dell'Avv.
MA RE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 7 ottobre 2025 e sottoscritto il 21 giugno 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 8 settembre
1987).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
2. Assegnazione della casa coniugale: La casa coniugale sita in Palermo via
Gino Marinuzzi n. 80, scala B piano I, riportato al C.U. di Palermo alla parita
109724, foglio 66. mappale 670 sub 25. z.c. 2 categoria A/3, classe 6, vani
6.5. R. C. e. 369.27 viene assegnata alla sig.ra , che ivi dimorerà CP_1 assieme alle figlie seppur maggiorenni ed ad oggi non totalmente autonome economicamente;
3. Il Sig. , si obbliga a trasferire l'usufrutto vita natural durante Parte_1 della casa coniugale sita in Palermo via Gino Marinuzzi n. 80, scala B piano I, riportato al C.U. di Palermo alla partita , foglio 66, mappale 670 sub P.IVA_1
25. Z.c. 2 categoria A/3, classe 6, vani 6.5. R C. €. 369.27 alla sig.ra CP_1
che ivi dimorerà assieme alle figlie seppur maggiorenni ed ad oggi non
[...] totalmente autonome economicamente. Tale assegnazione è finalizzata alla tutela dellinteresse delle figlie a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciute, costituendo tale interesse un dirito fondamentale di rango costituzionale, come riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata;
4. cessione nuda proprietà: il sig. si obbliga a cedere la nuda Parte_1 proprietà del medesino immobile sito in Palermo nella Via Gino Marinuzzi n
80 seala B Piano 1° riportato al C.U. di Palermo alla parita 109724, foglio 66, mappale 670 sub 25, z.c. 2 categoria A/3. classe 6, vani 6,5. R.C € 369.27 ai cinque figli: , nata il [...]; nata il [...]; Persona_1 Per_2
nata il [...]; , nata il [...]; e Per_3 Persona_4 [...]
, nato il [...], in [...] uguali tra loro. Pt_2
5. Mantenimento figlia non autosufficiente: Il sig. a decorrere dal Pt_1 mese di ottobre 2025, si obbliga a versare alla moglie, anticipatamente e comunque entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 100,00 (cento/00), a titolo di contributo all'assegno di mantenimento per la figlia , che verrà Per_4 rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale contributo cesserà al
2 raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
6. Spese straordinarie: Oltre al contributo di cui al punto precedente, il sig. si obbliga a corrispondere il 50% delle eventuali spese mediche non Pt_1 coperte dal Servizio Sanitario Nazionale nonché delle spese universitarie e di formazione professionale, da intendersi a titolo esaustivo: tasse universitarie, acquisto dei libri, materiale didattico, viaggi di istruzione e tutto quanto connesso alle attività formative. Le spese sopra indicate dovranno essere preventivamente concordate dai coniugi, salvo quelle di carattere urgente e indifferibile;
7. Spese straordinarie - modalità di rimborso: Le spese straordinarie, per la quota del 50% di pertinenza di ciascun coniuge, saranno rimborsate a colui/colei che le ha sostenute entro e non oltre il mese successivo all'avvenuto esborso, se debitamente documentate. Le eventuali spese straordinarie di importo superiore a €. 200,00 dovranno essere preventivamente concordate tra le parti;
8. Mantenimento figlio naturale riconosciuto: Il sig. si obbliga a Pt_1 mantenere le medesime condizioni sopra descritte anche nei confronti del proprio figlio , il quale dimora stabilmente con la propria madre Parte_2 sig.ra fino al raggiungimento dell'indipendenza Parte_3 economica o al compimento del 26° anno di età;
9. Regolazione rapporti patrimoniali: I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale come sopra indicato. Con la sottoscrizione della presente dichiarano di non avere nulla a che pretendere reciprocamente, fatta salva l'esecuzione delle pattuizioni sopra descritte;
10. Consenso per documenti di identità: I coniugi danno il loro reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e/o delle carte d'identità valide per l'espatrio, per uso turistico o di lavoro;
11. Spese processuali: Le spese del presente giudizio sono a carico di ciascuna delle parti.
12. Trascrizione del decreto di omologa: Le parti chiedono espressamente che il decreto di omologa della presente separazione consensuale, contenente l'assegnazione della casa coniugale di cui al punto 2), sia trascritto nei registri
3 immobiliari presso la Conservatoria competente per territorio, ai sensi degli artt. 2643 e 2657 del Codice civile. A tal fine, le parti si impegnano a presentare al Conservatore dei registri immobiliari, entro 60 giorni dall'omologazione, copia autenticata del decreto di omologa unitamente alla nota di trascrizione redatta in conformità all'art. 2659 del Codice civile, con le spese di trascrizione a carico del sig. .” Parte_1
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 113, P. II-, S. A, Anno 1987) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4