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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 401/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 401/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. COSTANZO VERONICA, presso il cui studio, in Lentini, via Erice n.
1, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del Sig. pro-tempore. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Resistente
pagina 1 di 3
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione il difensore di parte ricorrente ha concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente contesta il provvedimento di revoca sul presupposto che il Giudice non abbia motivato in ordine alla malafede o colpa grave sottesa all'iniziativa difensiva giudiziaria attuata, ovvero per avere rilevato la sussistenza della malafede o colpa grave prima della definizione di giudizio,
incorrendo un un'indebita anticipazione dello stesso.
Afferma, in ogni caso, l'insussistenza della rilevata colpa grave, avendo il sig. allegato la Pt_1
documentazione necessaria e sufficiente a fondare la propria domanda, erroneamente qualificata dal giudice come domanda di rivendica, essendosi trattato, piuttosto, di una domanda di restituzione.
Il ricorso è infondato.
Va osservato che il Giudice ha, in realtà, correttamente motivato in ordine alla grave responsabilità
dell'odierna opponente laddove ha ritenuto che l'attore abbia sostanzialmente proposto una domanda di rivendica e si sia limitato, a sostegno della domanda, ad allegare la sussistenza di un “titolo”,
segnatamente l'acquisto di quote di cooperativa edilizia con diritto di acquisto di un lotto di terreno,
inidoneo nemmeno in astratto a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene.
È evidente che l'attore abbia agito con colpa grave laddove avesse ignorato i carichi probatori sottesi all'esperimento dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.; o peggio, abbia agito con malafede pagina 2 di 3 laddove li conoscesse.
Il giudice che ha disposto la revoca non è, pertanto, incorso in nessuna indebita anticipazione del giudizio, trattandosi di circostanze che risultavano palesi e che avrebbero portato ad una ingiustificata liquidazione del patrocinio a spese dello Stato nonostante l'evidente condotta quantomeno gravemente colpevole dell'odierno ricorrente.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 17 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 401/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. COSTANZO VERONICA, presso il cui studio, in Lentini, via Erice n.
1, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del Sig. pro-tempore. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Resistente
pagina 1 di 3
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione il difensore di parte ricorrente ha concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente contesta il provvedimento di revoca sul presupposto che il Giudice non abbia motivato in ordine alla malafede o colpa grave sottesa all'iniziativa difensiva giudiziaria attuata, ovvero per avere rilevato la sussistenza della malafede o colpa grave prima della definizione di giudizio,
incorrendo un un'indebita anticipazione dello stesso.
Afferma, in ogni caso, l'insussistenza della rilevata colpa grave, avendo il sig. allegato la Pt_1
documentazione necessaria e sufficiente a fondare la propria domanda, erroneamente qualificata dal giudice come domanda di rivendica, essendosi trattato, piuttosto, di una domanda di restituzione.
Il ricorso è infondato.
Va osservato che il Giudice ha, in realtà, correttamente motivato in ordine alla grave responsabilità
dell'odierna opponente laddove ha ritenuto che l'attore abbia sostanzialmente proposto una domanda di rivendica e si sia limitato, a sostegno della domanda, ad allegare la sussistenza di un “titolo”,
segnatamente l'acquisto di quote di cooperativa edilizia con diritto di acquisto di un lotto di terreno,
inidoneo nemmeno in astratto a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene.
È evidente che l'attore abbia agito con colpa grave laddove avesse ignorato i carichi probatori sottesi all'esperimento dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.; o peggio, abbia agito con malafede pagina 2 di 3 laddove li conoscesse.
Il giudice che ha disposto la revoca non è, pertanto, incorso in nessuna indebita anticipazione del giudizio, trattandosi di circostanze che risultavano palesi e che avrebbero portato ad una ingiustificata liquidazione del patrocinio a spese dello Stato nonostante l'evidente condotta quantomeno gravemente colpevole dell'odierno ricorrente.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 17 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3