Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 1486 / 2024 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per (Avv. DI GIUSEPPE HASANI GIULIANO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
DI MO (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
Resistente
◊
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 30/05/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e la ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da parte ricorrente dichiara che
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
civile dalla data della domanda (23/12/2021).
Rigetta per la restante parte l'opposizione proposta.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente,
liquidati come da separato decreto. Dichiara che il convenuto non è tenuto a rifondere le spese come sopra liquidate allo Stato. Pone definitivamente a carico
CP_ dell le spese delle consulenze tecniche espletate.
FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso giudiziale, parte ricorrente, in contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'invalidità civile dalla misura minima del 74% al 99%(ai fini della percezione dell'assegno mensile di invalidità) , oltre che della disabilità grave di cui all'art. 3 co. 3 ex legge 104/1992. Il
c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare di dette previdenze. Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 2.02.2024, proponeva rituale opposizione insistendo per il chiesto riconoscimento .
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'udienza di trattazione scritta del
30.05.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo che precede.
Il c.t.u., nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che parte ricorrente possegga il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire delle prestazioni di cui
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro al ricorso introduttivo solo limitatamente al riconoscimento del 74% di validità
civile, risultando infondate le altre richieste.
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto maggiormente convincenti in relazione alla diagnosi formulata a seguito degli accertamenti espletati. Conseguentemente l'opposizione proposta da parte ricorrente va accolta solo nei termini di cui al dispositivo. Può, quindi, affermarsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del 74% di validità civile (ai fini della percezione dell'assegno mensile di invalidità) dalla data della domanda amministrativa mentre va ritenuto insussistente il requisito sanitario utile al riconoscimento dello stato di portatrice di disabilità con connotazione di gravità, ex art. 3, Comma 3, Legge104/92 ( cfr. relazione di ctu in atti).
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale, appare giusto compensare interamente, fra le parti, le spese processuali. Rimangono, definitivamente, a carico
CP_ dell le spese per la consulenza tecnica già liquidate.
Considerato che la parte è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto. Dichiara che il convenuto non è tenuto a rifondere le spese come
CP_ sopra liquidate allo Stato. Vanno definitivamente poste a carico dell le spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico di quest'ultimo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 4.06.2025 .
IL GIUDICE
ANNA DIFALCO
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