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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 288/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAINENTI TOMMASO, Presidente e Relatore
CAVA IU, Giudice
COZZOLINO IU AN, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4251/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001SC0000020200002 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta nei sensi che seguono.
Va premesso che non può parlarsi di difetto di motivazione dell'atto impugnato in quanto essa deve ritenersi sussistente ed esaustiva in tutti i casi in cui, come qui, consenta al contribuente di conoscere la natura e l'entità della pretesa tributaria sì da approntare -come ha puntualmente fatto- idonea difesa, irrilevante la mancata allegazione della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in quanto da intendersi già in possesso del contribuente.
Nel merito, va rilevato che nella fattispecie in esame ha trovato applicazione secondo la posizione dell'Agenzia la lettera b), del primo comma dell'articolo 8, della prima parte della Tariffa allegata al DPR n.
131 del 1986, la quale assoggetta all'imposta proporzionale di registro nella misura del 3% gli atti dell'Autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio quando si tratta di atti "recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura". In aggiunta, l'imposta proporzionale dell'1%.
Ma non si è avuto alcun trasferimento di ricchezza per cui trova applicazione la sola liquidazione dell'imposta a tariffa fissa atteso che si è determinato il mero ripristino di un'originaria situazione patrimoniale.
Occorre quindi privilegiare quello che è il contenuto evidentemente solo ripristinatorio della pronuncia.
L'orientamento della Suprema Corte, per una fattispecie confrontabile, è nel senso che segue:
“In tema di imposta di registro, la sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito dal fallito è soggetta all'aliquota proporzionale di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (prevista per i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura) - e non al pagamento della misura fissa prevista dalla successiva lett. e) del medesimo articolo
(prevista per i provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto) - perché tale sentenza possiede contenuti ed effetti diversi dalle sentenze di nullità o annullamento di un atto o di risoluzione di un contratto, tenuto conto che non opera alcuna caducazione dell'atto impugnato, il quale resta infatti in vita, anche se privo di efficacia nei confronti del fallimento e della procedura esecutiva, e che le conseguenti restituzioni non comportano il ripristino della situazione anteriore, ma un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, consentendo il recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza sottratti” (ex plurimis Cass.n.16814/2017) .
Per il profilo che qui rileva l'attenzione va dunque posta sul contenuto della pronuncia, escludendo l'imposizione in parola tutte le volte in cui, come nella fattispecie ora in discussione, non vi sia stato trasferimento di ricchezza ma semplice ripristino dello status quo ante patrimoniale.
S'aggiunga che sarebbe comunque ravvisabile duplicazione d'imposizione poiché si è giunti ad una evidente duplice tassazione (3% e 1%) per un medesimo fatto giuridico (da sottoporre invece come visto a tariffa fissa).
Discende da quanto precede l'annullamento dell'atto impugnato. Spese compensate per i profili di novità e controvertibilità della vicenda.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione nei sensi di cui in motivazione;
compensa le spese
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAINENTI TOMMASO, Presidente e Relatore
CAVA IU, Giudice
COZZOLINO IU AN, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4251/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001SC0000020200002 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta nei sensi che seguono.
Va premesso che non può parlarsi di difetto di motivazione dell'atto impugnato in quanto essa deve ritenersi sussistente ed esaustiva in tutti i casi in cui, come qui, consenta al contribuente di conoscere la natura e l'entità della pretesa tributaria sì da approntare -come ha puntualmente fatto- idonea difesa, irrilevante la mancata allegazione della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in quanto da intendersi già in possesso del contribuente.
Nel merito, va rilevato che nella fattispecie in esame ha trovato applicazione secondo la posizione dell'Agenzia la lettera b), del primo comma dell'articolo 8, della prima parte della Tariffa allegata al DPR n.
131 del 1986, la quale assoggetta all'imposta proporzionale di registro nella misura del 3% gli atti dell'Autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio quando si tratta di atti "recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura". In aggiunta, l'imposta proporzionale dell'1%.
Ma non si è avuto alcun trasferimento di ricchezza per cui trova applicazione la sola liquidazione dell'imposta a tariffa fissa atteso che si è determinato il mero ripristino di un'originaria situazione patrimoniale.
Occorre quindi privilegiare quello che è il contenuto evidentemente solo ripristinatorio della pronuncia.
L'orientamento della Suprema Corte, per una fattispecie confrontabile, è nel senso che segue:
“In tema di imposta di registro, la sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito dal fallito è soggetta all'aliquota proporzionale di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (prevista per i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura) - e non al pagamento della misura fissa prevista dalla successiva lett. e) del medesimo articolo
(prevista per i provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto) - perché tale sentenza possiede contenuti ed effetti diversi dalle sentenze di nullità o annullamento di un atto o di risoluzione di un contratto, tenuto conto che non opera alcuna caducazione dell'atto impugnato, il quale resta infatti in vita, anche se privo di efficacia nei confronti del fallimento e della procedura esecutiva, e che le conseguenti restituzioni non comportano il ripristino della situazione anteriore, ma un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, consentendo il recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza sottratti” (ex plurimis Cass.n.16814/2017) .
Per il profilo che qui rileva l'attenzione va dunque posta sul contenuto della pronuncia, escludendo l'imposizione in parola tutte le volte in cui, come nella fattispecie ora in discussione, non vi sia stato trasferimento di ricchezza ma semplice ripristino dello status quo ante patrimoniale.
S'aggiunga che sarebbe comunque ravvisabile duplicazione d'imposizione poiché si è giunti ad una evidente duplice tassazione (3% e 1%) per un medesimo fatto giuridico (da sottoporre invece come visto a tariffa fissa).
Discende da quanto precede l'annullamento dell'atto impugnato. Spese compensate per i profili di novità e controvertibilità della vicenda.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione nei sensi di cui in motivazione;
compensa le spese