TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/10/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4736/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'Avv. Valerio M. Rosaria Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho, CP_1 come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente/Contumace
OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.04.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere titolare di indennità di accompagnamento cat. INVCIV n. 07055995, esponeva che con nota del 8.09.2022 CP_ l' aveva comunicato di avere erogato indebitamente la somma di € 1.809,82 in relazione alla predetta pensione per il periodo da agosto 2020 a settembre 2022, non dovuta a causa del periodo di ricovero superiore a 29 giorni per l'anno 2020 a totale carico di strutture pubbliche.
Parte ricorrente contestava il provvedimento dell'Istituto deducendo di aver documentato che il ricovero in questione presso l'Ospedale di Gallipoli era durato appena 17 giorni ossia dal 22.08.2020 al 7.09.2020 e faceva presente di aver proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di
Lecce – sez. Lavoro, che però era stato rigettato con provvedimento n. 17198/2023 del 7.04.2023. CP_ Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di recupero del 8.09.2022 dell e dunque l'irripetibilità della somma di € 1.809,82, con condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo, con vittoria di spese legali.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, CP_1
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 15.10.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, il Tribunale decideva con separata sentenza.
* * *
Ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa essere accolto.
1 Nella presente fattispecie ha richiesto indietro i ratei di indennità di accompagnamento a CP_1 causa del ricovero di in una struttura pubblica a titolo gratuito per un periodo Parte_1 superiore a 29 giorni e ha calcolato che la ricorrente ha maturato un debito di € 1.809,82 corrispondente alla somma indebitamente percepita tra agosto 2020 e settembre 2020. CP_ Nella missiva del 8.09.2022 allegata al ricorso, infatti, si legge: “a seguito dei dati trasmessi all dal
Ministero della Salute - relativi ai periodi di ricovero superiori a 29 giorni per l'anno 2020 a totale carico di strutture pubbliche - abbiamo provveduto a rideterminare l'importo della pensione numero 07055995 cat. INVCIV…
Ciò premesso, è bene precisare, che questo Tribunale presta adesione all'orientamento interpretativo secondo il quale: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili …, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; …” (ex plurimis Cass. Lav. 20.05. 2021 n. 13915 e Cass. Sez.
Lav. 30.06.2020 n. 13223).
Inoltre, con particolare riferimento all'oggetto del presente giudizio, Cass. n. 5059/2018 ha chiarito che: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033
c.c.». Con la precisazione che il beneficio può comunque spettare all'invalido grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (cfr. Cass. Lav. 22.10.2008 n. 25569).
Nel caso di specie, in ordine alla questione relativa all'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che è sostanzialmente pacifico tra le parti che debba farsi riferimento alla Sentenza n. 183/1991 della Corte Costituzionale (ed al conforme
Messaggio n. 18291 del 26 settembre 2011) secondo cui per i periodi di ricovero pari o superiori ad un mese l'indennità di accompagnamento deve essere sospesa.
Del resto, anche la Suprema Corte ha richiamato il criterio ermeneutico individuato dalla corte costituzionale la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 1 della legge n. 18/1980 nella parte in cui esclude la frazionabilità del diritto all'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto per periodi di mancato ricovero inferiori al periodo di pagamento mensile dell'indennità stessa - ha chiarito in motivazione che, nel caso in cui l'allontanamento dell'invalido dall'istituto avvenga per periodi uguali o superiori al mese, l'invalido può ben far valere il proprio diritto all'indennità di accompagnamento “come del resto è confermato dalla prassi amministrativa che offre valido argomento nel senso ora indicato, consentendo di ottenere il pagamento della provvidenza de qua per i mesi di
2 (documentata) interruzione del ricovero” (cfr. Cass. Lav.
2.01.2022 n. 1, in cui è stato precisato che sono da ritenersi non preclusive dell'erogabilità dell'indennità in questione situazioni “saltuarie” inquadrabili in quelle situazioni “contingenti” essendo in esse ravvisabile la nozione di “ricovero” nel senso chiarito dalla Consulta (cfr. anche Cass. Lav. 11.02. 1998 n. 1436).
*
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei suddetti principi di diritto, va affermato che le CP_ prestazioni richieste all'assistito dall' non sono ripetibili in quanto, alla stregua di quanto espressamente attestato dall'Ospedale di Gallipoli presso il quale il ricorrente era stato ricoverato
22.08.2020 al 7.09.2020 (cfr. cartella clinica e relazione di dimissione allegate al ricorso), i giorni di effettiva degenza (per i quali, dunque, il ricorrente aveva usufruito delle prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo, con retta a carico del SSN) erano stati solo 17, sicché non risulta superato il limite (relativo a periodi uguali o superiori al mese) determinato in base a quanto sopra esposto. CP_ Deve pertanto dichiararsi non dovuta la restituzione della somma richiesta dall' giusta nota del
8.09.2022, con conseguente condanna dell' a restituire alla parte ricorrente gli importi CP_2 eventualmente già trattenuti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuta la restituzione delle somme a titolo di ratei di indennità di accompagnamento cat. INVCIV n. 07055995 chiesti in restituzione con comunicazione dell'8.09.2022 e conseguentemente condanna l' alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente trattenute oltre interessi come per legge;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in CP_1 complessivi € 1.600,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 15.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4736/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'Avv. Valerio M. Rosaria Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho, CP_1 come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente/Contumace
OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.04.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere titolare di indennità di accompagnamento cat. INVCIV n. 07055995, esponeva che con nota del 8.09.2022 CP_ l' aveva comunicato di avere erogato indebitamente la somma di € 1.809,82 in relazione alla predetta pensione per il periodo da agosto 2020 a settembre 2022, non dovuta a causa del periodo di ricovero superiore a 29 giorni per l'anno 2020 a totale carico di strutture pubbliche.
Parte ricorrente contestava il provvedimento dell'Istituto deducendo di aver documentato che il ricovero in questione presso l'Ospedale di Gallipoli era durato appena 17 giorni ossia dal 22.08.2020 al 7.09.2020 e faceva presente di aver proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di
Lecce – sez. Lavoro, che però era stato rigettato con provvedimento n. 17198/2023 del 7.04.2023. CP_ Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di recupero del 8.09.2022 dell e dunque l'irripetibilità della somma di € 1.809,82, con condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo, con vittoria di spese legali.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, CP_1
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 15.10.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, il Tribunale decideva con separata sentenza.
* * *
Ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa essere accolto.
1 Nella presente fattispecie ha richiesto indietro i ratei di indennità di accompagnamento a CP_1 causa del ricovero di in una struttura pubblica a titolo gratuito per un periodo Parte_1 superiore a 29 giorni e ha calcolato che la ricorrente ha maturato un debito di € 1.809,82 corrispondente alla somma indebitamente percepita tra agosto 2020 e settembre 2020. CP_ Nella missiva del 8.09.2022 allegata al ricorso, infatti, si legge: “a seguito dei dati trasmessi all dal
Ministero della Salute - relativi ai periodi di ricovero superiori a 29 giorni per l'anno 2020 a totale carico di strutture pubbliche - abbiamo provveduto a rideterminare l'importo della pensione numero 07055995 cat. INVCIV…
Ciò premesso, è bene precisare, che questo Tribunale presta adesione all'orientamento interpretativo secondo il quale: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili …, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; …” (ex plurimis Cass. Lav. 20.05. 2021 n. 13915 e Cass. Sez.
Lav. 30.06.2020 n. 13223).
Inoltre, con particolare riferimento all'oggetto del presente giudizio, Cass. n. 5059/2018 ha chiarito che: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033
c.c.». Con la precisazione che il beneficio può comunque spettare all'invalido grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (cfr. Cass. Lav. 22.10.2008 n. 25569).
Nel caso di specie, in ordine alla questione relativa all'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che è sostanzialmente pacifico tra le parti che debba farsi riferimento alla Sentenza n. 183/1991 della Corte Costituzionale (ed al conforme
Messaggio n. 18291 del 26 settembre 2011) secondo cui per i periodi di ricovero pari o superiori ad un mese l'indennità di accompagnamento deve essere sospesa.
Del resto, anche la Suprema Corte ha richiamato il criterio ermeneutico individuato dalla corte costituzionale la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 1 della legge n. 18/1980 nella parte in cui esclude la frazionabilità del diritto all'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto per periodi di mancato ricovero inferiori al periodo di pagamento mensile dell'indennità stessa - ha chiarito in motivazione che, nel caso in cui l'allontanamento dell'invalido dall'istituto avvenga per periodi uguali o superiori al mese, l'invalido può ben far valere il proprio diritto all'indennità di accompagnamento “come del resto è confermato dalla prassi amministrativa che offre valido argomento nel senso ora indicato, consentendo di ottenere il pagamento della provvidenza de qua per i mesi di
2 (documentata) interruzione del ricovero” (cfr. Cass. Lav.
2.01.2022 n. 1, in cui è stato precisato che sono da ritenersi non preclusive dell'erogabilità dell'indennità in questione situazioni “saltuarie” inquadrabili in quelle situazioni “contingenti” essendo in esse ravvisabile la nozione di “ricovero” nel senso chiarito dalla Consulta (cfr. anche Cass. Lav. 11.02. 1998 n. 1436).
*
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei suddetti principi di diritto, va affermato che le CP_ prestazioni richieste all'assistito dall' non sono ripetibili in quanto, alla stregua di quanto espressamente attestato dall'Ospedale di Gallipoli presso il quale il ricorrente era stato ricoverato
22.08.2020 al 7.09.2020 (cfr. cartella clinica e relazione di dimissione allegate al ricorso), i giorni di effettiva degenza (per i quali, dunque, il ricorrente aveva usufruito delle prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo, con retta a carico del SSN) erano stati solo 17, sicché non risulta superato il limite (relativo a periodi uguali o superiori al mese) determinato in base a quanto sopra esposto. CP_ Deve pertanto dichiararsi non dovuta la restituzione della somma richiesta dall' giusta nota del
8.09.2022, con conseguente condanna dell' a restituire alla parte ricorrente gli importi CP_2 eventualmente già trattenuti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuta la restituzione delle somme a titolo di ratei di indennità di accompagnamento cat. INVCIV n. 07055995 chiesti in restituzione con comunicazione dell'8.09.2022 e conseguentemente condanna l' alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente trattenute oltre interessi come per legge;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in CP_1 complessivi € 1.600,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 15.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
3