Articolo 4 della Legge 26 ottobre 1952, n. 1463
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 dicembre 1952
Art. 4.
Gli Istituti di cui al precedente art. 2 continueranno a fornire i locali occorrenti e a provvedere, oltreche' ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, all'uopo obbligandosi con apposita convenzione da stipularsi con il competente provveditore agli studi.
Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1952