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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 756/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 10:49, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 756/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PORTAFOGLIO MARIALUISA, elettivamente domiciliato in San Martino 77 56125 Pisa Italia presso il difensore avv. PORTAFOGLIO MARIALUISA
PARTE RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA BUFALINI 7 50122
FIRENZE presso il difensore avv. BENUCCI DANIELA
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
Con ricorso depositato in data 4.9.2023, - premesso di aver svolto attività quale Parte_1 dipendente della società dapprima con la qualifica di “operaio specializzato Controparte_2 nella circolazione”, e attualmente, a seguito di dichiarazione di inidoneità permanente alla mansione dell'11.1.2022, con la qualifica di ispettore della qualità, della manutenzione, della pulizia e sicurezza- , ha allegato di essere affetto da tendinite del sovraspinoso bilaterale, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimento amministrativo concluso con il rigetto dell' . CP_1
Tanto esposto - e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico nella misura del 10% per la patologia per cui è causa, da cumulare anche tenuto conto dell'invalidità già riconosciuta dall' ; chiedeva pertanto che, considerata la misura CP_1 complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di pagina 2 di 5 capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Deve anzitutto osservarsi che il teste , sentito alla udienza del 21.5.2024 e collega del Testimone_1 ricorrente confermava lo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso sub capp. 2-9, 14-
17 (e, in particolare, le attività relative all'agganciare e sganciare ganci del peso di 20 kg). Anche la teste , poi, intimata dall' e , sentita alla medesima Testimone_2 CP_1 CP_3 CP_2 udienza in prova contraria, confermava anch'essa i medesimi capp. del ricorso (v. verbale di udienza del 21.5.2024, ma v. anche le dichiarazioni rese dal teste all'udienza Testimone_3 del 7.11.2024).
Tanto premesso, quanto alla natura professionale della patologia che affligge il ricorrente non può mancare di osservarsi come, sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona dell'odierno attore, il consulente tecnico nominato, dott. ha motivato in relazione Persona_1
CP_ alle patologie per cui è causa chiarendo “(..) Il sig. ebbe a presentare all' in data Parte_1
02/03/2021 domanda di riconoscimento di malattia professionale “Tendinite del sopraspinato”. Il caso fu ritenuto CP_ non indennizzabile in ambito per assenza di patologia. Trattasi di lavoratore manuale in ambito ferroviario
(dapprima attraverso società in appalto e poi come dipendente di ) da circa 34 anni in qualità di CP_4 operatore polivalente addetto alla manutenzione ed alla preparazione dei treni. Avuto conto della tipologia operativa professionale svolta appare evidente che fu sempre sottoposto, e lo è a tutt'oggi, a movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico meccanico e movimenti ripetitivi degli arti superiori, posture incongrue protratte. Il periodo di esposizione ai rischi di rilievo è di circa trentaquattro anni il che fa ritenere provati anche i criteri temporale e della continuità fenomenica oltre a quello dell'efficacia lesiva. Fra l'altro risultano già riconosciute ed indennizzate altre patologie
(discopatie lombari, epicondilite bilaterale) riconducibili ad alcuni di tali rischi professionali. La reiezione da parte CP_ dell' per assenza di patologia è immotivata in base alla oggettività clinica e strumentale, che consente di confermare la diagnosi di tendinopatia della cuffia dei rotatori bilateralmente. Pertanto la patologia denunciata a carico di entrambe le spalle per cui è causa può ragionevolmente ascriversi, quantomeno a titolo concausale prevalente,
a noxa lavorativa. Il danno della spalla sinistra è da far pari al 3%(tre per cento), quello della spalla destra al
4%(quattro per cento), fra loro concorrenti, con riferimento alle voci tabellari 224 e 227. Avuto conto di ciò, valutando il quadro complessivo in maniera equitativa, si ottiene una stima complessiva del danno biologico in misura pari al 7%(sette per cento). Avuto conto delle preesistenze documentate la rendita complessiva a far data dal
pagina 3 di 5 02/03/2021 dovrà essere computata nel 33%(trentatré per cento).” (v., ancora, elaborato peritale depositato).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, ed avendo, il dott. Per_1 preso posizione in maniera esauriente sulle note critiche del CTP . CP_1
In particolare, il CTU nominato chiariva “le note flogistiche descritte nelle RM sono certamente legate ad aspetti infiammatori ma subacuti/cronici e non acuti, ed in conseguenza della patologia degenerativa descritta anch'essa nelle stesse indagini (riduzione spazio subacromiale, disomogeneità strutturale del tendine sovraspinato, irregolarità trochite omerale, irregolarità del cercine glenoideo). Inoltre all'esame obiettivo si percepiscono evidenti rumori di scroscio articolare indice ulteriore di degenerazione articolare. Tale aspetti obiettivi (clinici e strumentali) fanno ritenere che la patologia documentata sia di tipo degenerativo cronico e non già di tipo flogistico reattivo. In sostanza persistono elementi atti a considerare il quadro anatomo-funzionale odierno come attribuibile a noxa degenerativa professionale da sovraccarico degli arti superiori.” (cfr., ancora, elaborato peritale depositato).
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura del 33%, con decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell' , del 33%, con la decorrenza CP_1 sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
pagina 4 di 5 LIVORNO, 3 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 10:49, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 756/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PORTAFOGLIO MARIALUISA, elettivamente domiciliato in San Martino 77 56125 Pisa Italia presso il difensore avv. PORTAFOGLIO MARIALUISA
PARTE RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA BUFALINI 7 50122
FIRENZE presso il difensore avv. BENUCCI DANIELA
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
Con ricorso depositato in data 4.9.2023, - premesso di aver svolto attività quale Parte_1 dipendente della società dapprima con la qualifica di “operaio specializzato Controparte_2 nella circolazione”, e attualmente, a seguito di dichiarazione di inidoneità permanente alla mansione dell'11.1.2022, con la qualifica di ispettore della qualità, della manutenzione, della pulizia e sicurezza- , ha allegato di essere affetto da tendinite del sovraspinoso bilaterale, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimento amministrativo concluso con il rigetto dell' . CP_1
Tanto esposto - e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico nella misura del 10% per la patologia per cui è causa, da cumulare anche tenuto conto dell'invalidità già riconosciuta dall' ; chiedeva pertanto che, considerata la misura CP_1 complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di pagina 2 di 5 capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Deve anzitutto osservarsi che il teste , sentito alla udienza del 21.5.2024 e collega del Testimone_1 ricorrente confermava lo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso sub capp. 2-9, 14-
17 (e, in particolare, le attività relative all'agganciare e sganciare ganci del peso di 20 kg). Anche la teste , poi, intimata dall' e , sentita alla medesima Testimone_2 CP_1 CP_3 CP_2 udienza in prova contraria, confermava anch'essa i medesimi capp. del ricorso (v. verbale di udienza del 21.5.2024, ma v. anche le dichiarazioni rese dal teste all'udienza Testimone_3 del 7.11.2024).
Tanto premesso, quanto alla natura professionale della patologia che affligge il ricorrente non può mancare di osservarsi come, sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona dell'odierno attore, il consulente tecnico nominato, dott. ha motivato in relazione Persona_1
CP_ alle patologie per cui è causa chiarendo “(..) Il sig. ebbe a presentare all' in data Parte_1
02/03/2021 domanda di riconoscimento di malattia professionale “Tendinite del sopraspinato”. Il caso fu ritenuto CP_ non indennizzabile in ambito per assenza di patologia. Trattasi di lavoratore manuale in ambito ferroviario
(dapprima attraverso società in appalto e poi come dipendente di ) da circa 34 anni in qualità di CP_4 operatore polivalente addetto alla manutenzione ed alla preparazione dei treni. Avuto conto della tipologia operativa professionale svolta appare evidente che fu sempre sottoposto, e lo è a tutt'oggi, a movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico meccanico e movimenti ripetitivi degli arti superiori, posture incongrue protratte. Il periodo di esposizione ai rischi di rilievo è di circa trentaquattro anni il che fa ritenere provati anche i criteri temporale e della continuità fenomenica oltre a quello dell'efficacia lesiva. Fra l'altro risultano già riconosciute ed indennizzate altre patologie
(discopatie lombari, epicondilite bilaterale) riconducibili ad alcuni di tali rischi professionali. La reiezione da parte CP_ dell' per assenza di patologia è immotivata in base alla oggettività clinica e strumentale, che consente di confermare la diagnosi di tendinopatia della cuffia dei rotatori bilateralmente. Pertanto la patologia denunciata a carico di entrambe le spalle per cui è causa può ragionevolmente ascriversi, quantomeno a titolo concausale prevalente,
a noxa lavorativa. Il danno della spalla sinistra è da far pari al 3%(tre per cento), quello della spalla destra al
4%(quattro per cento), fra loro concorrenti, con riferimento alle voci tabellari 224 e 227. Avuto conto di ciò, valutando il quadro complessivo in maniera equitativa, si ottiene una stima complessiva del danno biologico in misura pari al 7%(sette per cento). Avuto conto delle preesistenze documentate la rendita complessiva a far data dal
pagina 3 di 5 02/03/2021 dovrà essere computata nel 33%(trentatré per cento).” (v., ancora, elaborato peritale depositato).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, ed avendo, il dott. Per_1 preso posizione in maniera esauriente sulle note critiche del CTP . CP_1
In particolare, il CTU nominato chiariva “le note flogistiche descritte nelle RM sono certamente legate ad aspetti infiammatori ma subacuti/cronici e non acuti, ed in conseguenza della patologia degenerativa descritta anch'essa nelle stesse indagini (riduzione spazio subacromiale, disomogeneità strutturale del tendine sovraspinato, irregolarità trochite omerale, irregolarità del cercine glenoideo). Inoltre all'esame obiettivo si percepiscono evidenti rumori di scroscio articolare indice ulteriore di degenerazione articolare. Tale aspetti obiettivi (clinici e strumentali) fanno ritenere che la patologia documentata sia di tipo degenerativo cronico e non già di tipo flogistico reattivo. In sostanza persistono elementi atti a considerare il quadro anatomo-funzionale odierno come attribuibile a noxa degenerativa professionale da sovraccarico degli arti superiori.” (cfr., ancora, elaborato peritale depositato).
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura del 33%, con decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell' , del 33%, con la decorrenza CP_1 sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
pagina 4 di 5 LIVORNO, 3 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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